CASS
Sentenza 28 aprile 2022
Sentenza 28 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 16530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16530 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA GI, nato a Praia a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1488/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il primo ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal Consigliere IN NN SA CI;
Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del primo ottobre 2020 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Paola, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a PA GI per il delitto di tentata estorsione e ha confermato nel resto. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità per il tentativo di estorsione, pur in difetto di elementi probatori deponenti in tal senso. L'unico dato certo sarebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 16530 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 23/03/2022 rappresentato da un episodio occasionale in cui l'imputato, in stato di ubriachezza, si sarebbe recato al locale di MO RA e aveva proferito frasi senza senso, le quali, in considerazione dell'ascolto del file di registrazione in atti e delle stesse dichiarazioni della persona offesa, che lo prendeva in giro, sarebbero stati discorsi di un soggetto in stato di ebbrezza con le facoltà mentali annebbiate. Risibile sarebbe poi la richiesta estorsiva di due euro: ciò a conferma che il prevenuto non fosse compos sui;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello revocato la costituzione della parte civile, che non si era presentata e non aveva depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità. La Corte territoriale ha dato risposta alle deduzioni difensive, avendo in particolare rimarcato che non poteva sostenersi che l'imputato fosse in stato di ubriachezza. Ciò in quanto tale stato era stato solo ipotizzato dalla persona offesa in un primo momento, quando aveva tentato di minimizzare il comportamento dell'avventore, mentre era stato escluso in modo certo dal maresciallo Carleo, che aveva avuto diretta percezione della vicenda. La menzionata Corte ha poi escluso che l'unico dato certo fosse rappresentato dall'occasionalità dell'episodio e dalle frasi dell'imputato, quali desumibili dall'ascolto del file e da ritenersi quali frasi senza senso. Posto infatti che il file audio era solo uno degli elementi probatori da valorizzare, la Corte d'appello ha rimarcato che le espressioni, indicate in modo preciso dalla persona offesa, deponevano chiaramente per una condotta minacciosa, posta in essere dall'imputato nei confronti della predetta, e sostanziavano certamente un'attività idonea, diretta in modo inequivoco a costringere quest'ultima a elargire quanto richiestole. A fronte di siffatte argomentazioni è evidente che il ricorso è finalizzato ad ottenere una diversa, e per ciò solo inammissibile, lettura degli elementi probatori già ampiamente perscrutati dalla Corte territoriale. Le doglianze sul punto specifico, del tutto generiche, sono peraltro prive di qualsivoglia elemento di novità rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata, complete e aderenti alle risultanze dibattimentali. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 5, n. 24637 del 6/4/2018, Rv. 273338; Sez. 2, n. 24063 del 20/5/2008, Rv. 240616) è ferma nel ritenere che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio 2 dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di- questa. La disposizione di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado, ove, in mancanza delle conclusioni, non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo. Nel caso in esame, se pur vera la circostanza che la parte civile non ha partecipato al giudizio di appello e, quindi, non ha presentato le conclusioni, cionondimeno tale mancata partecipazione, per il principio dell'immanenza della costituzione, non ha determinato la revoca tacita o presunta della sua costituzione. Deve aggiungersi che al suddetto principio consegue, peraltro, che il giudice di appello non può condannare l'imputato all pagamento delle spese del grado in favore della parte civile, quando questa non sia comparsa in detta fase ovvero non abbia rilasciato al difensore procura speciale ad litem. In tal caso, come correttamente disposto nella sentenza impugnata, rimangono ferme, tuttavia, le statuizioni sia sostanziali (risarcimento del danno) che processuali (pagamento delle spese) della sentenza di primo grado. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ric:orrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 23 marzo 2022
Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal Consigliere IN NN SA CI;
Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del primo ottobre 2020 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Paola, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a PA GI per il delitto di tentata estorsione e ha confermato nel resto. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità per il tentativo di estorsione, pur in difetto di elementi probatori deponenti in tal senso. L'unico dato certo sarebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 16530 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 23/03/2022 rappresentato da un episodio occasionale in cui l'imputato, in stato di ubriachezza, si sarebbe recato al locale di MO RA e aveva proferito frasi senza senso, le quali, in considerazione dell'ascolto del file di registrazione in atti e delle stesse dichiarazioni della persona offesa, che lo prendeva in giro, sarebbero stati discorsi di un soggetto in stato di ebbrezza con le facoltà mentali annebbiate. Risibile sarebbe poi la richiesta estorsiva di due euro: ciò a conferma che il prevenuto non fosse compos sui;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello revocato la costituzione della parte civile, che non si era presentata e non aveva depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità. La Corte territoriale ha dato risposta alle deduzioni difensive, avendo in particolare rimarcato che non poteva sostenersi che l'imputato fosse in stato di ubriachezza. Ciò in quanto tale stato era stato solo ipotizzato dalla persona offesa in un primo momento, quando aveva tentato di minimizzare il comportamento dell'avventore, mentre era stato escluso in modo certo dal maresciallo Carleo, che aveva avuto diretta percezione della vicenda. La menzionata Corte ha poi escluso che l'unico dato certo fosse rappresentato dall'occasionalità dell'episodio e dalle frasi dell'imputato, quali desumibili dall'ascolto del file e da ritenersi quali frasi senza senso. Posto infatti che il file audio era solo uno degli elementi probatori da valorizzare, la Corte d'appello ha rimarcato che le espressioni, indicate in modo preciso dalla persona offesa, deponevano chiaramente per una condotta minacciosa, posta in essere dall'imputato nei confronti della predetta, e sostanziavano certamente un'attività idonea, diretta in modo inequivoco a costringere quest'ultima a elargire quanto richiestole. A fronte di siffatte argomentazioni è evidente che il ricorso è finalizzato ad ottenere una diversa, e per ciò solo inammissibile, lettura degli elementi probatori già ampiamente perscrutati dalla Corte territoriale. Le doglianze sul punto specifico, del tutto generiche, sono peraltro prive di qualsivoglia elemento di novità rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata, complete e aderenti alle risultanze dibattimentali. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 5, n. 24637 del 6/4/2018, Rv. 273338; Sez. 2, n. 24063 del 20/5/2008, Rv. 240616) è ferma nel ritenere che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio 2 dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di- questa. La disposizione di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado, ove, in mancanza delle conclusioni, non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo. Nel caso in esame, se pur vera la circostanza che la parte civile non ha partecipato al giudizio di appello e, quindi, non ha presentato le conclusioni, cionondimeno tale mancata partecipazione, per il principio dell'immanenza della costituzione, non ha determinato la revoca tacita o presunta della sua costituzione. Deve aggiungersi che al suddetto principio consegue, peraltro, che il giudice di appello non può condannare l'imputato all pagamento delle spese del grado in favore della parte civile, quando questa non sia comparsa in detta fase ovvero non abbia rilasciato al difensore procura speciale ad litem. In tal caso, come correttamente disposto nella sentenza impugnata, rimangono ferme, tuttavia, le statuizioni sia sostanziali (risarcimento del danno) che processuali (pagamento delle spese) della sentenza di primo grado. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ric:orrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 23 marzo 2022