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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 556 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza del 09.01.2025 resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/12/1944, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; opponente
E
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Zamboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. opposta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1373/2021, emesso dal Tribunale di
Benevento in data 28.12.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 16.540,00, oltre interessi e spese della CP_1 procedura monitoria, a saldo della fattura n. 8 del 21.07.2021, emessa dalla
1 predetta società, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia eseguita dalla stessa e non pagati.
A fondamento dell'opposizione il sig. esponeva che: Parte_1
1. nel mese di febbraio del 2019, aveva concluso con la società
[...] un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di CP_1 ristrutturazione sul fabbricato di sua proprietà, sito in Moiano (BN) alla via Vicinale Viola n. 4;
2. le parti avevano dettagliato analiticamente i lavori da eseguire sull'immobile nel computo metrico redatto il 26.02.2019 ed il costo degli stessi era stato concordato in € 21.882,40 (cfr. computo metrico.pdf – produzione opponente);
3. per l'esecuzione dei lavori era stato fissato il termine al 31.12.2019, ma
- alla predetta data - le opere non erano state terminate e la società appaltatrice dei lavori aveva abbandonato il cantiere senza alcun motivo;
le opere realizzate solo in parte, inoltre, presentavano svariati vizi e difformità;
4. egli aveva già corrisposto alla società creditrice la somma di €
16.500,00, a saldo delle fatture n. 1 e n. 9 del 2019 emessa dalla stessa
(cfr. fatture.pdf – produzione opponente) e che l'ulteriore richiesta di €
16.500,00, pretesa a saldo, per non specificati lavori di ristrutturazione, non era in alcun modo giustificata;
5. l'importo richiesto dalla si fondava su calcoli arbitrari, non CP_1 supportati da alcuna lavorazione effettiva, né da idonea documentazione;
6. la mera produzione di una fattura non era sufficiente a provare l'esistenza del credito asseritamente vantato dalla società e, nei calcoli effettuati, la stessa non aveva considerato il pagamento già effettuato di
€ 16.500,00;
7. di talché, egli non era debitore di alcuna somma e ogni avversa pretesa doveva ritenersi infondata.
L'opponente chiedeva, pertanto, al Tribunale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, previo accertamento del minor valore delle opere eseguite dalla ditta
2 appaltatrice e delle spese da lui sostenute per la rimozione dei loro difetti, di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice con condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme pagate in eccesso, oltre al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 24.05.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava l'avversa opposizione e deduceva la piena CP_1 legittimità del provvedimento monitorio, evidenziando che:
a) per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione sul fabbricato di proprietà del sig. non era stato stabilito alcun termine;
Pt_1
b) sullo stesso immobile e contestualmente, il sig. aveva affidato ad Pt_1 altre ditte l'esecuzione di altri interventi, distinti da quelli oggetto di appalto tra le parti, tra cui gli impianti idraulico ed elettrico, di talchè la presenza contemporanea di più imprese nel cantiere aveva determinato ritardi fisiologici nell'esecuzione delle opere, non imputabili a sé;
c) il committente, durante l'esecuzione dei lavori, aveva modificato più volte gli interventi da realizzarsi, determinando anche una riduzione del prezzo inizialmente pattuito alla minor somma di € 19.904,97;
d) tuttavia, successivamente, il sig. aveva richiesto ulteriori lavori, Pt_1 analiticamente descritti in un nuovo computo metrico datato 16.07.2021
(cfr. doc.1 – produzione opposta), peraltro approvato dal committente, il che aveva determinato un aumento di € 10.521,0 sull'importo dei lavori pattuito in precedenza.
Sulla base dei nuovi conteggi, quindi, considerando l'acconto già corrisposto dal di € 16.500,00, in data 21.07.2021, era stata emessa la fattura n. 8 Pt_1 per un residuo importo di € 16.500,00, a saldo conclusivo dei lavori svolti (cfr. doc.2 – produzione opposta).
Faceva rilevare la società opposta, che l'opponente non aveva mai sollevato contestazioni né in merito al nuovo computo metrico del 21.07.2021, né in merito alla fattura n. 8 del 16.07.2021, le contestazioni erano state sollevate solo a seguito dell'invio dei solleciti di pagamento.
3 Parte opposta contestava, altresì, la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dell'opponente, oltretutto del tutto sfornita di prova, in ordine sia all'esistenza di difetti nelle opere realizzate, sia ai costi asseritamente sostenuti per la loro eliminazione.
Insisteva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'altra parte al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., nella misura equitativamente determinata dal giudice, oltre al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., escussi i testi ammessi e verificata la mancata presentazione dell'opponente all'udienza del 13.06.2023, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferitogli, entrambe le parti richiedevano direttamente la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza veniva trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza del 09.01.2025, la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti).
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va innanzitutto rilevato che nel corso del presente giudizio l'opponente si è limitato a sostenere di aver denunciato, tempestivamente, alla ditta appaltatrice i vizi e le difformità riscontrate nei lavori eseguiti sull'immobile di sua proprietà, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio idoneo a corroborare tali affermazioni.
Invero, pur gravando su di lui l'onere della prova in relazione ai fatti posti a fondamento della propria tesi difensiva, l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione – né tecnica né contabile – atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei lamentati difetti, né tantomeno l'effettivo sostenimento, da parte sua, di costi per la loro eliminazione.
La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente – quindi - va immediatamente rigettata.
4 Il sig. inoltre, senza giustificare la sua assenza, non si presentava Pt_1 all'udienza del 13.06.2023 a rendere l'interrogatorio formale che gli era stato deferito dalla società opposta.
Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”
(Cass. ord. n. 9436/2018).
Ebbene, alla luce degli elementi deducibili dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria, tutte le circostanze capitolate nell'interrogatorio formale deferito dalla all'opposto, CP_1 possono ritenersi ammesse.
In particolare, deve ritenersi pacifica l'esecuzione, da parte dell'impresa appaltatrice, sull'immobile di sua proprietà, dei seguenti lavori, riportati nel computo metrico datato 16.07.2021: realizzazione dell'intonaco interno ed esterno, divisori interni, mensola copertura, cassaforma, demolizione e trasporto rifiuti, aggiunta ferri con ancorante e getto, trasporto materiali di risulta a discarica, riparazione balcone sottotetto ammalorato, bagno p.p., rimozione e rifacimento intonaco, chiusura tracce e tompagno vasca, posa in opera pavimenti e rivestimenti, fornitura colla e inerte, rinforzo parete, architravi con travetto in cls su porte esterne, posa in opera marmo per finestre, posa in opera camino, installazione impianto a pavimento.
Deve ritenersi ammessa la mancata contestazione sui lavori eseguiti successivamente dall'appaltatrice e indicati nel secondo computo metrico redatto dall'impresa appaltatrice medesima.
Deve, altresì, ritenersi provata la contestuale presenza sul cantiere di diverse ditte, incaricate di eseguire interventi distinti da quelli oggetto di appalto (in particolare, i lavori idraulici risultano eseguiti dalla ditta – Controparte_2 cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 13.6.2023). Tes_1
5 Di talché, nessuna responsabilità diretta e puntuale può addebitarsi alla ditta né in ordine alla dilatazione dei tempi di lavoro oltre quelli CP_1 previsti, né in ordine a supposti difetti degli stessi.
Le suddette circostanze risultano, peraltro, comprovate dalle testimonianze rese dai sigg. e all'udienza del 13.03.2023 Testimone_2 Testimone_3
(cfr. verbale), nonché, in parte, dal sig. all'udienza del Testimone_4
05.12.2023 (cfr. verbale).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
Alla luce del comportamento processuale tenuto dall'opponente, il quale instaurava il presente giudizio di opposizione sprovvisto di qualsivoglia documentazione probatoria astrattamente idonea a sostenere in giudizio le proprie ragioni e senza avanzare alcuna istanza istruttoria, restando finanche assente ingiustificato all'udienza fissata per il raccoglimento del suo interrogatorio formale, emergendo, conclusivamente, con evidenza, il carattere meramente strumentale e dilatorio dell'opposizione, si ritiene accoglibile la richiesta di condanna dello stesso, avanzata dall'opposta, al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., come liquidati direttamente in dispositivo in entità pari alle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1373/2021, emesso dal Tribunale di Benevento in data 28.12.2021 dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) CONDANNA a rimborsare in favore della le Parte_1 CP_1 spese relative al presente giudizio che si liquidano in € 5.077,00 (di cui €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
6 3) CONDANNA al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 di € 5.077,00 ex art. 96, III co., c.p.c.
Benevento, 24.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_3
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