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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2076 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Margherita Accardo, con la quale è elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Via Sant'Anna II tronco, n. 18/i
Ricorrente
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._2
Resistente contumace
OGGETTO: liquidazione TFR
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 6 / 06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, con sentenza n. 992/2019, il Tribunale di Locri – Sezione Lavoro ha dichiarato l'inefficacia e l'illegittimità del licenziamento intimato dal sig. in data 19/04/2010, condannandolo al pagamento di CP_1
un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, ossia dal giorno del licenziamento a quello della sentenza;
- che il rapporto di lavoro esistente tra le parti è cessato di diritto allo spirare del trentesimo giorno successivo al deposito della sentenza citata, ai sensi dell'art. 18, comma V, Legge n. 300/1970;
- che, conseguentemente, si è perfezionato il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, ex art. 2120 c.c.;
- che, con lettera raccomandata del 29/05/2020, ha chiesto al datore di lavoro la corresponsione dell'emolumento summenzionato, per un importo non inferiore a € 20.000,00;
- che ha interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale di risoluzione del rapporto di lavoro e di quantificazione del proprio credito, al fine di poter procedere ad esecuzione forzata;
- che, in particolare, il TFR dovrà essere commisurato alle retribuzioni dovute per l'intera durata del rapporto di lavoro (dal 27/05/2009 al 17/08/2019), tenuto conto dei minimi salariali previsti dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 20/05/2004 e della contrattazione provinciale;
- che, applicando tali parametri, avrebbe avuto diritto ad una retribuzione annua non inferiore ai seguenti importi: € 13.132,80 nell'anno 2009; €
19.289,60 nell'anno 2010; € 19.801,60 nell'anno 2011; € 2.023,84 nell'anno
2012; € 20.430,40 nell'anno 2013; € 20.558,40 nell'anno 2014; € 20.654,40 nell'anno 2015; € 20.800,00 nell'anno 2016; € 20.800,00 nell'anno 2017; €
20.956,80 nell'anno 2018; € 13.001,60 nell'anno 2019; 3
- che, pertanto, il TFR dovuto è pari a € 16.920,00, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo effettivo.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro di cui alla narrativa che precede, intercorrente tra il ricorrente e
è cessato in data 17/08/2019 o nella data precedente o CP_1
successiva che sarà ritenuta di giustizia, e che di conseguenza il ricorrente ha diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto in misura di € 16.920,00
o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo effettivo;
voglia dunque condannare al pagamento della CP_1
corrispondente somma al ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il resistente, sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Preliminarmente va ribadita la contumacia del sig. già CP_1
dichiarata da questo giudicante all'udienza del 14/03/2023, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso introduttivo.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso 4
giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale del datore di lavoro, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Parte ricorrente reclama il pagamento del trattamento di fine rapporto
Orbene, l'art. 2120 c.c. stabilisce che: “Disciplina del trattamento di fine rapporto.
“[I]. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
[II]. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
[III]. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
[IV]. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per 5
cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
[V]. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
[VI]. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
[VII]. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
[VIII]. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (2).
[IX]. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
[X]. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
[XI]. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”.
Ciò significa che l'erogazione del TFR costituisce un obbligo di legge 6
per il datore di lavoro.
Al termine di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e a prescindere dal motivo della sua cessazione, il dipendente ha diritto a ricevere una somma come liquidazione, a meno che il lavoratore non scelga di ricevere il tfr ogni mese in busta paga, il trattamento di fine rapporto non sia stato destinato alla previdenza complementare per formare la c.d. pensione complementare;
qualora dipendente abbia un'anzianità di servizio pari almeno ad 8 anni e deve sostenere spese sanitarie per sé o per i familiari, acquistare la prima casa per sé o per i figli, fruire del congedo parentale o per formazione (ipotesi in cui può chiedere il 70% del tfr anticipato, di conseguenza a fine rapporto avrà solo il residuo) oppure, infine, ove il TFR venga utilizzato per compensare un debito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Nella specie, non ricorre nessuna delle ipotesi indicate.
Orbene, trova applicazione il principio generale in materia di onere della prova, in forza del quale il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento o l'impossibilità dell'adempimento per causa a lui non imputabile.
In particolare, in tema di contenzioso sulla retribuzione del dipendente, una volta che il lavoratore abbia fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Tuttavia, grava sul lavoratore che pretende il pagamento di spettanze retributive innanzitutto l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Pertanto, l'azione intrapresa presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, per i periodi dedotti in ricorso che, nel caso che ci occupa, non è oggetto di contestazione ed emerge dalla documentazione 7
allegata in atti e l'accertamento della cessazione del rapporto stesso che, indipendentemente dalle ragioni, salve le ipotesi eccezionali sopra indicate, fa sorgere il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.
Infatti, il rapporto di lavoro, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Locri n. 992/2019, sussistente con decorrenza dal 27/05/2009, si era interrotto per effetto del licenziamento, dichiarato illegittimo dalla menzionata sentenza, che ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti dalla data del licenziamento alla data dell'emissione della sentenza.
Pertanto, attraverso la documentazione allegata, è stato provato, dal ricorrente che aveva l'onere di provarlo, il rapporto di lavoro subordinato con l'azienda resistente, per i periodi dedotti in ricorso, la cessazione dello stesso ed è stato allegato l'inadempimento.
Nondimeno parte ricorrente ha allegato, mediante la produzione di una visura camerale, che il datore di lavoro ha cessato la propria attività dal
26/06/2012.
Con riferimento all'individuazione della data della cessazione del rapporto di lavoro, necessaria ai fini del computo del TFR, nell'invocare il diritto al pagamento dell'emolumento in parola parte ricorrente richiama quanto disposto dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, nella versione applicabile ratione temporis, individuando il momento della cessazione del rapporto di lavoro allo spirare dei trenta giorni dall'emissione della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento.
Tuttavia, la sentenza in questione non ha disposto la reintegra del lavoratore, atteso che la domanda volta alla reintegra è stata rigettata, sicché non può considerarsi il termine richiamato, che concerne la diversa ipotesi in cui: “ Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento 8
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti”.
Nella specie, dunque, accertata l'illegittimità del licenziamento, il rapporto deve intendersi cessato dalla data del licenziamento.
Del resto, lo stesso lavoratore ha allegato che il datore di lavoro ha cessato la propria attività dal 26/06/2012.
Pertanto, il conteggio allegato dalla parte ricorrente può essere accreditato nel presente giudizio, in quanto coerente con il contratto collettivo di riferimento e con la documentazione in atti, ma soltanto fino alla data di cessazione del rapporto, da individuarsi nella data del licenziamento.
In parziale accoglimento del ricorso, dunque, va accertato che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e è cessato dal 10/05/2010, con CP_1
condanna del datore di lavoro alla corresponsione del TFR corrispondente, da quantificarsi nell'importo di € 3399,88, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda proposta, restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico di CP_1
La condanna alla refusione delle spese di lite non è esclusa dalla contumacia (Cass. Ordinanza n. 373/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2076 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
CP_1
- Accoglie parzialmente il ricorso, accertando e dichiarando che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e è cessato in data CP_1
10/05/2010;
- Per l'effetto, condanna a corrispondere, in favore del CP_1 9
ricorrente, la somma di € 3399,88, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di TFR;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico di che liquida in € 1348,00, oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci