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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LI IO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1258/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1183/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100382-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100382-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100382-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, emetteva l'avviso di accertamento n. TVP01I100382/2022 per l'anno d'imposta 2016 nei confronti di Resistente_1, titolare della ditta individuale “Nominativo_1 di Resistente_1”. L'Ufficio recuperava a tassazione costi per € 81.200,00 e la relativa IVA , sostenuti per prestazioni pubblicitarie eseguite dalla “Società_2”.
L'Ufficio contestava che tali costi fossero stati dedotti in assenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e congruità, come richiesti dall'articolo 109 del TUIR. Le motivazioni dell'accertamento si basavano su presunte anomalie riscontrate, quali la durata "anomala" del contratto, l'asserita inidoneità del materiale pubblicitario (ad esempio, assenza di pubblico nelle foto iniziali), l'incongruenza della spesa rispetto alla scarsa utilità delle locandine, l'inadempimento contrattuale dell'associazione sportiva e l'assenza di ritorno economico/vantaggio per l'attività B2B del contribuente.
Resistente_1 impugnava l'atto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento per la mancata applicazione dell'Art. 90, comma 8, della Legge n. 289 del
2002, norma che introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 1183/03/23, accoglieva il ricorso, ritenendo che la disciplina speciale dell'Art. 90 della L. 289/2002 deroghi al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'Art. 109 del TUIR. I Giudici di prime cure accertavano che le spese rientravano nel limite quantitativo previsto (€ 81.200,00) e che risultava "adeguatamente documentata" una specifica attività promozionale del beneficiario (Società_2), non riconoscendo rilevanza all'inerenza del costo, alla mancanza di ritorno commerciale o all'antieconomicità.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentando, in sostanza, l'errata applicazione dell'Art. 90, comma 8, L. 289/2002, e ribadendo la necessità di valutare l'effettività dell'attività promozionale e, in subordine, l'incongruità e l'antieconomicità della spesa ai sensi dell'Art. 109 TUIR, nonché la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
Resistente_1 si è costituito in appello con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene pienamente condivisibile e conforme al diritto il principio applicato dalla sentenza di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente statuito che la disciplina di cui all'articolo
90, comma 8, della Legge n. 289/2002 è una norma speciale destinata a derogare al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'articolo 109 del TUIR.
Tale disposizione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, fissa una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché siano soddisfatti quattro requisiti: a) favore di compagini sportive dilettantistiche;
b) rispetto del limite quantitativo annuo di € 200.000,00; c) corrispettivi destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
d) svolgimento di specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
In presenza di tali requisiti, è precluso all'Amministrazione finanziaria ogni sindacato di merito in termini di congruità, inerenza, antieconomicità delle spese sostenute dallo sponsor (criteri propri dell'Art. 109 TUIR).
Di conseguenza, le argomentazioni dell'Ufficio, basate sull'"incongruità e non inerenza del corrispettivo, assenza di vantaggi e/o ritorno economico" e sull'antieconomicità dell'operazione, risultano inammissibili e inconferenti, in quanto la presunzione di cui all'Art. 90, co. 8, fa venir meno l'applicabilità dei criteri di deducibilità dell'Art. 109, co. 5, del TUIR.
È principio consolidato che l'obiettivo dello sponsor sia la crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio, e non è richiesta la diretta aspettativa di un incremento dei ricavi (ritorno commerciale).
L'Ufficio ha contestato che il contribuente non avesse dimostrato, nella sua interezza, l'effettività della specifica attività promozionale, basandosi in gran parte su una valutazione della documentazione prodotta nella sola fase endo-procedimentale.
Il Collegio rileva, in linea con la sentenza di primo grado che la documentazione successivamente prodotta in fase contenziosa (tra cui materiale fotografico, calendario delle partite, classifiche finali e nominativi dei tesserati) comprova inconfutabilmente le specifiche attività promozionali svolte dal beneficiario. Tali elementi
(quali l'apposizione del logo sulle divise e sulle tute, l'esibizione di striscioni sul campo da gioco, e le locandine) dimostrano l'effettività, la concretezza e la visibilità della sponsorizzazione verso il pubblico.
Ed ancora richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, il Collegio evidenzia che la funzione tipica del contratto di sponsorizzazione risiede nel potenziamento dell'immagine commerciale e nella diffusione del prestigio del marchio. Ai fini della deducibilità del costo, non è dunque richiesto un nesso di causalità diretta e immediata tra l'investimento pubblicitario e un contestuale incremento dei ricavi;
il giudizio di inerenza deve essere condotto in termini di utilità potenziale per l'attività d'impresa, a prescindere dal raggiungimento di un risultato economico certo.
L'Amministrazione Finanziaria ha erroneamente eccepito il difetto di prova circa l'effettività delle prestazioni, basando il proprio convincimento principalmente sulla documentazione prodotta principalmente nella fase endoprocedimentale, omettendo, comunque, una critica precisa e puntuale. Tuttavia, come già statuito nella sentenza di primo grado, il materiale probatorio versato in atti nel corso del contenzioso supera ampiamente tali rilievi, confermando lo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Infatti, la reale esecuzione delle prestazioni è comprovata da un quadro probatorio oggettivo e concordante, costituito da documentazione fotografica attestante la visibilità del logo della ricorrente sulle divise di gara, sulle tute tecniche degli atleti e sugli striscioni pubblicitari esposti a bordo campo;
dalle locandine esposte in esercizi commerciali, riportanti il logo aziendale e riferimenti precisi alle competizioni, date e avversari, pienamente riscontrati dall'appellante con Calendario Ufficiale della stagione nonché con gli elenchi dei tesserati e le classifiche finali del Campionato di Eccellenza Puglia per le stagioni 2014-2015, 2015-2016 e
2016-2017.
In merito alla contestazione relativa alle locandine, è stata fornita una giustificazione puntuale che dimostra la perfetta coincidenza tra gli eventi promozionali e lo svolgimento effettivo delle gare con indicazione di campionato, girone e avversario.
Quanto alla presunta antieconomicità dell'operazione, si osserva che la scelta gestionale si è rivelata razionale considerato che l'attività promozionale ha generato un discreto incremento del volume d'affari. Tale circostanza, pur non costituendo un requisito essenziale per il riconoscimento della deducibilità, conferma ex post la validità strategica dell'investimento.
Le critiche dell'Ufficio relative all'"assenza di pubblico" nelle foto iniziali sono state ritenute generiche e autocontraddittorie, in quanto l'Ufficio stesso ha poi ammesso la presenza di "gruppi di tifosi e/o di spettatori".
Inoltre, il tentativo dell'Ufficio di desumere il "target" del pubblico a cui era rivolta la pubblicità oltre ad essere incomprensibile in assenza di un percorso logico finalizzato a supportare la logica sottesa alla attestazione appare irrilevante ai fini della presunzione ex Art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Infine, le eccezioni relative all'anomala durata del contratto (anno solare anziché stagione sportiva) o al presunto inadempimento contrattuale della Società_2 costituiscono valutazioni rimesse alla libertà negoziale delle parti e non sono sufficienti a negare l'operatività della presunzione legale in presenza dei requisiti oggettivi di legge.
A tal proposito la Corte evidenzia quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, quali, per esempio,
l'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la "sponsee" (Cass. civ., Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017)”.
Va poi osservato che non vi è stata alcuna comunicazione di reato da parte della autorità giudiziaria.
Pertanto, l'Ufficio non ha fornito la prova (Art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992) sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa, pertanto la corte ritiene che e i requisiti necessari per l'applicazione della presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese sono stati pienamente soddisfatti, come già accertato dal Giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Conferma la sentenza impugnata . condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore di Resistente_1, che liquida in complessivi
€ 5.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
LI IO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1258/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1183/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100382-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100382-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100382-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, emetteva l'avviso di accertamento n. TVP01I100382/2022 per l'anno d'imposta 2016 nei confronti di Resistente_1, titolare della ditta individuale “Nominativo_1 di Resistente_1”. L'Ufficio recuperava a tassazione costi per € 81.200,00 e la relativa IVA , sostenuti per prestazioni pubblicitarie eseguite dalla “Società_2”.
L'Ufficio contestava che tali costi fossero stati dedotti in assenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e congruità, come richiesti dall'articolo 109 del TUIR. Le motivazioni dell'accertamento si basavano su presunte anomalie riscontrate, quali la durata "anomala" del contratto, l'asserita inidoneità del materiale pubblicitario (ad esempio, assenza di pubblico nelle foto iniziali), l'incongruenza della spesa rispetto alla scarsa utilità delle locandine, l'inadempimento contrattuale dell'associazione sportiva e l'assenza di ritorno economico/vantaggio per l'attività B2B del contribuente.
Resistente_1 impugnava l'atto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento per la mancata applicazione dell'Art. 90, comma 8, della Legge n. 289 del
2002, norma che introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 1183/03/23, accoglieva il ricorso, ritenendo che la disciplina speciale dell'Art. 90 della L. 289/2002 deroghi al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'Art. 109 del TUIR. I Giudici di prime cure accertavano che le spese rientravano nel limite quantitativo previsto (€ 81.200,00) e che risultava "adeguatamente documentata" una specifica attività promozionale del beneficiario (Società_2), non riconoscendo rilevanza all'inerenza del costo, alla mancanza di ritorno commerciale o all'antieconomicità.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentando, in sostanza, l'errata applicazione dell'Art. 90, comma 8, L. 289/2002, e ribadendo la necessità di valutare l'effettività dell'attività promozionale e, in subordine, l'incongruità e l'antieconomicità della spesa ai sensi dell'Art. 109 TUIR, nonché la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
Resistente_1 si è costituito in appello con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene pienamente condivisibile e conforme al diritto il principio applicato dalla sentenza di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente statuito che la disciplina di cui all'articolo
90, comma 8, della Legge n. 289/2002 è una norma speciale destinata a derogare al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'articolo 109 del TUIR.
Tale disposizione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, fissa una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché siano soddisfatti quattro requisiti: a) favore di compagini sportive dilettantistiche;
b) rispetto del limite quantitativo annuo di € 200.000,00; c) corrispettivi destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
d) svolgimento di specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
In presenza di tali requisiti, è precluso all'Amministrazione finanziaria ogni sindacato di merito in termini di congruità, inerenza, antieconomicità delle spese sostenute dallo sponsor (criteri propri dell'Art. 109 TUIR).
Di conseguenza, le argomentazioni dell'Ufficio, basate sull'"incongruità e non inerenza del corrispettivo, assenza di vantaggi e/o ritorno economico" e sull'antieconomicità dell'operazione, risultano inammissibili e inconferenti, in quanto la presunzione di cui all'Art. 90, co. 8, fa venir meno l'applicabilità dei criteri di deducibilità dell'Art. 109, co. 5, del TUIR.
È principio consolidato che l'obiettivo dello sponsor sia la crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio, e non è richiesta la diretta aspettativa di un incremento dei ricavi (ritorno commerciale).
L'Ufficio ha contestato che il contribuente non avesse dimostrato, nella sua interezza, l'effettività della specifica attività promozionale, basandosi in gran parte su una valutazione della documentazione prodotta nella sola fase endo-procedimentale.
Il Collegio rileva, in linea con la sentenza di primo grado che la documentazione successivamente prodotta in fase contenziosa (tra cui materiale fotografico, calendario delle partite, classifiche finali e nominativi dei tesserati) comprova inconfutabilmente le specifiche attività promozionali svolte dal beneficiario. Tali elementi
(quali l'apposizione del logo sulle divise e sulle tute, l'esibizione di striscioni sul campo da gioco, e le locandine) dimostrano l'effettività, la concretezza e la visibilità della sponsorizzazione verso il pubblico.
Ed ancora richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, il Collegio evidenzia che la funzione tipica del contratto di sponsorizzazione risiede nel potenziamento dell'immagine commerciale e nella diffusione del prestigio del marchio. Ai fini della deducibilità del costo, non è dunque richiesto un nesso di causalità diretta e immediata tra l'investimento pubblicitario e un contestuale incremento dei ricavi;
il giudizio di inerenza deve essere condotto in termini di utilità potenziale per l'attività d'impresa, a prescindere dal raggiungimento di un risultato economico certo.
L'Amministrazione Finanziaria ha erroneamente eccepito il difetto di prova circa l'effettività delle prestazioni, basando il proprio convincimento principalmente sulla documentazione prodotta principalmente nella fase endoprocedimentale, omettendo, comunque, una critica precisa e puntuale. Tuttavia, come già statuito nella sentenza di primo grado, il materiale probatorio versato in atti nel corso del contenzioso supera ampiamente tali rilievi, confermando lo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Infatti, la reale esecuzione delle prestazioni è comprovata da un quadro probatorio oggettivo e concordante, costituito da documentazione fotografica attestante la visibilità del logo della ricorrente sulle divise di gara, sulle tute tecniche degli atleti e sugli striscioni pubblicitari esposti a bordo campo;
dalle locandine esposte in esercizi commerciali, riportanti il logo aziendale e riferimenti precisi alle competizioni, date e avversari, pienamente riscontrati dall'appellante con Calendario Ufficiale della stagione nonché con gli elenchi dei tesserati e le classifiche finali del Campionato di Eccellenza Puglia per le stagioni 2014-2015, 2015-2016 e
2016-2017.
In merito alla contestazione relativa alle locandine, è stata fornita una giustificazione puntuale che dimostra la perfetta coincidenza tra gli eventi promozionali e lo svolgimento effettivo delle gare con indicazione di campionato, girone e avversario.
Quanto alla presunta antieconomicità dell'operazione, si osserva che la scelta gestionale si è rivelata razionale considerato che l'attività promozionale ha generato un discreto incremento del volume d'affari. Tale circostanza, pur non costituendo un requisito essenziale per il riconoscimento della deducibilità, conferma ex post la validità strategica dell'investimento.
Le critiche dell'Ufficio relative all'"assenza di pubblico" nelle foto iniziali sono state ritenute generiche e autocontraddittorie, in quanto l'Ufficio stesso ha poi ammesso la presenza di "gruppi di tifosi e/o di spettatori".
Inoltre, il tentativo dell'Ufficio di desumere il "target" del pubblico a cui era rivolta la pubblicità oltre ad essere incomprensibile in assenza di un percorso logico finalizzato a supportare la logica sottesa alla attestazione appare irrilevante ai fini della presunzione ex Art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Infine, le eccezioni relative all'anomala durata del contratto (anno solare anziché stagione sportiva) o al presunto inadempimento contrattuale della Società_2 costituiscono valutazioni rimesse alla libertà negoziale delle parti e non sono sufficienti a negare l'operatività della presunzione legale in presenza dei requisiti oggettivi di legge.
A tal proposito la Corte evidenzia quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, quali, per esempio,
l'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la "sponsee" (Cass. civ., Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017)”.
Va poi osservato che non vi è stata alcuna comunicazione di reato da parte della autorità giudiziaria.
Pertanto, l'Ufficio non ha fornito la prova (Art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992) sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa, pertanto la corte ritiene che e i requisiti necessari per l'applicazione della presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese sono stati pienamente soddisfatti, come già accertato dal Giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Conferma la sentenza impugnata . condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore di Resistente_1, che liquida in complessivi
€ 5.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.