Ordinanza collegiale 29 dicembre 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 23/02/2026, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12284 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Afrune, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del DM del 31.7.2025 DI RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, notificato il 14.10.25 e depositato il 16 successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Con ordinanza n. 23982/2025 è stato dato preavviso al ricorrente, ai sensi dell’art. 72 CPA, dell’inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento in epigrafe era già stato impugnato (avvalendosi del medesimo difensore) con ricorso n. 12278/2025, notificato e depositato in pari data, assegnando un termine per presentare osservazioni; il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà.
Al Collegio non resta che dichiarare inammissibile il ricorso alla stregua della giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo sui cd. “doppioni informatici” (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 4549/2023; 2035/2023, 2489/2022; sez. II ter n. 6039/2023; 16561/2022; 8376/2022; n. 12083/2020), alla quale questa Sezione ha già aderito (TAR Lazio, sez. V bis, n. 6967/23; 17081/2022);
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 12 novembre 2025, 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA IZ, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.