Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4055/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
Lauricella e Salvatore Lauricella, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dal dott. Alessandro Giuseppe Mazzara, giusto ordine di servizio del Direttore di Sede n. 2011/0100/00005 del 03/03/2011,
-resistente-
Oggetto: accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.12.2024, l'odierna ricorrente chiede accertarsi la propria condizione di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74%. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 carenza di interesse ad agire, stante l'insussistenza del requisito reddituale e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che costituisce principio condiviso e consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte quello secondo il quale non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Sez.
6 - L, ord. n. 2051 del 27/01/2011, Sez.
6 - L, ord. n. 2051 del 2011, Sez. 3, n. 5074 del 05/03/2007, Sez.
U, n. 27187 del 20112/2006);
Segnatamente, l'applicazione di questo principio alla materia degli accertamenti tecnici preventivi regolati dall'art. 445 bis c.p.c. conduce a ritenere che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, deve rispondere “ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente. Deve quindi affermarsi che
l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell' interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (in questi termini Cass., sez. L, n. 8932 del 2015).
Orbene, nella specie, se da un lato l'odierna ricorrente chiede accertarsi la propria condizione di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74%, e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza, dall'altro è documentato che nel 2023 la stessa abbia superato il limite reddituale previsto dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta in ricorso (cfr. cassetto previdenziale prodotto dall' ). CP_1
Preso atto di quanto sopra, va rilevata pertanto la carenza di interesse della parte ricorrente in ordine all'accertamento del (solo) requisito sanitario, che – anche laddove verificato mediante la chiesta consulenza – non potrebbe condurre, per quanto appena detto, alla concessione del beneficio dell'assegno mensile di assistenza in vista del quale è stato proposto il ricorso, stante l'insussistenza del necessario requisito reddituale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara il ricorso inammissibile;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo