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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8065/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8065/2023 R.G. promossa da
(p. i.v.a. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del curatore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lombardini Parte_2
(p.e.c. ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio in Firenze, via Lambruschini n. 52
ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
ATTRICE
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis, per i motivi di cui alla narrativa: N. 8065/2023 R.G. 2 / 6
accertato che nella società P.IVA iscritta nel registro delle imprese Parte_1 P.IVA_1 di Firenze al n. Rea 617181, con sede in Firenze Via Marconi 30, la signora Controparte_1 nata a [...], il [...], residente a [...], Via Ammiraglio Francesco
[...]
Caracciolo 108 scala C (Cod. Fisc. ) ha svolto la funzione di legale C.F._1 rappresentante ed amministratore unico della medesima dalla data di costituzione della società al dì del fallimento;
accertato che con sentenza n. 94 del 24 agosto 2020, depositata in pari data il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della soc. (n. 86/2020 R.F.) e che in base allo stato passivo Parte_1 esecutivo risultano debiti per crediti privilegiati totale € 429.473,81 crediti in chirografo € 177.493,91 per un totale di € 606.967,72 e che tali debiti costituiscono il danno cagionato alla società dall'amministratore unico, salvo quel più che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condannare la signora nata a [...], il [...] residente a [...]
Catania, Via Ammiraglio Francesco Caracciolo 108 scala C (Cod. Fisc. ), C.F._1
a risarcire alla Curatela del fallimento della società il danno di € 606.967,72, Parte_1 salvo quel più che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed a pagare alla Curatela attrice, la somma di € 606.967,72 salvo quel più che sarà ritenuto di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della società Pa (d'ora in poi ), premesso che la socia e amministratrice unica Parte_1 della società, ha omesso la tenuta della contabilità e il Controparte_1 deposito dei bilanci dal 2017, ha chiesto il risarcimento del danno subìto dall'illecita prosecuzione dell'attività nonostante si fosse verificata una causa di scioglimento della società sin dal 2017, parametrando il danno alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare, stante l'assenza di documentazione contabile.
La convenuta non si è costituita e la causa è stata istruita solo documentalmente. N. 8065/2023 R.G. 3 / 6
Nel corso del giudizio la curatela ha altresì chiesto ed ottenuto sequestro conservativo nei confronti della convenuta per la medesima somma di cui ha chiesto il risarcimento, provvedimento che non è stato impugnato.
*
Dalla documentazione in atti è emerso che:
- la TG è stata costituita nel 2012, con oggetto sociale il noleggio, con o senza conducente, la locazione e la vendita di tutti i prodotti nuovi o usati rientranti nel settore merceologico non alimentare;
- sin dall'inizio, la convenuta è stata socia unica ed amministratrice unica della società;
- sino al 2016 i bilanci sono stati depositati, mentre dal 2017 in poi non è stata più tenuta la contabilità né sono stati adempiuti gli obblighi fiscali;
Parte
- il 19.08.2020 è stato dichiarato il fallimento di
La curatela ha quindi lamentato come atti di mala gestio:
- l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie,
- il mancato deposito dei bilanci dal 2017 al 2019,
- l'illecita prosecuzione dell'attività sociale almeno sin dal 2017.
Come noto, la responsabilità dell'amministratore si configura nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi al medesimo imposti dalla legge o dallo statuto, e tra questi sono contemplati la corretta tenuta delle scritture contabili ed il puntuale deposito dei bilanci di esercizio. Tuttavia, l'inadempimento a tali doveri, se da un lato rappresenta fonte di responsabilità per l'organo gestorio, dall'altro non costituisce necessariamente un danno per la società, stante il granitico orientamento giurisprudenziale in base al quale la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità (cfr. SSUU 9100/2015).
Quindi, la circostanza che l'organo amministrativo della società fallita non abbia tenuto regolarmente la contabilità non è di per sé foriera di danno per la stessa e per i creditori, ove non si traduca in eventi che abbiano inciso sulla situazione della società. N. 8065/2023 R.G. 4 / 6
Ciò posto, la principale condotta di mala gestio su cui la curatela ha fondato l'azione di responsabilità è quella di aver illecitamente proseguito l'attività sociale, non essendosi la convenuta attivata per la cessazione della società, almeno dal 2017, anno a partire dal quale non risultano più adempiuti gli obblighi contabili né fiscali.
Ora, dalla documentazione in atti, la circostanza che dal 2017 TG abbia smesso di tenere la contabilità e di adempiere ai conseguenti obblighi fiscali è chiaramente evincibile:
- dall'omesso deposito delle dichiarazioni fiscali, in particolare, dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770 relative all'annualità 2017, dall'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA relative alle annualità 2015 e 2019, nonché dalla mancanza delle dichiarazioni redditi e IRAP per il 2019 e dalla presentazione nel 2018 di dichiarazioni redditi ed IRAP in bianco;
- dalla condanna della convenuta, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui agli artt. 224, 217 R.D. n. 267/42 perché quale amministratrice unica di
[...] con sede in Firenze, Via Guglielmo Marconi n. 30, dichiarata fallita con sentenza Parte_1 del Tribunale di Firenze in data 19.08.2020, poneva in essere le seguenti condotte: ometteva di tenere i libri contabili obbligatori quali il libro giornale e quello degli inventari relativamente agli anni 2017, 2018, 2019, 2020.
Ad ogni modo, tali fatti dimostrano l'evasione fiscale perpetrata dalla convenuta, non anche la prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento della società.
Non è infatti configurabile l'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 2484, c.c., non essendo provata l'intervenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ove la stessa curatela ha, anzi, sostenuto che, al contrario, l'attività è illecitamente proseguita.
Del pari non configurabile è la fattispecie di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., non avendo il fallimento dimostrato quando sarebbe intervenuta l'erosione del capitale sociale: la curatela, sebbene abbia sottolineato l'assenza di documentazione contabile dal 2017 in poi, mediante la disamina dei crediti ammessi al passivo, con particolare riferimento al momento della loro insorgenza, ed il loro raffronto con i risultati di cui all'ultimo bilancio utile (al 31.12.2016), avrebbe potuto individuare il momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto. In questo modo, il danno sarebbe coinciso con l'incremento del N. 8065/2023 R.G. 5 / 6
deficit ricavato dal saldo fallimentare al netto dei debiti già esistenti al momento della perdita del capitale sociale.
Ne consegue l'inapplicabilità del criterio di liquidazione del danno, richiesto dalla curatela, del differenziale fallimentare, indicato dal legislatore, ancorché come estrema ratio nelle ipotesi di assenza di documentazione contabile, solo al verificarsi di una delle ipotesi di scioglimento della società contemplate dall'art. 2484, c.c., circostanza, questa, come illustrato, non configurabile nel caso che ci occupa.
In altre termini, l'assenza di contabilità della società non è da sola sufficiente a determinare l'applicazione del criterio del saldo fallimentare, di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 2486 c.c., giacché questo è un mero criterio di liquidazione del danno provocato, però, dall'illecito consistente nella prosecuzione dell'attività in assenza di capitale;
ma per affermare che è stato commesso questo illecito, e liquidare il danno con uno dei criteri previsti dal 2486 c.c., occorre che sia provato 1) che il capitale è stato perduto, 2) quando è stato perduto, 3) che, dopo quel momento, l'attività è proseguita e
4) ha provocato un incremento del deficit. Tuttavia, la prospettazione della domanda attorea non è stata formulata in questi termini.
La domanda attorea si basa, invece, sulla dispersione del valore positivo della società a causa dell'indebita prosecuzione dell'attività dal 2017 in poi;
nondimeno, a tale attività di mala gestio non può essere applicato l'invocato criterio di cui all'ultimo periodo dell'art. 2486 c.c., ma vi corrisponde una liquidazione del danno in termini analitici, ossia con riferimento alle singole voci attive che sarebbero venute meno, evincibili dal raffronto tra le attività esistenti nel 2016 e quelle rinvenute in sede fallimentare. Né il collegio può procedere ad effettuare una tale analisi, non essendo agli atti né il bilancio 2016 né il dettaglio dei crediti ammessi allo stato passivo della procedura.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata in quanto l'illecito allegato non è stato provato e l'illecito eventualmente ipotizzabile non è stato allegato.
*
Nulla sulle spese, essendo la convenuta rimasta contumace.
Si specifica che il fallimento della TG è stato ammesso al patrocinio a spese delle Stato.
P.Q.M.
N. 8065/2023 R.G. 6 / 6
Il Tribunale di Firenze, sezione imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8065/2023 R.G. promossa da
(p. i.v.a. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del curatore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lombardini Parte_2
(p.e.c. ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio in Firenze, via Lambruschini n. 52
ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
ATTRICE
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis, per i motivi di cui alla narrativa: N. 8065/2023 R.G. 2 / 6
accertato che nella società P.IVA iscritta nel registro delle imprese Parte_1 P.IVA_1 di Firenze al n. Rea 617181, con sede in Firenze Via Marconi 30, la signora Controparte_1 nata a [...], il [...], residente a [...], Via Ammiraglio Francesco
[...]
Caracciolo 108 scala C (Cod. Fisc. ) ha svolto la funzione di legale C.F._1 rappresentante ed amministratore unico della medesima dalla data di costituzione della società al dì del fallimento;
accertato che con sentenza n. 94 del 24 agosto 2020, depositata in pari data il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della soc. (n. 86/2020 R.F.) e che in base allo stato passivo Parte_1 esecutivo risultano debiti per crediti privilegiati totale € 429.473,81 crediti in chirografo € 177.493,91 per un totale di € 606.967,72 e che tali debiti costituiscono il danno cagionato alla società dall'amministratore unico, salvo quel più che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condannare la signora nata a [...], il [...] residente a [...]
Catania, Via Ammiraglio Francesco Caracciolo 108 scala C (Cod. Fisc. ), C.F._1
a risarcire alla Curatela del fallimento della società il danno di € 606.967,72, Parte_1 salvo quel più che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed a pagare alla Curatela attrice, la somma di € 606.967,72 salvo quel più che sarà ritenuto di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della società Pa (d'ora in poi ), premesso che la socia e amministratrice unica Parte_1 della società, ha omesso la tenuta della contabilità e il Controparte_1 deposito dei bilanci dal 2017, ha chiesto il risarcimento del danno subìto dall'illecita prosecuzione dell'attività nonostante si fosse verificata una causa di scioglimento della società sin dal 2017, parametrando il danno alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare, stante l'assenza di documentazione contabile.
La convenuta non si è costituita e la causa è stata istruita solo documentalmente. N. 8065/2023 R.G. 3 / 6
Nel corso del giudizio la curatela ha altresì chiesto ed ottenuto sequestro conservativo nei confronti della convenuta per la medesima somma di cui ha chiesto il risarcimento, provvedimento che non è stato impugnato.
*
Dalla documentazione in atti è emerso che:
- la TG è stata costituita nel 2012, con oggetto sociale il noleggio, con o senza conducente, la locazione e la vendita di tutti i prodotti nuovi o usati rientranti nel settore merceologico non alimentare;
- sin dall'inizio, la convenuta è stata socia unica ed amministratrice unica della società;
- sino al 2016 i bilanci sono stati depositati, mentre dal 2017 in poi non è stata più tenuta la contabilità né sono stati adempiuti gli obblighi fiscali;
Parte
- il 19.08.2020 è stato dichiarato il fallimento di
La curatela ha quindi lamentato come atti di mala gestio:
- l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie,
- il mancato deposito dei bilanci dal 2017 al 2019,
- l'illecita prosecuzione dell'attività sociale almeno sin dal 2017.
Come noto, la responsabilità dell'amministratore si configura nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi al medesimo imposti dalla legge o dallo statuto, e tra questi sono contemplati la corretta tenuta delle scritture contabili ed il puntuale deposito dei bilanci di esercizio. Tuttavia, l'inadempimento a tali doveri, se da un lato rappresenta fonte di responsabilità per l'organo gestorio, dall'altro non costituisce necessariamente un danno per la società, stante il granitico orientamento giurisprudenziale in base al quale la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità (cfr. SSUU 9100/2015).
Quindi, la circostanza che l'organo amministrativo della società fallita non abbia tenuto regolarmente la contabilità non è di per sé foriera di danno per la stessa e per i creditori, ove non si traduca in eventi che abbiano inciso sulla situazione della società. N. 8065/2023 R.G. 4 / 6
Ciò posto, la principale condotta di mala gestio su cui la curatela ha fondato l'azione di responsabilità è quella di aver illecitamente proseguito l'attività sociale, non essendosi la convenuta attivata per la cessazione della società, almeno dal 2017, anno a partire dal quale non risultano più adempiuti gli obblighi contabili né fiscali.
Ora, dalla documentazione in atti, la circostanza che dal 2017 TG abbia smesso di tenere la contabilità e di adempiere ai conseguenti obblighi fiscali è chiaramente evincibile:
- dall'omesso deposito delle dichiarazioni fiscali, in particolare, dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770 relative all'annualità 2017, dall'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA relative alle annualità 2015 e 2019, nonché dalla mancanza delle dichiarazioni redditi e IRAP per il 2019 e dalla presentazione nel 2018 di dichiarazioni redditi ed IRAP in bianco;
- dalla condanna della convenuta, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui agli artt. 224, 217 R.D. n. 267/42 perché quale amministratrice unica di
[...] con sede in Firenze, Via Guglielmo Marconi n. 30, dichiarata fallita con sentenza Parte_1 del Tribunale di Firenze in data 19.08.2020, poneva in essere le seguenti condotte: ometteva di tenere i libri contabili obbligatori quali il libro giornale e quello degli inventari relativamente agli anni 2017, 2018, 2019, 2020.
Ad ogni modo, tali fatti dimostrano l'evasione fiscale perpetrata dalla convenuta, non anche la prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento della società.
Non è infatti configurabile l'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 2484, c.c., non essendo provata l'intervenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ove la stessa curatela ha, anzi, sostenuto che, al contrario, l'attività è illecitamente proseguita.
Del pari non configurabile è la fattispecie di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., non avendo il fallimento dimostrato quando sarebbe intervenuta l'erosione del capitale sociale: la curatela, sebbene abbia sottolineato l'assenza di documentazione contabile dal 2017 in poi, mediante la disamina dei crediti ammessi al passivo, con particolare riferimento al momento della loro insorgenza, ed il loro raffronto con i risultati di cui all'ultimo bilancio utile (al 31.12.2016), avrebbe potuto individuare il momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto. In questo modo, il danno sarebbe coinciso con l'incremento del N. 8065/2023 R.G. 5 / 6
deficit ricavato dal saldo fallimentare al netto dei debiti già esistenti al momento della perdita del capitale sociale.
Ne consegue l'inapplicabilità del criterio di liquidazione del danno, richiesto dalla curatela, del differenziale fallimentare, indicato dal legislatore, ancorché come estrema ratio nelle ipotesi di assenza di documentazione contabile, solo al verificarsi di una delle ipotesi di scioglimento della società contemplate dall'art. 2484, c.c., circostanza, questa, come illustrato, non configurabile nel caso che ci occupa.
In altre termini, l'assenza di contabilità della società non è da sola sufficiente a determinare l'applicazione del criterio del saldo fallimentare, di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 2486 c.c., giacché questo è un mero criterio di liquidazione del danno provocato, però, dall'illecito consistente nella prosecuzione dell'attività in assenza di capitale;
ma per affermare che è stato commesso questo illecito, e liquidare il danno con uno dei criteri previsti dal 2486 c.c., occorre che sia provato 1) che il capitale è stato perduto, 2) quando è stato perduto, 3) che, dopo quel momento, l'attività è proseguita e
4) ha provocato un incremento del deficit. Tuttavia, la prospettazione della domanda attorea non è stata formulata in questi termini.
La domanda attorea si basa, invece, sulla dispersione del valore positivo della società a causa dell'indebita prosecuzione dell'attività dal 2017 in poi;
nondimeno, a tale attività di mala gestio non può essere applicato l'invocato criterio di cui all'ultimo periodo dell'art. 2486 c.c., ma vi corrisponde una liquidazione del danno in termini analitici, ossia con riferimento alle singole voci attive che sarebbero venute meno, evincibili dal raffronto tra le attività esistenti nel 2016 e quelle rinvenute in sede fallimentare. Né il collegio può procedere ad effettuare una tale analisi, non essendo agli atti né il bilancio 2016 né il dettaglio dei crediti ammessi allo stato passivo della procedura.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata in quanto l'illecito allegato non è stato provato e l'illecito eventualmente ipotizzabile non è stato allegato.
*
Nulla sulle spese, essendo la convenuta rimasta contumace.
Si specifica che il fallimento della TG è stato ammesso al patrocinio a spese delle Stato.
P.Q.M.
N. 8065/2023 R.G. 6 / 6
Il Tribunale di Firenze, sezione imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani