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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5017/24 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Torino, in Parte_1 C.F._1
Largo Migliara n. 15, presso lo studio dell'avv. Domenico MANGONE, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(P IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, sig. , con sede legale in Torino, c.so Re Umberto I n. 8, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luciano ZAGARRIGO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 21.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni della parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: -
Accertare, dichiarare e, conseguentemente, condannare la Società Parte_2
(P. ) in favore della Sig.ra della somma
[...] PartitaIVA_2 Parte_1 complessiva di Euro 27.347,65 (di cui Euro 22.723,76 a titolo di differenze retributive e
Euro 4.623,89 a titolo di TFR) o di quella veriore accertanda in corso di causa o che riterrà secondo equità, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al saldo effettivo, a titolo di TFR e differenze retributive e contributive per lavoro ordinario e straordinario effettivamente svolto diurno, mensilità aggiuntive e festività.
IN VIA SUBORDINATA: - Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la CP_1 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal
[...] 4.03.2021; - Per effetto, condannare la resistente al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma lorda di € 1.787,45 in favore della sig.ra Pt_1
, per il lavoro ordinario svolto nelle mensilità di settembre e ottobre, nonché
[...]
l'importo di € 749,57 a titolo di preavviso e di € 1.630, 44 a titolo di trattamento di fine rapporto;
Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese tutte di causa, oltre Iva e Cpa, e successive occorrende, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Conclusioni della parte resistente: “NEL MERITO - Accertare e dichiarare tenuta la al pagamento a favore della sig.ra delle mensilità di Controparte_1 Parte_1 settembre 2023, ottobre 2023 e del TFR, per un totale di euro 3.467,51 In ogni caso le somme riconosciute a favore della sig.ra dovranno essere versate all' Pt_1 [...]
come da pignoramento presso terzi prodotto”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.5.2024, la sig.ra ha chiesto, in via principale, la Pt_1 condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di € 27.347,65 lordi “a titolo di TFR e differenze retributive e contributive per lavoro ordinario e straordinario effettivamente svolto diurno, mensilità aggiuntive e festività”.
Si è tardivamente costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle domande avversarie limitatamente alle retribuzioni relative ai mesi di settembre ed ottobre 2023 e al t.f.r., per un totale di € 3.467,51, da versare all' , autrice di un pignoramento presso terzi documentato in atti. Controparte_3
Tentata più volte, vanamente, la conciliazione, sono stati acquisiti documenti e sono stati sentiti le parti ed i testimoni indicati dalla parte ricorrente, mentre non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalla parte resistente in quanto articolate tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. .
All'udienza del 12.5.2025 la parte convenuta è stata sottoposta ad interrogatorio libero e sono stati escussi tre testimoni.
La causa è stata discussa infine discussa all'odierna.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questi i fatti posti a fondamento delle domande formulate nel ricorso:
- la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time alle dipendenze della a far data dal 04.03.2021; Parte_2
- l'orario di apertura dell'attività era previsto per le ore 6.00 e la al fine di Pt_1 predisporre l'apertura, si recava al lavoro alle ore 5.30;
- la ricorrente sino a dicembre 2022 ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 6 per 8 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a settimana (il sabato o la domenica);
- a decorrere da dicembre 2022, la ricorrente ha svolto attività lavorativa per 8 ore giornaliere, avvicendandosi con turni;
- a decorrere da gennaio 2023 e sino alla cessazione del rapporto (avvenuta in data 6.10.2023, con comunicazione del 4.10.2023), a svolto il seguente Pt_1 orario: dal lunedì al venerdì per 7 ore giornaliere e nella giornata del sabato 5 ore.
Ciò posto, lamentando di non esser mai stata retribuita per tali prestazioni straordinarie e di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2023, il t.f.r.,
i ratei di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso (non essendo stato rispettato il termine di quindici giorni previsto dall'art. 56 c.c.n.l.), la sig.ra ha chiesto il Pt_1 pagamento di euro € 27.347,65 lordi, di cui € 4.623,89 a titolo di t.f.r..
La società ha riconosciuto il debito vantato dalla ricorrente in Parte_2 relazione alla retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2023 e al t.f.r. per un totale di
€ 3.467,51 ed ha chiesto la reiezione delle altre domande, spiegando le seguenti difese:
- nel periodo dedotto in giudizio, l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente era di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00 alle ore 14:00; salve rare eccezioni, la ricorrente non ha mai lavorato nella giornata del sabato e
“assolutamente mai in quella di domenica”; in ogni caso, “anche nelle rarissime occasioni di lavoro al sabato, il computo totale delle ore settimanalmente lavorate era sempre di 40”.
- per quanto attiene alle modalità del licenziamento e il mancato preavviso, la parte resistente ha precisato che la ecise di non presentarsi più sul luogo Pt_1 di lavoro e chiese al di essere licenziata, in modo da poter beneficiare della CP_1
“e così accadde, ma fu una specifica richiesta della lavoratrice che da alcune CP_4 settimane non si presentava più nel luogo di lavoro”.
2. Queste le risultanze dell'istruttoria orale: - la parte convenuta, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che la sig.ra Pt_1 tendenzialmente rispettava un orario settimanale di 40/48 ore, prestando la propria attività lavorativa, in alcuni casi, anche nella giornata del sabato. L'orario lavorativo aveva subito variazioni nel corso del tempo, in ragione dalle esigenze di servizio della oltre che sulla base delle disponibilità della ricorrente stessa. L'orario era CP_5 organizzato su turni: il primo, dalle ore 6:00 alle ore 14:00 e il secondo dalle 14:00 alle
20:00. La signora aveva richiesto di svolgere la propria attività lavorativa nel Pt_1 primo turno della giornata che aveva inizio circa venti minuti prima delle 6:00, orario di apertura al pubblico del bar (“l'orario di apertura al pubblico del bar era alle 6, chi faceva il turno di apertura doveva arrivare un venti minuti prima per scaldare le brioches e far partire il servizio”). L'orario del sabato era più breve, in quanto ammontava a 6 ore giornaliere, sebbene tale monte ore potesse a volte variare in base alle esigenze della
Caserma. In ogni caso, il convenuto ha precisato che vi era un meccanismo di compensazione delle ore, in base al quale “se un giorno si fa un'ora in più, viene compensata con un'ora in meno il giorno dopo, di modo da fare sempre lo stesso numero di ore settimanali”. Su richiesta della ricorrente, la parte convenuta aveva consentito – non ricorda bene a partire da quando – alla riduzione oraria pari a 40 ore settimanali. La sig.ra lavorava tutta la settimana con giorno di riposo la Pt_1 domenica e tale turnazione è rimasta tale anche dopo la riduzione dell'orario lavorativo a
40 ore;
- la TE , ex dipendente della società convenuta e titolare di Testimone_1 un diritto di credito nei suoi confronti, ha dichiarato di aver lavorato per la società fino al mese di marzo 2023 e di aver svolto principalmente il turno lavorativo del mattino: “si cominciava alle 6:30, o forse l'orario di apertura era anche prima non ricordo bene, e lavorava sino alle 15 o anche alle 16, a seconda della gente che c'era […] era previsto un giorno di riposo alla settimana che variava, ci si alternava tra di noi come giorno di riposo il sabato o la domenica”. La TE ha precisato che è capitato che per un intero mese la ricorrente non avesse goduto del giorno di riposo. Nell'ultimo periodo la ha riferito che era riuscita, insieme alla a lavorare per 40 ore Tes_1 Pt_1 settimanali, sebbene in tale periodo, in qualche occasione, avessero entrambe lavorato qualche ora in più, “ad esempio che dovessimo arrivare anche alle 4:30 per esigenze di servizio”;
- la TE , ex dipendente della società convenuta e in causa con la Testimone_2 stessa, ha dichiarato che i turni di lavoro, dal lunedì al sabato, si articolavano in tre turni di circa sette ore: dalle 5:30 alle 13:00; dalle 8:00 alle 15:00 e dalle 13:00 alle 20:00. A detta della TE capitava spesso di lavorare qualche ora in più perché vi era la necessità di aiutare il collega del turno successivo, precisando che da un certo periodo in poi “abbiamo cercato di stare nelle ore previste nei rispettivi contratti”;
- il TE in servizio presso il V Reparto mobile della Polizia di Testimone_3
Stato, frequentava il bar ove lavorava la ricorrente in quanto si trovava all'interno della caserma ove lo stesso prestava servizio. Egli ha dichiarato che il bar apriva alle ore 6:00
e chiudeva alle ore 20:00 e ha precisato di aver visto la ogni mattina al bar, Pt_1 quando ivi si recata intorno alle 8:00 e, in qualche occasione anche la domenica.
3. Sulla base delle risultanze istruttorie sopra esaminate può ritenersi certamente provato che la ricorrente abbia svolto la propria attività, per il primo periodo del rapporto di lavoro, con orario superiore alle 40 ore settimanali previste dalla contrattazione collettiva di riferimento (cfr. CCNL area alimentazione-panificazione).
Ciò sulla scorta, in via principale, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società convenuta, che ha dichiarato che la lavoratrice svolgeva la propria attività lavorativa per 40/48 ore settimanali, per sei giorni a settimana con un giorno di riposo, e che iniziava il proprio turno venti minuti prima dell'orario di apertura del bar (fissata alle ore 6:00). Ne consegue che può ritenersi provato che, quanto meno in tale periodo, la lavoratrice abbia svolto un orario pari a 51 ore settimanali così calcolate: 8 ore giornaliere per sei giorni settimanali, a cui si sommano i 30 minuti giornalieri aggiuntivi di preparazione del servizio prima dell'apertura al pubblico del bar (dalle ore 5:30 alle ore 6:00). Che tali ore aggiuntive non fossero retribuite emerge dalle buste paga prodotte in atti.
A sostegno di tale prospettazione si collocano anche le dichiarazioni rese dagli altri testi che, ancorché imprecise sotto alcuni profili, convergono nel dimostrare che la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, tendenzialmente dalle 6:00 alle 14:00 e, in alcune occasioni, anche oltre tale orario.
Ha trovato anche conferma il fatto che la ricorrente abbia ridotto la propria prestazione lavorativa, a decorrere da gennaio 2023, iniziando a svolgere l'orario di 40 ore settimanali. Si tratta, infatti, di una circostanza che non è stata contestata espressamente dalla parte resistente nella comparsa di risposta e che poi è stata riconosciuta in sede di interrogatorio formale, ancorché non ne sia stata specificata l'esatta decorrenza. Allo stesso modo, risulta incontestato che la lavoratrice, a partire dal mese di dicembre
2022 (capo 7) abbia svolto attività lavorativa per otto ore giornaliere, avvicendandosi con turni.
4. Per quanto attiene, poi, al diritto della ricorrente di ottenere la corresponsione da parte della società convenuta dell'indennità di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 56
c.c.n.l. di riferimento, si rileva che dalla lettera datata 4 ottobre 2023, con cui è stato comunicato il licenziamento decorrenza dal 6 ottobre 2023 (v. doc.3), emerge che l'obbligo di preavviso gravante sul datore di lavoro non è stato dallo stesso osservato.
Le deduzioni difensive della resistente volte a escludere il diritto della ad Pt_1 ottenere la corresponsione dell'indennità (“Ad un certo punto la sig.ra messa alle Pt_1 strette dal sig. pretese di essere licenziata perché in tal modo poteva CP_1 accedere alla Naspi, rifiutando di dimettersi nonostante da tempo non fosse più presente nel bar. E così accadde, ma fu una specifica richiesta della lavoratrice che, si ripete, da alcune settimane non si presentava più nel luogo di lavoro”), anche laddove dovessero essere considerate rilevanti ai fini della decisione, non possono in ogni caso essere valutate, stante la tardività della costituzione in giudizio della parte resistente e, dunque, delle istanze istruttorie, che pertanto non possono essere ammesse ex art. 416 c.p.c..
5. Alla luce delle considerazioni che precedono risultano provati tutti i fatti posti a fondamento delle domande formulate dalla ricorrente. Non essendovi stata specifica contestazione dei conteggi allegati al ricorso, il credito della lavoratrice deve essere quantificato in euro 27.347,65, di cui euro 4.623,89 per t.f.r., importo cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c..
Tenuto conto dell'avvenuto pignoramento dei crediti verso la ricorrente da parte di nei confronti della società resistente, nella Controparte_6 sua qualità di debitrice, per l'importo di euro 39.442,17 (v. doc. 3 res), la pronuncia di condanna può essere emessa nei soli limiti delle somme non oggetto di pignoramento.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in misura prossima agli importi minimi previsti dal DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (di poco superiore al limite inferiore scaglione di riferimento) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il credito della sig.ra nei confronti della Parte_1 [...]
è pari ad euro 27.347,65, di cui euro 4.623,89 per t.f.r., oltre Parte_2 rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere dei singoli crediti al saldo, dichiara tenuta e condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma sopra indicata, sotto deduzione dell'importo oggetto di pignoramento;
dichiara tenuta e condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5000 oltre i.v.a., c.p.a e spese 15%, da distrarsi in favore del difensore.
Torino, 8.10.2025
La giudice
OB PA
Minuta redatta dalla magistrata in tirocinio dott.ssa TRIPODI.