Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
21 dicembre 2000
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Versione
9 settembre 2022
Art. 4. (( (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA). )) (( 1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina relativa alle seguenti procedure:
a) immatricolazione, iscrizione della proprieta' e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facolta' di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;
b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprieta' e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);
c) reimmatricolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe;
d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;
e) consegna delle targhe, di cui all' articolo 100, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 , accertata l'identita' del richiedente e, verificati il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, dovuto, nonche' l'idoneita' e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore sedici del primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe, nonche' di ogni altro importo dovuto, non sono prese in considerazione.
5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo dell'ACI, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo STA.
6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione. ))
Entrata in vigore il 9 settembre 2022
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