TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 29/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Maria
RO NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 29.09.2025 e promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio di se stesso e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIUCCI PASQUALINA, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in VIA IV
NOVEMBRE 2 Termoli
-RICORRENTE- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGLIO Controparte_1 P.IVA_1
NO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GIGLIO
NO
-RESISTENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE- nonchè
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. IACUBINO CONCETTA, elettivamente C.F._3 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. IACUBINO CONCETTA
-INTERVENUTI-
OGGETTO: impugnazione di delibera di assemblea condominiale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale in atti da intendersi qui riportato e trascritto. pagina 1 di 9
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. del 21.6.2024, notificato unitamente al pedissequo decreto, conveniva in giudizio il al fine di accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che la Delibera del 24.4.2024 è nulla o comunque annullabile per essere stata assunta in violazione della precedente Delibera assembleare del 18.6.2021 e dell'atto di transazione intervenuto tra il ricorrente e il in data 21.9.2021. CP_1 Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 6.9.2024 si costituiva il in persona dell'amministratrice pro-tempore il quale, Controparte_1 Controparte_4 impugnando e contestando le richieste e conclusioni del ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e l'accoglimento della propria spiegata riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare assunta dal in data 18.6.2021 e del conseguente atto di transazione. Controparte_1
Il procedimento di mediazione obbligatoria svoltosi tra le parti si concludeva con esito negativo, come da relativo verbale del 31.5.2024.
La causa è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e delle prove orali ammesse.
Con decreto del 26.6.2024 il giudice fissava la prima udienza e il 27.6.2024, a integrazione del suddetto decreto, disponeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia della Delibera condominiale del 24.4.2024.
Alla prima udienza, tenutasi il 25.9.2024 in modalità cartolare, il Giudice disponeva ex art. 185
c.p.c. la comparizione personale delle parti per la udienza del 16.10.2024.
Nelle more, con atto di intervento depositato telematicamente in data 14.10.2024, intervenivano nella presente procedura i signori e , quali condomini del CP_2 Controparte_3
al fine di impugnare e contestare le domande, eccezioni e conclusioni del Controparte_1 ricorrente , aderendo alle conclusioni e alla domanda riconvenzionale avanzati dal Parte_1
Controparte_1
All'udienza del 16.10.2024 le parti insistevano nelle proprie difese e il ricorrente, in particolare, eccepiva l'inammissibilità degli atti di intervento, in quanto tardivi e insisteva nell'inammissibilità e improcedibilità della domanda riconvenzionale.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, con provvedimento del 17.10.2024, rilevato il mancato accordo tra le parti, visto l'art. 281 duodecies c.p.c., il Giudice disponeva il mutamento del rito in ordinario e fissava la prima udienza ex art.183 c.p.c. al 20.2.2025, pagina 2 di 9 disponendo i termini a ritroso da detta udienza, per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con istanza del 5.11.2024 il ricorrente contestava il provvedimento del 17.10.2024 Parte_1 domandando, tra l'altro, di annullarlo o revocarlo, nonché di dichiarare tardivi ed inammissibili gli interventi di e Controparte_3 CP_2
Il Giudice qualificava gli interventi ex art. 105 c.p.c. quali adesivo dipendenti, ritenendoli ammissibili, ma tardivi. Non ammetteva, pertanto, le richieste istruttorie ivi formulate e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., in parziale accoglimento delle richieste formulate in istanza, revocava il provvedimento del 17.10.2024.
All'udienza del 4.6.2025, il ricorrente chiedeva al Giudice di rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale, affinché lo stesso venisse assegnato ad un magistrato togato, atteso che, in considerazione della domanda attorea e della successiva domanda riconvenzionale, veniva superato il limite di valore di € 50.000,00.
Il Giudice, con provvedimento del 11.6.2025, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, rilevato che il giudice onorario possa trattare tutte le cause relative a beni mobili o pagamento di somme di denaro in cui il valore non superi gli € 50.000,00, limite aumentato ad
€100.000,00 in caso di sinistri stradali e rilevato che la causa in esame non rientri in detta previsione, disponeva il prosieguo dinanzi alla dott.ssa Maria RO NO e rinviava all'udienza del 7.7.2025.
All'udienza del 7.7.2025, il ricorrente reiterava la richiesta di assegnazione del fascicolo ad altro magistrato per le argomentazioni già rigettate e il Giudice si ritirava in camera di consiglio osservando che il limite di € 50.000,00, stabilito dalla L. 51/2025 in ordine alla competenza per valore dei giudici onorari, riguarda - come già indicato dal precedente istruttore - unicamente le cause relative a beni mobili ed al pagamento di somme di denaro, tra le quali non possono annoverarsi quelle -quali la presente- aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari.
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 29.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 29.9.25 il Giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
I.
Ciò premesso, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla carenza della procura rilasciata dall'amministratore del convenuto in giudizio all'avv. Giglio. L'eccezione CP_1 appare priva di pregio per quanto si dirà di seguito. pagina 3 di 9 In tema di condominio negli edifici, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che l'amministratore, nelle materie che vanno oltre l'ordinaria gestione del , può CP_1 costituirsi anche senza autorizzazione, a condizione che ottenga la successiva ratifica dell'assemblea con effetto sanante, pena l'inammissibilità della costituzione in giudizio. Tale autorizzazione o ratifica assembleare non sono, invece, necessarie per le controversie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131 commi 2 e 3
c.c., quali quelle per dare esecuzione a delibere assembleari ovvero resistere all'impugnazione della delibera assembleare (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n. 24302 del 16.10.2017; Cass. Civ., sez.
II, sent. n. 342 del 10.1.2023).
In applicazione di tale principio, i giudizi, quale quello presente, che abbiano ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare, rientrano tra le attribuzioni proprie dell'amministratore e non è, dunque, necessaria alcuna autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
In tal caso un'eventuale successiva delibera sul punto assume il significato di mero assenso dell'assemblea a una scelta che l'amministratore ha comunque già validamente compiuto.
Ad ogni modo, risultano in atti la delibera del 30.5.2024 con la quale il ha previsto CP_1 di conferire mandato all'avv. Giglio e la successiva delibera del 24.7.2024 con cui è stata ratificata tale scelta. Rispetto a quest'ultima, infatti, non può tenersi conto della sentenza n.
293/2025 con la quale questo Tribunale, in persona del Giudice Dott. Carlo Marco Sgrignuoli, ne ha dichiarato la nullità: ed invero, al di là della sua tardiva produzione, rileva la circostanza dell'omessa dichiarazione del suo avvenuto passaggio in giudicato.
II.
Sul mutamento del rito disposto dal giudice, si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, considerare come la domanda attorea sia stata proposta secondo il procedimento semplificato di cognizione.
L'art. 281 duodecies c.p.c. prevede che “alla prima udienza, il giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione dell'udienza nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter. Tale facoltà di mutamento del rito è esercitabile quando il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria del caso di specie, ritiene che la causa debba essere trattata col rito ordinario”.
Nel caso in esame, la scelta del ricorrente di procedere con il rito semplificato è risultata inopportuna in relazione alla complessità della controversia, la quale, nel corso del giudizio, si è pagina 4 di 9 rivelata non essere di pronta soluzione.
Deve essere, altresì, disattesa la doglianza relativa all'inammissibilità degli interventi spiegati da e in quanto tardivi. Controparte_3 CP_2
Sul punto si evidenzia che con provvedimento del 6.11.2024 il giudice qualificava l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato dalle parti quale intervento adesivo dipendente, da ritenersi ammissibile. Stante la costituzione considerata tardiva, tuttavia, riteneva di non poter prendere in considerazione le richieste istruttorie ivi formulate.
L'intervento adesivo dipendente si sostanzia nell'istituto processuale a mezzo del quale il terzo subentra nel processo per sostenere le ragioni di una delle parti. Conseguenza ineludibile di ciò è che con tale forma di intervento si determina un aumento del numero delle parti, senza che venga introdotta una domanda nuova, né ampliato il tema del contendere.
Gli intervenienti hanno aderito, infatti, alla posizione del convenuto e alle conclusioni formulate dallo stesso, limitandosi a sostenere la posizione di una delle parti già in giudizio per tutelare un proprio interesse.
III.
La domanda riconvenzionale formulata dal condominio in ordine alla nullità della delibera assembleare del 18.6.2021 e del conseguente atto di transazione deve essere dichiarata inammissibile.
Il , invero, non possiede la legittimazione attiva per impugnare una propria delibera. CP_1
I singoli condòmini sono gli unici soggetti a cui è riconosciuto il diritto di impugnare le delibere condominiali.
Gli interventi dipendenti spiegati dai condomini nel presente giudizio seguono le stesse sorti, non essendo possibile superare la carenza di legittimazione attiva sussistente in capo al . CP_1
IV.
Sulla domanda, formulata dall'istante, di nullità della delibera assunta dal in data CP_1
24.4.2024 si osserva quanto segue.
Il ricorrente sostiene la nullità/annullabilità della delibera in questione per essere la stessa in contrasto con la precedente delibera del 18.6.2021 e con l'atto di transazione ad essa consequenziale.
Secondo la difesa del deducente, la delibera del 18.6.2021 aveva disposto la riduzione dei millesimi relativi alla proprietà del condomino sui futuri lavori straordinari e il Parte_1 conseguente atto di transazione del 21.9.2021 ne aveva previsto la diminuzione al 50%, pagina 5 di 9 riducendoli dall' 87,15 al 43,57.
Sul punto, al di là della già dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale del e tralasciando ogni valutazione in ordine alla nullità -pure rilevabile Controparte_1
d'ufficio- della delibera del 18.06.2021, si ritiene necessario rammentare che spetta al giudice del merito interpretare le deliberazioni dell'assemblea condominiale.
Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza maggioritaria tale operazione, allorquando si tratta di delibere che esprimono una volontà negoziale, dev'essere effettuata “secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e segg., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale e, nel caso in cui tale elemento risulti insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impongono all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante” (Cassazione SS.UU. n. 9838/2021 che richiama ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 4501 del 28/02/2006; Cass., Sez. 2, n. 28763 del 30/11/2017).
Nella fattispecie, dal tenore letterale e secondo la prospettazione del ricorrente -ribadita pure nelle memoria conclusionale-, si desume sufficientemente che la deliberazione del 18.06.2021 non ha riguardato una deroga “una tantum”, cioè nella specifica occasione della manutenzione straordinaria alla copertura del , ma piuttosto l'introduzione di un criterio Controparte_1 di ripartizione della spesa di rifacimento della copertura diverso da quello regolamentare convenzionale da valere “pure per il futuro”, con conseguente modificazione dei criteri tabellari al fine di adeguarli al principio stabilito dall'art. 1123 c.c. in ragione dell'effettiva superficie del locale, di proprietà dell'Avv. , ricadente nel perimetro del fabbricato Parte_1 CP_5
Tralasciando i motivi per i quali l'art. 69 disp. Att. c.c. prevede la possibilità di modificare le tabelle millesimali adottate dal condominio e pur potendosi ipotizzare, in astratto, la sussistenza di un errore nell'attribuzione dei millesimi di proprietà dell'odierno ricorrente peraltro riconosciuto dallo stesso condominio, non può tuttavia affermarsi che con la citata delibera del
18.06.2021 il resistente abbia effettivamente approvato la revisione delle proprie CP_1 tabelle millesimali.
Applicando i canoni interpretativi sopra richiamati e da un'attenta lettura del deliberato emerge in maniera inequivocabile che i condomini, stante un contenzioso in essere con l'odierno ricorrente, avevano incaricato l'amministratore di condominio “a sottoscrivere un accordo tombale con liberatoria reciproca” che prevedesse, tra le varie condizioni, la “Riduzione dei millesimi relativi alla proprietà del condomino sui futuri lavori straordinari alla Parte_1 copertura del fabbricato, in considerazione che lo stesso locale è per una parte fuori dall'area pagina 6 di 9 dello stesso, oltre che riconoscere che il terrazzo soprastante di proprietà non è CP_6 competenza del Condominio” (vedi pag 3 punto 4) delibera 18.6.2021)
Si legge nel successivo atto di transazione, sottoscritto in data 21.09.2021 dall'allora amministratore del e dall'Avv. , che il condominio “… Controparte_1 Parte_1 riconosce ed esegue la revisione dei millesimi di proprietà del ” Parte_2 riducendoli e fissandoli “nella misura pari a 43,57” (vedi art. 5 atto di transazione citato).
A ben vedere non c'è perfetta corrispondenza tra quanto riportato al punto 4) della delibera e quanto indicato al punto 5) dell'accordo transattivo non avendo in alcun modo l'assemblea determinato la percentuale di riduzione da applicarsi ma avendo piuttosto, e più semplicemente, incaricato l'amministratore di eseguire la formale procedura di revisione da sottoporre successivamente all'assemblea per la sua definitiva approvazione in quanto, inequivocabilmente, incidente sui diritti di ciascuno dei condomini.
Sicchè in alcun modo può ritenersi che il (al di là delle questioni riguardanti la CP_1 sussistenza o meno del quorum richiesto per deliberare) avesse già nel 2021 espressamente approvato una specifica revisione.
Nel caso di specie la delibera del 18.06.2021 non contiene una formale approvazione di nuove tabelle millesimali, né fa riferimento ad una revisione tecnica o ad una perizia.
Nessuna assemblea successiva ha, inoltre, ratificato l'operato dell'amministratrice approvando espressamente delle nuove tabelle (revisionate) che tenessero conto di quanto riconosciuto al condomino con l'atto di transazione. Parte_1
La delibera ed il conseguente atto di transazione del 2021 risultano, dunque, avere un carattere meramente programmatico di intenti, in quanto si limitavano a prevedere una futura modifica ai millesimi di proprietà del condomino Avv. , senza che a ciò sia stata data Parte_1 attuazione o siano seguite azioni pratiche finalizzate a concretizzare tale decisione.
Non risulta, infatti, che in seguito si sia svolta un'assemblea che abbia deliberato in ordine alla revisione delle tabelle millesimali in vigore nel condominio, idonea a determinare un'effettiva riduzione dei millesimi di proprietà del ricorrente, né risulta che l'assemblea abbia CP_1 dato incarico ad un tecnico di procedere in tal senso. La delibera non è accompagnata da alcuna relazione illustrativa che prospetti una nuova ripartizione dei millesimi di proprietà dei condomini e si è continuato ad usare le tabelle originarie, rimaste, di fatto, sempre vigenti.
Per di più, nella successiva assemblea del 24.4.2024 i condomini si sono determinati discostandosi dalla delibera del 18.6.2021 e manifestando la volontà di ripartire le spese straordinarie secondo le tabelle millesimali originariamente vigenti, senza attuare la riduzione pagina 7 di 9 dei millesimi di proprietà di . Parte_1
È del tutto ammissibile che l'assemblea possa modificare decisioni già assunte tramite decisioni successive e nel caso de quo la delibera del 18.6.2021 e la transazione, possono ritenersi superati dalla successiva delibera del 24.4.2024.
Non vi è prova invece che il condomino abbia mai impugnato le tabelle, onde Parte_1 ottenerne la effettiva revisione, in forza anche dell'impegno assunto dall'amministratore del condominio con il citato atto di transazione su indicazione dell'assemblea. Né può ritenersi che lo abbia fatto nel presente giudizio, non avendo formulato una specifica domanda sul punto.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo la quale “Anche se, ai sensi dell'art.
1123 cod. civ., la ripartizione delle spese fra i condomini va compiuta in proporzione della proprietà di ciascuno, l'amministratore deve attenersi alle tabelle millesimali esistenti (che, pur avendo natura valutativa e non attributiva della proprietà, vanno applicate - in quanto approvate ed accettate - finché non siano state modificate) e, pertanto, non è tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come
(eventualmente) difformi dalle tabelle, adeguando conseguentemente il riparto delle spese a tale valutazione coinvolgente la posizione di tutti gli altri condomini. Ne consegue che, qualora il
intenda denunciare la violazione dell'art.1123 cod. civ., è tenuto ad impugnare le CP_1 tabelle, chiedendone la modifica giudiziale, e non il piano di riparto redatto in base alle tabelle medesime” (Cass. Civ. sentenza n. 16982 /2005).
Ne deriva, dunque, la piena validità della delibera del 24.4.2024, che ripartisce le spese straordinarie facendo riferimento ai millesimi di proprietà indicati nelle tabelle adottate dal condominio e non modificate.
La domanda attorea va pertanto respinta, dovendosi ritenere assorbite da tale decisione tutte le altre questioni sollecitate dalle parti.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da avverso il , con l'intervento volontario di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , disattesa o assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
[...] Controparte_3 così dispone:
- rigetta la domanda attorea nei confronti del;
Controparte_1
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dal e dai Controparte_1 pagina 8 di 9 terzi intervenuti;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Larino, lì 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria RO NO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Maria
RO NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 29.09.2025 e promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio di se stesso e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIUCCI PASQUALINA, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in VIA IV
NOVEMBRE 2 Termoli
-RICORRENTE- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGLIO Controparte_1 P.IVA_1
NO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GIGLIO
NO
-RESISTENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE- nonchè
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. IACUBINO CONCETTA, elettivamente C.F._3 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. IACUBINO CONCETTA
-INTERVENUTI-
OGGETTO: impugnazione di delibera di assemblea condominiale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale in atti da intendersi qui riportato e trascritto. pagina 1 di 9
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. del 21.6.2024, notificato unitamente al pedissequo decreto, conveniva in giudizio il al fine di accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che la Delibera del 24.4.2024 è nulla o comunque annullabile per essere stata assunta in violazione della precedente Delibera assembleare del 18.6.2021 e dell'atto di transazione intervenuto tra il ricorrente e il in data 21.9.2021. CP_1 Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 6.9.2024 si costituiva il in persona dell'amministratrice pro-tempore il quale, Controparte_1 Controparte_4 impugnando e contestando le richieste e conclusioni del ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e l'accoglimento della propria spiegata riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare assunta dal in data 18.6.2021 e del conseguente atto di transazione. Controparte_1
Il procedimento di mediazione obbligatoria svoltosi tra le parti si concludeva con esito negativo, come da relativo verbale del 31.5.2024.
La causa è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e delle prove orali ammesse.
Con decreto del 26.6.2024 il giudice fissava la prima udienza e il 27.6.2024, a integrazione del suddetto decreto, disponeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia della Delibera condominiale del 24.4.2024.
Alla prima udienza, tenutasi il 25.9.2024 in modalità cartolare, il Giudice disponeva ex art. 185
c.p.c. la comparizione personale delle parti per la udienza del 16.10.2024.
Nelle more, con atto di intervento depositato telematicamente in data 14.10.2024, intervenivano nella presente procedura i signori e , quali condomini del CP_2 Controparte_3
al fine di impugnare e contestare le domande, eccezioni e conclusioni del Controparte_1 ricorrente , aderendo alle conclusioni e alla domanda riconvenzionale avanzati dal Parte_1
Controparte_1
All'udienza del 16.10.2024 le parti insistevano nelle proprie difese e il ricorrente, in particolare, eccepiva l'inammissibilità degli atti di intervento, in quanto tardivi e insisteva nell'inammissibilità e improcedibilità della domanda riconvenzionale.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, con provvedimento del 17.10.2024, rilevato il mancato accordo tra le parti, visto l'art. 281 duodecies c.p.c., il Giudice disponeva il mutamento del rito in ordinario e fissava la prima udienza ex art.183 c.p.c. al 20.2.2025, pagina 2 di 9 disponendo i termini a ritroso da detta udienza, per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con istanza del 5.11.2024 il ricorrente contestava il provvedimento del 17.10.2024 Parte_1 domandando, tra l'altro, di annullarlo o revocarlo, nonché di dichiarare tardivi ed inammissibili gli interventi di e Controparte_3 CP_2
Il Giudice qualificava gli interventi ex art. 105 c.p.c. quali adesivo dipendenti, ritenendoli ammissibili, ma tardivi. Non ammetteva, pertanto, le richieste istruttorie ivi formulate e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., in parziale accoglimento delle richieste formulate in istanza, revocava il provvedimento del 17.10.2024.
All'udienza del 4.6.2025, il ricorrente chiedeva al Giudice di rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale, affinché lo stesso venisse assegnato ad un magistrato togato, atteso che, in considerazione della domanda attorea e della successiva domanda riconvenzionale, veniva superato il limite di valore di € 50.000,00.
Il Giudice, con provvedimento del 11.6.2025, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, rilevato che il giudice onorario possa trattare tutte le cause relative a beni mobili o pagamento di somme di denaro in cui il valore non superi gli € 50.000,00, limite aumentato ad
€100.000,00 in caso di sinistri stradali e rilevato che la causa in esame non rientri in detta previsione, disponeva il prosieguo dinanzi alla dott.ssa Maria RO NO e rinviava all'udienza del 7.7.2025.
All'udienza del 7.7.2025, il ricorrente reiterava la richiesta di assegnazione del fascicolo ad altro magistrato per le argomentazioni già rigettate e il Giudice si ritirava in camera di consiglio osservando che il limite di € 50.000,00, stabilito dalla L. 51/2025 in ordine alla competenza per valore dei giudici onorari, riguarda - come già indicato dal precedente istruttore - unicamente le cause relative a beni mobili ed al pagamento di somme di denaro, tra le quali non possono annoverarsi quelle -quali la presente- aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari.
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 29.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 29.9.25 il Giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
I.
Ciò premesso, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla carenza della procura rilasciata dall'amministratore del convenuto in giudizio all'avv. Giglio. L'eccezione CP_1 appare priva di pregio per quanto si dirà di seguito. pagina 3 di 9 In tema di condominio negli edifici, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che l'amministratore, nelle materie che vanno oltre l'ordinaria gestione del , può CP_1 costituirsi anche senza autorizzazione, a condizione che ottenga la successiva ratifica dell'assemblea con effetto sanante, pena l'inammissibilità della costituzione in giudizio. Tale autorizzazione o ratifica assembleare non sono, invece, necessarie per le controversie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131 commi 2 e 3
c.c., quali quelle per dare esecuzione a delibere assembleari ovvero resistere all'impugnazione della delibera assembleare (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n. 24302 del 16.10.2017; Cass. Civ., sez.
II, sent. n. 342 del 10.1.2023).
In applicazione di tale principio, i giudizi, quale quello presente, che abbiano ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare, rientrano tra le attribuzioni proprie dell'amministratore e non è, dunque, necessaria alcuna autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
In tal caso un'eventuale successiva delibera sul punto assume il significato di mero assenso dell'assemblea a una scelta che l'amministratore ha comunque già validamente compiuto.
Ad ogni modo, risultano in atti la delibera del 30.5.2024 con la quale il ha previsto CP_1 di conferire mandato all'avv. Giglio e la successiva delibera del 24.7.2024 con cui è stata ratificata tale scelta. Rispetto a quest'ultima, infatti, non può tenersi conto della sentenza n.
293/2025 con la quale questo Tribunale, in persona del Giudice Dott. Carlo Marco Sgrignuoli, ne ha dichiarato la nullità: ed invero, al di là della sua tardiva produzione, rileva la circostanza dell'omessa dichiarazione del suo avvenuto passaggio in giudicato.
II.
Sul mutamento del rito disposto dal giudice, si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, considerare come la domanda attorea sia stata proposta secondo il procedimento semplificato di cognizione.
L'art. 281 duodecies c.p.c. prevede che “alla prima udienza, il giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione dell'udienza nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter. Tale facoltà di mutamento del rito è esercitabile quando il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria del caso di specie, ritiene che la causa debba essere trattata col rito ordinario”.
Nel caso in esame, la scelta del ricorrente di procedere con il rito semplificato è risultata inopportuna in relazione alla complessità della controversia, la quale, nel corso del giudizio, si è pagina 4 di 9 rivelata non essere di pronta soluzione.
Deve essere, altresì, disattesa la doglianza relativa all'inammissibilità degli interventi spiegati da e in quanto tardivi. Controparte_3 CP_2
Sul punto si evidenzia che con provvedimento del 6.11.2024 il giudice qualificava l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato dalle parti quale intervento adesivo dipendente, da ritenersi ammissibile. Stante la costituzione considerata tardiva, tuttavia, riteneva di non poter prendere in considerazione le richieste istruttorie ivi formulate.
L'intervento adesivo dipendente si sostanzia nell'istituto processuale a mezzo del quale il terzo subentra nel processo per sostenere le ragioni di una delle parti. Conseguenza ineludibile di ciò è che con tale forma di intervento si determina un aumento del numero delle parti, senza che venga introdotta una domanda nuova, né ampliato il tema del contendere.
Gli intervenienti hanno aderito, infatti, alla posizione del convenuto e alle conclusioni formulate dallo stesso, limitandosi a sostenere la posizione di una delle parti già in giudizio per tutelare un proprio interesse.
III.
La domanda riconvenzionale formulata dal condominio in ordine alla nullità della delibera assembleare del 18.6.2021 e del conseguente atto di transazione deve essere dichiarata inammissibile.
Il , invero, non possiede la legittimazione attiva per impugnare una propria delibera. CP_1
I singoli condòmini sono gli unici soggetti a cui è riconosciuto il diritto di impugnare le delibere condominiali.
Gli interventi dipendenti spiegati dai condomini nel presente giudizio seguono le stesse sorti, non essendo possibile superare la carenza di legittimazione attiva sussistente in capo al . CP_1
IV.
Sulla domanda, formulata dall'istante, di nullità della delibera assunta dal in data CP_1
24.4.2024 si osserva quanto segue.
Il ricorrente sostiene la nullità/annullabilità della delibera in questione per essere la stessa in contrasto con la precedente delibera del 18.6.2021 e con l'atto di transazione ad essa consequenziale.
Secondo la difesa del deducente, la delibera del 18.6.2021 aveva disposto la riduzione dei millesimi relativi alla proprietà del condomino sui futuri lavori straordinari e il Parte_1 conseguente atto di transazione del 21.9.2021 ne aveva previsto la diminuzione al 50%, pagina 5 di 9 riducendoli dall' 87,15 al 43,57.
Sul punto, al di là della già dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale del e tralasciando ogni valutazione in ordine alla nullità -pure rilevabile Controparte_1
d'ufficio- della delibera del 18.06.2021, si ritiene necessario rammentare che spetta al giudice del merito interpretare le deliberazioni dell'assemblea condominiale.
Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza maggioritaria tale operazione, allorquando si tratta di delibere che esprimono una volontà negoziale, dev'essere effettuata “secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e segg., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale e, nel caso in cui tale elemento risulti insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impongono all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante” (Cassazione SS.UU. n. 9838/2021 che richiama ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 4501 del 28/02/2006; Cass., Sez. 2, n. 28763 del 30/11/2017).
Nella fattispecie, dal tenore letterale e secondo la prospettazione del ricorrente -ribadita pure nelle memoria conclusionale-, si desume sufficientemente che la deliberazione del 18.06.2021 non ha riguardato una deroga “una tantum”, cioè nella specifica occasione della manutenzione straordinaria alla copertura del , ma piuttosto l'introduzione di un criterio Controparte_1 di ripartizione della spesa di rifacimento della copertura diverso da quello regolamentare convenzionale da valere “pure per il futuro”, con conseguente modificazione dei criteri tabellari al fine di adeguarli al principio stabilito dall'art. 1123 c.c. in ragione dell'effettiva superficie del locale, di proprietà dell'Avv. , ricadente nel perimetro del fabbricato Parte_1 CP_5
Tralasciando i motivi per i quali l'art. 69 disp. Att. c.c. prevede la possibilità di modificare le tabelle millesimali adottate dal condominio e pur potendosi ipotizzare, in astratto, la sussistenza di un errore nell'attribuzione dei millesimi di proprietà dell'odierno ricorrente peraltro riconosciuto dallo stesso condominio, non può tuttavia affermarsi che con la citata delibera del
18.06.2021 il resistente abbia effettivamente approvato la revisione delle proprie CP_1 tabelle millesimali.
Applicando i canoni interpretativi sopra richiamati e da un'attenta lettura del deliberato emerge in maniera inequivocabile che i condomini, stante un contenzioso in essere con l'odierno ricorrente, avevano incaricato l'amministratore di condominio “a sottoscrivere un accordo tombale con liberatoria reciproca” che prevedesse, tra le varie condizioni, la “Riduzione dei millesimi relativi alla proprietà del condomino sui futuri lavori straordinari alla Parte_1 copertura del fabbricato, in considerazione che lo stesso locale è per una parte fuori dall'area pagina 6 di 9 dello stesso, oltre che riconoscere che il terrazzo soprastante di proprietà non è CP_6 competenza del Condominio” (vedi pag 3 punto 4) delibera 18.6.2021)
Si legge nel successivo atto di transazione, sottoscritto in data 21.09.2021 dall'allora amministratore del e dall'Avv. , che il condominio “… Controparte_1 Parte_1 riconosce ed esegue la revisione dei millesimi di proprietà del ” Parte_2 riducendoli e fissandoli “nella misura pari a 43,57” (vedi art. 5 atto di transazione citato).
A ben vedere non c'è perfetta corrispondenza tra quanto riportato al punto 4) della delibera e quanto indicato al punto 5) dell'accordo transattivo non avendo in alcun modo l'assemblea determinato la percentuale di riduzione da applicarsi ma avendo piuttosto, e più semplicemente, incaricato l'amministratore di eseguire la formale procedura di revisione da sottoporre successivamente all'assemblea per la sua definitiva approvazione in quanto, inequivocabilmente, incidente sui diritti di ciascuno dei condomini.
Sicchè in alcun modo può ritenersi che il (al di là delle questioni riguardanti la CP_1 sussistenza o meno del quorum richiesto per deliberare) avesse già nel 2021 espressamente approvato una specifica revisione.
Nel caso di specie la delibera del 18.06.2021 non contiene una formale approvazione di nuove tabelle millesimali, né fa riferimento ad una revisione tecnica o ad una perizia.
Nessuna assemblea successiva ha, inoltre, ratificato l'operato dell'amministratrice approvando espressamente delle nuove tabelle (revisionate) che tenessero conto di quanto riconosciuto al condomino con l'atto di transazione. Parte_1
La delibera ed il conseguente atto di transazione del 2021 risultano, dunque, avere un carattere meramente programmatico di intenti, in quanto si limitavano a prevedere una futura modifica ai millesimi di proprietà del condomino Avv. , senza che a ciò sia stata data Parte_1 attuazione o siano seguite azioni pratiche finalizzate a concretizzare tale decisione.
Non risulta, infatti, che in seguito si sia svolta un'assemblea che abbia deliberato in ordine alla revisione delle tabelle millesimali in vigore nel condominio, idonea a determinare un'effettiva riduzione dei millesimi di proprietà del ricorrente, né risulta che l'assemblea abbia CP_1 dato incarico ad un tecnico di procedere in tal senso. La delibera non è accompagnata da alcuna relazione illustrativa che prospetti una nuova ripartizione dei millesimi di proprietà dei condomini e si è continuato ad usare le tabelle originarie, rimaste, di fatto, sempre vigenti.
Per di più, nella successiva assemblea del 24.4.2024 i condomini si sono determinati discostandosi dalla delibera del 18.6.2021 e manifestando la volontà di ripartire le spese straordinarie secondo le tabelle millesimali originariamente vigenti, senza attuare la riduzione pagina 7 di 9 dei millesimi di proprietà di . Parte_1
È del tutto ammissibile che l'assemblea possa modificare decisioni già assunte tramite decisioni successive e nel caso de quo la delibera del 18.6.2021 e la transazione, possono ritenersi superati dalla successiva delibera del 24.4.2024.
Non vi è prova invece che il condomino abbia mai impugnato le tabelle, onde Parte_1 ottenerne la effettiva revisione, in forza anche dell'impegno assunto dall'amministratore del condominio con il citato atto di transazione su indicazione dell'assemblea. Né può ritenersi che lo abbia fatto nel presente giudizio, non avendo formulato una specifica domanda sul punto.
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza secondo la quale “Anche se, ai sensi dell'art.
1123 cod. civ., la ripartizione delle spese fra i condomini va compiuta in proporzione della proprietà di ciascuno, l'amministratore deve attenersi alle tabelle millesimali esistenti (che, pur avendo natura valutativa e non attributiva della proprietà, vanno applicate - in quanto approvate ed accettate - finché non siano state modificate) e, pertanto, non è tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come
(eventualmente) difformi dalle tabelle, adeguando conseguentemente il riparto delle spese a tale valutazione coinvolgente la posizione di tutti gli altri condomini. Ne consegue che, qualora il
intenda denunciare la violazione dell'art.1123 cod. civ., è tenuto ad impugnare le CP_1 tabelle, chiedendone la modifica giudiziale, e non il piano di riparto redatto in base alle tabelle medesime” (Cass. Civ. sentenza n. 16982 /2005).
Ne deriva, dunque, la piena validità della delibera del 24.4.2024, che ripartisce le spese straordinarie facendo riferimento ai millesimi di proprietà indicati nelle tabelle adottate dal condominio e non modificate.
La domanda attorea va pertanto respinta, dovendosi ritenere assorbite da tale decisione tutte le altre questioni sollecitate dalle parti.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da avverso il , con l'intervento volontario di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , disattesa o assorbita ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
[...] Controparte_3 così dispone:
- rigetta la domanda attorea nei confronti del;
Controparte_1
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dal e dai Controparte_1 pagina 8 di 9 terzi intervenuti;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Larino, lì 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria RO NO
pagina 9 di 9