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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato in Roma alla Via Buccari Parte_1 C.F._1
n. 18, (C.F. – P. IVA presso lo studio dell'Avv. DE C.F._2 P.IVA_1
NAPOLI VITTORIO (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti
APPELLANTE
E
(c.f. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (C.F. , FAX n. 06/96514000, P.E.C. P.IVA_3
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APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 8/9/22 emessa dalla XVIII Sez. Civile del Tribunale
Ordinario di Roma a definizione del procedimento N. 34020/2019 R.G. e notificata a mezzo PEC in data 13/9/22.
1
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. XVIII, Parte_1 del 8/9/22, resa nel procedimento iscritto al N. 34020/2019, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di apolidia.
L'appellante ha dichiarato:
- di essere nato nel 1993 a Roma da genitori entrambi di nazionalità Jugoslava;
- di essersi definitivamente stabilito con tutti i suoi familiari in Italia, nel Campo Nomadi di Roma- Via di Salone 323;
- di non risultare iscritto nei registri di alcuna città della Bosnia.
ha impugnato la predetta ordinanza e dedotto che il Tribunale ha erroneamente Parte_1 ritenuto non provato lo Stato di potenziale appartenenza del richiedente sostenendo che, dall'esame della documentazione prodotta, risulterebbe raggiunta la prova in ordine al collegamento con lo Stato della
Bosnia Erzegovina non solo con riferimento al padre (nato a [...]) ma anche Persona_1 con riguardo alla madre ( in ragione dell'indicazione nella carta d'identità della Persona_2 cittadinanza bosniaca).
L'appellante ha concluso domandando il riconoscimento dello status di apolide asserendo che la Bosnia
Erzegovina è l'unico Paese in relazione al quale, per via del luogo di nascita e di origine per cognome di ciascuno dei genitori, il ricorrente avrebbe dovuto documentalmente dimostrare sia di esser collegato sia di non essere cittadino e, diversamente da quanto prospettato dal Giudice in parte motiva, tale prova risulterebbe esser stata raggiunta in ragione della documentazione versata in atti.
Il non si è costituito. Controparte_1
Nel corso del giudizio è stato acquisito il parere del PG che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata condividendo le argomentazioni del provvedimento di primo grado.
All'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di venti giorni per le difese.
L'appello è infondato.
La Corte rileva che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 306 del 1962) è considerato apolide quell'individuo che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento, riconosca come proprio cittadino. Ai fini dell'accertamento dello status di apolide occorre verificare la sussistenza di due requisiti:
1) la perdita della cittadinanza per fatto diverso dall'acquisto di una nuova (apolidia derivata) ovvero la
2 sua mancanza ab origine (apolidia originaria);
2) la residenza nel territorio dello Stato cui ci si rivolge per ottenere il riconoscimento della condizione richiesta.
Stante la difficoltà che comporta la prova negativa, la giurisprudenza - al fine di attenuare il rigore probatorio, astrattamente consistente nella dimostrazione della mancanza di stabili legami con ogni possibile paese - ha ritenuto sufficiente che la prova verta, nel primo caso, sulla perdita della cittadinanza precedentemente posseduta e, nel secondo caso, sulla mancanza della cittadinanza astrattamente conseguibile in forza di eventuali criteri di collegamento con altri Stati, costituiti tradizionalmente dalla nascita, dall'origine, ovvero dalla localizzazione nella propria vita.
A tal fine, “il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli
Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti” (Cass.
28153/2017).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che, trattandosi di un caso di apolidia originaria,
l'istante avrebbe dovuto allegare e provare la sua discendenza (quanto alla cittadinanza dei propri genitori e alla sua intrasmissibilità in base alla legislazione dello Stato di provenienza), ovvero la condizione di apolidia dei medesimi (che impedisce di acquisire lo status civitatis sulla base del criterio dello ius sanguinis).
Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'odierno appellante non ha invece fornito alcuna indicazione circa la provenienza dei suoi genitori, ciò che ha impedito al Tribunale di esercitare i propri poteri officiosi al fine di accertare se egli effettivamente si trovi nella condizione di non poter essere riconosciuto come cittadino di uno o più Stati in ragione del legame di sangue.
In punto di prova, l'appellante si è infatti limitato a produrre:
- il certificato rilasciato dal Sindaco della Città di Mostar, Federazione Bosnia Erzegovina, dal quale si deduce che non è iscritto nel registro dei cittadini e nel registro delle nascite Parte_1 del Comune di Mostar (e dove è meramente indicato il nome del padre, senza che sia riportato alcun altro dato anagrafico, nemmeno il cognome);
- il certificato di residenza di presso l'abitazione in Roma di Via Cesare Parte_1
Lombroso N.24
- una mera fotografia di un documento (non completamente leggibile) rilasciato dai Servizi Demografici del Comune di Roma dal quale non si evincono le generalità dell'asserito padre e della madre;
3 -- l'estratto riassuntivo del registro degli atti di nascita rilasciato dall'Ufficiale di stato civile di Roma
Capitale nel quale è indicato soltanto il nome della propria madre ( ); Persona_3
- l'estratto riassuntivo del registro degli atti di nascita rilasciato dall'Ufficiale di stato civile di Roma
Capitale nel quale sono indicati soltanto i nomi dei propri genitori ( e Persona_4 [...]
; Per_3
- il certificato di frequenza scolastica rilasciato dalla Direzione Statale di Montepradone Centobuchi, dal quale si evince che ha frequentato la scuola elementare;
Parte_1
- il certificato di frequenza scolastica rilasciato dall' Ufficio scolastico per il Lazio dal quale si evince che ha frequentato dal 2004 al 2007 la scuola media Statale presso l'Istituto Paolo Parte_1
Stefanelli;
- il certificato di nascita della figlia nata a [...] in data [...]; Persona_5
- gli estratti riassuntivi del registro degli atti di nascita rilasciati dall'Ufficiale di stato civile di Roma
Capitale dei propri fratelli (per i quali solo alcuni riportano il nome del di loro padre);
- un certificato (non tradotto) relativo a tale Persona_6
- il permesso di soggiorno di e Persona_2 Persona_1
- la fotocopia del documento di identità di tale ( con indicazione della cittadinanza Persona_7 italiana)
La documentazione prodotta appare all'evidenza non sufficiente.
L'appellante non ha depositato alcun documento che inequivocabilmente indichi le generalità dei genitori poiché né dal certificato negativo del registro dei nati e dei cittadini del comune di Mostar, né dai certificati prodotti, è possibile risalire alla sua linea genealogica e avere contezza dei Paesi con cui potrebbe intrattenere rapporti significativi.
In altre parole, non si può desumere che la mancata iscrizione nel registro in questione equivalga a perdita o rifiuto di cittadinanza. In verità l'appellante, in difetto di prova dell'apolidia dei genitori, avrebbe dovuto adeguatamente provare le ragioni per cui - secondo l'ordinamento dei Paesi di provenienza dei genitori, egli non disporrebbe o avrebbe perso il diritto al mantenimento della cittadinanza dei propri ascendenti.
Peraltro, in atti, non vi è traccia di alcuna attestazione dell'autorità consolare della mancata iscrizione dei genitori nel relativo registro delle cittadinanze, attestazione che l'odierno appellante era certamente in grado di ottenere così come aveva conseguito l'attestazione da parte del Sindaco di Mostar relativa alla sua mancata iscrizione nel registro in questione.
Ne consegue che le allegazioni del richiedente non consentono di stabilire le sue origini, né quelle dei suoi genitori, né quali siano i possibili Stati con i quali presenti elementi di collegamento. Non conoscendo le origini degli avi dell'appellante, il certificato negativo di cittadinanza rilasciato dal Sindaco del Comune di Mostar non può ritenersi sufficiente ai fini della prova richiesta.
4 Anche per quanto riguarda la madre dell'odierno appellante, appare opportuno rilevare che negli stessi scritti difensivi viene dato atto della discrepanza tra il nominativo riportato sul permesso di soggiorno, sulla carta di identità e sull'estratto di nascita del ricorrente e che la stessa difesa non è stata in grado di fornire una spiegazione certa di tale discrepanza (pagina 2 dell'atto di appello).
Va ribadito al riguardo che il potere-dovere istruttorio officioso del giudice ha una “funzione integrativa volta a colmare lacune probatorie dovute ad esigenze informative specifiche provenienti dalle autorità competenti” e si sostanzia nella “eventuale richiesta d'informazioni presso le autorità competenti relativamente ai requisiti ed alle condizioni effettive per il riconoscimento dello status civitatis”, senza che possa escludersi che “sul richiedente incomba l'onere di allegare non solo di non essere cittadino degli Stati di prossimità, ma anche di fornire indicazioni sugli elementi impeditivi al riconoscimento dello status in questione” (Cass. 28153/2017).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello è dunque infondato e la domanda di riconoscimento dello status di apolide non può essere accolta.
Nulla per le spese di lite attesa la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del 8/9/22 emessa dalla Parte_1
XVIII Sez. Civile del Tribunale Ordinario di Roma a definizione del procedimento N. 34020/2019 R.G.
e notificata a mezzo PEC in data 13/9/22.
2) nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Roma, 25.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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