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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/07/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1773/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 20/05/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF: ), nato a [...] il Email_1 CodiceFiscale_1 28/08/1967 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura ad litem posta in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Marino (C.F.:
) e dall'avv. Daniela Antonietta Marino (CF C.F._2
) con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC C.F._3 e Email_2 Email_3
- ricorrente -
CONTRO (P.IVA - CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura ad litem del 12/01/2024 posta in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Gabriele Emilio Oliveri (C.F. , con domicilio digitale presso C.F._4 l'indirizzo PEC Email_4
- convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 21/11/2019, il sig. Parte_1 ha agito in giudizio contro il esponendo:
[...] Controparte_1
- di essere un dipendente comunale, inquadrato nella categoria C del CCNL Enti locali, con mansioni di vigile urbano;
- di essere stato incaricato di posizione organizzativa (PO) dal 05/07/2014 al 08/07/2019 presso l'Area dei Servizi Produttivi e Tributari;
- di aver anche rappresentato l'Ente comunale nelle controversie giudiziali in materia di opposizione ai verbali di polizia municipale, attività di competenza dei funzioni di categoria D1;
- che detta attività procuratoria è stata disimpegnata in modo continuativo ed ininterrotto ma, nonostante ciò, il non ha mai riconosciuto l'inquadramento CP_1 superiore né ha avviato procedure concorsuali volte alla copertura del posto nell'ambito della categoria D1 in spregio alla normativa di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001 (d'ora in avanti, TUPI);
- che, nel periodo intercorso dal 01/01/2014 al 04/07/2014, non ha percepito l'indennità di pubblica sicurezza.
1 - che il disimpegno delle mansioni superiori non è mai avvenuto contro o all'insaputa della volontà comunale;
- di aver rappresentato il Comune in una pluralità di vertenze: <
1. e 367/07; 2. Controparte_2 Controparte_3 CP_4
76/08; 3. La ER AL 100/08; 4. 101/08;
[...] Controparte_5 5. 102/08; 6. 104/08; 7. Email_5 Controparte_6 Controparte_5 105/08; 107/08; 9. NE SA 113/08; 10. Controparte_7 CP_8
121/08; 11. 127/08; 12. NE
[...] Email_6 Controparte_9 CP_10 150/08; 13. 157/08; 14. 10/09; Controparte_11 Controparte_12 15. NA LA 23/09; 16. 32/09; 17. OL Controparte_13 Email_7
35/09;18. OM SS 39/09; 19. CP_14 Email_8 Controparte_15 41/09; 20. 44/09; 21. 46/09; 22. Ristagno Email_9 Email_10 OC LÒ 47/09; 23. 53/09; 24. Controparte_16 Controparte_17
54/09; 25. 75/09; 26. 109/09;
[...] Controparte_18 Email_11
27. 110/09; 28. 154/09; 29. CA IA CP_19 Controparte_20 157/09; 30. UR DA 159/09; 31. 312/09; 32. PA Controparte_21 AD 30/10; 33. 1/12>> [pagine da 6 a 8 del ricorso]; Parte_2
- di essersi occupato altresì, dal 2014 al 2019, di una serie di pratiche concernenti l'Area dei servizi produttivi e tributari data la vacanza del posto di funzionario cat. D;
in particolare, è intervenuto nelle seguenti determine dirigenziali:
<2014 589 16.07.2014 Revoca posteggio mercato 590 16.07.2014 Revoca posteggio mercato 591 16.07.2014 Revoca posteggio mercato 605 23.07.2014 Liquidazione fattura legale 629 06.08.2014 Determina a contrarre 630 06.08.2014 Determina a contrarre 631 06.08.2014 Evento Cantine in piazza 632 07.08.2014 Anticipazione all'economo 638 14.08.2014 In sostituzione Area AA. GG. 658 28.08.2014 Liquidazione fattura 695 10.09.2014 Liquidazione fattura legale 719 23.09.2014 Anticipazione all'economo 740 29.09.2014 Determina a contrarre 750 30.09.2014 Anticipazione all'economo 784 21.10.2014 Liquidazione fattura 881 10.11.2014 Determina a contrarre 882 10.11.2014 Determina a contrarre 883 10.11.2014 Determina a contrarre 931 25.11.2014 Determina a contrarre 932 25.11.2014 Determina a contrarre 969 01.12.2014 Liquidazione fattura 1008 09.12.2014 Liquidazione fattura 1009 09.12.2014 Liquidazione fattura 1010 11.12.2014 Liquidazione fattura 1066 15.12.2014 Determina a contrarre 1105 23.12.2014 Liquidazione fattura 1123 29.12.2014 Liquidazione fattura 1124 29.12.2014 Sagra prodotti tipici 1125 29.12.2014 Liquidazione contributo consorzio 1159 30.12.2014 Affidamento gestione corso 1164 31.12.2014 Liquidazione fattura 1165 31.12.2014 Liquidazione fattura 1166 31.12.2014 Determina a contrarre 1224 31.12.2014 Accertamento entrate tributarie 2014 2015 44 05.02.2015 Liquidazione fattura 53 06.02.2015 Assegnazione posteggi mercato 86 13.02.2015 Liquidazione fattura 178 13.03.2015 Liquidazione fattura 305 10.04.2015 Approvazione bando gara affissioni 306 10.04.2015 Determina a contrarre 307 10.04.2015 Determina a contrarre 308 10.04.2015 Determina a contrarre 311 13.04.2015 Liquidazione fattura 312 13.04.2015 Liquidazione fattura 332 17.04.2015 Liquidazione fattura 365 27.04.2015 Approvazione graduatoria posteggi 398 29.04.2015 Affidamento servizio affissione 412 05.05.2015 Determina a contrarre 413 05.05.2015 Determina a contrarre 445 12.05.2015 Riaccertamento residui 499 25.05.2015 Riversamento ICI 501 25.05.2015 Riversamento ICI 557 05.06.2015 Assegnazione posteggio mercato 568 09.06.2015 Liquidazione accordo transattivo 621 19.06.2015 Rimborso ICI 655 01.07.2015 Liquidazione fattura 656 01.07.2015 Liquidazione fattura675 06.07.2015 Riversamento ICI 676 06.07.2015 Riversamento
2 ICI 684 08.07.2015 Liquidazione fattura legale 685 08.07.2015 Riversamento ICI 710 15.07.2015 Rimborso ICI 803 02.09.2015 Determina a contrarre 804 02.09.2015 Presa atto concessione contributo 833 02.09.2015 Liquidazione fattura 834 02.09.2015 Liquidazione fattura 841 03.09.2015 Riaccertamento residui 896 11.09.2015 Integrazione rimborso ICI 897 11.09.2015 Liquidazione fattura 898 11.09.2015 Liquidazione fattura 917 21.09.2015 Liquidazione debito fuori bilancio 918 21.09.2015 Liquidazione debito fuori bilancio 919 21.09.2015 Liquidazione debito fuori bilancio 1017 14.10.2015 Rimborso somma 1069 04.11.2015 Rimborso somma 1070 04.11.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1071 04.11.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1091 06.11.2015 Liquidazione fattura legale 1092 06.11.2015 Liquidazione fattura1093 06.11.2015 Liquidazione fattura 1170 18.11.2015 Liquidazione fattura legale 1171 18.11.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1193 25.11.2015 Rimborso ICI 1194 25.11.2015 Rimborso ICI 1217 26.11.2015 Assegnazione posteggi 1240 02.12.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1241 02.12.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1258 07.12.2015 Liquidazione fattura 1259 09.12.2015 Impegno corso vinificazione 1260 09.12.2015 Impegno corso vinificazione 1289 10.12.2015 Sagra prodotti tipici 1290 10.12.2015 Inaugurazione mercato del contadino 1333 14.12.2015 Errata corrige det. 1171/2015 1348 16.12.2015 Liquidazione fattura 1413 29.12.2015 Determina a contrarre 1414 29.12.2015 Liquidazione fattura 1415 29.12.2015 Liquidazione fattura 1416 29.12.2015 Liquidazione fattura 1437 29.12.2015 Impegno Liquidazione fattura 1475 31.12.2015 Determina a contrarre 1476 31.12.2015 Liquidazione fattura1477 31.12.2015 Determina a contrarre 1478 31.12.2015 Determina a contrarre 1504 31.12.2015 Accertamento entrate tributarie 2016 35 25.01.2016 Rimborso tributi comunali 39 26.01.2016 Liquidazione fattura 119 10.02.2016 Liquidazione fattura 120 10.02.2016 Impegno Liquidazione fattura 122 10.02.2016 Rimborso Tasi 123 10.02.2016 Riversamento ICI 124 10.02.2016 Rimborso IMU 125 10.02.2016 Riversamento IMU 269 18.03.2016 Liquidazione fattura 271 21.03.2016 Liquidazione fattura legale 316 30.03.2016 Riversamento IMU 355 07.04.2016 Rimborso ICI IMU 356 07.04.2016 Determina a contrarre 374 08.04.2016 Approvazione bando affissioni 427 19.04.2016 Riversamento Tari 433 19.04.2016 Riaccertamento residui 455 27.04.2016 Affidamento servizio affissioni 505 09.05.2016 Rimborso ICI 516 09.05.2016 Liquidazione fattura 517 09.05.2016 Liquidazione fattura 518 09.05.2016 Liquidazione fattura 519 09.05.2016 Liquidazione fattura 540 25.05.2016 Liquidazione fattura 541 25.05.2016 Fornitura materiale informatico 567 27.05.2016 Assegnazione posteggi 645 29.06.2016 Liquidazione fattura 646 29.06.2016 Liquidazione fattura 662 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 663 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 664 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 665 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 666 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 667 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 668 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 669 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 670 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 671
05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 672 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 673 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 674 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 675 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 676 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 677 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 680
06.07.2016 Liquidazione fattura 681 06.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 682
07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 683 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 684 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 685 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 686 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 687 07.07.2016 In
3 sostituzione Area AA. GG. 688 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 689 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 785 30.08.2016 Liquidazione spese legali 784 30.08.2016 Riversamento IMU 837 09.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 838 09.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 871 20.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 872 20.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 873 20.09.2016 Liquidazione fattura 896 27.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 897 27.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 933 05.10.2016 Impegno Liquidazione fattura966 11.10.2016 Liquidazione spese legali 1014 26.10.2016 Liquidazione fattura 1084 14.11.2016 Determina a contrarre 1098-1131 26.10.2016 In sostituzione Area AA. GG. 1109 22.11.2016 Liquidazione fattura 1232 16.12.2016 Liquidazione fattura 1233 16.12.2016 Impegno Liquidazione fattura 1234 16.12.2016 Impegno Liquidazione contributo 1322 30.12.2016 Liquidazione fattura 1323 30.12.2016 Impegno Liquidazione fattura 1332 30.12.2016 Determina a contrarre 1333 30.12.2016 Determina a contrarre 1392 30.12.2016 Sagra prodotti tipici 1397 30.12.2016 Accertamento previsioni tributarie 2017 31 26.01.2017 Liquidazione fattura 132 24.02.2017 Annullamento avviso ICI 133 24.02.2017 Assegnazione autonoleggio 136 24.02.2017 Impegno Liquidazione protezione civile 197 09.03.2017 Riversamento ICI 198 09.03.2017 Liquidazione fattura legale 215 15.03.2017 Liquidazione fattura legale 249 24.03.2017 Liquidazione fattura253 24.03.2017 In sostituzione Area AA. GG. 287 30.03.2017 Approvazione bando affissione 343 18.04.2017 Riaccertamento residui 354 26.04.2017 Affidamento servizio affissione 393 11.05.2017 Approvazione graduatoria autonoleggio 395 11.05.2017 Liquidazione fattura 452 09.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 455 14.06.2017 Liquidazione fattura 456 14.06.2017 Liquidazione fattura 458 14.06.2017 Approvazione graduatoria autonoleggio 459 14.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 460 14.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 461 14.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 462 14.06.2017 Fornitura finestre 463 14.06.2017 Fornitura computer 472 16.06.2017 Fornitura finestre 590 17.07.2017 Liquidazione FES 2016 604 24.07.2017 Liquidazione fattura 605 24.07.2017 Liquidazione fattura 627 28.07.2017 Impegno Liquidazione fattura 636 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 637 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 638 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 639 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 640 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 641 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 737 19.09.2017 Liquidazione cartella di pagamento 744 22.09.2017 Liquidazione fattura 748 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 749 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 750 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 751 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 752 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 753 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 754 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 755 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 756 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 757 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 758 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 759 25.09.2017 Liquidazione fattura 775 28.09.2017 Liquidazione fattura 971 20.11.2017 Liquidazione fattura 1071 13.12.2017 Liquidazione fattura 1100 15.12.2017 Liquidazione fattura 1101 15.12.2017 Fornitura materiale informatico 1102 15.12.2017 Fornitura materiale informatico 1173 29.12.2017 Liquidazione fattura 1174 29.12.2017 Liquidazione fattura 1175 29.12.2017 Impegno Liquidazione fattura 1176 29.12.2017 Impegno Liquidazione fattura 1177 29.12.2017 Liquidazione compensi 1178 29.12.2017 Impegno Liquidazione fattura 1179 29.12.2017 Liquidazione servizio agicoltura 1180 29.12.2017 Impegno Liquidazione contributo 1181 29.12.2017 Sagra prodotti tipici 1182 29.12.2017 Determina a contrarre 1225 29.12.2017 Adozione nuovo modello Ta.Ri. 1226
4 29.12.2017 Determina a contrarre 1231 29.12.2017 Accertamento previsioni tributarie 2018 48 23.01.2018 Liquidazione fattura 152 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 153 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 154 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 155 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 156 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 157 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 158 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 159 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 160 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 161 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 162 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 163 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 164 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 225 09.03.2018 Liquidazione fattura 273 21.03.2018 Riversamento IMU 274 22.03.2018 Rimborso IMU 338 09.04.2018 Liquidazione fattura 340 09.04.2018 Impegno Liquidazione fattura 341 09.04.2018 Riaccertamento residui 342 09.04.2018 Assicurazione protezione civile 346 10.04.2018 Liquidazione fattura legale 387 24.04.2018 Liquidazione fattura 508 24.05.2018 Liquidazione fattura 553 08.06.2018 Liquidazione fattura 569 12.06.2018 Revoca posteggio 570 12.06.2018 Revoca posteggio 571 12.06.2018 Revoca posteggio 572 12.06.2018 Revoca posteggio 573 12.06.2018 Revoca posteggio 574 12.06.2018 Revoca posteggio 575 12.06.2018 Revoca posteggio 576 12.06.2018 Revoca posteggio 577 12.06.2018 Revoca posteggio 578 12.06.2018 Revoca posteggio 579 12.06.2018 Revoca posteggio 580 12.06.2018 Revoca posteggio 581 12.06.2018 Revoca posteggio 582 12.06.2018 Revoca posteggio 583 12.06.2018 Revoca posteggio 638 09.07.2018 Impegno Liquidazione fattura 687 27.07.2018 Impegno Liquidazione fattura 695 31.07.2018 Liquidazione fattura legale 704 03.08.2018 Impegno Liquidazione fattura 705 03.08.2018 Liquidazione fattura 706 03.08.2018 Liquidazione fattura 707 03.08.2018 Liquidazione fattura legale 776 03.09.2018 Liquidazione fattura 790 11.09.2018 Liquidazione fattura legale 791 11.09.2018 Liquidazione fattura legale 798 14.09.2018 Impegno Liquidazione fattura 898 08.10.2018 Liquidazione fattura 1001 30.10.2018 Liquidazione piano 1068 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1069 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1070 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1071 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1102 05.12.2018 RUP 1235 28.12.2018 Presa d'atto concessione contributo 1242 Per_1 28.12.2018 Impegno Liquidazione fattura 1243 28.12.2018 Impegno Liquidazione fattura 1275 31.12.2018 Determina a contrarre 1276 31.12.2018 Determina a contrarre 1277 31.12.2018 Determina a contrarre 1278 31.12.2018 Determina a contrarre 1279 31.12.2018 Accertamento entrate tributarie 2019 106 20.02.2019 Liquidazione somma 194 14.03.2019 Liquidazione fattura 219 25.03.2019 Liquidazione fattura 220 25.03.2019 Liquidazione fattura 260 29.03.2019 Presa d'atto ruolo ICI e Tares>> [pagine da 8 a 22 ricorso];
- che, oltre alle predette termine, ha prestato la propria opera per le seguenti delibere: <Delibera G. M. n. 94 del 18.09.2014 Tariffe Tari 2014 Delibera G. M. n. 95 del 18.09.2014 Aliquote IMU 2014 Delibera G. M. n. 98 del 29.09.2014 Nomina funzionario D. Lgs. 507/1993 Delibera G. M. n. 99 del 18.09.2014 Nomina funzionario ICI Delibera G. M. del 28.05.2015 Atto transattivo Delibera G. M. n. 57 del 08.06.2016 Autorizzazione alla sottoscrizione Convenzione Tosap Delibera G. M. del 26.04.2017 Istituzione ZFL Delibera G. M. del 28.04.2017 Tariffe Tari 2017 Delibera G. M. n. 63 del 12.09.2017 Autorizzazione progetto servizio agricoltura Delibera C. C. n. 29 del 02.09.2015 Approvazione regolamento mercato contadino Delibera C. C. n. 31 del 21.12.2016 Adozione piano protezione civile Delibera C. C. n. 34 del 21.12.2016 Modifica regolamento Tosap Delibera C. C. n. 25 del 12.09.2017 Affidamento servizio riscossione>> [pag. 23 ricorso].
5 Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo: < AL G.L. Disattesa ogni CP_22 contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente per le mansioni superiori disimpegnate alle dipendenze del alle Controparte_1 relative differenze retributive ed a quanto altro dovuto ai sensi ed effetti dell'art. 52 D.Lgs. 165/20014 e succ. mod. ed art. 36 Cost. Conseguentemente condannare il al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori CP_1 disimpegnate a far data dal 05.07.2014 sino al 08.07.2019 oltre i.l. ed ISTAT nonché la rimodulazione dell'indennità di P.O.>>. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, il si è Controparte_1 costituito in giudizio in data 14/09/2020. L'Ente convenuto ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che il sig. non ha mai svolto mansioni riconducibili alla categoria Parte_1 D;
lo stesso è stato titolare di PO ai sensi dell'art. 11 CCNL Enti Locali che consente di attribuirle ai dipendenti di categoria C in mancanza di posizioni di categoria D (come nel caso di specie);
- che la cita norma contrattuale riconosce una <retribuzione omnia comprensiva da un minimo ad un massimo che viene determinata con determina sindacale di incarico>> [pag. 2 comparsa di costituzione]; detta retribuzione è sempre stata corrisposta a controparte che non ha mai avanzato contestazioni;
- che la correttezza del proprio operato si ricava anche dall'art. 7 CCNL del 09/05/2006 secondo cui ove <vengano assegnate particolari responsabilità alle categorie C e B” e qualora le stesse non siano destinatarie della disciplina di cui all'art. 11 del CCNL del 31,3,1999, ovvero di posizioni organizzative, spetta alle stesse un compenso non superiore ad € 2500,00>> [sempre pag. 2 comparsa di costituzione];
- che la pretesa ex adverso azionata soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cc;
- che la domanda è peraltro inammissibile non essendo determinata nel suo ammontare. Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <voglia il Controparte_1 Tribunale, rigettare il ricorso, con il favore delle spese e dei compensi di difesa>>. La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU contabile. In data 12/01/2024, a seguito di rinuncia del precedente procuratore, è avvenuta la costituzione in giudizio del nuovo difensore del Controparte_1
Il giudizio è stato così rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 20/05/2025. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Prima di affrontare il merito, occorre prendere in esame le due eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale:
- quella di nullità per assoluta genericità ed indeterminatezza del ricorso, come tale collidente con il disposto dell'art. 414 cpc;
- quella di prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 cc.
3. L'eccezione di nullità non persuade.
6 Nel rito del lavoro, la disciplina dell'atto introduttivo si esaurisce nell'elencazione dei requisiti che ne compongono il contenuto formale: nessun precetto omologo o corrispondente all'art. 164 cpc è stato, infatti, previsto dal legislatore processuale per l'ipotesi in cui il ricorso introduttivo sia viziato dall'omissione o dall'assoluta incertezza degli elementi della vocatio in jus e/o dell'editio actionis. Da qui la vexata quaestio relativa alla individuazione delle conseguenze che si connettono alla violazione delle prescrizioni formali di cui all'art. 414 cpc. L'indirizzo giurisprudenziale oggi dominante demanda agli art. 156 e 164 cpc la regolamentazione dell'invalidità dell'atto introduttivo del giudizio del lavoro [cfr. Cass. 7705/2018 (Rv. 647673 - 01) per la quale: <Nel rito del lavoro il ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda;
tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore delle norme sull'onere della prova>>]. Le modifiche apportate dalla L. 353/1990 all'art. 164 cpc - incentrate sulla dicotomia tra i vizi che colpiscono i requisiti della vocatio in jus (suscettibili di essere sanati retroattivamente dalla costituzione del convenuto o, in mancanza di questa, dalla rinnovazione nel termine perentorio assegnato dal giudice) e quelli dell'editio actionis (sanabili solo ex nunc) – hanno conferito a quest'ultima disposizione una fisionomia maggiormente coerente con i principi generali che governano la nullità degli atti processuali. Ciò ha permesso all'art. 164 cpc di atteggiarsi non già come microsistema riferibile all'art. 163 cpc, bensì come la proiezione di una filosofia di fondo del processo civile racchiusa nell'art. 156 cpc. Corollario di questa impostazione è che il regime di nullità della citazione va applicato ad ogni altro atto introduttivo del giudizio, ivi compreso il ricorso ex art. 414 cpc, atteso che il rito del lavoro, sia pure improntato a caratteri suoi peculiari, si muove pur sempre nell'alveo del processo civile. Focalizzando l'attenzione sui vizi dell'editio actionis (oggetto dell'eccezione di parte convenuta), la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (art. 414 n. 3 cpc) o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda (art. 414 n. 4 cpc), delinei una situazione patologica “limite”; una extrema ratio per la cui configurabilità non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale ma è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, di modo che il convenuto non sia posto nella condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'oggetto del giudizio [cfr. ex multis Cass. 3816/2020; Cass. 19009/2018 (Rv. 649932 - 01); Cass. 7199/2018 (Rv. 647517 - 02)]. Ebbene, sotto il profilo della editio actionis, l'atto da cui è originato il presente giudizio non presenta alcuna criticità suscettibile di tradursi in un vizio di nullità. La difesa attorea ha offerto una descrizione sufficientemente precisa della natura dell'attività svolta dal ricorrente, delle mansioni concretamente esercitate, delle circostanze in cui il sig. ha reso le proprie prestazioni di lavoro;
Parte_1 inoltre, la stessa ha fotografato gli emolumenti rivendicati e le ragioni che, a suo avviso, ne giustificano il riconoscimento.
7 Il giudice di legittimità, d'altro canto, ha puntualizzato come nel rito lavoristico, la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto o la mancata allegazione di fatti limitativi [o impeditivi] della pretesa invocata [nella specie, l'atto conciliativo formato in sede sindacale], trattandosi di aspetti che incidono sul merito della domanda [cfr. in motivazione Cass. 14566/2017]. La conclusione non muta laddove venga sottolineata l'assenza di sostegni probatori rispetto all'esposizione dei fatti di causa. Il ha strutturato l'eccezione di nullità facendo leva Controparte_1 (essenzialmente) sulla mancata <indicazione ed allegazione delle fonti attributrici e regolamentatrici dei diritti vantati>> [pag. 3 delle note del 05/05/2024] nonché sull'assenza di elementi capaci di sostanziare il quantum debeatur [sempre pag. 3 delle note del 05/05/2024]. Anche ammettendo - per ipotesi – che siffatti rilievi fossero corretti, si sarebbe al cospetto di una ipotesi di carenza probatoria, alla quale conseguirebbe una declaratoria di rigetto nel merito della domanda e non una pronuncia in rito di nullità.
4. Anche l'eccezione di prescrizione non coglie nel segno. Come chiarito dalla Suprema Corte, <La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre … in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus>> [Cass., sez. un, 36197/2023]. Nella vicenda in esame, la pretesa attorea abbraccia l'arco temporale intercorso dal giorno 05/07/2014 fino al giorno 08/07/2019. Rispetto a tale periodo, il lavoratore ha dedotto di aver rivendicato il pagamento delle differenze salariali legate allo svolgimento delle mansioni tipiche della superiore categoria D con plurimi atti di diffida, il primo dei quali risalente al 2011, reiterato nel maggio 2016. Si tratta di deduzioni che non hanno ricevuto alcuna puntuale contestazione da parte dell'Amministrazione. In aggiunta, la difesa del ricorrente ha prodotto l'atto di messa in mora tramesso il giorno 03/08/2019 e ricevuto dal Comune di il successivo 07/08/2019 volto CP_1 ad ottenere il trattamento economico delle <<…mansioni superiori disimpegnate senza soluzione di continuità …a tutt'oggi, propri[e] della declaratoria contrattuale cat. D – D1>> [doc. 1 ric.]. L'omesso disconoscimento delle diffide anteriori a quella depositata nonché il riscontro documentale offerto rispetto all'ultima richiesta stragiudiziale di pagamento escludono l'incidenza di problematiche prescrizionali nei confronti della domanda attorea.
5. Volgendo lo sguardo al merito, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, è tenuto a dimostrare:
➢ che il datore di lavoro, con il conferimento delle mansioni superiori, abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica [cfr. Cass. n.18122/2014];
8 ➢ che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza
“qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento;
➢ che l'assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione delle responsabilità e l'esercizio dell'autonomia insiste nella corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato [cfr. Cass. 16200/2009]. Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti:
1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda [cfr. Cass. 8589/2015; Cass 4923/2016 che si esprime nei seguenti termini: <È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda>>; in termini, Cass. 30580/2019 (Rv. 655877 - 01) così massimata: <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001…>>]. In altre parole, occorre un accertamento “trifasico”:
- in primo luogo, vanno valutate le attività lavorative in concreto svolte;
- in secondo luogo, vanno focalizzate le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
- in terzo ed ultimo luogo, è necessario procedere ad una comparazione per verificare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che
<Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure
9 professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove>> [Cass. 2972/2021 (Rv. 660345 - 01)]; Il giudice del merito, quini, non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva [in tal senso, Cass. 4272/2007].
5.1. Con riguardo al pubblico impiego, poi, si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 52 TUPI, l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte. In tal senso la Corte di Cassazione ha puntualizzato che:
o <In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” [Cass. 27887/2009 Rv. 611166 - 01);
o <In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento>> [Cass. 24266/2016 (Rv. 641968 - 01)].
6. L'osservanza del criterio “trifasico” postula in prima battuta la necessità di dare conto degli esiti dell'escussione testimoniale. Nello schema procedimentale sopra scandito, il momento inziale su cui concentrare l'attenzione è infatti quello dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta. Nell'intento di comprendere quale fossero le mansioni effettivamente disimpegnate dal sig. si è proceduto con la prova orale che ha restituito Parte_1 i seguenti dati: i) la teste escussa all'udienza del 23/11/2021, ha Testimone_1 riferito:
▪ di aver lavorato assieme al ricorrente presso il servizio Tributi;
10 ▪ che il <Il è stato assegnato all' qualche Parte_1 Parte_3 anno dopo>> di lei e che <ha riorganizzato il servizio, ad es nel 2014 è cambiata la legge sulla TARI e lui ci ha dato indicazioni che hanno permesso di svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficiente>>, occupandosi anche di predisporre dei modelli che furono richiesti anche da altri comuni;
▪ che <all'ufficio tributi il responsabile era il >> e vi è Parte_1 rimasto fino al 2017 o al 2018 [non ha ricordato con precisione l'anno];
▪ che all'ufficio Tributi erano incardinati <3 addetti alla TARI ed altri 3 o 4 addetti all'IMU, più altri incarichi che svolgeva il ; Parte_1
▪ che <il anche era responsabile del servizio protezione Parte_1 civile;
si occupava di altri servizi… era una sorta di factotum>>;
▪ che, per quanto da lui ricordato, il ricorrente si è occupato <del mercato, della pubblicità, dei servizi produttivi, del commercio ed altro>> ii) il teste , sentito sempre all'udienza del 23/11/2021, ha Testimone_2 rappresentato:
▪ di conoscere il ricorrente avendo lavorato assieme a partire dal 2001 come ausiliario del traffico.
▪ che, <<…circa sette otto anni fa il si occupava di Parte_1 rappresentare il Comune al Giudice di Pace nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa>>, essendone a conoscenza perché era colui che lo accompagnava in macchina e precisando che <ciò è accaduto per almeno due anni, si recava al Giudice di Pace tutte le volte che vi era una causa>>;
▪ che era il ricorrente a dedicarsi alla predisposizione degli atti e delle costituzioni. Le deposizioni testimoniali si caratterizzano per offrire elementi di giudizio convergenti rispetto alle allegazioni scandite in ricorso;
dagli stessi si evince:
- che il ricorrente ha operato all'interno dell'area “tributi” fin dal 2014 con la funzione di responsabile;
- che, in tale veste, costui ha provveduto all'organizzazione dell'ufficio e alla direzione del personale, fornendo per esempio indicazioni operative su come svolgere l'attività in occasione del riforma legislativa della TARI (nel 2014) ovvero predisponendo dei modelli;
- che tale funzione è stata espletata fino al 2017-2018;
- che, oltre ad essere preposto al settore tributario, il ricorrente ha ricoperto la posizione di responsabile presso altri servizi comunali;
il teste ha Tes_1 menzionato la protezione civile, la pubblicità, il commercio, definendolo come una sorta di “tuttofare”;
- che il ricorrente è stato investito pure della rappresentanza dell'Ente nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa dinnanzi al Giudice di Pace;
ad avviso del teste , ciò è avvenuto negli anni 2013/2014 (sette/otto anni prima Tes_2 la sua escussione) e si è protratto per “almeno due anni”;
- che, per tale tipo di contenzioso, era proprio il ricorrente ad occuparsi della redazione degli atti difensivi.
11 Il quadro sopra tratteggiato è suscettibile di saldarsi con la produzione documentale effettuata dalla difesa attorea in data 29/10/2021 previa autorizzazione giudiziale. Il compendio depositato pone in risalto come il sig. , nel periodo Parte_1 azionato in ricorso [luglio 2014-luglio 2019], nella sua qualità di “Responsabile dell'Area dei Servizi Produttivi e Tributari”: a) abbia adottato molteplici determinazioni in materia di:
➢ attivazione delle procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 306 del 10/04/2015 riguardante l'affidamento del servizio di imbustamento e recepito degli avvisi di pagamento dell'acconto TARI 2015; determina n. 1275 del 31/12/2018 riguardante l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria;
determine n. 1276 e 1277 del 31/12/2018 riguardanti l'affidamento del servizio di imbustamento e recepito degli avvisi di pagamento del saldo TARI 2018; determina n. 1278 del 31/12/2018 riguardante l'affidamento del servizio di imbustamento e recepito dei solleciti di pagamento TARI 2016];
➢ liquidazione di fatture alle imprese e ditte contraenti [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 311 del 13/04/2015 di liquidazione del corrispettivo alla ditta per la stampa e l'imbustamento delle CP_23 bollette relative all'acconto TARI 2014; determine nn. 1068, 1069, 1070 e 1071 del 27/11/2018 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta OF TO per il servizio di affissione manifesti relativo ai mesi di luglio, agosto settembre e ottobre 2018; determina n. 1242 del 28/12/2018 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta Impresa ER di Sicilia per l'assistenza alla tenuta del fascicolo aziendale;
1243 del 28/12/2018 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta AR Office Word srl per noleggio fotocopiatore Olivetti;
determina n. 194 del 14/03/2019 di liquidazione del corrispettivo all'Ass. Archimede per allestimento servizi logistici ed audio;
determina n. 219 del 25/03/2019 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta OF TO per il servizio di affissione manifesti relativo al mese di novembre 2018];
➢ liquidazione delle spettanze al personale coinvolto in progetti di miglioramento dei servizi sottoscritte [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 1001 del 30/10/2018];
➢ assunzione di impegni di spesa [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 1235 del 28/12/2018 di impegno di un contributo regionale sul capitolo di bilancio dedicato al finanziamento di una manifestazione locale];
➢ accertamento delle entrate tributarie [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 1279 del 31/12/2018 circa l'accertamento delle entrate tributarie per l'anno 2018] e riaccertamento residui;
➢ riversamento di imposte [determina n. 197 del 09/03/2017 di riversamento dell'ICI 2011 al Comune di Mazzarino] ;
➢ liquidazione delle spese legali [determina n. 198 del 2017] e di accordi transattivi [determina n. 568 del 09/06/2015]
➢ viabilità stradale b) abbia reso numerosi pareri di regolarità tecnica rispetto a deliberati di Giunta;
12 c) sia stato incaricato della gestione delle pratiche in tema di rilascio e revoca di autorizzazioni amministrative [ad esempio in tema di passi carrabili, cfr. determina sindacale n. 35/2014; in tema di parcheggi, determine n. 589, 590 e 591 del 16/07/2014]; d) sia stato nominato “funzionario responsabile” di determinate imposte comunali [delibera di GC 99/2014 relativa all'ICI]. La vasta mole della documentazione esibita nonché la sua omogenea distribuzione lungo tutto l'arco temporale per cui è causa attestano come il sig.
abbia svolto, con carattere di prevalenza e continuità, per tutto il periodo Parte_1 in questione, le funzioni di responsabile dell'Area Tributi e Servizi Produttivi, compiendo atti di governo finanziario dell'Ente. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell' Parte_4 è peraltro stata oggetto di formale attribuzione per effetto della determina
[...] sindacale n. 14/2017. Inoltre, dalla predetta documentazione, si ricava come il ricorrente abbia preso parte al collegio difensivo che ha rappresentato ed assistito il in Controparte_1 numerose vicende contenziose aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, contribuendo alla costruzione degli atti e delle memorie difensive.
7. Lo “step” successivo è rappresentato dal segmento ricognitivo, cioè dalla puntualizzazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di comparto. Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda [così Cass. Civ. n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d'ufficio dei CCNL nel pubblico impiego, negli stessi termini cfr. Cass. Ord. n. 7641/2022 (Rv. 664091 - 01) così massimata: <Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa>>]. Ciò posto, sotto il profilo temporale, il caso di specie investe il quinquennio compreso tra luglio 2014 e luglio 2019; in tale arco di tempo, la disciplina contrattual- collettiva di riferimento è rappresentata:
1) dal CCNL 31/03/1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali»;
2) dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018; Il CCNL 31/03/2019, all'allegato A, ha previsto, in relazione alle declaratorie professionali, che appartengono alla “Categoria C” i lavoratori che <che svolgono attività caratterizzate da : • Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base
13 teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; • Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese>>. Successivamente, ha qualificato come lavoratori appartenenti alla “Categoria D”, coloro che <svolgono attività caratterizzate da: • Elevate conoscenze pluri- specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; • Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 26 Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province>>.
14 Il CCNL che segue diacronicamente quello del marzo 1999 è il CCNL Funzioni Locali 2016-2018. In tale sede, venne mantenuto e confermato il sistema di classificazione previsto dall'art. 3 del CCNL 31/03/1999 con alcune modifiche che non risultano rilevanti1. Ebbene, dal confronto tre i due livelli di inquadramento emerge chiaramente come i principali profili che distinguono la categoria D da quella inferiore C, sono rappresentati, oltre che dal possesso in capo al dipendente di elevate conoscenze pluri-specialistiche, dall'assegnazione di compiti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con connessa responsabilità di risultati relativi a processi produttivi e amministrativi nonché, l'elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili e la necessità di intrattenere relazioni organizzative interne di natura negoziale e complesse ed esterne di tipo diretto.
8. L'ultimo stadio valutativo concerne il raffronto tra le mansioni disimpegnate dal sig. (accertate al punto 6 della motivazione) e le declaratorie Parte_1 contrattuali (vagliate al punto 7 della motivazione). La comparazione tra la declaratoria della categoria “C” e quella della categoria
“D” orienta verso la sussumibilità delle mansioni svolte dal lavoratore nella categoria
“D”. Invero, dall'esame delle attività espletate dal lavoratore, non contestate specificatamente dall'Amministrazione convenuta, emerge che il ricorrente abbia costantemente posto in essere attività tecnica, gestionale e di direzione, con connessa responsabilità di risultati relativi a processi produttivi e amministrativi. Appare evidente l'elevata complessità e delicatezza delle pratiche affrontate, correlate ad uno dei settori nevralgici degli enti locali, ossia quello finanziario e tributario;
il ricorrente, nella sua veste di responsabile dell'area tributi e servizi produttivi, è stato chiamato a svolgere compiti di natura discrezionale che gli hanno imposto l'esercizio di poteri di scelta. Non solo. Il sig. ha intrattenuto relazioni sia interne che esterne di tipo Parte_1 diretto, agendo anche in rappresentanza dell'Amministrazione nelle controversie in materia di opposizioni a sanzioni amministrative. Giova ribadire che il nei propri atti difensivi, ha evidenziato Controparte_1 unicamente la riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente alla declaratoria di categoria “C” ma non ha inteso contestare, neppure in via generica, che il medesimo avesse svolto tutte le mansioni ascrivibili al profilo di Responsabile dell'Area Tributi e Servizi Produttivi, ivi comprese quelle desumibili dalla corposa piattaforma documentale depositata il 29/10/2021. I compiti devoluti ai responsabili (o preposti) di un servizio comunale come può essere quello tributario disvelano, anzitutto, la necessità del possesso di conoscenze plurispecialistiche, sia di tipo tecnico (es: la programmazione ed esecuzione degli impegni di spesa e dell'accertamento delle entrate, la responsabilità nella individuazione e selezione dei fornitori dell'esecuzione, la vigilanza sui flussi finanziari in entrata e in uscita;
la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle per monitorare l'andamento delle entrate, l'interlocuzione consultiva con gli organi di governo dell'Ente per l'espressione di pareri di regolarità tecnica) che contabile, gestionale e direttivo (es.: la pianificazione della gestione del personale, la gestione e successiva rendicontazione dei progetti incentivanti, le procedure di liquidazione degli importi fatturati dalle imprese contraenti, la gestione delle autorizzazioni amministrative per es. in tema di passi carrabili e parcheggi). Non pare, invero, seriamente dubitabile che l'insieme di tali mansioni presenti caratteri di notevole complessità avuto riguardo alla molteplicità degli aspetti - tecnici, gestionali ed amministrativi - connessi alle attività di controllo e monitoraggio finanziario, indispensabili per garantire all'Ente locale le risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, nonché all'ampiezza delle scelte gestionali adottabili in relazione alla soluzione delle singole problematiche, ampiezza “basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili” e caratterizzata da “elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; caratteristica, quest'ultima, desumibile dall'assenza di riferimenti a direttive o modelli di comportamento imposti da un superiore gerarchico e dalla conseguente concreta responsabilità rimessa al preposto in ordine a tutte le scelte organizzative e gestionali adottate in vista del corretto funzionamento del servizio comunale;
tale responsabilità supera il ristretto ambito di “risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi”, proprio delle mansioni dei lavoratori di cat. C, per estendersi, invece, a “risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi”, quali sono certamente quelli attesi in relazione alla gestione finanziaria di una Amministrazione comunale. Non mancano, inoltre, tra le mansioni conferite al ricorrente, quelle di rappresentanza processuale del anch'esse riferibili alla declaratoria Controparte_1 contrattuale di cat. D [relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale]. Lo svolgimento delle superiori mansioni, sussumibili nella cat. D consente di ritenere, nella fattispecie, recessiva la circostanza della eventuale previsione, tra i compiti assegnati al sig. , anche di mansioni astrattamente riferibili al Parte_1 livello inferiore;
a tal proposito assume rilievo, infatti, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, indipendentemente da una contrapposizione meramente quantitativa delle mansioni svolte [cfr Cass. n. 2969/2021]; non v'è dubbio che, nel caso di specie, i compiti di gestione e direzione dell'area Tributi e Servizi oltre che ad Parte_4 essere svolti quotidianamente e richiedere maggiore attenzione e dedizione, rivestissero carattere di prevalenza qualitativa rispetto a quelli di natura meramente istruttoria, incidendo pertanto in modo decisivo sulla complessiva caratterizzazione del profilo professionale rivestito. Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, può ritenersi che parte ricorrente abbia provato di aver svolto le mansioni relative all'inquadramento
16 negoziale reclamato (categoria D), con prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale (categoria C). Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea relativa alle differenze retributive, dovendosi, dunque, riconoscere al ricorrente il trattamento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria D del CCNL Enti Locali ratione temporis vigente in relazione all'attività lavorativa resa dal 05/07/2014 all'08/07/2019.
9. Per quanto concerne il quantum debeatur, , è stata espletata una indagine di natura tecnico-contabile. L'incarico è stato conferito al dott. che, nel proprio elaborato Persona_2 definitivo, ha rassegnato le seguenti valutazioni: <Lo scrivente ha provveduto preliminarmente ad esaminare la documentazione depositata nei fascicoli di causa delle parti. In merito al quesito disposto dal G.I. (ordinanza del 13.01.2022) che di seguito viene riportato “sulla scorta del CCNL Enti Locali, determini il CTU quanto eventualmente spettante a parte ricorrente a titolo di differenze retributive tra il profilo C ed il profilo D nel periodo dal 05.07.2014 al 08.07.2019”, lo scrivente CTU ha preliminarmente individuato gli elementi retributivi previsti dal CCNL EE.LL. per il profilo C2 e D1. Prima di procedere alla determinazione delle differenze retributive tra i due livelli di inquadramento, occorre effettuare delle premesse circa l'indennità di posizione e di risultato previste dal CCNL Enti Locali. Il quesito disposto dal G.I. prevede la determinazione delle differenze retributive tra il livello C2 ed il livello D1, nulla prevedendo in materia di indennità di posizionamento e di risultato, nonostante la richiesta espressa di parte ricorrente di integrazione del quesito del G.I. con le indennità di cui in precedenza. Appare evidente che questo CTU, nella presente bozza di elaborato peritale, tenuto conto di quanto in precedenza, si sia pertanto limitato a quanto espressamente previsto dal quesito stesso. A maggior ragione si sottolinea che tali elementi retributivi non sono determinati in modo oggettivo e puntuale dal CCNL di riferimento, ma lo stesso prevede che la determinazione dell'indennità di posizione e di risultato è di competenza esclusiva degli Enti, i quali definiscono i criteri per la loro determinazione. Per completezza di analisi si evidenzia che il Sig. , Parte_1 durante il periodo oggetto di analisi, ha percepito un'indennità di posizionamento con regolari determine sindacali per le attività di responsabile di posizione organizzativa. Tutto ciò premesso, il sottoscritto ha proceduto alla determinazione delle differenze di retribuzione tra il livello profilo C2 ed il profilo D1 come di seguito specificato:
Individuazione degli elementi retributivi pro tempore vigente;
Quantificazione delle differenze tra il livello C2 ed il livello D1;
Determinazione interessi e rivalutazione monetaria>>. Il CTU ha così riscontrato in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive un totale lordo di € 3505,18. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami contabili e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Sulle differenze spettanti andrà aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, stante l'esclusione del cumulo delle due voci, secondo il combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 16 co. 6 della l. n. 412/91 [cfr., in tal senso, Cass. sez. lav. n. 21703/09].
17 Va puntualizzato come il calcolo peritale sia stato correttamente parametrato al livello di ingresso della superiore categoria contrattuale [D1] per tutto l'intervallo temporale oggetto di causa. La difesa attore ha lamentato l'erroneità della perizia segnalando la mancata considerazione delle progressioni economiche orizzontali che avrebbero imposto di calibrare il conteggio delle differenze sulla posizione stipendiale D2 a partire dal 2018. Il rilievo non persuade. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non ha rilievo ai fini della progressione in carriera nelle procedure di riqualificazione del personale, in applicazione del principio di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che sancisce la nullità della corrispondente assegnazione, né è configurabile una diversa previsione da parte della normativa contrattuale, la quale è autorizzata a prevedere fattispecie in deroga solo ai commi 2, 3 e 4, ma non al comma 5 del medesimo articolo, relativo all'esercizio di fatto di mansioni superiori>> [Cass. n. 24985/2016 (Rv. 641987 - 01)].
10. Per quanto attiene alla rimodulazione dell'indennità di posizionamento, la domanda non è meritevole di positivo apprezzamento. È sufficiente richiamare quanto chiarito dal CTU rispondendo ai rilievi critici veicolati dalla difesa attorea. Il perito, infatti, ha evidenziato come: i) il ricorrente, durante il periodo oggetto di analisi, abbia percepito un'indennità di posizionamento con regolari determine sindacali per le attività di responsabile di posizione organizzativa;
ii) siffatta indennità rientrasse all'interno della cornice edittale prevista dal CCNL per il livello superiore D1. Per tale motivo, la stessa non è stata sottoposta a riquantificazione.
11. Allo stesso modo, non possono trovare accoglimento le pretese riferite all'indennità di risultato e ai compensi incentivanti. Innanzitutto, si è al cospetto di emolumenti che non rientrano nel perimetro che caratterizza il petitum costruito nell'ambito del ricorso genetico. In quella sede, la difesa attorea aveva così concluso: <PIACCIA AL G.L. Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente per le mansioni superiori disimpegnate alle dipendenze del
[...] alle relative differenze retributive ed a quanto altro dovuto ai sensi ed effetti CP_1 dell'art. 52 D.Lgs. 165/20014 e succ. mod. ed art. 36 Cost. Conseguentemente condannare il al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni CP_1 superiori disimpegnate a far data dal 05.07.2014 sino al 08.07.2019 oltre i.l. ed ISTAT nonché la rimodulazione dell'indennità di P.O.>>. Scrutinando le conclusioni rassegnate in ricorso non è possibile rintracciare alcun specifico riferimento alle predette indennità; il lavoratore ne ha rivendicato l'attribuzione soltanto in corso di causa. È vero che la Suprema Corte ha sottolineato come <Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione
18 organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa>> [Cass. 8141/2018 (Rv. 647618 – 01]. Tuttavia, la rivendicazione del trattamento accessorio va azionata nel rispetto delle regole processuali e va sottoposta alla cognizione del giudice fin dal momento dell'introduzione della lite. È soltanto la domanda delineata in ricorso a definire il thema decidendum. In ragione di ciò, nei confronti delle spettanze sopra richiamate, la domanda fatta valere dal ricorrente si rivela tardiva.
11.1. In ogni caso, anche a voler ritenere le pretese riferite all'indennità di risultato e ai compensi incentivanti ammissibili, le stesse andrebbero respinte nel merito. In ordine all'indennità di risultato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
➢ <In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s'interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall'art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, non essendo per siffatti Comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato>> [Cass n. 10559/2013 (Rv. 626196 - 01)];
➢ <Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del c.c.n.l. del comparto regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, attribuisce ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato>> [Cass. 10969/2015 (Rv. 635529 - 01)]. Nel caso di specie, la difesa attorea non ha allegato né tantomeno comprovato gli obiettivi assegnati al ricorrente e il loro avvenuto raggiungimento. Volgendo lo sguardo ai compensi incentivanti, ad avviso della Suprema Corte,
<L'attribuzione dei compensi incentivanti in favore del personale addetto agli uffici tributari dei comuni deve avvenire esclusivamente secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa di ente per la ripartizione e la destinazione delle
19 risorse finanziarie, finalizzate all'incentivazione delle prestazioni del personale, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e della sottoscrizione dei c.c.n.l. enti locali del 1° aprile 1999 e del 5 ottobre 2001, la materia è stata contrattualizzata ed è venuta meno la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 446 del 1997. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di compenso incentivante avanzata da un dipendente comunale addetto alle attività di definizione agevolata dei tributi locali per il periodo 2003-2007, aveva ritenuto irrilevanti le previsioni dei regolamenti adottati in epoca anteriore e successiva alla contrattualizzazione)>> [Cass. 11361/2020 (Rv. 657969 - 01)] L'erogazione in discorso, pur essendo disciplinata dal CCNL, non è determinata in modo oggettivo e puntuale, essendo rimessa alla contrattazione integrativa di ente la competenza a fissare i criteri di quantificazione e distribuzione delle risorse. Nessun elemento al riguardo è stato prospettato e offerto dal ricorrente
12. Le superiori argomentazioni elidono pure:
- la possibilità di configurare problematiche di natura risarcitoria legate ad asserite violazione della normativa contrattuale, comunque invocate per la prima volta dal ricorrente soltanto con la memoria del 16/05/2024 e quindi tardivamente;
- la necessità di acquisire la documentazione indicata dal ricorrente sempre con la citata memoria del 16/05/2024 la quale appare irrilevante, ininfluente e, tra l'altro, inammissibile non trattandosi di documentazione sopravvenuta.
13. L'andamento del giudizio (ove va considerato che il ricorrente non ha accettato l'opzione conciliativa avanzata da questo Giudice e rapportata agli esiti dell'istruttoria) nonché l'esito complessivo della controversia, giustificano la compensazione per due terzi delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo applicando i valori tariffari minimi (tenuto conto delle semplici e limitate questioni di fatto e di diritto affrontate) previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Giuseppe Marino e Daniela Antonietta Marino, procuratori antistatari. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott.
[...]
, sono poste a carico del in via definitiva. Per_2 Controparte_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) accerta e dichiara il diritto del sig. ad Parte_1 essere retribuito secondo il trattamento spettante ai dipendenti inquadrati nella categoria D del CCNL Enti Locali ratione temporis vigente in relazione all'attività lavorativa resa dal 05/07/2014 all'08/07/2019; ii) per l'effetto, condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa resa dal 05/07/2014 all'08/07/2019, a titolo di differenze retributive tra la categoria C di formale inquadramento e la superiore categoria D del CCNL Enti Locali ratione temporis vigente, la somma complessiva di € 3505,18, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dal sorgere dei crediti al soddisfo;
20 iii) respinge per il resto il ricorso;
iv) compensa per due terzi le spese di lite;
v) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione liquidata nella somma complessiva di € 450, oltre spese generali al 15%, CPA ed accessori di legge se dovuti, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Giuseppe Marino e Daniela Antonietta Marino, procuratori antistatari. vi) pone le spese di CTU a carico del in via definitiva Controparte_1
Caltanissetta, 16/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È con il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022 che si assiste all'introduzione del nuovo regime classificatorio, articolato in quattro aree denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Ai sensi dell'art. 12 c. 3 <Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative…>>. Le “aree” sono state individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A in cui sono stati descritti e focalizzati l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse. Secondo la tabella B, la “categoria C” è stata trasposta nell'Area degli Istruttori mentre la “categoria D” in quella dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 20/05/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF: ), nato a [...] il Email_1 CodiceFiscale_1 28/08/1967 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura ad litem posta in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Marino (C.F.:
) e dall'avv. Daniela Antonietta Marino (CF C.F._2
) con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC C.F._3 e Email_2 Email_3
- ricorrente -
CONTRO (P.IVA - CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura ad litem del 12/01/2024 posta in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Gabriele Emilio Oliveri (C.F. , con domicilio digitale presso C.F._4 l'indirizzo PEC Email_4
- convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 21/11/2019, il sig. Parte_1 ha agito in giudizio contro il esponendo:
[...] Controparte_1
- di essere un dipendente comunale, inquadrato nella categoria C del CCNL Enti locali, con mansioni di vigile urbano;
- di essere stato incaricato di posizione organizzativa (PO) dal 05/07/2014 al 08/07/2019 presso l'Area dei Servizi Produttivi e Tributari;
- di aver anche rappresentato l'Ente comunale nelle controversie giudiziali in materia di opposizione ai verbali di polizia municipale, attività di competenza dei funzioni di categoria D1;
- che detta attività procuratoria è stata disimpegnata in modo continuativo ed ininterrotto ma, nonostante ciò, il non ha mai riconosciuto l'inquadramento CP_1 superiore né ha avviato procedure concorsuali volte alla copertura del posto nell'ambito della categoria D1 in spregio alla normativa di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001 (d'ora in avanti, TUPI);
- che, nel periodo intercorso dal 01/01/2014 al 04/07/2014, non ha percepito l'indennità di pubblica sicurezza.
1 - che il disimpegno delle mansioni superiori non è mai avvenuto contro o all'insaputa della volontà comunale;
- di aver rappresentato il Comune in una pluralità di vertenze: <
1. e 367/07; 2. Controparte_2 Controparte_3 CP_4
76/08; 3. La ER AL 100/08; 4. 101/08;
[...] Controparte_5 5. 102/08; 6. 104/08; 7. Email_5 Controparte_6 Controparte_5 105/08; 107/08; 9. NE SA 113/08; 10. Controparte_7 CP_8
121/08; 11. 127/08; 12. NE
[...] Email_6 Controparte_9 CP_10 150/08; 13. 157/08; 14. 10/09; Controparte_11 Controparte_12 15. NA LA 23/09; 16. 32/09; 17. OL Controparte_13 Email_7
35/09;18. OM SS 39/09; 19. CP_14 Email_8 Controparte_15 41/09; 20. 44/09; 21. 46/09; 22. Ristagno Email_9 Email_10 OC LÒ 47/09; 23. 53/09; 24. Controparte_16 Controparte_17
54/09; 25. 75/09; 26. 109/09;
[...] Controparte_18 Email_11
27. 110/09; 28. 154/09; 29. CA IA CP_19 Controparte_20 157/09; 30. UR DA 159/09; 31. 312/09; 32. PA Controparte_21 AD 30/10; 33. 1/12>> [pagine da 6 a 8 del ricorso]; Parte_2
- di essersi occupato altresì, dal 2014 al 2019, di una serie di pratiche concernenti l'Area dei servizi produttivi e tributari data la vacanza del posto di funzionario cat. D;
in particolare, è intervenuto nelle seguenti determine dirigenziali:
<2014 589 16.07.2014 Revoca posteggio mercato 590 16.07.2014 Revoca posteggio mercato 591 16.07.2014 Revoca posteggio mercato 605 23.07.2014 Liquidazione fattura legale 629 06.08.2014 Determina a contrarre 630 06.08.2014 Determina a contrarre 631 06.08.2014 Evento Cantine in piazza 632 07.08.2014 Anticipazione all'economo 638 14.08.2014 In sostituzione Area AA. GG. 658 28.08.2014 Liquidazione fattura 695 10.09.2014 Liquidazione fattura legale 719 23.09.2014 Anticipazione all'economo 740 29.09.2014 Determina a contrarre 750 30.09.2014 Anticipazione all'economo 784 21.10.2014 Liquidazione fattura 881 10.11.2014 Determina a contrarre 882 10.11.2014 Determina a contrarre 883 10.11.2014 Determina a contrarre 931 25.11.2014 Determina a contrarre 932 25.11.2014 Determina a contrarre 969 01.12.2014 Liquidazione fattura 1008 09.12.2014 Liquidazione fattura 1009 09.12.2014 Liquidazione fattura 1010 11.12.2014 Liquidazione fattura 1066 15.12.2014 Determina a contrarre 1105 23.12.2014 Liquidazione fattura 1123 29.12.2014 Liquidazione fattura 1124 29.12.2014 Sagra prodotti tipici 1125 29.12.2014 Liquidazione contributo consorzio 1159 30.12.2014 Affidamento gestione corso 1164 31.12.2014 Liquidazione fattura 1165 31.12.2014 Liquidazione fattura 1166 31.12.2014 Determina a contrarre 1224 31.12.2014 Accertamento entrate tributarie 2014 2015 44 05.02.2015 Liquidazione fattura 53 06.02.2015 Assegnazione posteggi mercato 86 13.02.2015 Liquidazione fattura 178 13.03.2015 Liquidazione fattura 305 10.04.2015 Approvazione bando gara affissioni 306 10.04.2015 Determina a contrarre 307 10.04.2015 Determina a contrarre 308 10.04.2015 Determina a contrarre 311 13.04.2015 Liquidazione fattura 312 13.04.2015 Liquidazione fattura 332 17.04.2015 Liquidazione fattura 365 27.04.2015 Approvazione graduatoria posteggi 398 29.04.2015 Affidamento servizio affissione 412 05.05.2015 Determina a contrarre 413 05.05.2015 Determina a contrarre 445 12.05.2015 Riaccertamento residui 499 25.05.2015 Riversamento ICI 501 25.05.2015 Riversamento ICI 557 05.06.2015 Assegnazione posteggio mercato 568 09.06.2015 Liquidazione accordo transattivo 621 19.06.2015 Rimborso ICI 655 01.07.2015 Liquidazione fattura 656 01.07.2015 Liquidazione fattura675 06.07.2015 Riversamento ICI 676 06.07.2015 Riversamento
2 ICI 684 08.07.2015 Liquidazione fattura legale 685 08.07.2015 Riversamento ICI 710 15.07.2015 Rimborso ICI 803 02.09.2015 Determina a contrarre 804 02.09.2015 Presa atto concessione contributo 833 02.09.2015 Liquidazione fattura 834 02.09.2015 Liquidazione fattura 841 03.09.2015 Riaccertamento residui 896 11.09.2015 Integrazione rimborso ICI 897 11.09.2015 Liquidazione fattura 898 11.09.2015 Liquidazione fattura 917 21.09.2015 Liquidazione debito fuori bilancio 918 21.09.2015 Liquidazione debito fuori bilancio 919 21.09.2015 Liquidazione debito fuori bilancio 1017 14.10.2015 Rimborso somma 1069 04.11.2015 Rimborso somma 1070 04.11.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1071 04.11.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1091 06.11.2015 Liquidazione fattura legale 1092 06.11.2015 Liquidazione fattura1093 06.11.2015 Liquidazione fattura 1170 18.11.2015 Liquidazione fattura legale 1171 18.11.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1193 25.11.2015 Rimborso ICI 1194 25.11.2015 Rimborso ICI 1217 26.11.2015 Assegnazione posteggi 1240 02.12.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1241 02.12.2015 Liquidazione cartella di pagamento 1258 07.12.2015 Liquidazione fattura 1259 09.12.2015 Impegno corso vinificazione 1260 09.12.2015 Impegno corso vinificazione 1289 10.12.2015 Sagra prodotti tipici 1290 10.12.2015 Inaugurazione mercato del contadino 1333 14.12.2015 Errata corrige det. 1171/2015 1348 16.12.2015 Liquidazione fattura 1413 29.12.2015 Determina a contrarre 1414 29.12.2015 Liquidazione fattura 1415 29.12.2015 Liquidazione fattura 1416 29.12.2015 Liquidazione fattura 1437 29.12.2015 Impegno Liquidazione fattura 1475 31.12.2015 Determina a contrarre 1476 31.12.2015 Liquidazione fattura1477 31.12.2015 Determina a contrarre 1478 31.12.2015 Determina a contrarre 1504 31.12.2015 Accertamento entrate tributarie 2016 35 25.01.2016 Rimborso tributi comunali 39 26.01.2016 Liquidazione fattura 119 10.02.2016 Liquidazione fattura 120 10.02.2016 Impegno Liquidazione fattura 122 10.02.2016 Rimborso Tasi 123 10.02.2016 Riversamento ICI 124 10.02.2016 Rimborso IMU 125 10.02.2016 Riversamento IMU 269 18.03.2016 Liquidazione fattura 271 21.03.2016 Liquidazione fattura legale 316 30.03.2016 Riversamento IMU 355 07.04.2016 Rimborso ICI IMU 356 07.04.2016 Determina a contrarre 374 08.04.2016 Approvazione bando affissioni 427 19.04.2016 Riversamento Tari 433 19.04.2016 Riaccertamento residui 455 27.04.2016 Affidamento servizio affissioni 505 09.05.2016 Rimborso ICI 516 09.05.2016 Liquidazione fattura 517 09.05.2016 Liquidazione fattura 518 09.05.2016 Liquidazione fattura 519 09.05.2016 Liquidazione fattura 540 25.05.2016 Liquidazione fattura 541 25.05.2016 Fornitura materiale informatico 567 27.05.2016 Assegnazione posteggi 645 29.06.2016 Liquidazione fattura 646 29.06.2016 Liquidazione fattura 662 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 663 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 664 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 665 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 666 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 667 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 668 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 669 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 670 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 671
05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 672 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 673 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 674 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 675 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 676 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 677 05.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 680
06.07.2016 Liquidazione fattura 681 06.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 682
07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 683 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 684 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 685 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 686 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 687 07.07.2016 In
3 sostituzione Area AA. GG. 688 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 689 07.07.2016 In sostituzione Area AA. GG. 785 30.08.2016 Liquidazione spese legali 784 30.08.2016 Riversamento IMU 837 09.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 838 09.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 871 20.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 872 20.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 873 20.09.2016 Liquidazione fattura 896 27.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 897 27.09.2016 Impegno Liquidazione fattura 933 05.10.2016 Impegno Liquidazione fattura966 11.10.2016 Liquidazione spese legali 1014 26.10.2016 Liquidazione fattura 1084 14.11.2016 Determina a contrarre 1098-1131 26.10.2016 In sostituzione Area AA. GG. 1109 22.11.2016 Liquidazione fattura 1232 16.12.2016 Liquidazione fattura 1233 16.12.2016 Impegno Liquidazione fattura 1234 16.12.2016 Impegno Liquidazione contributo 1322 30.12.2016 Liquidazione fattura 1323 30.12.2016 Impegno Liquidazione fattura 1332 30.12.2016 Determina a contrarre 1333 30.12.2016 Determina a contrarre 1392 30.12.2016 Sagra prodotti tipici 1397 30.12.2016 Accertamento previsioni tributarie 2017 31 26.01.2017 Liquidazione fattura 132 24.02.2017 Annullamento avviso ICI 133 24.02.2017 Assegnazione autonoleggio 136 24.02.2017 Impegno Liquidazione protezione civile 197 09.03.2017 Riversamento ICI 198 09.03.2017 Liquidazione fattura legale 215 15.03.2017 Liquidazione fattura legale 249 24.03.2017 Liquidazione fattura253 24.03.2017 In sostituzione Area AA. GG. 287 30.03.2017 Approvazione bando affissione 343 18.04.2017 Riaccertamento residui 354 26.04.2017 Affidamento servizio affissione 393 11.05.2017 Approvazione graduatoria autonoleggio 395 11.05.2017 Liquidazione fattura 452 09.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 455 14.06.2017 Liquidazione fattura 456 14.06.2017 Liquidazione fattura 458 14.06.2017 Approvazione graduatoria autonoleggio 459 14.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 460 14.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 461 14.06.2017 In sostituzione Area AA. GG. 462 14.06.2017 Fornitura finestre 463 14.06.2017 Fornitura computer 472 16.06.2017 Fornitura finestre 590 17.07.2017 Liquidazione FES 2016 604 24.07.2017 Liquidazione fattura 605 24.07.2017 Liquidazione fattura 627 28.07.2017 Impegno Liquidazione fattura 636 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 637 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 638 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 639 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 640 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 641 28.07.2017 Revoca posteggio mercato 737 19.09.2017 Liquidazione cartella di pagamento 744 22.09.2017 Liquidazione fattura 748 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 749 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 750 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 751 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 752 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 753 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 754 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 755 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 756 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 757 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 758 25.09.2017 Revoca posteggio mercato 759 25.09.2017 Liquidazione fattura 775 28.09.2017 Liquidazione fattura 971 20.11.2017 Liquidazione fattura 1071 13.12.2017 Liquidazione fattura 1100 15.12.2017 Liquidazione fattura 1101 15.12.2017 Fornitura materiale informatico 1102 15.12.2017 Fornitura materiale informatico 1173 29.12.2017 Liquidazione fattura 1174 29.12.2017 Liquidazione fattura 1175 29.12.2017 Impegno Liquidazione fattura 1176 29.12.2017 Impegno Liquidazione fattura 1177 29.12.2017 Liquidazione compensi 1178 29.12.2017 Impegno Liquidazione fattura 1179 29.12.2017 Liquidazione servizio agicoltura 1180 29.12.2017 Impegno Liquidazione contributo 1181 29.12.2017 Sagra prodotti tipici 1182 29.12.2017 Determina a contrarre 1225 29.12.2017 Adozione nuovo modello Ta.Ri. 1226
4 29.12.2017 Determina a contrarre 1231 29.12.2017 Accertamento previsioni tributarie 2018 48 23.01.2018 Liquidazione fattura 152 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 153 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 154 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 155 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 156 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 157 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 158 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 159 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 160 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 161 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 162 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 163 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 164 20.02.2018 Revoca posteggio mercato 225 09.03.2018 Liquidazione fattura 273 21.03.2018 Riversamento IMU 274 22.03.2018 Rimborso IMU 338 09.04.2018 Liquidazione fattura 340 09.04.2018 Impegno Liquidazione fattura 341 09.04.2018 Riaccertamento residui 342 09.04.2018 Assicurazione protezione civile 346 10.04.2018 Liquidazione fattura legale 387 24.04.2018 Liquidazione fattura 508 24.05.2018 Liquidazione fattura 553 08.06.2018 Liquidazione fattura 569 12.06.2018 Revoca posteggio 570 12.06.2018 Revoca posteggio 571 12.06.2018 Revoca posteggio 572 12.06.2018 Revoca posteggio 573 12.06.2018 Revoca posteggio 574 12.06.2018 Revoca posteggio 575 12.06.2018 Revoca posteggio 576 12.06.2018 Revoca posteggio 577 12.06.2018 Revoca posteggio 578 12.06.2018 Revoca posteggio 579 12.06.2018 Revoca posteggio 580 12.06.2018 Revoca posteggio 581 12.06.2018 Revoca posteggio 582 12.06.2018 Revoca posteggio 583 12.06.2018 Revoca posteggio 638 09.07.2018 Impegno Liquidazione fattura 687 27.07.2018 Impegno Liquidazione fattura 695 31.07.2018 Liquidazione fattura legale 704 03.08.2018 Impegno Liquidazione fattura 705 03.08.2018 Liquidazione fattura 706 03.08.2018 Liquidazione fattura 707 03.08.2018 Liquidazione fattura legale 776 03.09.2018 Liquidazione fattura 790 11.09.2018 Liquidazione fattura legale 791 11.09.2018 Liquidazione fattura legale 798 14.09.2018 Impegno Liquidazione fattura 898 08.10.2018 Liquidazione fattura 1001 30.10.2018 Liquidazione piano 1068 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1069 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1070 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1071 27.11.2018 Impegno Liquidazione fattura 1102 05.12.2018 RUP 1235 28.12.2018 Presa d'atto concessione contributo 1242 Per_1 28.12.2018 Impegno Liquidazione fattura 1243 28.12.2018 Impegno Liquidazione fattura 1275 31.12.2018 Determina a contrarre 1276 31.12.2018 Determina a contrarre 1277 31.12.2018 Determina a contrarre 1278 31.12.2018 Determina a contrarre 1279 31.12.2018 Accertamento entrate tributarie 2019 106 20.02.2019 Liquidazione somma 194 14.03.2019 Liquidazione fattura 219 25.03.2019 Liquidazione fattura 220 25.03.2019 Liquidazione fattura 260 29.03.2019 Presa d'atto ruolo ICI e Tares>> [pagine da 8 a 22 ricorso];
- che, oltre alle predette termine, ha prestato la propria opera per le seguenti delibere: <Delibera G. M. n. 94 del 18.09.2014 Tariffe Tari 2014 Delibera G. M. n. 95 del 18.09.2014 Aliquote IMU 2014 Delibera G. M. n. 98 del 29.09.2014 Nomina funzionario D. Lgs. 507/1993 Delibera G. M. n. 99 del 18.09.2014 Nomina funzionario ICI Delibera G. M. del 28.05.2015 Atto transattivo Delibera G. M. n. 57 del 08.06.2016 Autorizzazione alla sottoscrizione Convenzione Tosap Delibera G. M. del 26.04.2017 Istituzione ZFL Delibera G. M. del 28.04.2017 Tariffe Tari 2017 Delibera G. M. n. 63 del 12.09.2017 Autorizzazione progetto servizio agricoltura Delibera C. C. n. 29 del 02.09.2015 Approvazione regolamento mercato contadino Delibera C. C. n. 31 del 21.12.2016 Adozione piano protezione civile Delibera C. C. n. 34 del 21.12.2016 Modifica regolamento Tosap Delibera C. C. n. 25 del 12.09.2017 Affidamento servizio riscossione>> [pag. 23 ricorso].
5 Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo: < AL G.L. Disattesa ogni CP_22 contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente per le mansioni superiori disimpegnate alle dipendenze del alle Controparte_1 relative differenze retributive ed a quanto altro dovuto ai sensi ed effetti dell'art. 52 D.Lgs. 165/20014 e succ. mod. ed art. 36 Cost. Conseguentemente condannare il al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori CP_1 disimpegnate a far data dal 05.07.2014 sino al 08.07.2019 oltre i.l. ed ISTAT nonché la rimodulazione dell'indennità di P.O.>>. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, il si è Controparte_1 costituito in giudizio in data 14/09/2020. L'Ente convenuto ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che il sig. non ha mai svolto mansioni riconducibili alla categoria Parte_1 D;
lo stesso è stato titolare di PO ai sensi dell'art. 11 CCNL Enti Locali che consente di attribuirle ai dipendenti di categoria C in mancanza di posizioni di categoria D (come nel caso di specie);
- che la cita norma contrattuale riconosce una <retribuzione omnia comprensiva da un minimo ad un massimo che viene determinata con determina sindacale di incarico>> [pag. 2 comparsa di costituzione]; detta retribuzione è sempre stata corrisposta a controparte che non ha mai avanzato contestazioni;
- che la correttezza del proprio operato si ricava anche dall'art. 7 CCNL del 09/05/2006 secondo cui ove <vengano assegnate particolari responsabilità alle categorie C e B” e qualora le stesse non siano destinatarie della disciplina di cui all'art. 11 del CCNL del 31,3,1999, ovvero di posizioni organizzative, spetta alle stesse un compenso non superiore ad € 2500,00>> [sempre pag. 2 comparsa di costituzione];
- che la pretesa ex adverso azionata soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cc;
- che la domanda è peraltro inammissibile non essendo determinata nel suo ammontare. Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <voglia il Controparte_1 Tribunale, rigettare il ricorso, con il favore delle spese e dei compensi di difesa>>. La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU contabile. In data 12/01/2024, a seguito di rinuncia del precedente procuratore, è avvenuta la costituzione in giudizio del nuovo difensore del Controparte_1
Il giudizio è stato così rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 20/05/2025. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Prima di affrontare il merito, occorre prendere in esame le due eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale:
- quella di nullità per assoluta genericità ed indeterminatezza del ricorso, come tale collidente con il disposto dell'art. 414 cpc;
- quella di prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 cc.
3. L'eccezione di nullità non persuade.
6 Nel rito del lavoro, la disciplina dell'atto introduttivo si esaurisce nell'elencazione dei requisiti che ne compongono il contenuto formale: nessun precetto omologo o corrispondente all'art. 164 cpc è stato, infatti, previsto dal legislatore processuale per l'ipotesi in cui il ricorso introduttivo sia viziato dall'omissione o dall'assoluta incertezza degli elementi della vocatio in jus e/o dell'editio actionis. Da qui la vexata quaestio relativa alla individuazione delle conseguenze che si connettono alla violazione delle prescrizioni formali di cui all'art. 414 cpc. L'indirizzo giurisprudenziale oggi dominante demanda agli art. 156 e 164 cpc la regolamentazione dell'invalidità dell'atto introduttivo del giudizio del lavoro [cfr. Cass. 7705/2018 (Rv. 647673 - 01) per la quale: <Nel rito del lavoro il ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda;
tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore delle norme sull'onere della prova>>]. Le modifiche apportate dalla L. 353/1990 all'art. 164 cpc - incentrate sulla dicotomia tra i vizi che colpiscono i requisiti della vocatio in jus (suscettibili di essere sanati retroattivamente dalla costituzione del convenuto o, in mancanza di questa, dalla rinnovazione nel termine perentorio assegnato dal giudice) e quelli dell'editio actionis (sanabili solo ex nunc) – hanno conferito a quest'ultima disposizione una fisionomia maggiormente coerente con i principi generali che governano la nullità degli atti processuali. Ciò ha permesso all'art. 164 cpc di atteggiarsi non già come microsistema riferibile all'art. 163 cpc, bensì come la proiezione di una filosofia di fondo del processo civile racchiusa nell'art. 156 cpc. Corollario di questa impostazione è che il regime di nullità della citazione va applicato ad ogni altro atto introduttivo del giudizio, ivi compreso il ricorso ex art. 414 cpc, atteso che il rito del lavoro, sia pure improntato a caratteri suoi peculiari, si muove pur sempre nell'alveo del processo civile. Focalizzando l'attenzione sui vizi dell'editio actionis (oggetto dell'eccezione di parte convenuta), la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (art. 414 n. 3 cpc) o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda (art. 414 n. 4 cpc), delinei una situazione patologica “limite”; una extrema ratio per la cui configurabilità non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale ma è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, di modo che il convenuto non sia posto nella condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'oggetto del giudizio [cfr. ex multis Cass. 3816/2020; Cass. 19009/2018 (Rv. 649932 - 01); Cass. 7199/2018 (Rv. 647517 - 02)]. Ebbene, sotto il profilo della editio actionis, l'atto da cui è originato il presente giudizio non presenta alcuna criticità suscettibile di tradursi in un vizio di nullità. La difesa attorea ha offerto una descrizione sufficientemente precisa della natura dell'attività svolta dal ricorrente, delle mansioni concretamente esercitate, delle circostanze in cui il sig. ha reso le proprie prestazioni di lavoro;
Parte_1 inoltre, la stessa ha fotografato gli emolumenti rivendicati e le ragioni che, a suo avviso, ne giustificano il riconoscimento.
7 Il giudice di legittimità, d'altro canto, ha puntualizzato come nel rito lavoristico, la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto o la mancata allegazione di fatti limitativi [o impeditivi] della pretesa invocata [nella specie, l'atto conciliativo formato in sede sindacale], trattandosi di aspetti che incidono sul merito della domanda [cfr. in motivazione Cass. 14566/2017]. La conclusione non muta laddove venga sottolineata l'assenza di sostegni probatori rispetto all'esposizione dei fatti di causa. Il ha strutturato l'eccezione di nullità facendo leva Controparte_1 (essenzialmente) sulla mancata <indicazione ed allegazione delle fonti attributrici e regolamentatrici dei diritti vantati>> [pag. 3 delle note del 05/05/2024] nonché sull'assenza di elementi capaci di sostanziare il quantum debeatur [sempre pag. 3 delle note del 05/05/2024]. Anche ammettendo - per ipotesi – che siffatti rilievi fossero corretti, si sarebbe al cospetto di una ipotesi di carenza probatoria, alla quale conseguirebbe una declaratoria di rigetto nel merito della domanda e non una pronuncia in rito di nullità.
4. Anche l'eccezione di prescrizione non coglie nel segno. Come chiarito dalla Suprema Corte, <La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre … in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus>> [Cass., sez. un, 36197/2023]. Nella vicenda in esame, la pretesa attorea abbraccia l'arco temporale intercorso dal giorno 05/07/2014 fino al giorno 08/07/2019. Rispetto a tale periodo, il lavoratore ha dedotto di aver rivendicato il pagamento delle differenze salariali legate allo svolgimento delle mansioni tipiche della superiore categoria D con plurimi atti di diffida, il primo dei quali risalente al 2011, reiterato nel maggio 2016. Si tratta di deduzioni che non hanno ricevuto alcuna puntuale contestazione da parte dell'Amministrazione. In aggiunta, la difesa del ricorrente ha prodotto l'atto di messa in mora tramesso il giorno 03/08/2019 e ricevuto dal Comune di il successivo 07/08/2019 volto CP_1 ad ottenere il trattamento economico delle <<…mansioni superiori disimpegnate senza soluzione di continuità …a tutt'oggi, propri[e] della declaratoria contrattuale cat. D – D1>> [doc. 1 ric.]. L'omesso disconoscimento delle diffide anteriori a quella depositata nonché il riscontro documentale offerto rispetto all'ultima richiesta stragiudiziale di pagamento escludono l'incidenza di problematiche prescrizionali nei confronti della domanda attorea.
5. Volgendo lo sguardo al merito, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, è tenuto a dimostrare:
➢ che il datore di lavoro, con il conferimento delle mansioni superiori, abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica [cfr. Cass. n.18122/2014];
8 ➢ che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza
“qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento;
➢ che l'assegnazione sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione delle responsabilità e l'esercizio dell'autonomia insiste nella corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato [cfr. Cass. 16200/2009]. Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti:
1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda [cfr. Cass. 8589/2015; Cass 4923/2016 che si esprime nei seguenti termini: <È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda>>; in termini, Cass. 30580/2019 (Rv. 655877 - 01) così massimata: <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001…>>]. In altre parole, occorre un accertamento “trifasico”:
- in primo luogo, vanno valutate le attività lavorative in concreto svolte;
- in secondo luogo, vanno focalizzate le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
- in terzo ed ultimo luogo, è necessario procedere ad una comparazione per verificare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che
<Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure
9 professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove>> [Cass. 2972/2021 (Rv. 660345 - 01)]; Il giudice del merito, quini, non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva [in tal senso, Cass. 4272/2007].
5.1. Con riguardo al pubblico impiego, poi, si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 52 TUPI, l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte. In tal senso la Corte di Cassazione ha puntualizzato che:
o <In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” [Cass. 27887/2009 Rv. 611166 - 01);
o <In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento>> [Cass. 24266/2016 (Rv. 641968 - 01)].
6. L'osservanza del criterio “trifasico” postula in prima battuta la necessità di dare conto degli esiti dell'escussione testimoniale. Nello schema procedimentale sopra scandito, il momento inziale su cui concentrare l'attenzione è infatti quello dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta. Nell'intento di comprendere quale fossero le mansioni effettivamente disimpegnate dal sig. si è proceduto con la prova orale che ha restituito Parte_1 i seguenti dati: i) la teste escussa all'udienza del 23/11/2021, ha Testimone_1 riferito:
▪ di aver lavorato assieme al ricorrente presso il servizio Tributi;
10 ▪ che il <Il è stato assegnato all' qualche Parte_1 Parte_3 anno dopo>> di lei e che <ha riorganizzato il servizio, ad es nel 2014 è cambiata la legge sulla TARI e lui ci ha dato indicazioni che hanno permesso di svolgere il lavoro in modo più rapido ed efficiente>>, occupandosi anche di predisporre dei modelli che furono richiesti anche da altri comuni;
▪ che <all'ufficio tributi il responsabile era il >> e vi è Parte_1 rimasto fino al 2017 o al 2018 [non ha ricordato con precisione l'anno];
▪ che all'ufficio Tributi erano incardinati <3 addetti alla TARI ed altri 3 o 4 addetti all'IMU, più altri incarichi che svolgeva il ; Parte_1
▪ che <il anche era responsabile del servizio protezione Parte_1 civile;
si occupava di altri servizi… era una sorta di factotum>>;
▪ che, per quanto da lui ricordato, il ricorrente si è occupato <del mercato, della pubblicità, dei servizi produttivi, del commercio ed altro>> ii) il teste , sentito sempre all'udienza del 23/11/2021, ha Testimone_2 rappresentato:
▪ di conoscere il ricorrente avendo lavorato assieme a partire dal 2001 come ausiliario del traffico.
▪ che, <<…circa sette otto anni fa il si occupava di Parte_1 rappresentare il Comune al Giudice di Pace nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa>>, essendone a conoscenza perché era colui che lo accompagnava in macchina e precisando che <ciò è accaduto per almeno due anni, si recava al Giudice di Pace tutte le volte che vi era una causa>>;
▪ che era il ricorrente a dedicarsi alla predisposizione degli atti e delle costituzioni. Le deposizioni testimoniali si caratterizzano per offrire elementi di giudizio convergenti rispetto alle allegazioni scandite in ricorso;
dagli stessi si evince:
- che il ricorrente ha operato all'interno dell'area “tributi” fin dal 2014 con la funzione di responsabile;
- che, in tale veste, costui ha provveduto all'organizzazione dell'ufficio e alla direzione del personale, fornendo per esempio indicazioni operative su come svolgere l'attività in occasione del riforma legislativa della TARI (nel 2014) ovvero predisponendo dei modelli;
- che tale funzione è stata espletata fino al 2017-2018;
- che, oltre ad essere preposto al settore tributario, il ricorrente ha ricoperto la posizione di responsabile presso altri servizi comunali;
il teste ha Tes_1 menzionato la protezione civile, la pubblicità, il commercio, definendolo come una sorta di “tuttofare”;
- che il ricorrente è stato investito pure della rappresentanza dell'Ente nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa dinnanzi al Giudice di Pace;
ad avviso del teste , ciò è avvenuto negli anni 2013/2014 (sette/otto anni prima Tes_2 la sua escussione) e si è protratto per “almeno due anni”;
- che, per tale tipo di contenzioso, era proprio il ricorrente ad occuparsi della redazione degli atti difensivi.
11 Il quadro sopra tratteggiato è suscettibile di saldarsi con la produzione documentale effettuata dalla difesa attorea in data 29/10/2021 previa autorizzazione giudiziale. Il compendio depositato pone in risalto come il sig. , nel periodo Parte_1 azionato in ricorso [luglio 2014-luglio 2019], nella sua qualità di “Responsabile dell'Area dei Servizi Produttivi e Tributari”: a) abbia adottato molteplici determinazioni in materia di:
➢ attivazione delle procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 306 del 10/04/2015 riguardante l'affidamento del servizio di imbustamento e recepito degli avvisi di pagamento dell'acconto TARI 2015; determina n. 1275 del 31/12/2018 riguardante l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria;
determine n. 1276 e 1277 del 31/12/2018 riguardanti l'affidamento del servizio di imbustamento e recepito degli avvisi di pagamento del saldo TARI 2018; determina n. 1278 del 31/12/2018 riguardante l'affidamento del servizio di imbustamento e recepito dei solleciti di pagamento TARI 2016];
➢ liquidazione di fatture alle imprese e ditte contraenti [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 311 del 13/04/2015 di liquidazione del corrispettivo alla ditta per la stampa e l'imbustamento delle CP_23 bollette relative all'acconto TARI 2014; determine nn. 1068, 1069, 1070 e 1071 del 27/11/2018 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta OF TO per il servizio di affissione manifesti relativo ai mesi di luglio, agosto settembre e ottobre 2018; determina n. 1242 del 28/12/2018 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta Impresa ER di Sicilia per l'assistenza alla tenuta del fascicolo aziendale;
1243 del 28/12/2018 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta AR Office Word srl per noleggio fotocopiatore Olivetti;
determina n. 194 del 14/03/2019 di liquidazione del corrispettivo all'Ass. Archimede per allestimento servizi logistici ed audio;
determina n. 219 del 25/03/2019 di liquidazione del corrispettivo in favore della ditta OF TO per il servizio di affissione manifesti relativo al mese di novembre 2018];
➢ liquidazione delle spettanze al personale coinvolto in progetti di miglioramento dei servizi sottoscritte [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 1001 del 30/10/2018];
➢ assunzione di impegni di spesa [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 1235 del 28/12/2018 di impegno di un contributo regionale sul capitolo di bilancio dedicato al finanziamento di una manifestazione locale];
➢ accertamento delle entrate tributarie [cfr. a titolo esemplificativo, determina n. 1279 del 31/12/2018 circa l'accertamento delle entrate tributarie per l'anno 2018] e riaccertamento residui;
➢ riversamento di imposte [determina n. 197 del 09/03/2017 di riversamento dell'ICI 2011 al Comune di Mazzarino] ;
➢ liquidazione delle spese legali [determina n. 198 del 2017] e di accordi transattivi [determina n. 568 del 09/06/2015]
➢ viabilità stradale b) abbia reso numerosi pareri di regolarità tecnica rispetto a deliberati di Giunta;
12 c) sia stato incaricato della gestione delle pratiche in tema di rilascio e revoca di autorizzazioni amministrative [ad esempio in tema di passi carrabili, cfr. determina sindacale n. 35/2014; in tema di parcheggi, determine n. 589, 590 e 591 del 16/07/2014]; d) sia stato nominato “funzionario responsabile” di determinate imposte comunali [delibera di GC 99/2014 relativa all'ICI]. La vasta mole della documentazione esibita nonché la sua omogenea distribuzione lungo tutto l'arco temporale per cui è causa attestano come il sig.
abbia svolto, con carattere di prevalenza e continuità, per tutto il periodo Parte_1 in questione, le funzioni di responsabile dell'Area Tributi e Servizi Produttivi, compiendo atti di governo finanziario dell'Ente. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell' Parte_4 è peraltro stata oggetto di formale attribuzione per effetto della determina
[...] sindacale n. 14/2017. Inoltre, dalla predetta documentazione, si ricava come il ricorrente abbia preso parte al collegio difensivo che ha rappresentato ed assistito il in Controparte_1 numerose vicende contenziose aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, contribuendo alla costruzione degli atti e delle memorie difensive.
7. Lo “step” successivo è rappresentato dal segmento ricognitivo, cioè dalla puntualizzazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di comparto. Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda [così Cass. Civ. n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d'ufficio dei CCNL nel pubblico impiego, negli stessi termini cfr. Cass. Ord. n. 7641/2022 (Rv. 664091 - 01) così massimata: <Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa>>]. Ciò posto, sotto il profilo temporale, il caso di specie investe il quinquennio compreso tra luglio 2014 e luglio 2019; in tale arco di tempo, la disciplina contrattual- collettiva di riferimento è rappresentata:
1) dal CCNL 31/03/1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali»;
2) dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018; Il CCNL 31/03/2019, all'allegato A, ha previsto, in relazione alle declaratorie professionali, che appartengono alla “Categoria C” i lavoratori che <che svolgono attività caratterizzate da : • Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base
13 teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; • Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese>>. Successivamente, ha qualificato come lavoratori appartenenti alla “Categoria D”, coloro che <svolgono attività caratterizzate da: • Elevate conoscenze pluri- specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; • Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 26 Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province>>.
14 Il CCNL che segue diacronicamente quello del marzo 1999 è il CCNL Funzioni Locali 2016-2018. In tale sede, venne mantenuto e confermato il sistema di classificazione previsto dall'art. 3 del CCNL 31/03/1999 con alcune modifiche che non risultano rilevanti1. Ebbene, dal confronto tre i due livelli di inquadramento emerge chiaramente come i principali profili che distinguono la categoria D da quella inferiore C, sono rappresentati, oltre che dal possesso in capo al dipendente di elevate conoscenze pluri-specialistiche, dall'assegnazione di compiti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con connessa responsabilità di risultati relativi a processi produttivi e amministrativi nonché, l'elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili e la necessità di intrattenere relazioni organizzative interne di natura negoziale e complesse ed esterne di tipo diretto.
8. L'ultimo stadio valutativo concerne il raffronto tra le mansioni disimpegnate dal sig. (accertate al punto 6 della motivazione) e le declaratorie Parte_1 contrattuali (vagliate al punto 7 della motivazione). La comparazione tra la declaratoria della categoria “C” e quella della categoria
“D” orienta verso la sussumibilità delle mansioni svolte dal lavoratore nella categoria
“D”. Invero, dall'esame delle attività espletate dal lavoratore, non contestate specificatamente dall'Amministrazione convenuta, emerge che il ricorrente abbia costantemente posto in essere attività tecnica, gestionale e di direzione, con connessa responsabilità di risultati relativi a processi produttivi e amministrativi. Appare evidente l'elevata complessità e delicatezza delle pratiche affrontate, correlate ad uno dei settori nevralgici degli enti locali, ossia quello finanziario e tributario;
il ricorrente, nella sua veste di responsabile dell'area tributi e servizi produttivi, è stato chiamato a svolgere compiti di natura discrezionale che gli hanno imposto l'esercizio di poteri di scelta. Non solo. Il sig. ha intrattenuto relazioni sia interne che esterne di tipo Parte_1 diretto, agendo anche in rappresentanza dell'Amministrazione nelle controversie in materia di opposizioni a sanzioni amministrative. Giova ribadire che il nei propri atti difensivi, ha evidenziato Controparte_1 unicamente la riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente alla declaratoria di categoria “C” ma non ha inteso contestare, neppure in via generica, che il medesimo avesse svolto tutte le mansioni ascrivibili al profilo di Responsabile dell'Area Tributi e Servizi Produttivi, ivi comprese quelle desumibili dalla corposa piattaforma documentale depositata il 29/10/2021. I compiti devoluti ai responsabili (o preposti) di un servizio comunale come può essere quello tributario disvelano, anzitutto, la necessità del possesso di conoscenze plurispecialistiche, sia di tipo tecnico (es: la programmazione ed esecuzione degli impegni di spesa e dell'accertamento delle entrate, la responsabilità nella individuazione e selezione dei fornitori dell'esecuzione, la vigilanza sui flussi finanziari in entrata e in uscita;
la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle per monitorare l'andamento delle entrate, l'interlocuzione consultiva con gli organi di governo dell'Ente per l'espressione di pareri di regolarità tecnica) che contabile, gestionale e direttivo (es.: la pianificazione della gestione del personale, la gestione e successiva rendicontazione dei progetti incentivanti, le procedure di liquidazione degli importi fatturati dalle imprese contraenti, la gestione delle autorizzazioni amministrative per es. in tema di passi carrabili e parcheggi). Non pare, invero, seriamente dubitabile che l'insieme di tali mansioni presenti caratteri di notevole complessità avuto riguardo alla molteplicità degli aspetti - tecnici, gestionali ed amministrativi - connessi alle attività di controllo e monitoraggio finanziario, indispensabili per garantire all'Ente locale le risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, nonché all'ampiezza delle scelte gestionali adottabili in relazione alla soluzione delle singole problematiche, ampiezza “basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili” e caratterizzata da “elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; caratteristica, quest'ultima, desumibile dall'assenza di riferimenti a direttive o modelli di comportamento imposti da un superiore gerarchico e dalla conseguente concreta responsabilità rimessa al preposto in ordine a tutte le scelte organizzative e gestionali adottate in vista del corretto funzionamento del servizio comunale;
tale responsabilità supera il ristretto ambito di “risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi”, proprio delle mansioni dei lavoratori di cat. C, per estendersi, invece, a “risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi”, quali sono certamente quelli attesi in relazione alla gestione finanziaria di una Amministrazione comunale. Non mancano, inoltre, tra le mansioni conferite al ricorrente, quelle di rappresentanza processuale del anch'esse riferibili alla declaratoria Controparte_1 contrattuale di cat. D [relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale]. Lo svolgimento delle superiori mansioni, sussumibili nella cat. D consente di ritenere, nella fattispecie, recessiva la circostanza della eventuale previsione, tra i compiti assegnati al sig. , anche di mansioni astrattamente riferibili al Parte_1 livello inferiore;
a tal proposito assume rilievo, infatti, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, indipendentemente da una contrapposizione meramente quantitativa delle mansioni svolte [cfr Cass. n. 2969/2021]; non v'è dubbio che, nel caso di specie, i compiti di gestione e direzione dell'area Tributi e Servizi oltre che ad Parte_4 essere svolti quotidianamente e richiedere maggiore attenzione e dedizione, rivestissero carattere di prevalenza qualitativa rispetto a quelli di natura meramente istruttoria, incidendo pertanto in modo decisivo sulla complessiva caratterizzazione del profilo professionale rivestito. Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, può ritenersi che parte ricorrente abbia provato di aver svolto le mansioni relative all'inquadramento
16 negoziale reclamato (categoria D), con prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale (categoria C). Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea relativa alle differenze retributive, dovendosi, dunque, riconoscere al ricorrente il trattamento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria D del CCNL Enti Locali ratione temporis vigente in relazione all'attività lavorativa resa dal 05/07/2014 all'08/07/2019.
9. Per quanto concerne il quantum debeatur, , è stata espletata una indagine di natura tecnico-contabile. L'incarico è stato conferito al dott. che, nel proprio elaborato Persona_2 definitivo, ha rassegnato le seguenti valutazioni: <Lo scrivente ha provveduto preliminarmente ad esaminare la documentazione depositata nei fascicoli di causa delle parti. In merito al quesito disposto dal G.I. (ordinanza del 13.01.2022) che di seguito viene riportato “sulla scorta del CCNL Enti Locali, determini il CTU quanto eventualmente spettante a parte ricorrente a titolo di differenze retributive tra il profilo C ed il profilo D nel periodo dal 05.07.2014 al 08.07.2019”, lo scrivente CTU ha preliminarmente individuato gli elementi retributivi previsti dal CCNL EE.LL. per il profilo C2 e D1. Prima di procedere alla determinazione delle differenze retributive tra i due livelli di inquadramento, occorre effettuare delle premesse circa l'indennità di posizione e di risultato previste dal CCNL Enti Locali. Il quesito disposto dal G.I. prevede la determinazione delle differenze retributive tra il livello C2 ed il livello D1, nulla prevedendo in materia di indennità di posizionamento e di risultato, nonostante la richiesta espressa di parte ricorrente di integrazione del quesito del G.I. con le indennità di cui in precedenza. Appare evidente che questo CTU, nella presente bozza di elaborato peritale, tenuto conto di quanto in precedenza, si sia pertanto limitato a quanto espressamente previsto dal quesito stesso. A maggior ragione si sottolinea che tali elementi retributivi non sono determinati in modo oggettivo e puntuale dal CCNL di riferimento, ma lo stesso prevede che la determinazione dell'indennità di posizione e di risultato è di competenza esclusiva degli Enti, i quali definiscono i criteri per la loro determinazione. Per completezza di analisi si evidenzia che il Sig. , Parte_1 durante il periodo oggetto di analisi, ha percepito un'indennità di posizionamento con regolari determine sindacali per le attività di responsabile di posizione organizzativa. Tutto ciò premesso, il sottoscritto ha proceduto alla determinazione delle differenze di retribuzione tra il livello profilo C2 ed il profilo D1 come di seguito specificato:
Individuazione degli elementi retributivi pro tempore vigente;
Quantificazione delle differenze tra il livello C2 ed il livello D1;
Determinazione interessi e rivalutazione monetaria>>. Il CTU ha così riscontrato in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive un totale lordo di € 3505,18. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami contabili e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Sulle differenze spettanti andrà aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, stante l'esclusione del cumulo delle due voci, secondo il combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 16 co. 6 della l. n. 412/91 [cfr., in tal senso, Cass. sez. lav. n. 21703/09].
17 Va puntualizzato come il calcolo peritale sia stato correttamente parametrato al livello di ingresso della superiore categoria contrattuale [D1] per tutto l'intervallo temporale oggetto di causa. La difesa attore ha lamentato l'erroneità della perizia segnalando la mancata considerazione delle progressioni economiche orizzontali che avrebbero imposto di calibrare il conteggio delle differenze sulla posizione stipendiale D2 a partire dal 2018. Il rilievo non persuade. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non ha rilievo ai fini della progressione in carriera nelle procedure di riqualificazione del personale, in applicazione del principio di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che sancisce la nullità della corrispondente assegnazione, né è configurabile una diversa previsione da parte della normativa contrattuale, la quale è autorizzata a prevedere fattispecie in deroga solo ai commi 2, 3 e 4, ma non al comma 5 del medesimo articolo, relativo all'esercizio di fatto di mansioni superiori>> [Cass. n. 24985/2016 (Rv. 641987 - 01)].
10. Per quanto attiene alla rimodulazione dell'indennità di posizionamento, la domanda non è meritevole di positivo apprezzamento. È sufficiente richiamare quanto chiarito dal CTU rispondendo ai rilievi critici veicolati dalla difesa attorea. Il perito, infatti, ha evidenziato come: i) il ricorrente, durante il periodo oggetto di analisi, abbia percepito un'indennità di posizionamento con regolari determine sindacali per le attività di responsabile di posizione organizzativa;
ii) siffatta indennità rientrasse all'interno della cornice edittale prevista dal CCNL per il livello superiore D1. Per tale motivo, la stessa non è stata sottoposta a riquantificazione.
11. Allo stesso modo, non possono trovare accoglimento le pretese riferite all'indennità di risultato e ai compensi incentivanti. Innanzitutto, si è al cospetto di emolumenti che non rientrano nel perimetro che caratterizza il petitum costruito nell'ambito del ricorso genetico. In quella sede, la difesa attorea aveva così concluso: <PIACCIA AL G.L. Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente per le mansioni superiori disimpegnate alle dipendenze del
[...] alle relative differenze retributive ed a quanto altro dovuto ai sensi ed effetti CP_1 dell'art. 52 D.Lgs. 165/20014 e succ. mod. ed art. 36 Cost. Conseguentemente condannare il al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni CP_1 superiori disimpegnate a far data dal 05.07.2014 sino al 08.07.2019 oltre i.l. ed ISTAT nonché la rimodulazione dell'indennità di P.O.>>. Scrutinando le conclusioni rassegnate in ricorso non è possibile rintracciare alcun specifico riferimento alle predette indennità; il lavoratore ne ha rivendicato l'attribuzione soltanto in corso di causa. È vero che la Suprema Corte ha sottolineato come <Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione
18 organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa>> [Cass. 8141/2018 (Rv. 647618 – 01]. Tuttavia, la rivendicazione del trattamento accessorio va azionata nel rispetto delle regole processuali e va sottoposta alla cognizione del giudice fin dal momento dell'introduzione della lite. È soltanto la domanda delineata in ricorso a definire il thema decidendum. In ragione di ciò, nei confronti delle spettanze sopra richiamate, la domanda fatta valere dal ricorrente si rivela tardiva.
11.1. In ogni caso, anche a voler ritenere le pretese riferite all'indennità di risultato e ai compensi incentivanti ammissibili, le stesse andrebbero respinte nel merito. In ordine all'indennità di risultato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
➢ <In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s'interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall'art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, non essendo per siffatti Comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato>> [Cass n. 10559/2013 (Rv. 626196 - 01)];
➢ <Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del c.c.n.l. del comparto regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, attribuisce ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato>> [Cass. 10969/2015 (Rv. 635529 - 01)]. Nel caso di specie, la difesa attorea non ha allegato né tantomeno comprovato gli obiettivi assegnati al ricorrente e il loro avvenuto raggiungimento. Volgendo lo sguardo ai compensi incentivanti, ad avviso della Suprema Corte,
<L'attribuzione dei compensi incentivanti in favore del personale addetto agli uffici tributari dei comuni deve avvenire esclusivamente secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa di ente per la ripartizione e la destinazione delle
19 risorse finanziarie, finalizzate all'incentivazione delle prestazioni del personale, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e della sottoscrizione dei c.c.n.l. enti locali del 1° aprile 1999 e del 5 ottobre 2001, la materia è stata contrattualizzata ed è venuta meno la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 446 del 1997. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di compenso incentivante avanzata da un dipendente comunale addetto alle attività di definizione agevolata dei tributi locali per il periodo 2003-2007, aveva ritenuto irrilevanti le previsioni dei regolamenti adottati in epoca anteriore e successiva alla contrattualizzazione)>> [Cass. 11361/2020 (Rv. 657969 - 01)] L'erogazione in discorso, pur essendo disciplinata dal CCNL, non è determinata in modo oggettivo e puntuale, essendo rimessa alla contrattazione integrativa di ente la competenza a fissare i criteri di quantificazione e distribuzione delle risorse. Nessun elemento al riguardo è stato prospettato e offerto dal ricorrente
12. Le superiori argomentazioni elidono pure:
- la possibilità di configurare problematiche di natura risarcitoria legate ad asserite violazione della normativa contrattuale, comunque invocate per la prima volta dal ricorrente soltanto con la memoria del 16/05/2024 e quindi tardivamente;
- la necessità di acquisire la documentazione indicata dal ricorrente sempre con la citata memoria del 16/05/2024 la quale appare irrilevante, ininfluente e, tra l'altro, inammissibile non trattandosi di documentazione sopravvenuta.
13. L'andamento del giudizio (ove va considerato che il ricorrente non ha accettato l'opzione conciliativa avanzata da questo Giudice e rapportata agli esiti dell'istruttoria) nonché l'esito complessivo della controversia, giustificano la compensazione per due terzi delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo applicando i valori tariffari minimi (tenuto conto delle semplici e limitate questioni di fatto e di diritto affrontate) previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Giuseppe Marino e Daniela Antonietta Marino, procuratori antistatari. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott.
[...]
, sono poste a carico del in via definitiva. Per_2 Controparte_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) accerta e dichiara il diritto del sig. ad Parte_1 essere retribuito secondo il trattamento spettante ai dipendenti inquadrati nella categoria D del CCNL Enti Locali ratione temporis vigente in relazione all'attività lavorativa resa dal 05/07/2014 all'08/07/2019; ii) per l'effetto, condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa resa dal 05/07/2014 all'08/07/2019, a titolo di differenze retributive tra la categoria C di formale inquadramento e la superiore categoria D del CCNL Enti Locali ratione temporis vigente, la somma complessiva di € 3505,18, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dal sorgere dei crediti al soddisfo;
20 iii) respinge per il resto il ricorso;
iv) compensa per due terzi le spese di lite;
v) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione liquidata nella somma complessiva di € 450, oltre spese generali al 15%, CPA ed accessori di legge se dovuti, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Giuseppe Marino e Daniela Antonietta Marino, procuratori antistatari. vi) pone le spese di CTU a carico del in via definitiva Controparte_1
Caltanissetta, 16/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È con il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022 che si assiste all'introduzione del nuovo regime classificatorio, articolato in quattro aree denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Ai sensi dell'art. 12 c. 3 <Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative…>>. Le “aree” sono state individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A in cui sono stati descritti e focalizzati l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse. Secondo la tabella B, la “categoria C” è stata trasposta nell'Area degli Istruttori mentre la “categoria D” in quella dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
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