TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1455/2025;
TRA
nata Catania (CT) 08/01/1991 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Russo Eleonora, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
Procura Repubblica presso il Tribunale di Catania;
CP_1
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs. n. 150/11.
Precisate le conclusioni all'udienza del 02.07.2025, come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 31 comma 4, del D.lgs. n. Parte_1
150/2011 al fine di ottenere la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e la modifica del nome da “ ” a “ ”, e così vedere pienamente Pt_1 Persona_1 riconosciuto il diritto ad affermare la propria identità di genere.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, le domande attoree meritano accoglimento. L'odierna ricorrente è di stato libero e senza prole.
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, ha intrapreso percorso psicoterapico ed ha avviato una terapia ormonale di tipo “mascolinizzante” sin dal 06/02/2023 come da documentazione in atti.
Sentita liberamente in udienza la ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: “sin da piccolo ho avuto un'immagine da maschiaccio, ho scoperto della possibilità di intraprendere questo percorso da quando sono andato a vivere da solo, dal 2022, poi ho avuto una compagna, e piano piano ho capito che questa era la strada che dovevo percorrere;
quindi ho iniziato il percorso con la psicologa dott.ssa ho fatto qualche seduta Per_2 con lei, mi ha dato l'ok per la terapia ormonale che ho iniziato nel 2023, inizialmente facevo punture, poi per mia sicurezza ho perso peso , adesso ho ripreso con le Per_ punture;
mi faccio chiamare da un paio di mesi, perché mi piaceva, Persona_1
e per mio padre che non c'è più; lavoro, tutti i colleghi mi chiamano così e mi Per_1 presento così, nei documenti ancora c'è il mio vecchio nome e per questo vorrei poterlo cambiare”.
È in atti certificato psicologico dell'ASP che conferma la disforia di genere (v. doc. in allegato).
A sostegno della fondatezza della domanda la ricorrente ha depositato “relazione clinica” del 25.10.2022, a firma della dott.ssa , Dirigente psicologa Persona_3 presso la struttura pubblica ASP3 di Catania – Dipartimento salute mentale, nella quale si evidenzia l'apertura di un percorso con diagnosi : “Disforia di genere”, nonché relazione endocrinologica del 14.05.2024, a cura del dott. , Persona_4 specialista endocrinologo presso la struttura pubblica Asp di Catania, dalla quale si evince l'assenza di controindicazioni per la cura ormonale seguita e che “la procedura
è adeguata e necessaria al benessere psicofisico della paziente, che è peraltro pronta
e idonea “.
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che la ricorrente presente “disforia di genere”, che l'ha portata nel tempo a costruire e mantenere una univoca e consolidata identità psicologica di genere maschile, che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della personalità, sicché è idonea a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo maschile.
La richiesta spiegata dalla ricorrente di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere maschile va quindi accolta.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, poi, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15).
Questo Tribunale intende infatti dare continuità all'orientamento giurisprudenziale avallato dalla Suprema Corte, alla luce del quale non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
In particolare, in considerazione del sistema creato dalla L. n. 162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D. Lgs. 150/2011, tale correzione “chirurgica” non
è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche, ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con un'evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ. 20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n.
150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Infine, con la recente pronuncia n. 143/2024, la Corte Costituzionale, sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Venendo quindi al caso di specie, come detto gli elementi raccolti (audizione del ricorrente e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché alla serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare Parte_1 genere e sesso da femmina a maschio.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto dalla ricorrente, pertanto, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile e al prenome
" va sostituito il prenome ". Pt_1 Persona_1
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1455/2025 R.G., così statuisce:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
08/01/1991 (c.f. - Atto N. 73 parte 1 serie A - anno 1991 – C.F._1
Comune di Catania), modificando l'attribuzione di sesso ex art. 2 ult. co. L. 164/82 da femminile a maschile e sostituendo il nome “ ” con ”. Pt_1 Persona_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1455/2025;
TRA
nata Catania (CT) 08/01/1991 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Russo Eleonora, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
Procura Repubblica presso il Tribunale di Catania;
CP_1
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs. n. 150/11.
Precisate le conclusioni all'udienza del 02.07.2025, come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 31 comma 4, del D.lgs. n. Parte_1
150/2011 al fine di ottenere la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e la modifica del nome da “ ” a “ ”, e così vedere pienamente Pt_1 Persona_1 riconosciuto il diritto ad affermare la propria identità di genere.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, le domande attoree meritano accoglimento. L'odierna ricorrente è di stato libero e senza prole.
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, ha intrapreso percorso psicoterapico ed ha avviato una terapia ormonale di tipo “mascolinizzante” sin dal 06/02/2023 come da documentazione in atti.
Sentita liberamente in udienza la ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: “sin da piccolo ho avuto un'immagine da maschiaccio, ho scoperto della possibilità di intraprendere questo percorso da quando sono andato a vivere da solo, dal 2022, poi ho avuto una compagna, e piano piano ho capito che questa era la strada che dovevo percorrere;
quindi ho iniziato il percorso con la psicologa dott.ssa ho fatto qualche seduta Per_2 con lei, mi ha dato l'ok per la terapia ormonale che ho iniziato nel 2023, inizialmente facevo punture, poi per mia sicurezza ho perso peso , adesso ho ripreso con le Per_ punture;
mi faccio chiamare da un paio di mesi, perché mi piaceva, Persona_1
e per mio padre che non c'è più; lavoro, tutti i colleghi mi chiamano così e mi Per_1 presento così, nei documenti ancora c'è il mio vecchio nome e per questo vorrei poterlo cambiare”.
È in atti certificato psicologico dell'ASP che conferma la disforia di genere (v. doc. in allegato).
A sostegno della fondatezza della domanda la ricorrente ha depositato “relazione clinica” del 25.10.2022, a firma della dott.ssa , Dirigente psicologa Persona_3 presso la struttura pubblica ASP3 di Catania – Dipartimento salute mentale, nella quale si evidenzia l'apertura di un percorso con diagnosi : “Disforia di genere”, nonché relazione endocrinologica del 14.05.2024, a cura del dott. , Persona_4 specialista endocrinologo presso la struttura pubblica Asp di Catania, dalla quale si evince l'assenza di controindicazioni per la cura ormonale seguita e che “la procedura
è adeguata e necessaria al benessere psicofisico della paziente, che è peraltro pronta
e idonea “.
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che la ricorrente presente “disforia di genere”, che l'ha portata nel tempo a costruire e mantenere una univoca e consolidata identità psicologica di genere maschile, che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della personalità, sicché è idonea a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo maschile.
La richiesta spiegata dalla ricorrente di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere maschile va quindi accolta.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, poi, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15).
Questo Tribunale intende infatti dare continuità all'orientamento giurisprudenziale avallato dalla Suprema Corte, alla luce del quale non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
In particolare, in considerazione del sistema creato dalla L. n. 162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D. Lgs. 150/2011, tale correzione “chirurgica” non
è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche, ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con un'evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ. 20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n.
150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Infine, con la recente pronuncia n. 143/2024, la Corte Costituzionale, sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Venendo quindi al caso di specie, come detto gli elementi raccolti (audizione del ricorrente e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché alla serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare Parte_1 genere e sesso da femmina a maschio.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto dalla ricorrente, pertanto, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile e al prenome
" va sostituito il prenome ". Pt_1 Persona_1
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1455/2025 R.G., così statuisce:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
08/01/1991 (c.f. - Atto N. 73 parte 1 serie A - anno 1991 – C.F._1
Comune di Catania), modificando l'attribuzione di sesso ex art. 2 ult. co. L. 164/82 da femminile a maschile e sostituendo il nome “ ” con ”. Pt_1 Persona_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco