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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
RA CE, RE
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Società 1 - CF Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TC3CRT200011 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'atto di recupero n. TC3CRT200011/2025 emesso dalla Direzione
Provinciale di Potenza dell'Agenzia delle Entrate e notificato in data 20 marzo 2025 nei confronti del signor
Società 1, nato a [...] il [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, in proprio e quale titolare della omonima Ricorrente_1 con partita IVA P.IVA_1, con sede in Avigliano (PZ) alla località Indirizzo 3 numero 4. Il ricorrente è rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, codice fiscale CF_Difensore 1, con studio in Potenza alla Indirizzo_1 e domicilio PEC Email_1. La parte resistente è costituita dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla Indirizzo_2 e domicilio PEC dp.potenza@pce. agenziaentrate.it. L'oggetto della controversia concerne l'atto di recupero n. TC3CRT200011/2025 relativo al periodo d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 87.500,00, di cui euro 67.500,00 per credito di imposta da agevolazioni, euro 14.543,01 per interessi ed euro 6.750,00 per sanzioni. Il giudizio ha avuto il seguente svolgimento processuale. La vicenda processuale prende avvio dalla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno trasmessa dal contribuente in data 13 settembre 2019, con la quale veniva comunicato un investimento agevolabile per l'acquisto di macchinari per l'importo complessivo di euro 150.000,00 nel periodo dal 10 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, presso la struttura produttiva in Avigliano alla Indirizzo_3, con conseguente attribuzione di un credito di imposta pari al 45% dell'investimento, ossia euro 67.500,00. Il credito veniva successivamente utilizzato dal contribuente in compensazione nel periodo di riferimento 2019 per euro 67.500,00. A seguito di controlli successivi alla fruizione del beneficio, l'Agenzia delle Entrate avviava il procedimento di recupero notificando in data 20 dicembre 2024 lo schema d'atto n. TC3CRT200120/2024 relativo all'anno d'imposta 2019, preannunciando il disconoscimento del credito e fondando la pretesa sulla considerazione che l'investimento effettuato dal contribuente, consistente nell'acquisto di un autocarro, non rientrava tra gli investimenti agevolabili in quanto trattasi di un bene che non è iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con le classificazioni "impianti e macchinario" e "attrezzature industriali e commerciali" ma alla voce BII4 tra gli "altri beni". Il contribuente presentava osservazioni difensive in data 13 novembre 2024, corredate da documentazione tecnica e perizia giurata, volte a dimostrare la natura strumentale del bene e il suo inserimento funzionale nel ciclo produttivo dell'impresa, evidenziando che l'investimento era stato previamente comunicato e validato dall'Amministrazione finanziaria attraverso la comunicazione di fruibilità del credito. Nelle osservazioni il contribuente rappresentava che il bene acquistato non costituiva un semplice autocarro ma un macchinario composito specificatamente progettato per l'attività estrattiva e di movimento terra, costituito da un autotelaio da cantiere ASTRA HD9G04 equipaggiato con cassone ribaltabile posteriore marca NT modello OM. All'esito del contraddittorio procedimentale, l'Ufficio emetteva l'atto di recupero impugnato, notificato il 20 marzo 2025, con il quale procedeva al recupero integrale del credito d'imposta utilizzato, applicando le sanzioni previste per l'indebita compensazione di crediti ritenuti non spettanti nella misura del 30% e richiedendo il pagamento degli interessi nella misura di euro 14.543,01.
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2025 e notificato alla parte resistente in data 17 maggio 2025, il contribuente ha impugnato l'atto di recupero deducendo quattro motivi di censura. Il primo motivo eccepisce l'inesistenza o nullità dell'atto di recupero per difetto di sottoscrizione e carenza di delega del sottoscrittore, rilevando che l'atto risulta sottoscritto dal dott. Nominativo_2 quale Capo Ufficio su delega della dott.ssa
Nominativo 3, Direttore Provinciale, senza indicazione puntuale della delega e dei connessi poteri. Il secondo motivo contesta la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'errata valorizzazione dell'onere della prova e la violazione del principio di effettività del contraddittorio preventivo, evidenziando che l'Ufficio non ha contestato l'effettuazione dell'investimento né la strumentalità dello stesso, limitandosi a richiamare apoditticamene la circostanza che l'autocarro non rientrerebbe tra i beni agevolabili. Il terzo motivo eccepisce l'erroneità e illegittimità dell'atto di recupero per errata qualificazione del bene oggetto di investimento, sostenendo che il macchinario ribaltabile ancorato all'autocarro costituisce investimento agevolabile secondo la perizia tecnica depositata e la prassi amministrativa consolidata. Il quarto motivo contesta l'inapplicabilità delle sanzioni per buona fede del contribuente, l'applicazione dello ius superveniens e l'abnormità delle sanzioni irrogate. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio nei termini di legge, rimanendo contumace. Il ricorrente ha depositato in data 28 dicembre 2025 documentazione a discarico contenente sentenza favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Oristano n. 74/2024, interpelli dell'Agenzia delle Entrate n. 542/2020 e n. 544/2020, registro cespiti e documentazione contabile dell'esercizio 2019. Successivamente, con memoria depositata in data 9 gennaio 2026, il ricorrente ha ribadito le proprie difese contestando ogni avversaria deduzione e produzione, richiamando la giurisprudenza di merito favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 2757/2025 e della medesima Corte di Potenza n. 469/2025 in materia di onere della prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. La controversia attiene alla legittimità dell'atto di recupero del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno utilizzato dal contribuente in compensazione per l'anno d'imposta 2019, relativo all'acquisto di un automezzo modello ASTRA HD9G04 2X042 HD9 84.50-80 con cassone ribaltabile posteriore marca
NT modello OM, per un valore complessivo di euro 150.000,00 oltre IVA. Quanto al primo motivo del ricorrente, relativo alla nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e carenza di delega, risulta assorbito dalla fondatezza dei motivi di merito. Non è pertanto necessario pronunciarsi su tale aspetto procedurale alla luce dell'accoglimento del ricorso per altri profili sostanziali che conducono comunque all'annullamento dell'atto impugnato. Quanto al secondo motivo del ricorrente il ricorso risulta fondato.
L'Amministrazione finanziaria, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che le incombe in base al rinnovato articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130. Tale disposizione stabilisce inequivocabilmente che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. L'atto di recupero impugnato presenta inoltre carenze motivazionali sotto il profilo dell'adeguatezza argomentativa richiesta dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L'Ufficio si è limitato a richiamare apoditticamene la classificazione contabile del bene secondo l'articolo 2424 del Codice Civile senza procedere ad alcuna verifica tecnica della sua natura e destinazione funzionale, omettendo di considerare la documentazione descrittiva dell'investimento fornita dal contribuente nella comunicazione di agevolazione e nelle osservazioni allo schema d'atto. Per il terzo motivo di ricorso risulta pienamente fondato. La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione del bene acquistato ai fini dell'applicabilità del credito di imposta previsto dall'articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale norma riconosce alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite del Mezzogiorno un credito d'imposta pari al 45% del costo dell'investimento. Il comma
99 specifica che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive. Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge chiaramente che il bene oggetto di investimento non costituisce un semplice autocarro, ma un macchinario composito specificatamente progettato per l'attività estrattiva e di movimento terra. La perizia tecnica giurata redatta dal dott. Nominativo_4, perito iscritto presso il Tribunale di Potenza, attesta che il veicolo ASTRA HD9G04 con cassone ribaltabile NT
OM costituisce un macchinario composito ai sensi della normativa fiscale vigente, incorporando un sistema idraulico-meccanico specializzato per l'attività estrattiva. La perizia evidenzia che l'interconnessione funzionale tra le due componenti principali - l'autotelaio ASTRA HD9G04 e il sistema di ribaltamento NT OM - costituisce un'unità operativa inscindibile destinata all'incremento della capacità produttiva dell'impresa nel territorio agevolato. La qualificazione tecnica del bene trova conferma nella prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate. Le risposte ad interpello n. 542 del 12 novembre
2020 e n. 544 del 12 novembre 2020 hanno chiarito che per mezzi misti costituiti da autocarri con attrezzature specializzate, il credito d'imposta spetta limitatamente alla parte qualificabile come "macchina" ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, vale a dire alle componenti e attrezzature idonee a realizzare lo specifico
"lavoro" caratteristico dell'attività produttiva. L'Agenzia ha precisato che non è di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su un bene qualificabile come "veicolo" ai sensi della normativa europea, purché i beni possiedano i requisiti di interconnessione al sistema aziendale. Nel caso di specie, la documentazione tecnica dimostra inequivocabilmente che il sistema NT OM, del valore di euro 95.000,00 pari al 63,33% dell'investimento totale, costituisce macchinario industriale specializzato classificabile nella categoria OIC 16 voce B.II.
2 - Impianti e macchinario, qualificandosi come pienamente agevolabile secondo la normativa di riferimento. Il sistema di ribaltamento idraulico con cilindro frontale e stabilizzatore posteriore, realizzato in acciaio HARDOX ad alta resistenza, rappresenta una tecnologia specializzata ad alto valore aggiunto che conferisce al mezzo capacità operative specifiche per l'attività estrattiva e di movimento terra caratteristica dell'impresa ricorrente. L'orientamento giurisprudenziale consolidato conferma tale interpretazione. La Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 47222 del 14 dicembre 2022, ha stabilito che il beneficio fiscale è riconosciuto esclusivamente qualora il contribuente dimostri l'effettiva strumentalità dei beni acquistati rispetto all'esercizio dell'impresa, dovendo i medesimi essere destinati alla struttura produttiva dell'impresa beneficiaria ed essere impiegati all'interno del suo processo produttivo. Nel caso di specie, tale requisito risulta ampiamente soddisfatto, come attestato dalla documentazione contabile che evidenzia l'inserimento del bene nel registro dei cespiti dell'impresa nella categoria "Macchinari operatori e impianti specif." e il suo effettivo utilizzo nell'attività di movimento terra e costruzioni edili caratteristica dell'impresa ricorrente. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina, sentenza n. 57 del 10 gennaio 2022, ha chiarito che non costituisce mera sostituzione, e pertanto rientra tra gli investimenti agevolabili, l'acquisto di un nuovo bene quando il bene preesistente non sia stato dato in permuta ma trasferito in altra sede, configurandosi in tal caso l'acquisto di un nuovo bene strumentale rientrante tra quelli oggetto di agevolazione. Nel caso di specie, non risulta alcuna sostituzione di beni preesistenti, trattandosi di nuovo investimento destinato all'ampliamento della capacità operativa dell'impresa. Per quanto rigurada il quarto motivo del ricorrente, inerente l' Inapplicabilità delle sanzioni, anchesso risulta fondato. Per quanto concerne le sanzioni, deve rilevarsi che il comportamento del contribuente è stato caratterizzato da buona fede, avendo lo stesso fatto affidamento sulla comunicazione di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e sulla prassi amministrativa consolidata in materia di mezzi misti con attrezzature specializzate. La circostanza che l'Ufficio avesse precedentemente autorizzato l'investimento attraverso la comunicazione di fruibilità del credito esclude la configurabilità dell'elemento soggettivo della violazione, rendendo inapplicabili le sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente. In una analisi e vlutazione complessiva delle argomentazioni,
l'interpretazione dell'Ufficio contrasta con la prassi amministrativa consolidata e con la documentazione tecnica prodotta dal ricorrente. L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna verifica tecnica del bene né ha considerato la perizia prodotta dal contribuente, violando i principi di collaborazione e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. La carenza istruttoria dell'Amministrazione emerge dalla circostanza che l'Ufficio non ha richiesto documentazione integrativa sulla natura e destinazione del bene, non ha effettuato sopralluoghi tecnici e non ha fornito motivazione adeguata per il disconoscimento dell'agevolazione precedentemente autorizzata. La documentazione prodotta dal ricorrente dimostra che il sistema NT OM costituisce attrezzatura specializzata per il settore estrattivo, dotata di tecnologie avanzate quali sistema idraulico di sollevamento con cilindro frontale telescopico, centralina idraulica, comandi elettroidraulici, sistemi di sicurezza e scala di accesso laterale. Tale configurazione rappresenta un'integrazione tecnologica inscindibile che conferisce al mezzo capacità operative specifiche per l'attività estrattiva, trasformando l'autotelaio base in uno strumento di produzione specializzato per il settore di riferimento. L'analisi economica dell'investimento conferma la prevalenza della componente macchinario rispetto al mero autotelaio. La ripartizione tecnico-economica attestata dalla perizia di parte evidenzia che l'autotelaio ASTRA HD9G04 rappresenta il 36,67% del valore totale (euro 55.000,00), mentre il macchinario specializzato NT OM costituisce il 63,33%
(euro 95.000,00), dimostrando che l'investimento ha carattere prevalentemente industriale piuttosto che di mero trasporto. Visti gli argomenti esposti e la particolare complessità della materia trattata, che ha reso ragionevole il comportamento processuale di entrambe le parti, si propone per una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
RA CE, RE
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Società 1 - CF Ricorrente 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TC3CRT200011 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'atto di recupero n. TC3CRT200011/2025 emesso dalla Direzione
Provinciale di Potenza dell'Agenzia delle Entrate e notificato in data 20 marzo 2025 nei confronti del signor
Società 1, nato a [...] il [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, in proprio e quale titolare della omonima Ricorrente_1 con partita IVA P.IVA_1, con sede in Avigliano (PZ) alla località Indirizzo 3 numero 4. Il ricorrente è rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, codice fiscale CF_Difensore 1, con studio in Potenza alla Indirizzo_1 e domicilio PEC Email_1. La parte resistente è costituita dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla Indirizzo_2 e domicilio PEC dp.potenza@pce. agenziaentrate.it. L'oggetto della controversia concerne l'atto di recupero n. TC3CRT200011/2025 relativo al periodo d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 87.500,00, di cui euro 67.500,00 per credito di imposta da agevolazioni, euro 14.543,01 per interessi ed euro 6.750,00 per sanzioni. Il giudizio ha avuto il seguente svolgimento processuale. La vicenda processuale prende avvio dalla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno trasmessa dal contribuente in data 13 settembre 2019, con la quale veniva comunicato un investimento agevolabile per l'acquisto di macchinari per l'importo complessivo di euro 150.000,00 nel periodo dal 10 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, presso la struttura produttiva in Avigliano alla Indirizzo_3, con conseguente attribuzione di un credito di imposta pari al 45% dell'investimento, ossia euro 67.500,00. Il credito veniva successivamente utilizzato dal contribuente in compensazione nel periodo di riferimento 2019 per euro 67.500,00. A seguito di controlli successivi alla fruizione del beneficio, l'Agenzia delle Entrate avviava il procedimento di recupero notificando in data 20 dicembre 2024 lo schema d'atto n. TC3CRT200120/2024 relativo all'anno d'imposta 2019, preannunciando il disconoscimento del credito e fondando la pretesa sulla considerazione che l'investimento effettuato dal contribuente, consistente nell'acquisto di un autocarro, non rientrava tra gli investimenti agevolabili in quanto trattasi di un bene che non è iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con le classificazioni "impianti e macchinario" e "attrezzature industriali e commerciali" ma alla voce BII4 tra gli "altri beni". Il contribuente presentava osservazioni difensive in data 13 novembre 2024, corredate da documentazione tecnica e perizia giurata, volte a dimostrare la natura strumentale del bene e il suo inserimento funzionale nel ciclo produttivo dell'impresa, evidenziando che l'investimento era stato previamente comunicato e validato dall'Amministrazione finanziaria attraverso la comunicazione di fruibilità del credito. Nelle osservazioni il contribuente rappresentava che il bene acquistato non costituiva un semplice autocarro ma un macchinario composito specificatamente progettato per l'attività estrattiva e di movimento terra, costituito da un autotelaio da cantiere ASTRA HD9G04 equipaggiato con cassone ribaltabile posteriore marca NT modello OM. All'esito del contraddittorio procedimentale, l'Ufficio emetteva l'atto di recupero impugnato, notificato il 20 marzo 2025, con il quale procedeva al recupero integrale del credito d'imposta utilizzato, applicando le sanzioni previste per l'indebita compensazione di crediti ritenuti non spettanti nella misura del 30% e richiedendo il pagamento degli interessi nella misura di euro 14.543,01.
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2025 e notificato alla parte resistente in data 17 maggio 2025, il contribuente ha impugnato l'atto di recupero deducendo quattro motivi di censura. Il primo motivo eccepisce l'inesistenza o nullità dell'atto di recupero per difetto di sottoscrizione e carenza di delega del sottoscrittore, rilevando che l'atto risulta sottoscritto dal dott. Nominativo_2 quale Capo Ufficio su delega della dott.ssa
Nominativo 3, Direttore Provinciale, senza indicazione puntuale della delega e dei connessi poteri. Il secondo motivo contesta la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'errata valorizzazione dell'onere della prova e la violazione del principio di effettività del contraddittorio preventivo, evidenziando che l'Ufficio non ha contestato l'effettuazione dell'investimento né la strumentalità dello stesso, limitandosi a richiamare apoditticamene la circostanza che l'autocarro non rientrerebbe tra i beni agevolabili. Il terzo motivo eccepisce l'erroneità e illegittimità dell'atto di recupero per errata qualificazione del bene oggetto di investimento, sostenendo che il macchinario ribaltabile ancorato all'autocarro costituisce investimento agevolabile secondo la perizia tecnica depositata e la prassi amministrativa consolidata. Il quarto motivo contesta l'inapplicabilità delle sanzioni per buona fede del contribuente, l'applicazione dello ius superveniens e l'abnormità delle sanzioni irrogate. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio nei termini di legge, rimanendo contumace. Il ricorrente ha depositato in data 28 dicembre 2025 documentazione a discarico contenente sentenza favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Oristano n. 74/2024, interpelli dell'Agenzia delle Entrate n. 542/2020 e n. 544/2020, registro cespiti e documentazione contabile dell'esercizio 2019. Successivamente, con memoria depositata in data 9 gennaio 2026, il ricorrente ha ribadito le proprie difese contestando ogni avversaria deduzione e produzione, richiamando la giurisprudenza di merito favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 2757/2025 e della medesima Corte di Potenza n. 469/2025 in materia di onere della prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. La controversia attiene alla legittimità dell'atto di recupero del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno utilizzato dal contribuente in compensazione per l'anno d'imposta 2019, relativo all'acquisto di un automezzo modello ASTRA HD9G04 2X042 HD9 84.50-80 con cassone ribaltabile posteriore marca
NT modello OM, per un valore complessivo di euro 150.000,00 oltre IVA. Quanto al primo motivo del ricorrente, relativo alla nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e carenza di delega, risulta assorbito dalla fondatezza dei motivi di merito. Non è pertanto necessario pronunciarsi su tale aspetto procedurale alla luce dell'accoglimento del ricorso per altri profili sostanziali che conducono comunque all'annullamento dell'atto impugnato. Quanto al secondo motivo del ricorrente il ricorso risulta fondato.
L'Amministrazione finanziaria, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che le incombe in base al rinnovato articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130. Tale disposizione stabilisce inequivocabilmente che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. L'atto di recupero impugnato presenta inoltre carenze motivazionali sotto il profilo dell'adeguatezza argomentativa richiesta dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L'Ufficio si è limitato a richiamare apoditticamene la classificazione contabile del bene secondo l'articolo 2424 del Codice Civile senza procedere ad alcuna verifica tecnica della sua natura e destinazione funzionale, omettendo di considerare la documentazione descrittiva dell'investimento fornita dal contribuente nella comunicazione di agevolazione e nelle osservazioni allo schema d'atto. Per il terzo motivo di ricorso risulta pienamente fondato. La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione del bene acquistato ai fini dell'applicabilità del credito di imposta previsto dall'articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale norma riconosce alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite del Mezzogiorno un credito d'imposta pari al 45% del costo dell'investimento. Il comma
99 specifica che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive. Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge chiaramente che il bene oggetto di investimento non costituisce un semplice autocarro, ma un macchinario composito specificatamente progettato per l'attività estrattiva e di movimento terra. La perizia tecnica giurata redatta dal dott. Nominativo_4, perito iscritto presso il Tribunale di Potenza, attesta che il veicolo ASTRA HD9G04 con cassone ribaltabile NT
OM costituisce un macchinario composito ai sensi della normativa fiscale vigente, incorporando un sistema idraulico-meccanico specializzato per l'attività estrattiva. La perizia evidenzia che l'interconnessione funzionale tra le due componenti principali - l'autotelaio ASTRA HD9G04 e il sistema di ribaltamento NT OM - costituisce un'unità operativa inscindibile destinata all'incremento della capacità produttiva dell'impresa nel territorio agevolato. La qualificazione tecnica del bene trova conferma nella prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate. Le risposte ad interpello n. 542 del 12 novembre
2020 e n. 544 del 12 novembre 2020 hanno chiarito che per mezzi misti costituiti da autocarri con attrezzature specializzate, il credito d'imposta spetta limitatamente alla parte qualificabile come "macchina" ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, vale a dire alle componenti e attrezzature idonee a realizzare lo specifico
"lavoro" caratteristico dell'attività produttiva. L'Agenzia ha precisato che non è di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su un bene qualificabile come "veicolo" ai sensi della normativa europea, purché i beni possiedano i requisiti di interconnessione al sistema aziendale. Nel caso di specie, la documentazione tecnica dimostra inequivocabilmente che il sistema NT OM, del valore di euro 95.000,00 pari al 63,33% dell'investimento totale, costituisce macchinario industriale specializzato classificabile nella categoria OIC 16 voce B.II.
2 - Impianti e macchinario, qualificandosi come pienamente agevolabile secondo la normativa di riferimento. Il sistema di ribaltamento idraulico con cilindro frontale e stabilizzatore posteriore, realizzato in acciaio HARDOX ad alta resistenza, rappresenta una tecnologia specializzata ad alto valore aggiunto che conferisce al mezzo capacità operative specifiche per l'attività estrattiva e di movimento terra caratteristica dell'impresa ricorrente. L'orientamento giurisprudenziale consolidato conferma tale interpretazione. La Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 47222 del 14 dicembre 2022, ha stabilito che il beneficio fiscale è riconosciuto esclusivamente qualora il contribuente dimostri l'effettiva strumentalità dei beni acquistati rispetto all'esercizio dell'impresa, dovendo i medesimi essere destinati alla struttura produttiva dell'impresa beneficiaria ed essere impiegati all'interno del suo processo produttivo. Nel caso di specie, tale requisito risulta ampiamente soddisfatto, come attestato dalla documentazione contabile che evidenzia l'inserimento del bene nel registro dei cespiti dell'impresa nella categoria "Macchinari operatori e impianti specif." e il suo effettivo utilizzo nell'attività di movimento terra e costruzioni edili caratteristica dell'impresa ricorrente. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina, sentenza n. 57 del 10 gennaio 2022, ha chiarito che non costituisce mera sostituzione, e pertanto rientra tra gli investimenti agevolabili, l'acquisto di un nuovo bene quando il bene preesistente non sia stato dato in permuta ma trasferito in altra sede, configurandosi in tal caso l'acquisto di un nuovo bene strumentale rientrante tra quelli oggetto di agevolazione. Nel caso di specie, non risulta alcuna sostituzione di beni preesistenti, trattandosi di nuovo investimento destinato all'ampliamento della capacità operativa dell'impresa. Per quanto rigurada il quarto motivo del ricorrente, inerente l' Inapplicabilità delle sanzioni, anchesso risulta fondato. Per quanto concerne le sanzioni, deve rilevarsi che il comportamento del contribuente è stato caratterizzato da buona fede, avendo lo stesso fatto affidamento sulla comunicazione di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e sulla prassi amministrativa consolidata in materia di mezzi misti con attrezzature specializzate. La circostanza che l'Ufficio avesse precedentemente autorizzato l'investimento attraverso la comunicazione di fruibilità del credito esclude la configurabilità dell'elemento soggettivo della violazione, rendendo inapplicabili le sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente. In una analisi e vlutazione complessiva delle argomentazioni,
l'interpretazione dell'Ufficio contrasta con la prassi amministrativa consolidata e con la documentazione tecnica prodotta dal ricorrente. L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna verifica tecnica del bene né ha considerato la perizia prodotta dal contribuente, violando i principi di collaborazione e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. La carenza istruttoria dell'Amministrazione emerge dalla circostanza che l'Ufficio non ha richiesto documentazione integrativa sulla natura e destinazione del bene, non ha effettuato sopralluoghi tecnici e non ha fornito motivazione adeguata per il disconoscimento dell'agevolazione precedentemente autorizzata. La documentazione prodotta dal ricorrente dimostra che il sistema NT OM costituisce attrezzatura specializzata per il settore estrattivo, dotata di tecnologie avanzate quali sistema idraulico di sollevamento con cilindro frontale telescopico, centralina idraulica, comandi elettroidraulici, sistemi di sicurezza e scala di accesso laterale. Tale configurazione rappresenta un'integrazione tecnologica inscindibile che conferisce al mezzo capacità operative specifiche per l'attività estrattiva, trasformando l'autotelaio base in uno strumento di produzione specializzato per il settore di riferimento. L'analisi economica dell'investimento conferma la prevalenza della componente macchinario rispetto al mero autotelaio. La ripartizione tecnico-economica attestata dalla perizia di parte evidenzia che l'autotelaio ASTRA HD9G04 rappresenta il 36,67% del valore totale (euro 55.000,00), mentre il macchinario specializzato NT OM costituisce il 63,33%
(euro 95.000,00), dimostrando che l'investimento ha carattere prevalentemente industriale piuttosto che di mero trasporto. Visti gli argomenti esposti e la particolare complessità della materia trattata, che ha reso ragionevole il comportamento processuale di entrambe le parti, si propone per una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.