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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1014/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 18/12/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 1014/2025 R.G.L. tra
Parte_1
e
Parte_2
All'udienza del 18/12/2025, alle ore 11,00, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: il ricorrente con l'avv. Sergio Ciliegi;
Parte_1
per la parte resistente l'avv. Luca Grossi. Parte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Sergio Ciliegi si riporta al contenuto del ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate rispettivamente in via principale e in via subordinata, alla luce delle considerazioni contenute nelle note conclusive, depositate ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c. il 28 novembre 2025. Contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Luca Grossi espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate chiedendo il rigetto del ricorso avversario, anche alla luce delle considerazioni contenute nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c. il 10 dicembre 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Si procede, nel corso della discussione orale dei procuratori, previa condivisione dello schermo del giudice con quello delle parti collegate, all'esame dei fotogrammi e dei filmati depositati da sub doc. n. 5 in allegato alla memoria difensiva di Parte_2 costituzione (a titolo esemplificativo quelli datati 29 novembre 2024, 26 luglio 2024, 18 gennaio 2025, 15 giugno 2024), rispettivamente prodotti in formato con estensione .PNG (i fotogrammi, screenshot, estratti dal video) e in formato con estensione .MP4 (i filmati).
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera in consiglio per deliberare, dispensando le parti dal ricollegarsi. Alle ore 17,07 il giudice, terminata la camera di consiglio, decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Bologna, 18/12/2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona N.° 1014/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv. Sergio Ciliegi) Parte_1
e avv. Luca Grossi) Parte_2
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Spese compensate.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 18 dicembre 2025.
Il giudice
dr. Alessandro D'Ancona
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 18/12/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 1014/2025 R.G.L. tra
Parte_1
e
Parte_2
All'udienza del 18/12/2025, alle ore 11,00, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: il ricorrente con l'avv. Sergio Ciliegi;
Parte_1
per la parte resistente l'avv. Luca Grossi. Parte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Sergio Ciliegi si riporta al contenuto del ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate rispettivamente in via principale e in via subordinata, alla luce delle considerazioni contenute nelle note conclusive, depositate ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c. il 28 novembre 2025. Contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Luca Grossi espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate chiedendo il rigetto del ricorso avversario, anche alla luce delle considerazioni contenute nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c. il 10 dicembre 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Si procede, nel corso della discussione orale dei procuratori, previa condivisione dello schermo del giudice con quello delle parti collegate, all'esame dei fotogrammi e dei filmati depositati da sub doc. n. 5 in allegato alla memoria difensiva di Parte_2 costituzione (a titolo esemplificativo quelli datati 29 novembre 2024, 26 luglio 2024, 18 gennaio 2025, 15 giugno 2024), rispettivamente prodotti in formato con estensione .PNG (i fotogrammi, screenshot, estratti dal video) e in formato con estensione .MP4 (i filmati).
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera in consiglio per deliberare, dispensando le parti dal ricollegarsi. Alle ore 17,07 il giudice, terminata la camera di consiglio, decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Bologna, 18/12/2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona N.° 1014/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv. Sergio Ciliegi) Parte_1
e avv. Luca Grossi) Parte_2
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Spese compensate.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 18 dicembre 2025.
Il giudice
dr. Alessandro D'Ancona