Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16614
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Sentenza 26 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di appello iscritta al n. 22968/2021, promossa dal sig. Pt_1, appellante, contro l'agente della riscossione (contumace) e l'ente impositore (appellato), in persona del legale rappresentante pro tempore. L'appellante aveva impugnato la sentenza n. 17491/2020 del Giudice di Pace di Roma, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La controversia originava dall'opposizione del sig. Pt_1 all'intimazione di pagamento relativa a una cartella emessa dall'ente impositore per diritto annuale camerale non versato nell'anno 2010, sanzioni ed accessori. Nell'atto di opposizione, l'appellante aveva sollevato i seguenti motivi: (i) nullità della cartella per carenza di ruolo; (ii) estinzione del credito per prescrizione; (iii) nullità della cartella per mancata notificazione del titolo; (iv) nullità della cartella per illegittimità delle maggiorazioni. L'ente impositore si era costituito contestando la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la materia aveva natura tributaria, e chiedendo il rigetto dell'opposizione nel merito. L'appellante, nel presente grado, aveva ribadito le proprie doglianze, focalizzandosi sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria in virtù della dedotta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.

Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace. Il Giudice ha innanzitutto accertato che l'oggetto della controversia era l'impugnazione di una cartella emessa per diritto camerale, obbligazione di natura tributaria, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi affrontato la questione della giurisdizione, richiamando consolidati principi della Corte di Cassazione secondo cui le controversie relative ad atti di riscossione coattiva di entrate tributarie, inclusa l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Il Tribunale ha specificato che la mera notifica della cartella di pagamento non costituisce atto esecutivo, e che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è esperibile solo in presenza di un pignoramento, assente nel caso di specie. Pertanto, in assenza di un'esecuzione iniziata, la giurisdizione spetta al giudice tributario, anche qualora si deduca la prescrizione sopravvenuta della pretesa impositiva. Di conseguenza, l'appello è stato ritenuto infondato e la sentenza impugnata confermata. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante, liquidate in € 900,00 per compensi tariffari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16614
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 16614
    Data del deposito : 26 novembre 2025

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