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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1126/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Personalmente con l'avv. CC DR Parte_1
Per NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 [...]
l'avv. MANNUCCI LUIGI e l'avv. TI LI ( ) CP_1 C.F._1 VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI
Per nessuno CP_2
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di CP_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti insistendo nelle rispettive istanze istruttorie. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CC Parte_1 C.F._2 DR e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._3 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CC DR
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv.
[...] P.IVA_1 TI LI ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMApresso il difensore avv. MANNUCCI LUIGI
Parte resistente
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 24 marzo 2025 lavoratore Parte_1 dipendente di , assunto con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2022 ( sulla base dell'accordo a latere firmato il
25 gennaio 2022) e di quella dell' anno 2024, della retribuzione dovuta per il periodo da aprile
2024 a dicembre 2024 nonché della differenza tra la retribuzione tabellare già riconosciuta in altro procedimento e gli incrementi retribuivi previsti dal CCNL per il periodo gennaio-marzo
2024) , delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2025, delle ferie e dei permessi non goduti maturati fino a dicembre 2021, e nel 2022 e nel 2024 per l'importo totale di € 72.139,04.
Ha inoltre allegato che la società datrice ha smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) ad al Fondo Cometa
1 spa e quindi ha chiesto la condanna della datrice al versamento in favore della suddetta società della complessiva somma di € 9.075,58.
regolarmente costituitasi ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda, assumendo l'inesistenza dell'obbligazione retributiva poiché il rapporto sinallagmatico era stato interrotto dallo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro, situazione che aveva impedito il proficuo impiego dei lavoratori in attività produttive.
Ha contestato, inoltre, il diritto alla tredicesima 2022 in quanto ricompresa nel trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 D.lgs. 148/2015 e ha sostenuto l'inefficacia dell' accordo a latere del 25.01.2022, poiché lo stesso riguardava esclusivamente la richiesta di relativa al periodo 10.01.2022-20.03.2022, richiesta poi rigettata da . Pt_2 CP_3
Ha concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_2
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
E' pacifico in atti che tra la convenuta e il ricorrente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ancora in corso febbraio 2025 e che il ricorrente Pt_1
(come tutti i dipendenti della convenuta) abbia usufruito del trattamento CIGS a rotazione da gennaio 2022 sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del lavoratore rispetto al diritto alla retribuzione per il periodo da aprile 2024 a febbraio 2025, alla tredicesima
2024, alle ferie e permessi maturati nel corso dell'anno 2024.
Ciò alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione
(anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021)
2 quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione. Ne consegue che - essendo l' allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale- , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente. In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione. Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è traccia di un concreto piano di riconversione industriale la cui attuazione sarebbe stata impedita dallo stato di occupazione.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la realizzazione del progetto avrebbe avuto quale unico e determinante ostacolo lo stato di occupazione, ma senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa e quindi, in particolare, le caratteristiche concrete del piano industriale che intendeva attuare ( in atti vi sono solo generici progetti allo stadio meramente embrionale) e l'effettiva esistenza delle risorse economiche e materiali necessarie per la fattibilità del piano .
Quanto alla tredicesima 2022 si osserva che è pacifico in atti nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompresa nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 8 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione Parte_3 di altri ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di Parte_4
3 confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle
OO.SS”.
L'esistenza di ferie e dei permessi maturati fino a dicembre 2021 ( quindi prima dell'avvio della Cassa integrazione) e nel corso dell'anno 2022 ( nell'ambito della attività lavorativa svolta a rotazione) e non goduti risulta dalle buste paga emesse dalla datrice (vedi allegazioni non contestate).
Tanto basta motivare il riconoscimento del diritto del lavoratore a percepire, per i titoli suindicati, la complessiva somma di € 51.927,09 (dalla somma di € 53683,40 e non 73623,71 come erroneamente riportato in ricorso risultante dal conteggio non contestato doc 6 è stato detratto l'importo di Euro 6.947,67 per retribuzioni già riconosciute e sono state aggiunte le retribuzioni di gennaio e febbraio 2025 pari a euro 2.595,68 mensili)
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni retributive al saldo.
Le allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del Pt_1 all'interno del non sono state in alcun modo contestate. CP_2 CP_2
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di €
9.075,58 come da conteggi non contestati
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva la somma di € 51.927,09 nonché in favore di Parte_1 CP_2 della complessiva somma di € 9.075,58 da imputarsi alla posizione del suddetto
[...] Pt_1 il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
4 Condanna altresì a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3850, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1126/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Personalmente con l'avv. CC DR Parte_1
Per NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 [...]
l'avv. MANNUCCI LUIGI e l'avv. TI LI ( ) CP_1 C.F._1 VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI
Per nessuno CP_2
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di CP_2
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti insistendo nelle rispettive istanze istruttorie. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CC Parte_1 C.F._2 DR e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._3 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CC DR
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv.
[...] P.IVA_1 TI LI ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMApresso il difensore avv. MANNUCCI LUIGI
Parte resistente
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 24 marzo 2025 lavoratore Parte_1 dipendente di , assunto con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2022 ( sulla base dell'accordo a latere firmato il
25 gennaio 2022) e di quella dell' anno 2024, della retribuzione dovuta per il periodo da aprile
2024 a dicembre 2024 nonché della differenza tra la retribuzione tabellare già riconosciuta in altro procedimento e gli incrementi retribuivi previsti dal CCNL per il periodo gennaio-marzo
2024) , delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2025, delle ferie e dei permessi non goduti maturati fino a dicembre 2021, e nel 2022 e nel 2024 per l'importo totale di € 72.139,04.
Ha inoltre allegato che la società datrice ha smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) ad al Fondo Cometa
1 spa e quindi ha chiesto la condanna della datrice al versamento in favore della suddetta società della complessiva somma di € 9.075,58.
regolarmente costituitasi ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda, assumendo l'inesistenza dell'obbligazione retributiva poiché il rapporto sinallagmatico era stato interrotto dallo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro, situazione che aveva impedito il proficuo impiego dei lavoratori in attività produttive.
Ha contestato, inoltre, il diritto alla tredicesima 2022 in quanto ricompresa nel trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 D.lgs. 148/2015 e ha sostenuto l'inefficacia dell' accordo a latere del 25.01.2022, poiché lo stesso riguardava esclusivamente la richiesta di relativa al periodo 10.01.2022-20.03.2022, richiesta poi rigettata da . Pt_2 CP_3
Ha concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_2
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
E' pacifico in atti che tra la convenuta e il ricorrente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ancora in corso febbraio 2025 e che il ricorrente Pt_1
(come tutti i dipendenti della convenuta) abbia usufruito del trattamento CIGS a rotazione da gennaio 2022 sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del lavoratore rispetto al diritto alla retribuzione per il periodo da aprile 2024 a febbraio 2025, alla tredicesima
2024, alle ferie e permessi maturati nel corso dell'anno 2024.
Ciò alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione
(anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021)
2 quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione. Ne consegue che - essendo l' allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale- , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente. In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione. Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è traccia di un concreto piano di riconversione industriale la cui attuazione sarebbe stata impedita dallo stato di occupazione.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la realizzazione del progetto avrebbe avuto quale unico e determinante ostacolo lo stato di occupazione, ma senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa e quindi, in particolare, le caratteristiche concrete del piano industriale che intendeva attuare ( in atti vi sono solo generici progetti allo stadio meramente embrionale) e l'effettiva esistenza delle risorse economiche e materiali necessarie per la fattibilità del piano .
Quanto alla tredicesima 2022 si osserva che è pacifico in atti nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompresa nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 8 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione Parte_3 di altri ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di Parte_4
3 confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle
OO.SS”.
L'esistenza di ferie e dei permessi maturati fino a dicembre 2021 ( quindi prima dell'avvio della Cassa integrazione) e nel corso dell'anno 2022 ( nell'ambito della attività lavorativa svolta a rotazione) e non goduti risulta dalle buste paga emesse dalla datrice (vedi allegazioni non contestate).
Tanto basta motivare il riconoscimento del diritto del lavoratore a percepire, per i titoli suindicati, la complessiva somma di € 51.927,09 (dalla somma di € 53683,40 e non 73623,71 come erroneamente riportato in ricorso risultante dal conteggio non contestato doc 6 è stato detratto l'importo di Euro 6.947,67 per retribuzioni già riconosciute e sono state aggiunte le retribuzioni di gennaio e febbraio 2025 pari a euro 2.595,68 mensili)
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni retributive al saldo.
Le allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del Pt_1 all'interno del non sono state in alcun modo contestate. CP_2 CP_2
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di €
9.075,58 come da conteggi non contestati
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva la somma di € 51.927,09 nonché in favore di Parte_1 CP_2 della complessiva somma di € 9.075,58 da imputarsi alla posizione del suddetto
[...] Pt_1 il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
4 Condanna altresì a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3850, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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