CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 173/2024 depositato il 17/01/2024, relativo alla sentenza n. 658/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Svolgimento del processo Con ricorso per ottemperanza depositato in segreteria il 17.1.2024, la società Ricorrente_1 s.a.s. ha chiesto l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 571 del 20.2.2023, depositata il 14.3.2023 con la quale è stato annullato il provvedimento del Comune di Palermo di diniego della richiesta di rimborso, avanzata dalla stessa Ricorrente_1 s.a.s., della somma di € 44.919,85. Nel dedurre che, nonostante la richiesta di eseguire la sentenza dando seguito al pagamento della somma richiesta e la relativa messa in mora, il Comune di Palermo perseverava nell'inadempimento della sentenza. Ha chiesto, quindi, l'adozione di provvedimenti necessari all'esecuzione della predetta sentenza, tali da sfociare nell'emissione di un ordinativo, diretto all'istituto tesoriere dell'Ente impositore, avente a oggetto il pagamento, in favore della società ricorrente, di € 58.215,58, di cui € 44.919,85 per imposte pagate e non dovute, € 10.587,49 per interessi, € 2.458,24 per competenze legali ed € 250,00 a titolo di rimborso del contributo unificato. A seguito della comunicazione del ricorso, il Comune di Palermo ha presentato le proprie osservazioni, deducendo che, nonostante le iniziative amministrative poste in essere per l'adempimento della sentenza, ciò era risultato sinora impossibile stante che il Consiglio comunale non aveva ancora potuto provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio avente origine nel giudicato, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso. Fissata per provvedere l'odierna udienza, nelle more il Comune di Palermo ha manifestato la sopravvenuta determinazione di adempiere all'obbligo derivante dalla sentenza sopra indicata, depositando la relativa determinazione dirigenziale di pagamento facente seguito, tra l'altro, all'intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale. Con note depositate il 7.1.2026, evidenziando i tempi della messa in mora, dell'iscrizione a ruolo relativa al presente procedimento, della determinazione dirigenziale di pagamento e del conseguente mandato di pagamento e sottolineando la distanza rispetto al pagamento dell'indebito, oltre che l'entità di quest'ultimo, parte ricorrente ha insistito nella domanda di condanna del Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio e ha altresì chiesto la condanna del predetto Comune al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.p., da liquidarsi in via equitativa. Ancora, con note depositata il 10.1.2026, insistendo nelle richieste già formulate con le note depositate il 7.1.2026, parte ricorrente, oltre a domandare la distrazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite, ha altresì richiesto la condanna del Comune di Palermo al pagamento degli interessi legali e moratori ex l. 208/2012 fino al 29.7.2024, data del mandato di pagamento. All'udienza parte ricorrente, nel prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ha insistito nella richiesta di condanna del Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio nonché nelle ulteriori richieste di condanna al risarcimento dei datti ex art. 96 c.p.c. e al pagamento degli interessi formulate, rispettivamente, nella memoria depositata il 7.1.2026 e i quella depositata il 10.1.2026; il Comune di Palermo, dal canto suo, si è riportato alle proprie controdeduzioni. Motivi della decisione Alla stregua di quanto esposto in narrativa, è evidente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Va pertanto dichiarata, per tale motivo, l'estinzione del giudizio. Le spese di lite vanno naturalmente poste a carico della parte soccombente, ossia del Comune di Palermo. Non emergono ragioni per l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. mentre l'ulteriore domanda relativa agli interessi, avanzata con note depositate solo due giorni prima dell'udienza, non può essere presa in considerazione per palese inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Palermo, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.450,00, al rimborso forfettario delle spese generali nonché al pagamento dei tributi e contributi di legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore del Difensore costituito, avvocato Marianna Trinca. Palermo, 12 gennaio 2026
Il Presidente est. Giuliano Castiglia
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 173/2024 depositato il 17/01/2024, relativo alla sentenza n. 658/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Svolgimento del processo Con ricorso per ottemperanza depositato in segreteria il 17.1.2024, la società Ricorrente_1 s.a.s. ha chiesto l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 571 del 20.2.2023, depositata il 14.3.2023 con la quale è stato annullato il provvedimento del Comune di Palermo di diniego della richiesta di rimborso, avanzata dalla stessa Ricorrente_1 s.a.s., della somma di € 44.919,85. Nel dedurre che, nonostante la richiesta di eseguire la sentenza dando seguito al pagamento della somma richiesta e la relativa messa in mora, il Comune di Palermo perseverava nell'inadempimento della sentenza. Ha chiesto, quindi, l'adozione di provvedimenti necessari all'esecuzione della predetta sentenza, tali da sfociare nell'emissione di un ordinativo, diretto all'istituto tesoriere dell'Ente impositore, avente a oggetto il pagamento, in favore della società ricorrente, di € 58.215,58, di cui € 44.919,85 per imposte pagate e non dovute, € 10.587,49 per interessi, € 2.458,24 per competenze legali ed € 250,00 a titolo di rimborso del contributo unificato. A seguito della comunicazione del ricorso, il Comune di Palermo ha presentato le proprie osservazioni, deducendo che, nonostante le iniziative amministrative poste in essere per l'adempimento della sentenza, ciò era risultato sinora impossibile stante che il Consiglio comunale non aveva ancora potuto provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio avente origine nel giudicato, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso. Fissata per provvedere l'odierna udienza, nelle more il Comune di Palermo ha manifestato la sopravvenuta determinazione di adempiere all'obbligo derivante dalla sentenza sopra indicata, depositando la relativa determinazione dirigenziale di pagamento facente seguito, tra l'altro, all'intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale. Con note depositate il 7.1.2026, evidenziando i tempi della messa in mora, dell'iscrizione a ruolo relativa al presente procedimento, della determinazione dirigenziale di pagamento e del conseguente mandato di pagamento e sottolineando la distanza rispetto al pagamento dell'indebito, oltre che l'entità di quest'ultimo, parte ricorrente ha insistito nella domanda di condanna del Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio e ha altresì chiesto la condanna del predetto Comune al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.p., da liquidarsi in via equitativa. Ancora, con note depositata il 10.1.2026, insistendo nelle richieste già formulate con le note depositate il 7.1.2026, parte ricorrente, oltre a domandare la distrazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite, ha altresì richiesto la condanna del Comune di Palermo al pagamento degli interessi legali e moratori ex l. 208/2012 fino al 29.7.2024, data del mandato di pagamento. All'udienza parte ricorrente, nel prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ha insistito nella richiesta di condanna del Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio nonché nelle ulteriori richieste di condanna al risarcimento dei datti ex art. 96 c.p.c. e al pagamento degli interessi formulate, rispettivamente, nella memoria depositata il 7.1.2026 e i quella depositata il 10.1.2026; il Comune di Palermo, dal canto suo, si è riportato alle proprie controdeduzioni. Motivi della decisione Alla stregua di quanto esposto in narrativa, è evidente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Va pertanto dichiarata, per tale motivo, l'estinzione del giudizio. Le spese di lite vanno naturalmente poste a carico della parte soccombente, ossia del Comune di Palermo. Non emergono ragioni per l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. mentre l'ulteriore domanda relativa agli interessi, avanzata con note depositate solo due giorni prima dell'udienza, non può essere presa in considerazione per palese inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Palermo, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.450,00, al rimborso forfettario delle spese generali nonché al pagamento dei tributi e contributi di legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore del Difensore costituito, avvocato Marianna Trinca. Palermo, 12 gennaio 2026
Il Presidente est. Giuliano Castiglia