Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 824
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa nel primo grado

    Il Collegio ha ritenuto la doglianza priva di fondamento, in quanto l'Agenzia non ha provato di aver depositato l'atto di costituzione in giudizio nel primo grado.

  • Rigettato
    Riunione del presente giudizio con altro pendente

    La richiesta di riunione è stata respinta poiché il giudizio n. 8674/2023 è stato deciso con sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per carenza del contraddittorio

    Il Collegio ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello e ha accertato il formarsi del giudicato esterno sulla questione della notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate

    Non esplicitamente trattato nella motivazione del rigetto delle altre eccezioni, ma implicitamente superato dall'accoglimento dell'appello.

  • Accolto
    Legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    Il Collegio ha ritenuto fondato l'appello, ritenendo che si sia formato il giudicato esterno sulla regolare notifica degli atti presupposti, impedendo il riesame della questione.

  • Accolto
    Inesistenza/nullità della procedura di notifica a mezzo PEC della comunicazione

    Il Collegio ha ritenuto fondata tale eccezione, affermando che l'indirizzo PEC del mittente non costituisce causa di nullità della notifica secondo la normativa e la giurisprudenza citate.

  • Rigettato
    Contestazione ammissibilità documentazione prodotta in appello

    Il Collegio ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello, sulla base di una pronuncia della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Contestazione fondatezza motivi di appello

    Il Collegio ha accolto l'appello, ritenendo fondato il motivo relativo al giudicato esterno sulla notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Sentenza passata in giudicato su atti presupposti

    Il Collegio ha ritenuto che si sia formato il giudicato esterno sulla questione della notifica degli atti presupposti, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate OS.

  • Rigettato
    Accertamento corretto della notifica degli atti presupposti

    Il Collegio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate OS, ritenendo fondato il motivo relativo al giudicato esterno sulla notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 824
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 824
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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