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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza separazione con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 6222/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato/a a Milano, il 31.07.1980 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Sattin del foro di Trento presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato/a a Milano, il 16.04.1979 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Lomboni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buccinasco (MI), in data 05.09.2009 trascritto al n.21 parte I, anno 2009 del Comune di Buccinasco In comunione separazione dei beni.
con i seguenti figli:
il 16.02.2010 ( a breve di anni 15) e il 11.12.2010 (anni 14) Persona_1 Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 18.2.2025, la signora ha chiesto la separazione Parte_1 giudiziale dal signor che si è costituito con comparsa del 23.05.2023. I coniugi, Parte_2
a seguito di udienza di conciliazione anticipata al 19.06.2025, di audizione personale e di discussione e di ulteriori approfondimenti all'udienza del 10.07.2025, esaminate le condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni e chiesto che:
“il Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge e pronunci la separazione fra gli stessi;
e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 Per_2 residenza presso la madre nella casa familiare;
La casa familiare di Buccinasco, via Indipendenza 13 di proprietà del signor , Parte_2 viene assegnata alla signora , che ivi abiterà con le figlie, assieme Parte_1 alla cantina, mentre i garage di cui uno di pertinenza vengono invece assegnati al signor sia la Pt_2 cantina che i garage dovranno essere liberati dai coniugi dai propri effetti personali;
Il padre si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro la fine del mese di settembre c.a. asportando per tale data i suoi effetti personali;
ed vedranno il padre con visite libere in ragione dell'età e pertanto i seguenti Per_2 Per_1 diritti di visita sono da intendersi quali diritti minimi:
- due/tre pomeriggi/o sere infrasettimanali, dall'uscita di scuola e/o delle attività (a seguito degli allenamenti), con cena, quando il papà le riaccompagnerà a casa della mamma, con pagina 2 di 5 possibilità di pernotto compatibilmente con la sistemazione abitativa del padre, previo accordo tra i genitori e le figlie in considerazione dell'età;
- fine settimana alternati dal sabato sera (in ragione della attività lavorativa del padre) alla domenica sera;
- a decorrere dall'estate 2026 durante le vacanze estive, ed trascorreranno Per_2 Per_1 con il papà tre settimane d'estate, anche non continuative, che i genitori si impegnano a concordare entro il 30 aprile di ogni anno. - In caso di mancata comunicazione, spetteranno al padre le due settimane centrali di agosto (coincidenti con la chiusura del negozio), mentre alla madre dalla seconda settimana di giugno alla prima di luglio compresa, la prima settimana di agosto e la prima di settembre, vista la professione di insegnante. In tali momenti le visite con l'altro genitore saranno interrotte salvo diverse esigenze delle figlie. ed inoltre trascorreranno con il papà una settimana durante le vacanze Per_2 Per_1 natalizie (alternando la settimana di Natale e quella di Capodanno ad anni alterni); I ponti scolastici durante l'anno saranno alternati, con calendario da stabilirsi ad inizio anno scolastico;
Fino alla permanenza del signor in casa famigliare lo stesso contribuirà al Pt_2 mantenimento delle figlie mediante versamento alla signora dell'importo di Parte_1 euro 1000 mensili. Da quando il signor uscirà dalla casa famigliare, e quindi a decorrere dal mese di Pt_2 ottobre p.v., lo stesso contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento dell'importo di euro €. 700,00 mensili (350 per ogni figlia). Tali somme dovranno essere versate entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della signora e i genitori si impegnano a chiudere il conto cointestato entro il 30 Parte_1 settembre c.a. tali somme soggette a rivalutazione Istat (prima rivalutazione luglio 2026). Le spese straordinarie verranno sopportate dai genitori al 50% in base al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. La signora , potrà richiedere, percepire e trattenere integralmente Parte_1 ogni beneficio e/o sussidio economico erogato a favore del nucleo famigliare, e in particolare, l'assegno unico universale ed in futuro qualsiasi altro fosse previsto oltre agli assegni familiari, qualora le parti ne avessero diritto, con detrazioni fiscali per i figli a carico in dichiarazione dei redditi al 50% ciascuno;
Spese legali compensate Le parti confermano di non volersi riconciliare Chiedono di procedersi ex art. 473 bis 51 cpc rinunciando al deposito di ulteriori difese e con revoca dell'udienza già fissata davanti al Giudice Delegato
pagina 3 di 5 Chiedono che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte Rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma cpc Rinunciano all'impugnazione della sentenza
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio al n.21 parte I, anno 2009 del Comune di Buccinasco;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
N. 6222/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato/a a Milano, il 31.07.1980 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Sattin del foro di Trento presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato/a a Milano, il 16.04.1979 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Lomboni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buccinasco (MI), in data 05.09.2009 trascritto al n.21 parte I, anno 2009 del Comune di Buccinasco In comunione separazione dei beni.
con i seguenti figli:
il 16.02.2010 ( a breve di anni 15) e il 11.12.2010 (anni 14) Persona_1 Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 18.2.2025, la signora ha chiesto la separazione Parte_1 giudiziale dal signor che si è costituito con comparsa del 23.05.2023. I coniugi, Parte_2
a seguito di udienza di conciliazione anticipata al 19.06.2025, di audizione personale e di discussione e di ulteriori approfondimenti all'udienza del 10.07.2025, esaminate le condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni e chiesto che:
“il Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge e pronunci la separazione fra gli stessi;
e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 Per_2 residenza presso la madre nella casa familiare;
La casa familiare di Buccinasco, via Indipendenza 13 di proprietà del signor , Parte_2 viene assegnata alla signora , che ivi abiterà con le figlie, assieme Parte_1 alla cantina, mentre i garage di cui uno di pertinenza vengono invece assegnati al signor sia la Pt_2 cantina che i garage dovranno essere liberati dai coniugi dai propri effetti personali;
Il padre si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro la fine del mese di settembre c.a. asportando per tale data i suoi effetti personali;
ed vedranno il padre con visite libere in ragione dell'età e pertanto i seguenti Per_2 Per_1 diritti di visita sono da intendersi quali diritti minimi:
- due/tre pomeriggi/o sere infrasettimanali, dall'uscita di scuola e/o delle attività (a seguito degli allenamenti), con cena, quando il papà le riaccompagnerà a casa della mamma, con pagina 2 di 5 possibilità di pernotto compatibilmente con la sistemazione abitativa del padre, previo accordo tra i genitori e le figlie in considerazione dell'età;
- fine settimana alternati dal sabato sera (in ragione della attività lavorativa del padre) alla domenica sera;
- a decorrere dall'estate 2026 durante le vacanze estive, ed trascorreranno Per_2 Per_1 con il papà tre settimane d'estate, anche non continuative, che i genitori si impegnano a concordare entro il 30 aprile di ogni anno. - In caso di mancata comunicazione, spetteranno al padre le due settimane centrali di agosto (coincidenti con la chiusura del negozio), mentre alla madre dalla seconda settimana di giugno alla prima di luglio compresa, la prima settimana di agosto e la prima di settembre, vista la professione di insegnante. In tali momenti le visite con l'altro genitore saranno interrotte salvo diverse esigenze delle figlie. ed inoltre trascorreranno con il papà una settimana durante le vacanze Per_2 Per_1 natalizie (alternando la settimana di Natale e quella di Capodanno ad anni alterni); I ponti scolastici durante l'anno saranno alternati, con calendario da stabilirsi ad inizio anno scolastico;
Fino alla permanenza del signor in casa famigliare lo stesso contribuirà al Pt_2 mantenimento delle figlie mediante versamento alla signora dell'importo di Parte_1 euro 1000 mensili. Da quando il signor uscirà dalla casa famigliare, e quindi a decorrere dal mese di Pt_2 ottobre p.v., lo stesso contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento dell'importo di euro €. 700,00 mensili (350 per ogni figlia). Tali somme dovranno essere versate entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della signora e i genitori si impegnano a chiudere il conto cointestato entro il 30 Parte_1 settembre c.a. tali somme soggette a rivalutazione Istat (prima rivalutazione luglio 2026). Le spese straordinarie verranno sopportate dai genitori al 50% in base al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. La signora , potrà richiedere, percepire e trattenere integralmente Parte_1 ogni beneficio e/o sussidio economico erogato a favore del nucleo famigliare, e in particolare, l'assegno unico universale ed in futuro qualsiasi altro fosse previsto oltre agli assegni familiari, qualora le parti ne avessero diritto, con detrazioni fiscali per i figli a carico in dichiarazione dei redditi al 50% ciascuno;
Spese legali compensate Le parti confermano di non volersi riconciliare Chiedono di procedersi ex art. 473 bis 51 cpc rinunciando al deposito di ulteriori difese e con revoca dell'udienza già fissata davanti al Giudice Delegato
pagina 3 di 5 Chiedono che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte Rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma cpc Rinunciano all'impugnazione della sentenza
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio al n.21 parte I, anno 2009 del Comune di Buccinasco;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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