Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6304/2024 RG
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. stabilito Parte_1 C.F._1
Alfonso Picaro che agisce d'intesa con l'avv. Giulio Chirico;
ricorrente
E
in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi come in atti;
CP_1 CP_2
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Ulisse Antonio Pedace;
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si opponeva alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
02820221460000488001, notificata il 16 aprile 2024, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dai seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito n. 32820160006253089000 notificato in data 21.11.2016 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820210002805936000 notificato in data 27.11.2021 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Deduceva l'illegittimità della suddetta comunicazione stante la mancata notificazione degli avvisi di addebito e chiedeva di dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820160006253089000 e la prescrizione dei crediti contributivi inerenti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, portati dall'avviso di addebito n.
32820210002805936000.
Si costituiva l' anche quale mandatario della deducendo il difetto di CP_1 CP_2 legittimazione passiva della ed allegando documentazione inerente alla CP_2 notificazione degli avvisi di addebito.
Si costituiva l'agente della riscossione allegando che “.. il concessionario ha provveduto alla rituale notifica dei seguenti atti interruttivi:
1. Avviso di Intimazione n. 02820229002515392000 notificato il 12 dicembre 2022 e portante l'avviso di addebito n. 32820160006253089000 notificato il 21 novembre 2016; 2. Avviso di Intimazione n. 02820229006315860000 notificato il
20 gennaio 2023 e portante gli avvisi di addebito n. 32820160006253089000 notificato il 21 novembre 2016 e, l'avviso di addebito n. 32820210002805936000 notificato il 27 novembre
2021; 3. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001323000 notificata
1
2021; 4. Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820221460000488001, notificata il 16 aprile 2024 e portante gli avvisi di addebito n. 32820160006253089000 notificato il 21 novembre 2016 e, l'avviso di addebito n. 32820210002805936000 notificato il 27 novembre 2021..” La controversia, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., essendo matura per la decisione in base alla documentazione depositata in atti, è stata decisa.
Deve preliminarmente accertarsi il difetto di legittimazione passiva della in quanto CP_2
l'art. 13 della legge n. 448 del 1998 ha previsto la cessione a titolo oneroso dei crediti contributivi dell' già maturati nonché di quelli che matureranno entro il 31.12.2008, CP_1 laddove i crediti portati dagli avvisi di addebito opposti sono di competenza di periodi successivi al 31.12.2008.
La prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito.
Nella fattispecie concreta in esame l'avviso di addebito n. 32820160006253089000 è stato ritualmente notificato in data 21.11.2016 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e l'avviso di addebito n. 32820210002805936000 è stato ritualmente notificato in data 27.11.2021 tramite posta elettronica certificata (cfr. doc. prodotta dall' ). CP_1
Deve precisarsi che non costituisce valida contestazione della conformità all'originale delle copie prodotte in atti la generica contestazione effettuata dal ricorrente.
La Corte di Legittimità afferma testualmente che “il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Sez. 3,
Sentenza n. 10326 del 2014 che richiama Cass. n. 28096/09 nonchè Cass. n. 14416/13).
La Corte di legittimità afferma, inoltre, che “La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014).
Nella fattispecie in esame l' ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione CP_1 degli avvisi di addebito, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del
1999 per quanto attiene all'accertamento della prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito.
La prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito.
2 Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del
2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016).
Crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820160006253089000.
A fronte dell'allegazione dell'agente della riscossione - che deduce di aver interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n.
32820160006253089000, notificato il 21 novembre 2016, mediante l' “Avviso di Intimazione n.
02820229002515392000 notificato il 12 dicembre 2022” - deve accertarsi che, allorquando è stata notificata la suddetta intimazione di pagamento, era ormai maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820160006253089000, essendo i crediti contributivi prescritti, e deve dichiararsi l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
02820221460000488001 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dall'anzidetto avviso di addebito.
Crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820210002805936000.
L'agente della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820210002805936000, notificato il 27 novembre 2021, mediante la intimazione n. 02820229006315860000, notificata il 20 gennaio 2023, mediante la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001323000, notificata il
24 gennaio 2023, e mediante la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
02820221460000488001, notificata il 16 aprile 2024.
Pertanto deve dichiararsi che i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n.
32820210002805936000 non sono prescritti e deve inoltre dichiararsi la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820221460000488001 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dall'anzidetto avviso di addebito.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.
3 L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso di addebito opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla notifica.
Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' , liquidate come in dispositivo, devono essere CP_1 compensate nella misura di 1/3 in ragione della misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
Le spese di lite tra il ricorrente ed , liquidate come in Controparte_3 dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 in ragione della misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820160006253089000, essendo i crediti contributivi prescritti, e dichiara l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820221460000488001 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dall'anzidetto avviso di addebito;
- dichiara che i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820210002805936000 non sono prescritti e dichiara la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
02820221460000488001 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dall'anzidetto avviso di addebito;
- liquida le spese di lite tra il ricorrente e l' in €2.362,70 oltre rimborso spese forfettarie CP_1 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura di 1/3 e
4 condannando il ricorrente al pagamento, in favore dell' , della rimanente parte delle spese di CP_1 lite;
- liquida le spese di lite tra il ricorrente ed in €2.362,70 oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura di 1/3 e condannando il ricorrente al pagamento, in favore di Controparte_4
, della rimanente parte delle spese di lite.
[...]
Si comunichi.
Così deciso il 19.02.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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