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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200064777664 DIC. MOD. UNICO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320200064777664, notificata a mezzo PEC in data 08 novembre 2022, limitatamente al tributo IRPEF per l'anno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 716,77.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, in violazione degli artt.
3-bis L. 53/1994, 26 DPR 602/73 e 16-ter D.L. 179/2012.
Con un secondo motivo, ha lamentato la mancata notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. 600/73, che avrebbe consentito al contribuente di regolarizzare la propria posizione prima dell'iscrizione a ruolo.
Con un terzo motivo, ha dedotto la nullità della cartella per difetto di motivazione, evidenziando l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, nonché la mancata esplicitazione del calcolo degli interessi iscritti a ruolo, in violazione degli artt. 7 e 17 dello Statuto del contribuente, art. 3
L. 241/1990, art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e art. 24 Cost.
Con un quarto motivo, ha eccepito la violazione dell'art. 7, seconda parte, della L. 212/2000, per omessa allegazione dell'atto richiamato nella motivazione della cartella, impedendo al contribuente di verificarne la legittimità.
Con un quinto motivo, ha sostenuto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, in quanto la cartella, riferita all'anno d'imposta 2016, doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2020, termine non prorogato dalle normative emergenziali invocate dall'Amministrazione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la notifica della cartella di pagamento n. 29320200064777664000, effettuata tramite PEC, doveva considerarsi pienamente valida, in quanto il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso e dalla puntuale indicazione degli estremi della cartella. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notifica è valida se ha raggiunto lo scopo, anche se effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, purché il mittente sia chiaramente identificabile e non vi sia lesione del diritto di difesa.
Con riguardo al secondo motivo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in relazione alle contestazioni sulla formazione del ruolo e sulla mancata notifica dell'atto presupposto, sostenendo che tali eccezioni devono essere rivolte esclusivamente all'Ente impositore, titolare del credito.
Con riguardo al terzo motivo, ha respinto le censure relative al difetto di motivazione, affermando che la cartella era stata redatta conformemente al modello ministeriale vigente, contenente tutti gli elementi richiesti dalla normativa, compresi il dettaglio degli importi, la natura del credito, le normative applicate e l'indicazione dell'ufficio competente per eventuali chiarimenti. Ha sostenuto che la motivazione per relationem doveva considerarsi sufficiente quando l'atto presupposto era stato regolarmente notificato o reso disponibile.
Con riferimento al quinto motivo, ha contestato l'asserita decadenza dal potere impositivo, evidenziando che la cartella riguarda tasse automobilistiche per il periodo febbraio 2017 – gennaio 2018, iscritte a ruolo nel 2020 e notificate nel novembre 2022, entro i termini di legge. Ha inoltre precisato che i termini di notifica sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale legata al Covid-19, dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
§§§§§
All'udienza del 26 settembre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La difesa del ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica in quanto l'indirizzo pec mittente, notifica.acc. sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it, non risultava specificatamente registrato nei pubblici registri indicati dall'art. 16 ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge con modifiche, dalla L. 17.12.2012 n. 221 con decorrenza dal 19.12.12).
Ritiene questo giudice, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, che laddove le indicazioni desumibili dall'indirizzo abbiano consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, non sussista alcuna nullità (Cass. civ., sez. unite, 18 maggio 2022 n.15979).
Nel caso specifico, in primo luogo va evidenziato che l'indirizzo in questione risulta presente nel registro IPA.
In ogni caso, può affermarsi che dall'indirizzo pec risultava agevole individuare il mittente nella Agenzia delle
Entrate – Riscossione, con la conseguenza che, in stretta applicazione dei principi sopra richiamati, non sussiste alcuna nullità.
§§§§§
Anche il secondo motivo è infondato.
La pretesa impugnata, come detto, è relativa ad IRPEF 2016 richiesta a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis d.P.R. 600/73; la cartella è relativa anche a pretese per tasse automobilistiche anno 2017 che, però, non hanno costituito oggetto di ricorso.
Ebbene, secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatico è legittima anche se non è stato preventivamente emesso l'avviso bonario, sempreché la pretesa derivi da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate;
più specificamente, secondo quanto anche da ultimo riaffermato dalla Suprema Corte, l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all'anno di imposta 2003), non è condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell'esito del controllo, salvo che da quest'ultimo non emerga l'esistenza di errori poiché il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi' (Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2015 n.3154).
In altri termini, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo prevista dal predetto art. 36-bis del DPR
600/1973 e dall'art. 54-bis del DPR 633/1972 è necessaria, infatti, solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (Cass. civ. sez. trib., 23 luglio
2010 n.17396).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. civ., sez. VI, 8 luglio 2014 n.15584).
Nel caso specifico, come risulta dall'atto impugnato, la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatico delle somme indicate nella dichiarazione fiscale, come indicato in dettaglio a pagina 5 della cartella medesima.
Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione e, conseguentemente, non sussiste illegittimità nella emissione della cartella.
§§§§§
Attesa la natura della pretesa e la genesi della stessa (controllo automatizzato ex art.36 bis d.P.R. 600/73), non sussiste né la prospettata illegittimità per mancata allegazione dell'atto prodromico né il lamentato difetto di motivazione.
Ed invero, la cartella a seguito di controllo ex art. 36 bis non segue un atto impositivo presupposto e costituisce essa stessa il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa.
L'obbligo motivazionale è assolto con il mero richiamo ai dati dichiarati dal contribuente, perché egli ne conosce già il contenuto mentre le ragioni della pretesa risultano sufficientemente chiare nell'esplicito riferimento alla attivazione della attività di recupero a seguito del più volte richiamato controllo automatico.
§§§§§
Quanto alla eccepita decadenza, ai sensi dell'art.25 d.P.R. 602/73 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme liquidate ex art.36 bis d.P.R. 600/73), deve evidenziarsi, in primo luogo, che la stessa sarebbe maturata il 31.12.2020.
La resistente ha sostento che non sarebbe maturata alcuna decadenza 'tenuto conto anche della sospensione dei termini per l'emergenza Covid' e, in particolare, del fatto che 'i termini di prescrizione e decadenza sono stati congelati dall'08-03-2020 al 31-08-2021'.
Tuttavia, anche considerando i 542 giorni di sospensione, la notifica della cartella, perfezionata in data
08.11.2022, deve considerarsi tardiva.
L'eccezione è, pertanto, fondata e la cartella va annullata limitatamente ai crediti per IRPEF anno 2016 e relativi accessori.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di note e secondo l'attività in concreto spiegata.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 29320200064777664 limitatamente al tributo
IRPEF per l'anno 2016 ed ai relativi accessori;
condanna la Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1 che liquida in complessivi euro 263,00 (di cui euro 30,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE
IO RI
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200064777664 DIC. MOD. UNICO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320200064777664, notificata a mezzo PEC in data 08 novembre 2022, limitatamente al tributo IRPEF per l'anno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 716,77.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, in violazione degli artt.
3-bis L. 53/1994, 26 DPR 602/73 e 16-ter D.L. 179/2012.
Con un secondo motivo, ha lamentato la mancata notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. 600/73, che avrebbe consentito al contribuente di regolarizzare la propria posizione prima dell'iscrizione a ruolo.
Con un terzo motivo, ha dedotto la nullità della cartella per difetto di motivazione, evidenziando l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, nonché la mancata esplicitazione del calcolo degli interessi iscritti a ruolo, in violazione degli artt. 7 e 17 dello Statuto del contribuente, art. 3
L. 241/1990, art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e art. 24 Cost.
Con un quarto motivo, ha eccepito la violazione dell'art. 7, seconda parte, della L. 212/2000, per omessa allegazione dell'atto richiamato nella motivazione della cartella, impedendo al contribuente di verificarne la legittimità.
Con un quinto motivo, ha sostenuto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, in quanto la cartella, riferita all'anno d'imposta 2016, doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2020, termine non prorogato dalle normative emergenziali invocate dall'Amministrazione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la notifica della cartella di pagamento n. 29320200064777664000, effettuata tramite PEC, doveva considerarsi pienamente valida, in quanto il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso e dalla puntuale indicazione degli estremi della cartella. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notifica è valida se ha raggiunto lo scopo, anche se effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, purché il mittente sia chiaramente identificabile e non vi sia lesione del diritto di difesa.
Con riguardo al secondo motivo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in relazione alle contestazioni sulla formazione del ruolo e sulla mancata notifica dell'atto presupposto, sostenendo che tali eccezioni devono essere rivolte esclusivamente all'Ente impositore, titolare del credito.
Con riguardo al terzo motivo, ha respinto le censure relative al difetto di motivazione, affermando che la cartella era stata redatta conformemente al modello ministeriale vigente, contenente tutti gli elementi richiesti dalla normativa, compresi il dettaglio degli importi, la natura del credito, le normative applicate e l'indicazione dell'ufficio competente per eventuali chiarimenti. Ha sostenuto che la motivazione per relationem doveva considerarsi sufficiente quando l'atto presupposto era stato regolarmente notificato o reso disponibile.
Con riferimento al quinto motivo, ha contestato l'asserita decadenza dal potere impositivo, evidenziando che la cartella riguarda tasse automobilistiche per il periodo febbraio 2017 – gennaio 2018, iscritte a ruolo nel 2020 e notificate nel novembre 2022, entro i termini di legge. Ha inoltre precisato che i termini di notifica sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale legata al Covid-19, dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
§§§§§
All'udienza del 26 settembre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La difesa del ricorrente aveva eccepito la nullità della notifica in quanto l'indirizzo pec mittente, notifica.acc. sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it, non risultava specificatamente registrato nei pubblici registri indicati dall'art. 16 ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge con modifiche, dalla L. 17.12.2012 n. 221 con decorrenza dal 19.12.12).
Ritiene questo giudice, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, che laddove le indicazioni desumibili dall'indirizzo abbiano consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, non sussista alcuna nullità (Cass. civ., sez. unite, 18 maggio 2022 n.15979).
Nel caso specifico, in primo luogo va evidenziato che l'indirizzo in questione risulta presente nel registro IPA.
In ogni caso, può affermarsi che dall'indirizzo pec risultava agevole individuare il mittente nella Agenzia delle
Entrate – Riscossione, con la conseguenza che, in stretta applicazione dei principi sopra richiamati, non sussiste alcuna nullità.
§§§§§
Anche il secondo motivo è infondato.
La pretesa impugnata, come detto, è relativa ad IRPEF 2016 richiesta a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis d.P.R. 600/73; la cartella è relativa anche a pretese per tasse automobilistiche anno 2017 che, però, non hanno costituito oggetto di ricorso.
Ebbene, secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatico è legittima anche se non è stato preventivamente emesso l'avviso bonario, sempreché la pretesa derivi da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate;
più specificamente, secondo quanto anche da ultimo riaffermato dalla Suprema Corte, l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all'anno di imposta 2003), non è condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell'esito del controllo, salvo che da quest'ultimo non emerga l'esistenza di errori poiché il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi' (Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2015 n.3154).
In altri termini, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo prevista dal predetto art. 36-bis del DPR
600/1973 e dall'art. 54-bis del DPR 633/1972 è necessaria, infatti, solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (Cass. civ. sez. trib., 23 luglio
2010 n.17396).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. civ., sez. VI, 8 luglio 2014 n.15584).
Nel caso specifico, come risulta dall'atto impugnato, la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatico delle somme indicate nella dichiarazione fiscale, come indicato in dettaglio a pagina 5 della cartella medesima.
Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di comunicazione e, conseguentemente, non sussiste illegittimità nella emissione della cartella.
§§§§§
Attesa la natura della pretesa e la genesi della stessa (controllo automatizzato ex art.36 bis d.P.R. 600/73), non sussiste né la prospettata illegittimità per mancata allegazione dell'atto prodromico né il lamentato difetto di motivazione.
Ed invero, la cartella a seguito di controllo ex art. 36 bis non segue un atto impositivo presupposto e costituisce essa stessa il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa.
L'obbligo motivazionale è assolto con il mero richiamo ai dati dichiarati dal contribuente, perché egli ne conosce già il contenuto mentre le ragioni della pretesa risultano sufficientemente chiare nell'esplicito riferimento alla attivazione della attività di recupero a seguito del più volte richiamato controllo automatico.
§§§§§
Quanto alla eccepita decadenza, ai sensi dell'art.25 d.P.R. 602/73 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme liquidate ex art.36 bis d.P.R. 600/73), deve evidenziarsi, in primo luogo, che la stessa sarebbe maturata il 31.12.2020.
La resistente ha sostento che non sarebbe maturata alcuna decadenza 'tenuto conto anche della sospensione dei termini per l'emergenza Covid' e, in particolare, del fatto che 'i termini di prescrizione e decadenza sono stati congelati dall'08-03-2020 al 31-08-2021'.
Tuttavia, anche considerando i 542 giorni di sospensione, la notifica della cartella, perfezionata in data
08.11.2022, deve considerarsi tardiva.
L'eccezione è, pertanto, fondata e la cartella va annullata limitatamente ai crediti per IRPEF anno 2016 e relativi accessori.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di note e secondo l'attività in concreto spiegata.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 29320200064777664 limitatamente al tributo
IRPEF per l'anno 2016 ed ai relativi accessori;
condanna la Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1 che liquida in complessivi euro 263,00 (di cui euro 30,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE
IO RI