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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1056/2023 promossa da:
, CF , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in ZA (NU), Via Grazia Deledda, 4, P. II, Interno B, con il patrocinio delle Avv.te Sara Demontis e
MA TA ON;
attore nei confronti di
, CF , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
OR (OR), Via Raimondo Bonu, 13; , CF , Controparte_2 C.F._3 nato ad [...] il [...], ivi residente Via Raimondo Bonu, 13; , CF CP_3
, nato a [...] il [...], residente in [...]
76; , CF nata a [...] il [...], residente in [...]CP_4 C.F._5
DO (OR), Via Regina Elena, 43; , CF , nato a [...] il CP_5 C.F._6
12.07.1961, residente in [...]; , CF Controparte_6
nata a [...] il [...], residente in [...]
Pira, 12; , nata a [...] il [...], CF , CP_7 C.F._8 residente in [...], interno 4; CP_8
, CF , nato a [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._9
Via Roma, 30; , CF nata a [...] il Controparte_9 C.F._10
07.05.1954, residente in [...], lettera F, interno 47; tutti nella loro qualità di eredi del signor (nato ad [...] il [...], Persona_1
CF , deceduto ad OR il 28.09.2002); , CF C.F._11 Parte_2
, nata ad [...] il [...], ivi residente Vico II San Giorgio, 5; C.F._12
, CF , nato ad [...] il [...], ivi residente CP_10 C.F._13
Via Grazia Deledda, 24; , CF , nata ad [...] il CP_11 C.F._14
08.09.1952, residente in [...]; , CF Parte_3
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]; C.F._15
, CF , nata ad [...] il [...], residente in Parte_4 C.F._16
Sedriano (MI), Via de Amicis, 94; tutti nella loro qualità di eredi della signora (CF Persona_2
, nata ad [...] il [...] e deceduta in Samugheo (OR) il 25.02.2002), C.F._17
, CF , nata ad [...] il [...], ivi residente Via CP_12 C.F._18
RI Berlinguer, 7; , CF , nato ad [...] il CP_13 C.F._19
15.04.1958, ivi residente, Via Montiga, 3; , CF , nata ad [...] CP_14 C.F._20
(NU) il 04.09.1962, ivi residente Via Antioco Demelas Serra, 9; , CF Parte_5
pagina 1 di 4 , nato ad [...] il [...], residente in [...]; C.F._21
, CF , nato ad [...] il [...], ivi Parte_6 C.F._22 residente Via San Giuseppe, 6; tutti nella loro qualità di eredi della signora (nata ad [...] Per_3 il 08.11.1930, CF , deceduta in Sorgono (NU) il 03.06.2017); C.F._23 CP_15
, CF , nato ad [...] - MO (FRANCIA) il 14.01.1962,
[...] C.F._24 residente in [...], Rue Ruelle Aux Loups, 10; CF nato CP_16 C.F._25 ad GE - MO (FRANCIA) il 24.09.1969, residente in [...], Rue de la Tour, 9, tutti nella loro qualità di eredi della signora (nata ad [...] il [...], CF , Persona_4 C.F._26 deceduta in Thionville – Francia il 10.12.2018); convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 CC l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di ZA, “Loc. Creccheri”, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 9, Mappale 115, in favore del signor , nato Parte_1
a Torino (TO), il 23.04.1971, CF , residente in [...] Deledda, 4, P. II, Interno B, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso del predetto immobile in modo continuato, pacifico ed ininterrotto da oltre 20 anni;
2) per l'effetto, ordinare al competente
Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e ad ogni altro adempimento conseguente in favore dell'attore, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento i convenuti sopra indicati, nella loro qualità di eredi Parte_1 delle intestatarie catastali e al fine di ottenere l'accertamento del suo Persona_5 Persona_6 diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sull'immobile ubicato nel comune di ZA, nella località “Creccheri”, distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 115 (reddito domenicale: euro 33,31; reddito agrario: euro 3,33; qualità: seminativo;
classe: 2; superficie: 16.125 mq).
A sostegno della sua domanda, l'attore ha esposto:
- di aver goduto in via esclusiva e in maniera continuativa del terreno ora indicato sin dal mese di ottobre dell'anno 1999, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione né in via giudiziale né stragiudiziale;
- di aver, in particolare, provveduto, anche mediante l'opera di terzi, alla coltivazione del fondo tramite la piantumazione di alberi da frutto, di vite e dell'orto, avendo sostenuto in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie, avendo fatto propri i frutti ottenuti, e essendosi comportato nel godimento del terreno come esclusivo proprietario, senza incontrare ostacoli o opposizioni di sorta;
- di aver, inoltre, provveduto a recintare il fondo, avendone chiuso l'accesso mediante l'installazione di un cancello metallico e l'apposizione di un lucchetto, del quale deteneva in via esclusiva le chiavi.
Alla stregua di quanto esposto, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti, chiamati in giudizio in qualità di eredi delle intestatarie catastali degli immobili sopra indicate, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata all'udienza del 10 pagina 2 di 4 novembre 2025 per la decisione nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. n. 18392/06).
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sugli immobili oggetto di causa.
In particolare, i testimoni e escussi all'udienza del 4 settembre 2025, Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato che, da oltre venti anni, l'attore aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, confermato che il aveva curato in modo indipendente la Pt_1 manutenzione e la coltivazione del terreno mediante aratura, fresatura, essendosi altresì occupato della piantumazione di alberi da frutto, della vendemmia e della raccolta delle olive. Entrambi i testi hanno, infine, affermato che l'attore era l'unico a aver accesso al terreno, avendolo recintato e chiuso fin dall'anno 1999 con un cancello, di cui era l'unico a detenere le chiavi.
pagina 3 di 4 I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per aver riconosciuto l'immobile oggetto del giudizio nelle fotografie loro esibite in udienza, in ragione di rapporti di vicinato e di amicizia con l'attore e per averlo coadiuvato nella cura del terreno e nei lavori per il vigneto (cfr. verbale ud. cit.).
Occorre inoltre considerare che i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, del terreno ubicato nel comune di ZA, località “Creccheri”, distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 115.
2. Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
OR, 11 novembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1056/2023 promossa da:
, CF , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in ZA (NU), Via Grazia Deledda, 4, P. II, Interno B, con il patrocinio delle Avv.te Sara Demontis e
MA TA ON;
attore nei confronti di
, CF , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
OR (OR), Via Raimondo Bonu, 13; , CF , Controparte_2 C.F._3 nato ad [...] il [...], ivi residente Via Raimondo Bonu, 13; , CF CP_3
, nato a [...] il [...], residente in [...]
76; , CF nata a [...] il [...], residente in [...]CP_4 C.F._5
DO (OR), Via Regina Elena, 43; , CF , nato a [...] il CP_5 C.F._6
12.07.1961, residente in [...]; , CF Controparte_6
nata a [...] il [...], residente in [...]
Pira, 12; , nata a [...] il [...], CF , CP_7 C.F._8 residente in [...], interno 4; CP_8
, CF , nato a [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._9
Via Roma, 30; , CF nata a [...] il Controparte_9 C.F._10
07.05.1954, residente in [...], lettera F, interno 47; tutti nella loro qualità di eredi del signor (nato ad [...] il [...], Persona_1
CF , deceduto ad OR il 28.09.2002); , CF C.F._11 Parte_2
, nata ad [...] il [...], ivi residente Vico II San Giorgio, 5; C.F._12
, CF , nato ad [...] il [...], ivi residente CP_10 C.F._13
Via Grazia Deledda, 24; , CF , nata ad [...] il CP_11 C.F._14
08.09.1952, residente in [...]; , CF Parte_3
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]; C.F._15
, CF , nata ad [...] il [...], residente in Parte_4 C.F._16
Sedriano (MI), Via de Amicis, 94; tutti nella loro qualità di eredi della signora (CF Persona_2
, nata ad [...] il [...] e deceduta in Samugheo (OR) il 25.02.2002), C.F._17
, CF , nata ad [...] il [...], ivi residente Via CP_12 C.F._18
RI Berlinguer, 7; , CF , nato ad [...] il CP_13 C.F._19
15.04.1958, ivi residente, Via Montiga, 3; , CF , nata ad [...] CP_14 C.F._20
(NU) il 04.09.1962, ivi residente Via Antioco Demelas Serra, 9; , CF Parte_5
pagina 1 di 4 , nato ad [...] il [...], residente in [...]; C.F._21
, CF , nato ad [...] il [...], ivi Parte_6 C.F._22 residente Via San Giuseppe, 6; tutti nella loro qualità di eredi della signora (nata ad [...] Per_3 il 08.11.1930, CF , deceduta in Sorgono (NU) il 03.06.2017); C.F._23 CP_15
, CF , nato ad [...] - MO (FRANCIA) il 14.01.1962,
[...] C.F._24 residente in [...], Rue Ruelle Aux Loups, 10; CF nato CP_16 C.F._25 ad GE - MO (FRANCIA) il 24.09.1969, residente in [...], Rue de la Tour, 9, tutti nella loro qualità di eredi della signora (nata ad [...] il [...], CF , Persona_4 C.F._26 deceduta in Thionville – Francia il 10.12.2018); convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 CC l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di ZA, “Loc. Creccheri”, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 9, Mappale 115, in favore del signor , nato Parte_1
a Torino (TO), il 23.04.1971, CF , residente in [...] Deledda, 4, P. II, Interno B, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso del predetto immobile in modo continuato, pacifico ed ininterrotto da oltre 20 anni;
2) per l'effetto, ordinare al competente
Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e ad ogni altro adempimento conseguente in favore dell'attore, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento i convenuti sopra indicati, nella loro qualità di eredi Parte_1 delle intestatarie catastali e al fine di ottenere l'accertamento del suo Persona_5 Persona_6 diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sull'immobile ubicato nel comune di ZA, nella località “Creccheri”, distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 115 (reddito domenicale: euro 33,31; reddito agrario: euro 3,33; qualità: seminativo;
classe: 2; superficie: 16.125 mq).
A sostegno della sua domanda, l'attore ha esposto:
- di aver goduto in via esclusiva e in maniera continuativa del terreno ora indicato sin dal mese di ottobre dell'anno 1999, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione né in via giudiziale né stragiudiziale;
- di aver, in particolare, provveduto, anche mediante l'opera di terzi, alla coltivazione del fondo tramite la piantumazione di alberi da frutto, di vite e dell'orto, avendo sostenuto in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie, avendo fatto propri i frutti ottenuti, e essendosi comportato nel godimento del terreno come esclusivo proprietario, senza incontrare ostacoli o opposizioni di sorta;
- di aver, inoltre, provveduto a recintare il fondo, avendone chiuso l'accesso mediante l'installazione di un cancello metallico e l'apposizione di un lucchetto, del quale deteneva in via esclusiva le chiavi.
Alla stregua di quanto esposto, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti, chiamati in giudizio in qualità di eredi delle intestatarie catastali degli immobili sopra indicate, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata all'udienza del 10 pagina 2 di 4 novembre 2025 per la decisione nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. n. 18392/06).
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sugli immobili oggetto di causa.
In particolare, i testimoni e escussi all'udienza del 4 settembre 2025, Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato che, da oltre venti anni, l'attore aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, confermato che il aveva curato in modo indipendente la Pt_1 manutenzione e la coltivazione del terreno mediante aratura, fresatura, essendosi altresì occupato della piantumazione di alberi da frutto, della vendemmia e della raccolta delle olive. Entrambi i testi hanno, infine, affermato che l'attore era l'unico a aver accesso al terreno, avendolo recintato e chiuso fin dall'anno 1999 con un cancello, di cui era l'unico a detenere le chiavi.
pagina 3 di 4 I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per aver riconosciuto l'immobile oggetto del giudizio nelle fotografie loro esibite in udienza, in ragione di rapporti di vicinato e di amicizia con l'attore e per averlo coadiuvato nella cura del terreno e nei lavori per il vigneto (cfr. verbale ud. cit.).
Occorre inoltre considerare che i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, del terreno ubicato nel comune di ZA, località “Creccheri”, distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 9, mappale 115.
2. Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
OR, 11 novembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
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