TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 73
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insufficienza del numero minimo di componenti del gruppo di progettazione

    La controinteressata ha indicato cinque progettisti, come richiesto. Inoltre, anche se fossero stati indicati in un documento diverso dalla domanda di partecipazione, non si sarebbe potuta applicare l'esclusione automatica in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione.

  • Rigettato
    Genericità e indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche (A.3 e B.2)

    I criteri sono pertinenti alla natura dell'appalto, sufficientemente chiari e determinati, descrivendo la cornice della valutazione. Per il sub-criterio A.3, la genericità è necessaria per non suggerire soluzioni ai concorrenti e incoraggiare proposte migliorative. Per il sub-criterio B.2, l'oggetto e il perimetro della valutazione sono chiari.

  • Rigettato
    Valutazione numerica dei punteggi non comprensibile e illogica

    La contestazione si risolve in un'inammissibile contestazione delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione di gara. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, a meno di manifesta irragionevolezza o illogicità.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione di punteggio per certificazioni (B.3)

    Il punteggio è assegnato al mero riscontro formale del possesso delle certificazioni, come previsto dalla lex specialis. La Commissione non era tenuta a sindacare la validità sostanziale o le modalità di ottenimento. La controinteressata ha fornito documentazione a supporto del possesso delle certificazioni.

  • Rigettato
    Tempo esiguo impiegato dalla Commissione per la valutazione delle offerte

    L'esiguità del tempo non è di per sé indice di illegittimità. La ricorrente non ha fornito elementi specifici che dimostrino un deficit istruttorio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di stand still

    L'art. 55 D.Lgs. n. 36/2023 esclude l'applicazione dei termini dilatori per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. La clausola del disciplinare non può creare un autovincolo in antinomia con la legge.

  • Rigettato
    Modifica dell'offerta progettuale presentata in gara

    La delibera impugnata si colloca nella fase di sviluppo del progetto definitivo/esecutivo, non nella fase di scelta del contraente. Le prescrizioni della Soprintendenza hanno contenuto conformativo generale e non operano una scelta tra i concorrenti. Lo sviluppo progettuale è fisiologico negli affidamenti a base PFTE.

  • Rigettato
    Attuazione anticipata di opere di bonifica e messa in sicurezza senza presupposti di urgenza

    La censura è astratta e non si confronta con la motivazione della delibera, che indica specifiche ragioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, supportate da precedenti eventi e prescrizioni della Soprintendenza.

  • Inammissibile
    Integrazioni progettuali non conformi al quadro esigenziale del PFTE

    La censura è inammissibile perché le integrazioni sono state apportate sulla base delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi. Contestare la conformità al PFTE significherebbe contestare l'atto conclusivo della Conferenza dei Servizi (non adeguatamente impugnato) o l'erroneità del PFTE stesso (non richiesto nell'oggetto del ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 73
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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