Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 9736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9736 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09736/2025REG.PROV.COLL.
N. 04952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4952 del 2025 proposto da EL LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marco in Lamis, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la integrale esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. VII n. 6525/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. AE TI e udito per le parti l’avvocato Giovanni Pio De Giovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Premesso che con la sentenza n. 5164/2023 questa Sezione ha riformato la pronuncia di primo grado fra le parti statuendo l’obbligo del Comune di San Marco in Lamis. (Provincia di Foggia) di rispettare l’accordo sottoscritto trasferendo la proprietà del bene pattuito in favore dell’appellante, e che con la sentenza n. 6525/2024 questa Sezione ha poi accolto il ricorso per l’ottemperanza alla predetta sentenza, ordinando al medesimo Comune di procedere al trasferimento della proprietà del bene entro 90 giorni, con successiva separata istanza il Signor LA ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, considerata la perdurante inadempienza del Comune anche dopo la condanna intervenuta in sede di ottemperanza.
2 - L’annosa questione origina da un accordo di permuta approvato con delibera del Commissario Straordinario del Comune n. 662 del 1984, con cui il Comune acquisì la disponibilità di un suolo privato per edificarvi la locale Caserma dei Carabinieri, a fronte della cessione di un altro terreno comunale in località Borgo Celano. Per decenni l’accordo non veniva formalizzato, finché il Comune, nel 2016, comunicava l’impossibilità di procedere alla permuta, ritenendo che il suolo privato dovesse essere acquisito gratuitamente in base alla normativa urbanistica all’epoca vigente.
3 – Il privato interessato proponeva ricorso davanti al TAR, che non lo accoglieva.
4 - Il Consiglio di Stato, VII Sezione, con la sentenza n. 5164/2023 riformava la pronuncia di primo grado statuendo che l’Amministrazione, dopo un così lungo periodo temporale e avendo tratto beneficio dall’accordo, non poteva più unilateralmente sottrarsi all’impegno assunto.
4 – A seguito di tale pronuncia, il ricorrente adiva nuovamente il Consiglio di Stato con ricorso per l’ottemperanza, e tale ricorso era definito con la sentenza n. 6525/2024 della VII Sezione, che ordinava all’Ente di provvedere alla cessione al ricorrente entro 90 giorni.
5 – A seguito della indicata istanza di parte ricorrente, il Comune intimato ha dedotto in giudizio di avere scoperto, nell’espletamento dell’attività istruttoria, “ legittime e insuperabili ragioni giuridiche che hanno impedito all’Ente di dare seguito a una cessione che, allo stato attuale, si configurerebbe come un atto illegittimo ”.
Infatti, riferisce il Comune, il suolo oggetto della controprestazione, sin dal 1976, era intestato non all’odierno appellante ma alla società “SOCIEDIL VIESSE s.n.c.”. Il ricorrente, informato di tale circostanza, non avrebbe fornito riscontro ma solo diffidato il Comune ad adempiere, allegando un parere notarile.
6 – Secondo il predetto parere notarile, in particolare, i beni della società estinta appartengono in “comunione ordinaria” ai due ex soci (tra cui il ricorrente): “ È quindi ben possibile oggi stipulare un atto quale quello da lei prefigurato in virtù del quale intervengano, quale controparte del Comune di San Marco in Lamis, le persone fisiche dei soci della società “Edil Viesse snc” che avevano tale qualità al momento della sua cancellazione. Sarà altresì ben possibile che con il consenso di tutti tali soci, il bene che il Comune cederà venga intestato ad uno solo dei soci, attraverso una stipulazione parzialmente in favore di terzo ai sensi dell’art.1411 del codice civile ”.
7 - Così come rilevato dal ricorrente, la fattispecie ritenuta ostativa dal Comune, da un lato, si riferisce a circostanze pregresse mai dedotte dal Comune in sede di merito, ed è quindi coperta dal giudicato che -come è noto- concerne il dedotto ed il deducibile e, dall’altro, non configura affatto un ostacolo insuperabile ai fini dell’adempimento, in quanto le due persone fisiche (tra cui il ricorrente) che erano soci della società “Edil Viesse snc” al momento della sua cancellazione possono concludere le procedure per la formalizzazione del trasferimento del bene già da tempo in uso all’amministrazione, per poi procedersi alla cessione del bene da parte del Comune in favore del ricorrente così come statuito da una sentenza oramai irrevocabile, restando ogni ulteriore vicenda civilistica fra gli ex soci estranea all’ambito del presente giudizio di ottemperanza.
Peraltro, il Comune, anziché restare inerte, avrebbe potuto chiedere chiarimenti al questo Consiglio di Stato sull’esatta modalità di esecuzione della sentenza e ha invece atteso due ricorsi in ottemperanza prima di chiedere con semplice memoria chiarimenti, che in ogni caso sono stati qui forniti con le considerazioni svolte in precedenza.
8 – In conclusione, non potendo la circostanza dedotta esimere il Comune dall’ottemperanza al giudicato in epigrafe, in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente occorre ordinare al medesimo Comune (che – come detto - neppure ha attivato, per tempo, la prevista possibilità di chiedere chiarimenti) di adempiere al chiaro disposto della sentenza di questa Sezione n. 6525/2024 entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, previa interlocuzione con tutti gli aventi diritto e tenendo conto del parere notarile soprarichiamato.
9 – Il Collegio ritiene altresì necessario nominare fin da ora, quale Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza oltre il predetto temine, il Prefetto di Foggia o il funzionario da lui delegato affinché provveda a nome ed a spese del Comune inottemperante nel senso indicato.
9 – Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e devono essere distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), pronunciando sulla domanda della parte ricorrente, la accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di San Marco in Lamis a dare integrale esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, alla propria sentenza n. 6525/2024 entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte se anteriore.
Nomina fin da ora, per l’ipotesi di mancato adempimento nel termine assegnato, il Prefetto di Foggia affinché provveda, anche a mezzo di un funzionario di prefettura dal medesimo designato, all’adempimento a nome ed a spese del Comune inadempiente.
Condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario meglio individuato in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO HI, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
AE TI, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE TI | RO HI |
IL SEGRETARIO