TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 666 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA FALCONE E BORSELLINO N. 79 TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'avv. BALDO SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CANU MARIA ANTONIETTA ROSALBA, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
14/11/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 01/03/2023 parte ricorrente chiede l'annullamento di tre provvedimenti dei 28 e 29 novembre 2022, non notificati, con cui l' ha revocato le domande CP_1 Parte_2 Parte_3
e presentate per la concessione del
[...] Parte_4
reddito di cittadinanza per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
In via preliminare, ha eccepito il difetto di motivazione e, nel merito, ha dichiarato e allegato che nelle indicate domande la dichiarazione resa in ordine alla composizione del nucleo familiare è veritiera.
L' si è costituito in giudizio e, rilevato preliminarmente che la ricorrente CP_1
ha presentato n. 4 domande di RDC, di cui 3 accolte in automatico su elaborazione del sistema centrale in base ai dati autocertificati in domanda e in
DSU ed una respinta;
deduce che con comunicazione del 14/10/2022 la
Questura di Palermo - Commissariato di P.S. di Termini Imerese ha accertato la diversa composizione del nucleo dichiarato in DSU (e composto dalla ricorrente e dai figli c.f. e c.f. C.F._2 C.F._3
), con omessa indicazione del convivente della dichiarante,
[...] [...]
, nato a [...] il [...], il quale, attraverso diversa CP_2
residenza fittizia, percepiva a sua volta il reddito di cittadinanza. Prova, inoltre, che i provvedimenti di revoca sono stati regolarmente notificati per compiuta giacenza. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Parte ricorrente ha depositato memoria, con cui ha insistito nei motivi del ricorso.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente non è condivisibile l'eccepita carenza di motivazione, in quanto tutte le comunicazioni inviate dall' espressamente indicano la CP_1
ragione della revoca, ed ovvero: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, con ciò individuando e delimitando l'ambito delle accertate irregolarità
(“false dichiarazioni rese” o “omessa comunicazione di variazioni”).
In ogni caso va rilevato che il beneficiario non può, “in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell CP_1
medesimo” (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804/2003 e
9986/2009, alle quali ha dato seguito Cass. n. 20604/2014 e, più recentemente, Cass. 31954/2019).
Pertanto, vertendosi in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, risulta estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale.
Ciò posto, ai fini del decidere, giova richiamare la normativa di riferimento
(ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1, comma
318, della Legge di Bilancio 2023 - L. 29 dicembre 2022 n. 197).
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Come previsto dal D.L. n. 4/2019, il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante debba avere un valore ISEE inferiore a una certa soglia.
L'ISEE, infatti, è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
Tanto premesso, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del RdC è
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
individuata dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.”.
L'articolo 3 del D.P.R. n. 159/2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, (…)”.
Dalla lettura delle citate norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici (c.d. famiglia anagrafica).
Un discorso a parte merita, invece, la convivenza di fatto, anche detta more uxorio, che riguarda il legame affettivo tra due persone che dividono la stessa abitazione. I conviventi di fatto sono, ai sensi dell'art. 1, comma 36, L.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
76/2016), due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile.
I conviventi per fare parte della famiglia anagrafica e risultare dallo stato di famiglia devono effettuare una dichiarazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza (art. 1, comma 37, L. 76/2016 che richiama l'art. 4 e l'art. 13, comma 1, lett. b) del DPR 223/1989).
In caso di assenza di figli, la famiglia è composta dai due conviventi.
Nel caso in cui dalla convivenza nascano dei figli, questi rientrano, invece, nella famiglia anagrafica e nel nucleo familiare, seguendo le stesse indicazioni che valgono per le coppie coniugate.
La convivenza di fatto assume particolare rilievo in materia di dichiarazione
ISEE, assegni familiari (ANF) e reddito di cittadinanza.
Sul punto è intervenuta, relativamente alla misura dell'ANF, la Circolare CP_1
84/2017 precisando che, ai fini della determinazione del reddito complessivo,
è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell'art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al comma 50 dell'art.1 della L. n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune. la quale fa espresso riferimento alle unioni civili e alle convivenze “registrate” presso il Comune di residenza.
In forza di quanto sopra, a contrario, si evince che in mancanza di figli in comune e di un contratto di convivenza, i conviventi more uxorio devono essere considerati nucleo familiare a sé (salvo che siano coniugati e, in questo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
caso, fanno parte del nucleo del coniuge).
Ne consegue che il convivente della ricorrente, in mancanza di figli in comune e del contratto di convivenza, non fa parte del suo nucleo familiare e che, pertanto, la stessa ha correttamente dichiarato nell'ISEE la sua famiglia anagrafica, ed ovvero quella risultante dai registri anagrafici (cfr certificato storico di famiglia prodotto dalla ricorrente).
Dalle considerazioni che precedono scaturisce che i provvedimenti di revoca impugnati sono illegittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti dei 28 e 29 novembre 2022, con cui l' ha revocato le domande CP_1 Parte_2 Parte_3
3386617 e presentate per la concessione del Parte_4
reddito di cittadinanza;
Condanna l' a corrispondere in favore di parte ricorrente le spese di lite CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 05/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 666 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA FALCONE E BORSELLINO N. 79 TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'avv. BALDO SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CANU MARIA ANTONIETTA ROSALBA, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
14/11/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 01/03/2023 parte ricorrente chiede l'annullamento di tre provvedimenti dei 28 e 29 novembre 2022, non notificati, con cui l' ha revocato le domande CP_1 Parte_2 Parte_3
e presentate per la concessione del
[...] Parte_4
reddito di cittadinanza per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
In via preliminare, ha eccepito il difetto di motivazione e, nel merito, ha dichiarato e allegato che nelle indicate domande la dichiarazione resa in ordine alla composizione del nucleo familiare è veritiera.
L' si è costituito in giudizio e, rilevato preliminarmente che la ricorrente CP_1
ha presentato n. 4 domande di RDC, di cui 3 accolte in automatico su elaborazione del sistema centrale in base ai dati autocertificati in domanda e in
DSU ed una respinta;
deduce che con comunicazione del 14/10/2022 la
Questura di Palermo - Commissariato di P.S. di Termini Imerese ha accertato la diversa composizione del nucleo dichiarato in DSU (e composto dalla ricorrente e dai figli c.f. e c.f. C.F._2 C.F._3
), con omessa indicazione del convivente della dichiarante,
[...] [...]
, nato a [...] il [...], il quale, attraverso diversa CP_2
residenza fittizia, percepiva a sua volta il reddito di cittadinanza. Prova, inoltre, che i provvedimenti di revoca sono stati regolarmente notificati per compiuta giacenza. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Parte ricorrente ha depositato memoria, con cui ha insistito nei motivi del ricorso.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente non è condivisibile l'eccepita carenza di motivazione, in quanto tutte le comunicazioni inviate dall' espressamente indicano la CP_1
ragione della revoca, ed ovvero: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, con ciò individuando e delimitando l'ambito delle accertate irregolarità
(“false dichiarazioni rese” o “omessa comunicazione di variazioni”).
In ogni caso va rilevato che il beneficiario non può, “in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell CP_1
medesimo” (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804/2003 e
9986/2009, alle quali ha dato seguito Cass. n. 20604/2014 e, più recentemente, Cass. 31954/2019).
Pertanto, vertendosi in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, risulta estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale.
Ciò posto, ai fini del decidere, giova richiamare la normativa di riferimento
(ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1, comma
318, della Legge di Bilancio 2023 - L. 29 dicembre 2022 n. 197).
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Come previsto dal D.L. n. 4/2019, il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante debba avere un valore ISEE inferiore a una certa soglia.
L'ISEE, infatti, è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
Tanto premesso, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del RdC è
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
individuata dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.”.
L'articolo 3 del D.P.R. n. 159/2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente
è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, (…)”.
Dalla lettura delle citate norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici (c.d. famiglia anagrafica).
Un discorso a parte merita, invece, la convivenza di fatto, anche detta more uxorio, che riguarda il legame affettivo tra due persone che dividono la stessa abitazione. I conviventi di fatto sono, ai sensi dell'art. 1, comma 36, L.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
76/2016), due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile.
I conviventi per fare parte della famiglia anagrafica e risultare dallo stato di famiglia devono effettuare una dichiarazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza (art. 1, comma 37, L. 76/2016 che richiama l'art. 4 e l'art. 13, comma 1, lett. b) del DPR 223/1989).
In caso di assenza di figli, la famiglia è composta dai due conviventi.
Nel caso in cui dalla convivenza nascano dei figli, questi rientrano, invece, nella famiglia anagrafica e nel nucleo familiare, seguendo le stesse indicazioni che valgono per le coppie coniugate.
La convivenza di fatto assume particolare rilievo in materia di dichiarazione
ISEE, assegni familiari (ANF) e reddito di cittadinanza.
Sul punto è intervenuta, relativamente alla misura dell'ANF, la Circolare CP_1
84/2017 precisando che, ai fini della determinazione del reddito complessivo,
è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell'art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al comma 50 dell'art.1 della L. n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune. la quale fa espresso riferimento alle unioni civili e alle convivenze “registrate” presso il Comune di residenza.
In forza di quanto sopra, a contrario, si evince che in mancanza di figli in comune e di un contratto di convivenza, i conviventi more uxorio devono essere considerati nucleo familiare a sé (salvo che siano coniugati e, in questo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
caso, fanno parte del nucleo del coniuge).
Ne consegue che il convivente della ricorrente, in mancanza di figli in comune e del contratto di convivenza, non fa parte del suo nucleo familiare e che, pertanto, la stessa ha correttamente dichiarato nell'ISEE la sua famiglia anagrafica, ed ovvero quella risultante dai registri anagrafici (cfr certificato storico di famiglia prodotto dalla ricorrente).
Dalle considerazioni che precedono scaturisce che i provvedimenti di revoca impugnati sono illegittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti dei 28 e 29 novembre 2022, con cui l' ha revocato le domande CP_1 Parte_2 Parte_3
3386617 e presentate per la concessione del Parte_4
reddito di cittadinanza;
Condanna l' a corrispondere in favore di parte ricorrente le spese di lite CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 05/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile