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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1960/2024 depositato il 21/04/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Roma elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_6 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 907/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300001590000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello proposto e dichiarare nulla e/o annullare la sentenza appellata, con le conseguenti statuizioni, ed ancora, in via preliminare, stante la connessione oggettiva e soggettiva, riunire il presente giudizio ad altro, pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, iscritto al n. 8674/2023; ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza del contraddittorio e/o disporre l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata di terzo di: Camera di Commercio di Roma;
Agenzia LE Entrate di Roma;
Agenzia LE Entrate di Avellino;
Regione Lazio;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ADER per le questioni di merito relative alla pretesa creditoria;
senza recesso, ritenere e dichiarare il ricorso di primo grado inammissibile, oltre che infondato, sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, rigettarlo;
condannare il ricorrente alla rifusione LE spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: in via preliminare rigettare la richiesta di riunione con il giudizio pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, iscritto al n. 8674/2023. In via principale rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscrivente procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia LE Entrate OS propone appello avverso la sentenza n. 907/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 36 del 19/01/2024, depositata il 22/01/2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 comma 2 bis DPR 602/73 n. 09776202300001590000, notificata in data 26/07/2023, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n. 09720130350836148000 – anno 2011 – DIRITTO ANNUALE - € 384,71; 2. Cartella n. 09720140265093969000 – anno 2011 – IRPEF - € 44.856,95;
3. Cartella n. 09720150035582686000 – anno 2012 – DIRITTO ANNUALE - € 342,49;
4. Cartella n. 09720180132631165000 – anno 2016 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 453,13;
5. Cartella n. 09720190030612976000 – anno 2012 – IVA - € 66.860,88;
6. Cartella n. 09720210242341085000 – anno 2019 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 1.224,98;
7. Cartella n. 09720220038682901000 - anno 2019 – DIRITTO ANNUALE - € 303,13;
8. Avviso di accertamento n. TK503R304394/2017 – anno 2012 – IVA, IRES, IRAP - € 693.733,67. Nel giudizio di primo grado, laddove non risultava costituita l'Agenzia LE Entrate OS (unico ente evocato in giudizio), i Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura di cui al secondo motivo del ricorso poiché “non risulta documentata la tempestiva notifica di atti prodromici e, pertanto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è nulla (v. in un caso analogo, Corte di Cassazione ordinanza n. 13314, depositata il 18 maggio 2022)”. L'Ufficio odierno appellante in primo luogo eccepisce la nullità e/o annullabilità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 31 del d.lgs 546/1992. Nonostante l'odierna appellante avesse regolarmente e tempestivamente trasmesso in data 23/08/2023 la costituzione nel giudizio di primo grado, essa per un evidente disguido informatico, non imputabile alla parte, non è stata abbinata al fascicolo di causa per cui l'Agenzia LE Entrate – OS non ha ricevuto l'avviso di udienza di trattazione, sebbene regolarmente costituita, con conseguente violazione del diritto di difesa della stessa. In via preliminare l'Ufficio ripropone l'istanza di riunione, contenuta nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado, del presente giudizio iscritto al n. RGA 8674/2023, stante la connessione soggettiva e oggettiva. Ancora in via preliminare l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di contraddittorio e/o che la Corte disponga l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzi la chiamata in causa degli Enti Impositori interessati e segnatamente di Camera di Commercio di Roma;
Agenzia LE Entrate di Roma;
Agenzia LE Entrate di Avellino;
Regione Lazio e ciò al fine di consentire agli Enti impositori di sostenere le ragioni LE pretese creditorie. Sempre in via preliminare l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, producendo in questo grado del giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento n. 09720169052294662000; intimazione di pagamento n. 09720199024988086000; intimazione di pagamento n. 09720199081178585000; intimazione di pagamento n. 09720229004310289000; intimazione di pagamento n. 09720239047590351000; preavviso di fermo n. 09780202200102014000; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002377001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002378001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. Società_1), ed il difetto di legittimazione passiva, essendo l'Agenzia preposta alla riscossione e non essendo titolare dei crediti indicati nei ruoli. Nel merito, l'Agenzia contesta l'eccezione di nullità o inesistenza giuridica della intimazione di pagamento in quanto trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro e di prescrizione, poiché stante la regolare notifica LE cartelle di pagamento e dei successivi atti, nessun termine di prescrizione, previsto dalla normativa vigente in materia per ogni tributo, è maturato. Resistente_1Si costituisce la società srl, che contesta l'ammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia LE Entrate-OS in questo grado del giudizio, non avendo dedotto (nè tantomeno dimostrato) di non aver potuto fornire in I grado, per causa ad essa non imputabile, le prove offerte in questo grado di giudizio. Nel merito contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Resistente_1Con atto del 13/11/2024 il difensore della società srl deposita memoria illustrativa con la quale ribadisce la fondatezza LE proprie controdeduzioni. Con ordinanza n. 691/2025 del 03/04/2025, questa Corte di Giustizia ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti titolari del tributo. Si costituisce in giudizio l'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, che fa presente che i seguenti atti prodromici devono essere considerati validi ed incontestabili per essere stati oggetto di altro giudizio, conclusosi a favore dell'Agenzia, con sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma n.11483/22/2024 dep il 19.09.2024, di rigetto del ricorso e passata in giudicato il 19/03/2025:
1. la cartella di pagamento n. 09720190030612976000 relativa all'anno di imposta 2012 per iva pari ad euro 66.860,88.
2. la cartella n. 09720140265093969000 relativa all'anno di imposta 2011 con richiesta di importo IRPEF pari ad euro 44.856,95. L'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale di Avellino chiede quindi che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso opposto per contrasto con il principio processuale del ne bis in idem, mutuato nel tributario dall'art. 649 cpp, essendo intervenuta sentenza passata in giudicato che ha già deciso la materia oggetto dell'attuale giudizio in senso favorevole all'Agenzia LE Entrate di Avellino stessa. Si costituisce in giudizio l'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, che fa presente che la cartella di pagamento n.09720140265093969000 – anno 2011, la cartella di pagamento n.09720190030612976000 – anno 2012 e l'Avviso di Accertamento matr.TK503R304394/2017 – anno 2012 sono stati oggetto della medesima sentenza della sezione n.22 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma n.11483/22/2024 sopra citata, che ha statuito che “…..Le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate e non impugnate nei termini, con conseguente interruzione della prescrizione”. Nel merito, l'Ufficio concorda sui motivi di appello dell'Agenzia LE Entrate OS e chiede di riformare integralmente la statuizione dei giudici di prime cure con vittoria di spese di lite. Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Roma, sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it consegnata il 23/04/2025 alle ore 17:15:11. Non si costituisce in giudizio la Regione Lazio, sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo protocollo@pec.regione.lazio.it consegnata il 23/04/2025 alle ore 17:15:08. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, sono intervenute l'Agenzia LE Entrate Direzione Provinciale Roma 2 e l'Agenzia LE Entrate di Avellino, che ribadiscono la fondatezza LE rispettive ragioni;
all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello meriti accoglimento. In via preliminare il Collegio fa presente che la doglianza sull'asserita violazione del diritto di difesa dell'Agenzia LE Entrate OS nel primo grado del giudizio sia priva di fondamento. L'Agenzia lamenta di essersi costituita regolarmente in giudizio e che, per un evidente disguido informatico, la costituzione in giudizio non sarebbe stata abbinata al fascicolo di causa per cui l'Agenzia LE Entrate – OS non ha ricevuto l'avviso di udienza di trattazione. Il Collegio osserva che quanto sostenuto è privo di fondamento poiché l'Agenzia non ha provato di aver depositato l'atto di costituzione in giudizio. La documentazione probatoria dell'Agenzia prodotta in appello a sostegno LE proprie ragioni consiste infatti unicamente negli allegati 24-24bis-24ter-24quater-24quinquies-24sexies, che riguardano però la costituzione dell'Agenzia in altro giudizio di primo grado, quello iscritto con RGR 8674/2023. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta di riunione di questo giudizio con quello iscritto con RGR 8674/2023 poiché quest9ultimo è stato deciso con sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma di rigetto del ricorso n.11483/22/2024 dep il 19.09.2024, passata in giudicato il 19/03/2025. In via preliminare il Collegio ritiene poi la produzione documentale dell'Agenzia LE Entrate OS ammissibile. Il Collegio al riguardo osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025 - pur dichiarando la conformità costituzionale del divieto di produzione in appello LE “notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”, sancito dall'art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 (comma introdotto ex novo dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 220/23) - ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 220/23 nella parte in cui applica tale divieto anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, anzichè ai soli giudizi di appello in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato a decorrere dal 5 gennaio 2024. Pertanto, considerato che nel giudizio in esame il ricorso di primo grado è stato notificato a mezzo PEC in data 1/08/2023, la nuova produzione documentale in appello è da ritenersi ammissibile.
Nel merito, il Collegio osserva che si è formato giudicato esterno sulla questione della notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto del presente giudizio. La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n.11483/22/2024 dep il 19.09.2024, Resistente_1passata in giudicato il 19/03/2025, nel rigettare il ricorso proposto dalla società srl avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90475903 51/000, relativa ai medesimi atti presupposti di questo giudizio (1. Cartella n. . 09720130350836148000 – anno 2011 – DIRITTO ANNUALE € 384,71; 2. Cartella n. 09720140265093969000 – anno 2011 – IRPEF - €. 44.856,95; 3. Cartella n. 09720150035582686000 – anno 2012 – DIRITTO ANNUALE - €. 342,49; 4. Cartella n. 09720180132631165000 – anno 2016 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 453,13; 5. Cartella n. 09720190030612976000 – anno 2012 – IVA - € 66.860,88; 6. Cartella n. 09720210242341085000– anno 2019 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 1.224,98 7. Cartella n. 09720220038682901000 - anno 2019 – DIRITTO ANNUALE - € 303,13; 8. Avviso di accertamento n. TK503R304394/2017 – anno 2012 – IVA,IRES,IRAP - €. 693.733,67), ha accertato la corretta notifica di tutti gli atti presupposti, non impugnati nei termini. Il Collegio ritiene pertanto che l'accertamento così compiuto con la sentenza 11483/2024, passata in giudicato, in un giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto la legittimità della notifica dei medesimi atti presupposti oggetto di questo giudizio, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto in fatto e in diritto. In senso conforme, la Suprema Corte, esaminando una questione simile, ha affermato, con sentenza n. 2880 depositata il 31 gennaio 2023, che “quando, come nel caso di specie, due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20816 del 30/09/2020)”. Pertanto, il Collegio ritiene che sia fondato l'appello dell'Agenzia LE Entrate OS, essendosi formato il giudicato sulla regolare notifica degli atti presupposti. La provata, rituale notificazione LE cartelle e la conseguente omessa impugnativa LE stesse nei termini di legge preclude la possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti le cartelle di pagamento stesse, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività LE cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). La regolare notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n. 09720169052294662000; intimazione di pagamento n. 09720199024988086000; intimazione di pagamento n. 09720199081178585000; intimazione di pagamento n. 09720229004310289000; intimazione di pagamento n. 09720239047590351000; preavviso di fermo n. 09780202200102014000; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002377001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002378001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002379001) ha impedito il decorso del termine di prescrizione, per cui il recupero tributario portato dall'atto impugnato è legittimo.
E' da ultimo fondata l'eccezione dell'Agenzia LE Entrate OS sulla asserita inesistenza/nullità della procedura di notifica a mezzo PEC della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001590000, notificata in data 26/07/2023, qui impugnata, oggetto del ricorso di primo grado e non esaminata dal primo Giudice. La doglianza dell'appellante sull'indirizzo PEC del mittente è infatti priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della parte soccombente al pagamento LE spese che vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, esclusivamente per questo grado del giudizio, non essendosi né l'Agenzia LE Entrate OS né l'Agenzia LE Entrate di Avellino, né l'Agenzia LE Entrate DP 2 Roma, costituitesi nel primo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Agenzia LE Entrate OS e per l'effetto dichiara legittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001590000. Resistente_1Condanna la società srl al pagamento LE spese del presente grado del giudizio, che liquida: a. in favore dell'Agenzia LE Entrate OS, in € 6.000,00, oltre accessori come per legge b. in favore dell'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, in € 4.800,00, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992. c. in favore dell'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, in € 4.800,00, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1960/2024 depositato il 21/04/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Roma elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_6 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 907/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300001590000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello proposto e dichiarare nulla e/o annullare la sentenza appellata, con le conseguenti statuizioni, ed ancora, in via preliminare, stante la connessione oggettiva e soggettiva, riunire il presente giudizio ad altro, pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, iscritto al n. 8674/2023; ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza del contraddittorio e/o disporre l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata di terzo di: Camera di Commercio di Roma;
Agenzia LE Entrate di Roma;
Agenzia LE Entrate di Avellino;
Regione Lazio;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ADER per le questioni di merito relative alla pretesa creditoria;
senza recesso, ritenere e dichiarare il ricorso di primo grado inammissibile, oltre che infondato, sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, rigettarlo;
condannare il ricorrente alla rifusione LE spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: in via preliminare rigettare la richiesta di riunione con il giudizio pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, iscritto al n. 8674/2023. In via principale rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscrivente procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia LE Entrate OS propone appello avverso la sentenza n. 907/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 36 del 19/01/2024, depositata il 22/01/2024, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 comma 2 bis DPR 602/73 n. 09776202300001590000, notificata in data 26/07/2023, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n. 09720130350836148000 – anno 2011 – DIRITTO ANNUALE - € 384,71; 2. Cartella n. 09720140265093969000 – anno 2011 – IRPEF - € 44.856,95;
3. Cartella n. 09720150035582686000 – anno 2012 – DIRITTO ANNUALE - € 342,49;
4. Cartella n. 09720180132631165000 – anno 2016 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 453,13;
5. Cartella n. 09720190030612976000 – anno 2012 – IVA - € 66.860,88;
6. Cartella n. 09720210242341085000 – anno 2019 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 1.224,98;
7. Cartella n. 09720220038682901000 - anno 2019 – DIRITTO ANNUALE - € 303,13;
8. Avviso di accertamento n. TK503R304394/2017 – anno 2012 – IVA, IRES, IRAP - € 693.733,67. Nel giudizio di primo grado, laddove non risultava costituita l'Agenzia LE Entrate OS (unico ente evocato in giudizio), i Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura di cui al secondo motivo del ricorso poiché “non risulta documentata la tempestiva notifica di atti prodromici e, pertanto, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è nulla (v. in un caso analogo, Corte di Cassazione ordinanza n. 13314, depositata il 18 maggio 2022)”. L'Ufficio odierno appellante in primo luogo eccepisce la nullità e/o annullabilità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 31 del d.lgs 546/1992. Nonostante l'odierna appellante avesse regolarmente e tempestivamente trasmesso in data 23/08/2023 la costituzione nel giudizio di primo grado, essa per un evidente disguido informatico, non imputabile alla parte, non è stata abbinata al fascicolo di causa per cui l'Agenzia LE Entrate – OS non ha ricevuto l'avviso di udienza di trattazione, sebbene regolarmente costituita, con conseguente violazione del diritto di difesa della stessa. In via preliminare l'Ufficio ripropone l'istanza di riunione, contenuta nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado, del presente giudizio iscritto al n. RGA 8674/2023, stante la connessione soggettiva e oggettiva. Ancora in via preliminare l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di contraddittorio e/o che la Corte disponga l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzi la chiamata in causa degli Enti Impositori interessati e segnatamente di Camera di Commercio di Roma;
Agenzia LE Entrate di Roma;
Agenzia LE Entrate di Avellino;
Regione Lazio e ciò al fine di consentire agli Enti impositori di sostenere le ragioni LE pretese creditorie. Sempre in via preliminare l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, producendo in questo grado del giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento n. 09720169052294662000; intimazione di pagamento n. 09720199024988086000; intimazione di pagamento n. 09720199081178585000; intimazione di pagamento n. 09720229004310289000; intimazione di pagamento n. 09720239047590351000; preavviso di fermo n. 09780202200102014000; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002377001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002378001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. Società_1), ed il difetto di legittimazione passiva, essendo l'Agenzia preposta alla riscossione e non essendo titolare dei crediti indicati nei ruoli. Nel merito, l'Agenzia contesta l'eccezione di nullità o inesistenza giuridica della intimazione di pagamento in quanto trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro e di prescrizione, poiché stante la regolare notifica LE cartelle di pagamento e dei successivi atti, nessun termine di prescrizione, previsto dalla normativa vigente in materia per ogni tributo, è maturato. Resistente_1Si costituisce la società srl, che contesta l'ammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia LE Entrate-OS in questo grado del giudizio, non avendo dedotto (nè tantomeno dimostrato) di non aver potuto fornire in I grado, per causa ad essa non imputabile, le prove offerte in questo grado di giudizio. Nel merito contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Resistente_1Con atto del 13/11/2024 il difensore della società srl deposita memoria illustrativa con la quale ribadisce la fondatezza LE proprie controdeduzioni. Con ordinanza n. 691/2025 del 03/04/2025, questa Corte di Giustizia ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti titolari del tributo. Si costituisce in giudizio l'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, che fa presente che i seguenti atti prodromici devono essere considerati validi ed incontestabili per essere stati oggetto di altro giudizio, conclusosi a favore dell'Agenzia, con sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma n.11483/22/2024 dep il 19.09.2024, di rigetto del ricorso e passata in giudicato il 19/03/2025:
1. la cartella di pagamento n. 09720190030612976000 relativa all'anno di imposta 2012 per iva pari ad euro 66.860,88.
2. la cartella n. 09720140265093969000 relativa all'anno di imposta 2011 con richiesta di importo IRPEF pari ad euro 44.856,95. L'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale di Avellino chiede quindi che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso opposto per contrasto con il principio processuale del ne bis in idem, mutuato nel tributario dall'art. 649 cpp, essendo intervenuta sentenza passata in giudicato che ha già deciso la materia oggetto dell'attuale giudizio in senso favorevole all'Agenzia LE Entrate di Avellino stessa. Si costituisce in giudizio l'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, che fa presente che la cartella di pagamento n.09720140265093969000 – anno 2011, la cartella di pagamento n.09720190030612976000 – anno 2012 e l'Avviso di Accertamento matr.TK503R304394/2017 – anno 2012 sono stati oggetto della medesima sentenza della sezione n.22 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma n.11483/22/2024 sopra citata, che ha statuito che “…..Le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate e non impugnate nei termini, con conseguente interruzione della prescrizione”. Nel merito, l'Ufficio concorda sui motivi di appello dell'Agenzia LE Entrate OS e chiede di riformare integralmente la statuizione dei giudici di prime cure con vittoria di spese di lite. Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Roma, sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it consegnata il 23/04/2025 alle ore 17:15:11. Non si costituisce in giudizio la Regione Lazio, sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo protocollo@pec.regione.lazio.it consegnata il 23/04/2025 alle ore 17:15:08. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, sono intervenute l'Agenzia LE Entrate Direzione Provinciale Roma 2 e l'Agenzia LE Entrate di Avellino, che ribadiscono la fondatezza LE rispettive ragioni;
all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello meriti accoglimento. In via preliminare il Collegio fa presente che la doglianza sull'asserita violazione del diritto di difesa dell'Agenzia LE Entrate OS nel primo grado del giudizio sia priva di fondamento. L'Agenzia lamenta di essersi costituita regolarmente in giudizio e che, per un evidente disguido informatico, la costituzione in giudizio non sarebbe stata abbinata al fascicolo di causa per cui l'Agenzia LE Entrate – OS non ha ricevuto l'avviso di udienza di trattazione. Il Collegio osserva che quanto sostenuto è privo di fondamento poiché l'Agenzia non ha provato di aver depositato l'atto di costituzione in giudizio. La documentazione probatoria dell'Agenzia prodotta in appello a sostegno LE proprie ragioni consiste infatti unicamente negli allegati 24-24bis-24ter-24quater-24quinquies-24sexies, che riguardano però la costituzione dell'Agenzia in altro giudizio di primo grado, quello iscritto con RGR 8674/2023. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta di riunione di questo giudizio con quello iscritto con RGR 8674/2023 poiché quest9ultimo è stato deciso con sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma di rigetto del ricorso n.11483/22/2024 dep il 19.09.2024, passata in giudicato il 19/03/2025. In via preliminare il Collegio ritiene poi la produzione documentale dell'Agenzia LE Entrate OS ammissibile. Il Collegio al riguardo osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025 - pur dichiarando la conformità costituzionale del divieto di produzione in appello LE “notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”, sancito dall'art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 (comma introdotto ex novo dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 220/23) - ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 220/23 nella parte in cui applica tale divieto anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, anzichè ai soli giudizi di appello in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato a decorrere dal 5 gennaio 2024. Pertanto, considerato che nel giudizio in esame il ricorso di primo grado è stato notificato a mezzo PEC in data 1/08/2023, la nuova produzione documentale in appello è da ritenersi ammissibile.
Nel merito, il Collegio osserva che si è formato giudicato esterno sulla questione della notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto del presente giudizio. La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n.11483/22/2024 dep il 19.09.2024, Resistente_1passata in giudicato il 19/03/2025, nel rigettare il ricorso proposto dalla società srl avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90475903 51/000, relativa ai medesimi atti presupposti di questo giudizio (1. Cartella n. . 09720130350836148000 – anno 2011 – DIRITTO ANNUALE € 384,71; 2. Cartella n. 09720140265093969000 – anno 2011 – IRPEF - €. 44.856,95; 3. Cartella n. 09720150035582686000 – anno 2012 – DIRITTO ANNUALE - €. 342,49; 4. Cartella n. 09720180132631165000 – anno 2016 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 453,13; 5. Cartella n. 09720190030612976000 – anno 2012 – IVA - € 66.860,88; 6. Cartella n. 09720210242341085000– anno 2019 – TASSA AUTOMOBILISTICA - € 1.224,98 7. Cartella n. 09720220038682901000 - anno 2019 – DIRITTO ANNUALE - € 303,13; 8. Avviso di accertamento n. TK503R304394/2017 – anno 2012 – IVA,IRES,IRAP - €. 693.733,67), ha accertato la corretta notifica di tutti gli atti presupposti, non impugnati nei termini. Il Collegio ritiene pertanto che l'accertamento così compiuto con la sentenza 11483/2024, passata in giudicato, in un giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto la legittimità della notifica dei medesimi atti presupposti oggetto di questo giudizio, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto in fatto e in diritto. In senso conforme, la Suprema Corte, esaminando una questione simile, ha affermato, con sentenza n. 2880 depositata il 31 gennaio 2023, che “quando, come nel caso di specie, due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20816 del 30/09/2020)”. Pertanto, il Collegio ritiene che sia fondato l'appello dell'Agenzia LE Entrate OS, essendosi formato il giudicato sulla regolare notifica degli atti presupposti. La provata, rituale notificazione LE cartelle e la conseguente omessa impugnativa LE stesse nei termini di legge preclude la possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti le cartelle di pagamento stesse, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività LE cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). La regolare notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n. 09720169052294662000; intimazione di pagamento n. 09720199024988086000; intimazione di pagamento n. 09720199081178585000; intimazione di pagamento n. 09720229004310289000; intimazione di pagamento n. 09720239047590351000; preavviso di fermo n. 09780202200102014000; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002377001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002378001; pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784202200002379001) ha impedito il decorso del termine di prescrizione, per cui il recupero tributario portato dall'atto impugnato è legittimo.
E' da ultimo fondata l'eccezione dell'Agenzia LE Entrate OS sulla asserita inesistenza/nullità della procedura di notifica a mezzo PEC della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001590000, notificata in data 26/07/2023, qui impugnata, oggetto del ricorso di primo grado e non esaminata dal primo Giudice. La doglianza dell'appellante sull'indirizzo PEC del mittente è infatti priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della parte soccombente al pagamento LE spese che vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, esclusivamente per questo grado del giudizio, non essendosi né l'Agenzia LE Entrate OS né l'Agenzia LE Entrate di Avellino, né l'Agenzia LE Entrate DP 2 Roma, costituitesi nel primo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Agenzia LE Entrate OS e per l'effetto dichiara legittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001590000. Resistente_1Condanna la società srl al pagamento LE spese del presente grado del giudizio, che liquida: a. in favore dell'Agenzia LE Entrate OS, in € 6.000,00, oltre accessori come per legge b. in favore dell'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, in € 4.800,00, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992. c. in favore dell'Agenzia LE Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, in € 4.800,00, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992.