Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Decreto cautelare 17 maggio 2023
Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 17 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 11/05/2023, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00150/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Csc Leonardo S.r.l.S., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria N 7;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Istituto Superiore Savoia Benincasa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-delle note dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Marche recanti il diniego di deroga all’obbligo di sostenere gli esami di Maturità per l’A.S. 2022 – 2023 presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza e comunque recanti il rigetto della richiesta del candidato di sostenere l’esame preliminare e l’esame di Stato presso il Polo Scolastico Paritario Leonardo di Civitanova Marche ed il Polo Scolastico Paritario Caggiari di Ancona, atti non conosciuti in quanto a numero di protocollo e data di adozione poiché mai indirizzati alla ricorrente;
- della nota ministeriale 24344 del 23/9/2022 della nota 2860 del 30/12/2022 nonché, per quanto occorrer possa, dell’Ordinanza nr. 45 del 9/3/2023 – “Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/23” quali atti presupposti; - di ogni atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente ovvero successivo, comunque preordinato a dettare una disciplina degli esami di maturità in violazione del quadro normativo di riferimento ed in particolare posto in essere al fine di disattendere la scelta del candidato esterno circa l’istituto ove sostenere l’Esame di Stato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Csc Leonardo S.r.l.S. il 5/5/2023:
- di tutte le note dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Marche recanti il diniego di deroga all’obbligo di sostenere gli esami di Maturità per l’A.S. 2022 – 2023 presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza e comunque recanti il rigetto della richiesta del candidato di sostenere l’esame preliminare e l’esame di Stato presso il Polo Scolastico Paritario Leonardo di Civitanova Marche ed il Polo Scolastico Paritario Caggiari di Ancona, e dunque anche della Nota dell’USR 605 dell’11/1/2023 finalmente conosciuta a seguito del deposito in giudizio, e del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di Macerata nr. 1954 del 14/4/2023 nonché la nota prot. AOODRMA n. 21818 del 05.10.2022 e l’avviso AOODRMA n. 21020 del 28.09.2022, richiamati nella Nota USR 605/23, nonché il decreto dell’USR 4119/23 quale atto conseguente rispetto a quelli impugnati e di conseguenza viziato per invalidità derivata;
- della nota ministeriale 24344 del 23/9/2022 della nota 2860 del 30/12/2022 nonché, per quanto occorrer possa, dell’Ordinanza nr. 45 del 9/3/2023 – “Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/23” quali atti presupposti; - di ogni atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente ovvero successivo
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la nota USR n. 605 dell’11 gennaio 2023, la quale concretamente contiene i criteri relativi all’assegnazione dei candidati esterni, è stata impugnata con motivi aggiunti notificati il 5 maggio 2023, per cui la relativa istanza cautelare non può essere oggetto di decisione nell’odierna camera di consiglio per l’assenza dei termini di cui all’art. 55 comma 5 cpa;
Ritenuto che, per quanto sopra, l’istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo debba essere respinta;
Ritenuto, con riguardo all’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso per motivi aggiunti, di disporre, ai sensi dell’art. 53 comma 1 cpa, l’abbreviazione della metà relativamente ai termini di cui al citato art. 55 comma 5 cpa previa notificazione, a cura della ricorrente, della presente ordinanza ai sensi dell’art. 53 comma 2 cpa;
Ritenuto di fissare fin d’ora la Camera di Consiglio del 24 maggio 2023 per la trattazione dell’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti, sia pure condizionata all’esecuzione in tempo utile della notifica di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):
-respinge l’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso introduttivo;
-dispone l’abbreviazione dei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, fissa la camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la trattazione dell’istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti;
-ordina a parte ricorrente di notificare la presente ordinanza alle controparti entro il termine perentorio del 13 maggio 2023, autorizzandola a provvedere a tale incombente con qualunque modalità idonea.
-compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO