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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 48 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cardedu, presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), (c.f. C.F._6 Controparte_6
, (c.f. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._9 Parte_3 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._11 Parte_5
), (c.f. ), C.F._12 Parte_6 C.F._13 CP_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._14 Parte_7
), (c.f. , C.F._15 Parte_8 C.F._16 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._17 Parte_10
), (c.f. , C.F._18 Parte_11 C.F._19 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), C.F._20 Parte_13 C.F._21 Pt_14
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._22 Parte_15
), (c.f. ), C.F._23 Parte_16 C.F._24 Parte_17
(c.f. ), (c.f. ), C.F._25 Parte_18 C.F._26 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_19 P.IVA_1 Parte_20 ), (c.f. ), C.F._27 CP_8 C.F._28 CP_9
(c.f. ), C.F._29
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (precisazioni conclusioni del 3 marzo
2025):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, dichiarare , infra generalizzato, proprietario per Parte_1 intervenuta usucapione del terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio 38, particelle: 947 di m2 650, r.d. 1,34, r.a. 1,01; 952 di m2 161, r.d. 0,33, r.a 0,25.
Nulla per le spese.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel comune di Cardedu, località “Museddu”, distinto al Catasto Terreni del medesimo comune censuario al Foglio 38, particella 947 e 952.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso dell'immobile sopra indicato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dalla metà degli anni Novanta, di aver provveduto alla cura e alla manutenzione dello attraverso la pulizia periodica, la cura ed il taglio della vegetazione presente e di averlo recintato con pali e rete metallica.
L'attore ha, quindi, chiesto che accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e all'udienza del 16 maggio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, sin dagli inizi degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito riscontro nella mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Tes_1 [...] rese all'udienza del 9 gennaio 2025). Tes_2
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato Tes_1 Testimone_2 con paletti e rete metallica e che non è presente un vero e proprio cancello ma per accedervi è necessario spostare la rete. Entrambi i testi hanno confermato che l'attore – disponendo di mezzi meccanici propri - si occupa personalmente della pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi e, che talvolta l'attività di pulizia viene svolta anche due-tre volte l'anno per la crescita veloce della vegetazione ed in particolare delle canne, considerata l'umidità del terreno.
L'immobile come specificato da e confina con la proprietà di Tes_1 Tes_2
(fratello dell'attore), con il ristorante-pizzeria e con Persona_1 Parte_19 la strada lungomare di Museddu;
per il teste anche con la proprietà di Tes_2
nipote di . Testimone_3 Parte_1
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, entrambi conoscenti dell'attore (il teste è Tes_1 anche amico) e frequentatori del luogo ( il teste noleggia natanti), i Tes_1 quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di Parte_1 causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietario del Parte_1 C.F._1 terreno sito nel comune di Cardedu distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, particella 947 e particella 952, qualità seminativo;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 48 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cardedu, presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), (c.f. C.F._6 Controparte_6
, (c.f. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._9 Parte_3 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._11 Parte_5
), (c.f. ), C.F._12 Parte_6 C.F._13 CP_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._14 Parte_7
), (c.f. , C.F._15 Parte_8 C.F._16 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._17 Parte_10
), (c.f. , C.F._18 Parte_11 C.F._19 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), C.F._20 Parte_13 C.F._21 Pt_14
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._22 Parte_15
), (c.f. ), C.F._23 Parte_16 C.F._24 Parte_17
(c.f. ), (c.f. ), C.F._25 Parte_18 C.F._26 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_19 P.IVA_1 Parte_20 ), (c.f. ), C.F._27 CP_8 C.F._28 CP_9
(c.f. ), C.F._29
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (precisazioni conclusioni del 3 marzo
2025):
“Si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, voglia, dichiarare , infra generalizzato, proprietario per Parte_1 intervenuta usucapione del terreno, sito nel comune di Cardedu (NU), identificato dall'Agenzia delle Entrate di Nuoro, Catasto terreni, a Foglio 38, particelle: 947 di m2 650, r.d. 1,34, r.a. 1,01; 952 di m2 161, r.d. 0,33, r.a 0,25.
Nulla per le spese.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel comune di Cardedu, località “Museddu”, distinto al Catasto Terreni del medesimo comune censuario al Foglio 38, particella 947 e 952.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso dell'immobile sopra indicato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dalla metà degli anni Novanta, di aver provveduto alla cura e alla manutenzione dello attraverso la pulizia periodica, la cura ed il taglio della vegetazione presente e di averlo recintato con pali e rete metallica.
L'attore ha, quindi, chiesto che accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e all'udienza del 16 maggio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, sin dagli inizi degli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito riscontro nella mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Tes_1 [...] rese all'udienza del 9 gennaio 2025). Tes_2
I testi e hanno riferito che il terreno è recintato Tes_1 Testimone_2 con paletti e rete metallica e che non è presente un vero e proprio cancello ma per accedervi è necessario spostare la rete. Entrambi i testi hanno confermato che l'attore – disponendo di mezzi meccanici propri - si occupa personalmente della pulizia del terreno, anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi e, che talvolta l'attività di pulizia viene svolta anche due-tre volte l'anno per la crescita veloce della vegetazione ed in particolare delle canne, considerata l'umidità del terreno.
L'immobile come specificato da e confina con la proprietà di Tes_1 Tes_2
(fratello dell'attore), con il ristorante-pizzeria e con Persona_1 Parte_19 la strada lungomare di Museddu;
per il teste anche con la proprietà di Tes_2
nipote di . Testimone_3 Parte_1
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, entrambi conoscenti dell'attore (il teste è Tes_1 anche amico) e frequentatori del luogo ( il teste noleggia natanti), i Tes_1 quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di Parte_1 causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietario del Parte_1 C.F._1 terreno sito nel comune di Cardedu distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, particella 947 e particella 952, qualità seminativo;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra