TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16614 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22968/2021
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 26/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa AN PO, chiamata la causa 22968/2021, sono comparsi:
- l'Avv. Simona Monti, in sostituzione dell'Avv. MONIA LAGHI per la parte attrice;
- l'Avv. Maria Teresa Marzano, in sostituzione dell'Avv. ABRIGNANI IGNAZIO per la parte convenuta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN PO
pagina 1 di 5
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa AN
PO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 22968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto
"opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)", e vertente tra elettivamente domiciliato in Pomezia via Pontina Parte_1
Vecchia n.6, presso e nello studio dell'Avv. Monia Laghi, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato autenticato a firma digitale ed accluso alla busta eml con cui depositata la citazione innanzi al Giudice di Pace
appellante e di Roma, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso e nello studio dell'Avv.
ZI GN, che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in appello appellato nonché
Controparte_2 appellato, contumace
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Roma il sig. Pt_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 097 2019 9064 5445 29000, nella parte in cui riferita alla cartella di pagamento n. 097 2013 01608 75156
000, emessa a suo carico dall' per diritto annuale camerale non CP_3 versato nell'anno 2010, sanzioni ed accessori.
pagina 2 di 5 A motivo dell'opposizione ha eccepito: (i) la nullità della cartella per “carenza di ruolo”; (ii) l'estinzione del credito iscritto a ruolo per prescrizione;
(iii) la nullità della cartella per mancata notificazione del titolo;
(iv) la nullità della cartella per illegittimità delle maggiorazioni.
Per tali ragioni ha richiesto dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della cartella oppugnata, con favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, entrambi le parti convenute (agente della riscossione ed ente impositore) si sono costituite in giudizio ed hanno contestato la giurisdizione del giudice ordinario, controvertendosi di credito iscritto al ruolo a titolo di “diritto camerale”, avente natura tributaria;
hanno contestato nel merito l'opposizione avversaria, chiedendone in ogni caso il rigetto, con favore delle spese del giudizio.
1.2 Il Giudice di Pace, con sentenza n. 17491/2020, pubblicata in data
12 ottobre 2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione “in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma”; il tutto, senza regolare le spese del grado.
1.3 Con la citazione introduttiva del presente grado, il sig. Pt_1 ha interposto appello avverso la nominata sentenza, argomentando in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario: a tal fine, ha evidenziato di avere svolto opposizione alla intimazione e alla presupposta cartella di pagamento adducendo la prescrizione del credito iscritto al ruolo, maturata successivamente alla notificazione (peraltro contestata) della cartella medesima. Ha per il resto ribadito tutte le ragioni di contestazione e doglianza già sollevate in prime cure.
Attivato nuovamente il contraddittorio, l'ente impositore si è costituito nuovamente in giudizio ed ha contestato l'impugnazione.
L'agente della riscossione ha scelto la contumacia.
La causa è pervenuta all'udienza odierna, e all'esito della discussione delle parti il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
2.1 L'appello in decisione è infondato e va quindi respinto, per quanto di seguito considerato.
2.2 È indubbio e comunque documentato in atti (vedasi la intimazione di pagamento allegata al fascicolo di primo grado della parte appellante) che l'attore abbia inteso muovere contestazione all'intimazione di pagina 3 di 5 pagamento emessa dall' , nella parte in cui inerente alla cartella CP_3 emessa per diritto camerale, ossia per il tributo dovuto alla Camera di
Commercio per l'iscrizione annuale.
Per incidens, non ci piove che l'obbligazione da pagamento dei diritti camerali abbia natura tributaria (v. Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897;
Cass. Sez. 5, 20/07/2022, n. 22801: «il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle (cd. camerale), di cui all'art. Controparte_1
18 della l. n. 580 del 1993, non si pone in contrasto con la Direttiva
2008/7/CE del 12 febbraio 2008, il cui art. 5, par. 1, lett. c), deve essere interpretato nel senso che esso non vieta un'imposta dovuta annualmente a causa dell'iscrizione di un'impresa presso una camera di commercio e industria, in quanto il fatto generatore di tale tributo non consiste nella registrazione della società o della persona giuridica, titolare di un'impresa, bensì nella registrazione dell'impresa stessa»;
Sez. U, 23/04/2008, n. 10469: «la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (Cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»).
Impugnando la cartella (esclusivamente) emessa per diritto camerale,
l'opponente, oggi appellante ha assunto che tale obbligazione si sarebbe estinta per consumazione del termine prescrizionale di legge, in data successiva alla notifica (che comunque ha contestato) della cartella in questione.
Tale il tema del contendere, è principio uniformemente accolto nella giurisprudenza di nomofilachia, quello secondo cui
«in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività
(o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è
pagina 4 di 5 qualificabile come meramente esecutiva» (Cass. Sez. 3, 14/12/2024, n.
32539).
In breve, la pura e semplice notifica della cartella di pagamento non configura atto esecutivo o di “esecuzione tributaria”, che può profilarsi solo quando sia stato notificato il pignoramento; tanto osta a ricondurre la domanda in decisione all'unica opposizione esperibile, ex art. 615 comma 2 c.p.c., innanzi al giudice ordinario, che consiste nell'opposizione all'esecuzione già iniziata (con il pignoramento): ragione per cui, in assenza di qualsivoglia esecuzione intentata - di cui non v'è traccia né al fascicolo, né negli scritti delle parti - la giurisdizione resta attribuita al giudice tributario, anche se si tratti di stabilire la sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva, in data posteriore alla (contestata) notifica della cartella («spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50
d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita
a preannunciarla»; in tali termini Cass. Sez. U., 16/10/2024, n. 26817; conf. Cass. Sez. U., 25/05/2022, n. 16986).
Tanto basta al rigetto dell'impugnazione, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Roma n. 17491/2020, pubblicata in data 12 ottobre
2020, e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere, alla controparte appellata, le spese del grado, che liquida in € 900,00 per compensi tariffari
Roma, 26 novembre 2025 il giudice
AN PO
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 26/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa AN PO, chiamata la causa 22968/2021, sono comparsi:
- l'Avv. Simona Monti, in sostituzione dell'Avv. MONIA LAGHI per la parte attrice;
- l'Avv. Maria Teresa Marzano, in sostituzione dell'Avv. ABRIGNANI IGNAZIO per la parte convenuta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN PO
pagina 1 di 5
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa AN
PO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 22968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto
"opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)", e vertente tra elettivamente domiciliato in Pomezia via Pontina Parte_1
Vecchia n.6, presso e nello studio dell'Avv. Monia Laghi, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato autenticato a firma digitale ed accluso alla busta eml con cui depositata la citazione innanzi al Giudice di Pace
appellante e di Roma, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso e nello studio dell'Avv.
ZI GN, che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in appello appellato nonché
Controparte_2 appellato, contumace
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Roma il sig. Pt_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 097 2019 9064 5445 29000, nella parte in cui riferita alla cartella di pagamento n. 097 2013 01608 75156
000, emessa a suo carico dall' per diritto annuale camerale non CP_3 versato nell'anno 2010, sanzioni ed accessori.
pagina 2 di 5 A motivo dell'opposizione ha eccepito: (i) la nullità della cartella per “carenza di ruolo”; (ii) l'estinzione del credito iscritto a ruolo per prescrizione;
(iii) la nullità della cartella per mancata notificazione del titolo;
(iv) la nullità della cartella per illegittimità delle maggiorazioni.
Per tali ragioni ha richiesto dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della cartella oppugnata, con favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, entrambi le parti convenute (agente della riscossione ed ente impositore) si sono costituite in giudizio ed hanno contestato la giurisdizione del giudice ordinario, controvertendosi di credito iscritto al ruolo a titolo di “diritto camerale”, avente natura tributaria;
hanno contestato nel merito l'opposizione avversaria, chiedendone in ogni caso il rigetto, con favore delle spese del giudizio.
1.2 Il Giudice di Pace, con sentenza n. 17491/2020, pubblicata in data
12 ottobre 2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione “in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma”; il tutto, senza regolare le spese del grado.
1.3 Con la citazione introduttiva del presente grado, il sig. Pt_1 ha interposto appello avverso la nominata sentenza, argomentando in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario: a tal fine, ha evidenziato di avere svolto opposizione alla intimazione e alla presupposta cartella di pagamento adducendo la prescrizione del credito iscritto al ruolo, maturata successivamente alla notificazione (peraltro contestata) della cartella medesima. Ha per il resto ribadito tutte le ragioni di contestazione e doglianza già sollevate in prime cure.
Attivato nuovamente il contraddittorio, l'ente impositore si è costituito nuovamente in giudizio ed ha contestato l'impugnazione.
L'agente della riscossione ha scelto la contumacia.
La causa è pervenuta all'udienza odierna, e all'esito della discussione delle parti il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
2.1 L'appello in decisione è infondato e va quindi respinto, per quanto di seguito considerato.
2.2 È indubbio e comunque documentato in atti (vedasi la intimazione di pagamento allegata al fascicolo di primo grado della parte appellante) che l'attore abbia inteso muovere contestazione all'intimazione di pagina 3 di 5 pagamento emessa dall' , nella parte in cui inerente alla cartella CP_3 emessa per diritto camerale, ossia per il tributo dovuto alla Camera di
Commercio per l'iscrizione annuale.
Per incidens, non ci piove che l'obbligazione da pagamento dei diritti camerali abbia natura tributaria (v. Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897;
Cass. Sez. 5, 20/07/2022, n. 22801: «il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle (cd. camerale), di cui all'art. Controparte_1
18 della l. n. 580 del 1993, non si pone in contrasto con la Direttiva
2008/7/CE del 12 febbraio 2008, il cui art. 5, par. 1, lett. c), deve essere interpretato nel senso che esso non vieta un'imposta dovuta annualmente a causa dell'iscrizione di un'impresa presso una camera di commercio e industria, in quanto il fatto generatore di tale tributo non consiste nella registrazione della società o della persona giuridica, titolare di un'impresa, bensì nella registrazione dell'impresa stessa»;
Sez. U, 23/04/2008, n. 10469: «la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (Cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»).
Impugnando la cartella (esclusivamente) emessa per diritto camerale,
l'opponente, oggi appellante ha assunto che tale obbligazione si sarebbe estinta per consumazione del termine prescrizionale di legge, in data successiva alla notifica (che comunque ha contestato) della cartella in questione.
Tale il tema del contendere, è principio uniformemente accolto nella giurisprudenza di nomofilachia, quello secondo cui
«in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività
(o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è
pagina 4 di 5 qualificabile come meramente esecutiva» (Cass. Sez. 3, 14/12/2024, n.
32539).
In breve, la pura e semplice notifica della cartella di pagamento non configura atto esecutivo o di “esecuzione tributaria”, che può profilarsi solo quando sia stato notificato il pignoramento; tanto osta a ricondurre la domanda in decisione all'unica opposizione esperibile, ex art. 615 comma 2 c.p.c., innanzi al giudice ordinario, che consiste nell'opposizione all'esecuzione già iniziata (con il pignoramento): ragione per cui, in assenza di qualsivoglia esecuzione intentata - di cui non v'è traccia né al fascicolo, né negli scritti delle parti - la giurisdizione resta attribuita al giudice tributario, anche se si tratti di stabilire la sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva, in data posteriore alla (contestata) notifica della cartella («spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50
d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita
a preannunciarla»; in tali termini Cass. Sez. U., 16/10/2024, n. 26817; conf. Cass. Sez. U., 25/05/2022, n. 16986).
Tanto basta al rigetto dell'impugnazione, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Roma n. 17491/2020, pubblicata in data 12 ottobre
2020, e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere, alla controparte appellata, le spese del grado, che liquida in € 900,00 per compensi tariffari
Roma, 26 novembre 2025 il giudice
AN PO
pagina 5 di 5