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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
All'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna AU US, viene trattata la causa R.G. n. 2019 dell'anno 2024
Lette le note di trattazione scritta depositate
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU US, all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2019 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato il [...] a Licata, in [...] e nella Parte_1
qualità di l.r.p.t. della società rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Gaspare Cardella, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
Controparte_2 [...]
, nella persona del Direttore Controparte_3
Dott.ssa e del suo delegato Dott. Persona_1 Persona_2
resistente
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_1 ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso l'ordinanza – ingiunzione - confisca – Prot. 0053605.29-08-2024 U del 29/08/2024, notificata il 10.09.2024, con la quale era stata contestata all'odierno ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
la violazione della normativa vigente in materia di apparecchiature da gioco, avendo installato e consentito l'uso al pubblico, all'interno dell'esercizio commerciale oggetto di verifica, n. 7 apparecchi da intrattenimento privi di privi di titoli autorizzatori, di targhette identificative ed idonei a consentire l'esercizio del gioco con funzionamento a rulli virtuali, non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 110, co. 6 e 7 del in CP_4
violazione dell'art. 38, co. 3, 4 e 5 della legge 388/2000 e art. 110 co. 9 lett.
F/quater del CP_4
In particolare, il ricorrente ha precisato che con l'ordinanza impugnata era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 11.000,00 per ciascun apparecchio, oltre alle spese di notifica ammontanti ad euro 8,75, e pertanto il pagamento della somma complessiva di euro 77.008,75.
A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento opposto il ricorrente ha dedotto che il provvedimento sanzionatorio non sarebbe sorretto da alcun concreto accertamento relativo alla reale natura degli apparecchi per cui è contestazione, domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato il ricorso, insistendo per il rigetto, evidenziando che la violazione contestata sarebbe stata accertata dalla Carabinieri e successivamente anche dai medesimi funzionari dell'Agenzia resistente. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, la causa, istruita con produzione documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett.
f-quater) del T.U.L.P.S. chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Dispone l'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. che si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14- bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
Fatta questa premessa e venendo al caso di specie, la parte opponente non contesta che gli apparecchi fossero privi di titoli autorizzatori, di targhette identificative e che non fossero conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 110, co. 6 e 7 del TULPS;
l'unica contestazione sollevata è infatti relativa all'affermata mancanza di un concreto accertamento, da parte dell'amministrazione convenuta, della rispondenza degli apparecchi per cui è causa alla categoria degli apparecchi con vincita in denaro, ex art. 110, co. 6 e
7 del l'ordinanza-ingiunzione, in base alla prospettazione CP_4
dell'opponente, non sarebbe basata sul concreto accertamento relativo alla reale natura degli apparecchi per cui è contestazione, invocando al più
l'applicazione della sanzione meno grave stabilita dall'art. 110, comma 9, lett.
C. CP_4
L'assunto è infondato e non può essere condiviso.
Va ritenuto sul punto che la fattispecie sanzionatoria si applichi alla messa a disposizione del pubblico di qualunque apparecchio che risulti destinato a qualunque forma di gioco con vincite in denaro e che non sia conforme alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 sopra richiamato.
Inoltre, va precisato che secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di merito le condotte aventi ad oggetto gli apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” (prima parte del primo capoverso) sono oggi punite esclusivamente dalla lett. f quater con la più grave sanzione economica e la penalizzante sanzione accessoria, mentre le condotte relative ad apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche … indicate … nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” (seconda parte primo capoverso) sono punite attraverso la previsione di cui alla lett. c con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria in misura fissa: d'altronde vengono violate norme secondarie di dettaglio
(purché richiamate dalla Legge) ed è ragionevole opinare che il disvalore sia inferiore.
Ancora, va evidenziato che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Nel caso di specie, gli agenti della Legione dei Carabinieri della Compagnia di Licata hanno accertato, in sede di accesso presso l'esercizio commerciale gestito dalla società ricorrente, mediante esame visivo e controllo delle modalità di funzionamento, l'installazione di setti apparecchi privi di titoli autorizzativi e codici identificativi, non collegati alla rete statale di gioco, che non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate anche per effetto di manomissioni e non risultano conformi alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 110 comma 6, lett. A CP_4
Inoltre, i medesimi agenti hanno verificato che i setti apparecchi di gioco di tipo “Slot Machine” ( privi di titoli e di targhette) sono dotati di rulli virtuali e sono ad alea programmata, rendendo nulla l'abilità del giocatore.
Gli Ufficiali di Polizia Tributaria e Giudiziaria dell' Controparte_2
hanno successivamente sottoposto gli apparecchi a ulteriore
[...]
verifica confermando che si tratta di apparecchi destinati al gioco e rilevando che questi ultimi non erano idonei rilasciare vincite in denaro, constatando la non conformità all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. ( cfr. verbale dell'8 luglio 2024 in atti).
A fronte dell'accertamento, contenuto negli atti e nel verbale di accertamento menzionati, del fatto che si trattasse, per caratteristiche visive e concreta funzionalità, di apparecchi destinati al gioco, era onere dell'opponente dimostrare il contrario, ovverosia che l'apparecchio avesse caratteristiche diverse e incompatibili con la destinazione al gioco o consentisse soltanto vincite non in denaro.
In assenza di qualsivoglia allegazione o prova, l'accertamento contenuto nel verbale e nell'atto sanzionatorio depositati da parte resistente risultano adeguati a dar conto della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata (Cassazione civile sez. II - 20/12/2022, n. 37176).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, liquidate come in dispositivo, secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, e delle fasi effettivamente espletate, vanno poste a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 3500,00, per compenso, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 novembre
2025
Il Giudice
G. AU US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
CON SENTENZA CONTESTUALE
All'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna AU US, viene trattata la causa R.G. n. 2019 dell'anno 2024
Lette le note di trattazione scritta depositate
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU US, all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2019 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato il [...] a Licata, in [...] e nella Parte_1
qualità di l.r.p.t. della società rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Gaspare Cardella, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
Controparte_2 [...]
, nella persona del Direttore Controparte_3
Dott.ssa e del suo delegato Dott. Persona_1 Persona_2
resistente
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_1 ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso l'ordinanza – ingiunzione - confisca – Prot. 0053605.29-08-2024 U del 29/08/2024, notificata il 10.09.2024, con la quale era stata contestata all'odierno ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
la violazione della normativa vigente in materia di apparecchiature da gioco, avendo installato e consentito l'uso al pubblico, all'interno dell'esercizio commerciale oggetto di verifica, n. 7 apparecchi da intrattenimento privi di privi di titoli autorizzatori, di targhette identificative ed idonei a consentire l'esercizio del gioco con funzionamento a rulli virtuali, non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 110, co. 6 e 7 del in CP_4
violazione dell'art. 38, co. 3, 4 e 5 della legge 388/2000 e art. 110 co. 9 lett.
F/quater del CP_4
In particolare, il ricorrente ha precisato che con l'ordinanza impugnata era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 11.000,00 per ciascun apparecchio, oltre alle spese di notifica ammontanti ad euro 8,75, e pertanto il pagamento della somma complessiva di euro 77.008,75.
A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento opposto il ricorrente ha dedotto che il provvedimento sanzionatorio non sarebbe sorretto da alcun concreto accertamento relativo alla reale natura degli apparecchi per cui è contestazione, domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato il ricorso, insistendo per il rigetto, evidenziando che la violazione contestata sarebbe stata accertata dalla Carabinieri e successivamente anche dai medesimi funzionari dell'Agenzia resistente. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, la causa, istruita con produzione documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett.
f-quater) del T.U.L.P.S. chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Dispone l'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. che si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14- bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
Fatta questa premessa e venendo al caso di specie, la parte opponente non contesta che gli apparecchi fossero privi di titoli autorizzatori, di targhette identificative e che non fossero conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 110, co. 6 e 7 del TULPS;
l'unica contestazione sollevata è infatti relativa all'affermata mancanza di un concreto accertamento, da parte dell'amministrazione convenuta, della rispondenza degli apparecchi per cui è causa alla categoria degli apparecchi con vincita in denaro, ex art. 110, co. 6 e
7 del l'ordinanza-ingiunzione, in base alla prospettazione CP_4
dell'opponente, non sarebbe basata sul concreto accertamento relativo alla reale natura degli apparecchi per cui è contestazione, invocando al più
l'applicazione della sanzione meno grave stabilita dall'art. 110, comma 9, lett.
C. CP_4
L'assunto è infondato e non può essere condiviso.
Va ritenuto sul punto che la fattispecie sanzionatoria si applichi alla messa a disposizione del pubblico di qualunque apparecchio che risulti destinato a qualunque forma di gioco con vincite in denaro e che non sia conforme alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 sopra richiamato.
Inoltre, va precisato che secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di merito le condotte aventi ad oggetto gli apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” (prima parte del primo capoverso) sono oggi punite esclusivamente dalla lett. f quater con la più grave sanzione economica e la penalizzante sanzione accessoria, mentre le condotte relative ad apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche … indicate … nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” (seconda parte primo capoverso) sono punite attraverso la previsione di cui alla lett. c con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria in misura fissa: d'altronde vengono violate norme secondarie di dettaglio
(purché richiamate dalla Legge) ed è ragionevole opinare che il disvalore sia inferiore.
Ancora, va evidenziato che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Nel caso di specie, gli agenti della Legione dei Carabinieri della Compagnia di Licata hanno accertato, in sede di accesso presso l'esercizio commerciale gestito dalla società ricorrente, mediante esame visivo e controllo delle modalità di funzionamento, l'installazione di setti apparecchi privi di titoli autorizzativi e codici identificativi, non collegati alla rete statale di gioco, che non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate anche per effetto di manomissioni e non risultano conformi alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 110 comma 6, lett. A CP_4
Inoltre, i medesimi agenti hanno verificato che i setti apparecchi di gioco di tipo “Slot Machine” ( privi di titoli e di targhette) sono dotati di rulli virtuali e sono ad alea programmata, rendendo nulla l'abilità del giocatore.
Gli Ufficiali di Polizia Tributaria e Giudiziaria dell' Controparte_2
hanno successivamente sottoposto gli apparecchi a ulteriore
[...]
verifica confermando che si tratta di apparecchi destinati al gioco e rilevando che questi ultimi non erano idonei rilasciare vincite in denaro, constatando la non conformità all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. ( cfr. verbale dell'8 luglio 2024 in atti).
A fronte dell'accertamento, contenuto negli atti e nel verbale di accertamento menzionati, del fatto che si trattasse, per caratteristiche visive e concreta funzionalità, di apparecchi destinati al gioco, era onere dell'opponente dimostrare il contrario, ovverosia che l'apparecchio avesse caratteristiche diverse e incompatibili con la destinazione al gioco o consentisse soltanto vincite non in denaro.
In assenza di qualsivoglia allegazione o prova, l'accertamento contenuto nel verbale e nell'atto sanzionatorio depositati da parte resistente risultano adeguati a dar conto della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata (Cassazione civile sez. II - 20/12/2022, n. 37176).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, liquidate come in dispositivo, secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, e delle fasi effettivamente espletate, vanno poste a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 3500,00, per compenso, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 novembre
2025
Il Giudice
G. AU US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44