Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 464
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002

    La Corte ritiene che la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 deroghi al regime generale dell'art. 109 TUIR. In presenza dei requisiti previsti dalla norma (spese a favore di enti dilettantistici, entro il limite di € 200.000,00, destinate alla promozione dell'immagine, con specifica attività promozionale del beneficiario), è precluso all'Amministrazione finanziaria ogni sindacato di merito su congruità, inerenza e antieconomicità.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'effettività dell'attività promozionale

    La Corte rileva che la documentazione prodotta in fase contenziosa (materiale fotografico, calendario partite, classifiche, nominativi tesserati) comprova inconfutabilmente le specifiche attività promozionali svolte dal beneficiario (logo su divise, striscioni, locandine).

  • Rigettato
    Incongruità e antieconomicità della spesa

    Le contestazioni relative all'incongruità, all'assenza di vantaggi e all'antieconomicità sono inammissibili e inconferenti in quanto la presunzione ex art. 90, co. 8, L. 289/2002 fa venir meno l'applicabilità dei criteri dell'art. 109 TUIR. Inoltre, l'attività promozionale ha generato un discreto incremento del volume d'affari, confermando ex post la validità strategica dell'investimento.

  • Rigettato
    Assenza di pubblico nelle foto iniziali

    Le critiche relative all'assenza di pubblico sono generiche e contraddittorie, dato che l'Ufficio stesso ha ammesso la presenza di spettatori. La determinazione del target del pubblico è irrilevante ai fini della presunzione ex art. 90, comma 8, L. 289/2002.

  • Rigettato
    Anomala durata del contratto e presunto inadempimento

    Tali eccezioni costituiscono valutazioni rimesse alla libertà negoziale delle parti e non sono sufficienti a negare l'operatività della presunzione legale in presenza dei requisiti oggettivi di legge, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 464
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 464
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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