Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 278/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/01/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MARTINI BARZOLAI ALBERTA
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/07/2010 in UDINE, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 100, Parte 1, dell'anno
2010;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 31/07/2010 in UDINE, con
[...] Parte_2 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di UDINE, al n. 100, Parte 1, dell'anno 2010, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove ciascuno riterrà opportuno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza, domicilio e recapiti telefonici nell'interesse delle figlie.
2) Dispone l'affido condiviso delle figlie minori.
3) Dà atto che le figlie manterranno la residenza prevalente insieme alla madre nella casa familiare, sita in Udine, Via Paparotti, 3, lettera C, di proprietà della signora e dispone Pt_2 che tale immobile le rimanga assegnato.
4) Dà atto che, conseguentemente, per quanto attiene alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore durante i tempi di permanenza delle figlie presso di sé; mentre, le decisioni di maggior interesse per le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e ad eventuali trasferimenti temporanei o permanenti fuori dal luogo di residenza saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e Per_1 Per_2
5) Tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e della consuetudine consolidata in relazione agli accompagnamenti alle attività sportive ed extrascolastiche, dispone che le figlie trascorrano con il padre due weekend alternati al mese dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, mentre durante la settimana rimarranno stabilmente presso la madre. Le figlie si recheranno e ritorneranno da scuola autonomamente con lo scuolabus, mentre alle attività che svolgono al pomeriggio e nei fine settimana saranno accompagnate con le modalità sempre utilizzate dai genitori o da loro concordate in base agli impegni di ciascuno.
Le parti concordano che sia fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori in merito alla permanenza delle figlie con il padre anche al di fuori delle giornate sopra indicate.
6) Dispone che durante le vacanze scolastiche estive, ciascuno dei genitori tenga con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive;
detto periodo andrà concordato tra i genitori tenuto conto dei periodi di ferie di ciascuno.
7) Dispone che le vacanze pasquali e natalizie siano tendenzialmente ripartite a metà tra i genitori, garantendo l'alternanza dei periodi di anno in anno. Sarà in ogni caso garantita l'alternanza di anno in anno delle principali festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua,
Pasquetta; Capodanno e il 01.01), tenendo conto che è consuetudine che le ragazze trascorrano il Natale con la famiglia del papà e Santo Stefano con la famiglia della mamma. Per le altre festività non espressamente contemplate varranno il calendario e le modalità di cui al punto
5), salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto anche degli eventuali impegni lavorativi dei genitori nelle giornate festive.
8) Dà atto che i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno le figlie e avranno l'obbligo di tenersi informati circa ogni questione relativa ad e . Per_2 Per_1
9) Tenuto conto dei redditi e delle spese a carico delle parti, come note ad entrambi, dispone che il sig. corrisponda alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di € 150,00
(centocinquanta/00) per ciascuna, per un totale di € 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente in conformità agli eventuali indici di aumento del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e da corrispondere in forma tracciabile.
10) Dà atto che l'assegno unico universale per le figlie sarà richiesto e percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) Dispone che le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite al 50 % tra i genitori e saranno assunte come segue.
11.1) Spese straordinarie senza preventivo accordo Le seguenti spese saranno assunte anche senza preventivo accordo e con obbligo di rimborso a carico del genitore che non le abbia sostenute entro un mese dalla richiesta documentata da parte dell'altro:
-spese per libri scolastici e corredo scolastico di inizio anno (incluso materiale di cancelleria corrente) comprensivi della mensa scolastica;
-spese annuali di abbonamento al trasporto urbano;
-contributo per uscite e gite scolastiche (anche giornaliere), iniziative scolastiche
(laboratori, teatro, cinema...) tasse e assicurazioni scolastiche;
-farmaci da banco e farmaci prescritti;
-spese sanitarie urgenti;
-spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
-spese protesiche;
-contributi per catechismo e eventuali iniziative correlate ordinarie;
-ricarica cellulare;
-parrucchiere (2 volte l'anno solo taglio);
-spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
11.2) Spese straordinarie da concordare preventivamente.
Le spese straordinarie diverse da quelle di cui al punto 11.1) dovranno essere preventivamente concordate in forma scritta (mail o messaggio) entro 15 giorni dalla richiesta;
in mancanza di accordo, la spesa sarà sopportata integralmente dal genitore che l'abbia assunta. Viceversa, il mancato riscontro nel termine di 15 giorni sarà da intendere come consenso e la spesa sarà ripartita al 50 %:
-spese per l'iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni rette e eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
-frequenza del conservatorio o di scuole formative;
-master e specializzazioni post-universitari;
-spese per la preparazione di esami di abilitazione o di concorsi (es. acquisto di libri, dispense e eventuali pernottamenti fuori sede);
-viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
-viaggi studio e d'istruzione anche all'estero;
-soggiorni all'estero per motivi di studio;
-corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-spese ortodontiche in regime privato;
-spese per visite specialistiche in regime privato;
-cicli di psicoterapia e logopedia;
-spese per interventi chirurgici;
-spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
-esami diagnostici;
-analisi cliniche;
-corsi di attività artistiche (musica, canto, disegno…)
-corsi extra scolastici (es. lingue straniere, informatica…)
-centri estivi e corsi estivi
-contributi per certificazioni ed esami (es. certificazioni linguistiche)
- vacanze trascorse autonomamente senza i genitori
-spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto, bicicletta)
-spese per il conseguimento della patente presso autoscuole
-spese per la frequentazione di attività sportive annuali (es. nuoto, pallavolo, ecc.) e periodiche (es. sci) compresa l'attrezzatura
-spese per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti per i figli.
Il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le spese straordinarie ed esibito le relative pezze giustificative sarà dovuto entro la fine del mese successivo alla richiesta scritta.
Per quanto non previsto nel ricorso si applicherà il protocollo per le spese straordinarie necessarie per la prole d.d. 28/8/2015 in uso presso il Tribunale di Udine.
12) Dà atto che le parti dichiarano che la prima mensilità dell'assegno di mantenimento è stata versata dal mese di dicembre 2024. Dalla mensilità di gennaio 2025 hanno attuazione i tempi di permanenza delle figlie presso il padre indicati al punto 5).
13) Dà atto che i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del nominativo delle figlie negli stessi, fermo l'obbligo dei genitori di concordare sempre preventivamente i trasferimenti, anche temporanei, delle figlie all'estero.
14) Nulla a titolo di assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge in quanto economicamente indipendenti. 15) Dà atto che le parti dichiarano di avere risolto e definito con separato accordo ogni questione patrimoniale tra loro pendente in ordine all'acquisto di arredi della casa familiare e di un veicolo che avevano in precedenza.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 100, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini