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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23367/2024
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. FRANCESCA TRAININI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. CATIA FAVALLI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Affido condiviso delle minori con residenza anagrafica presso la madre. Collocamento paritario delle minori che staranno dal padre, a settimane alternate, nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 18,00, sabato e domenica, compreso il pernottamento nei giorni indicati per la I settimana,
e il pomeriggio di martedì fino al massimo alle 19,00, mercoledì e venerdì, compreso il pernottamento nei giorni indicati, per la II settimana;
staranno con la madre nella prima settimana il lunedì ed il giovedì, compreso il pernottamento, nella seconda settimana il lunedì, il martedì dalle 19,00, il giovedì, il venerdì fino alle ore 18,00: sabato e la domenica compreso il pernottamento nei giorni indicati, come meglio specificato nello schema
1 2. Vacanze invernali: le figlie staranno metà periodo con ciascun genitore, alternando Natale con
Capodanno, lo stesso per le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
vacanze estive: 15 gg con ciascun genitore anche non consecutivi da concordare entro 30 maggio di ogni anno;
3. gli impegni extrascolastici delle figlie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sport/catechismo/visite mediche/colloqui con i professori saranno gestiti dai genitori al 50% ciascuno, secondo i giorni di visita, salvo impossibilità per impegni eccezionali ed improrogabili per i quali dovranno accordarsi tra loro nell'interesse delle figlie;
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie nei rispettivi giorni di spettanza;
5. le spese straordinarie , da quantificare alla fine di ogni mese, come previste e regolate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in vigore, saranno a carico dei genitori nella misura del 60% per la madre e 40% per il padre, salvo le deroghe concordate congiuntamente dai genitori per le seguenti voci di spesa: scuola privata “ Liceo Sportivo Gianni Brera” ,frequentato dalla figlia scelto Per_1
assecondando l'interesse e le inclinazioni della minore, la cui retta , comprese gite scolastiche facenti parte del percorso formativo, sarà a carico della madre per il 75% e del padre per il 25%; la scelta della scuola secondaria di secondo grado per la figlia verrà fatta congiuntamente dai genitori Per_2
in base al percorso formativo e alle inclinazioni della figlia;
equitazione: le spese relative al mantenimento del cavallo, ad una gara/stage al mese, alle lezioni e all' abbigliamento necessario saranno a carico della madre per il 60% e del padre per il 40%; in preparazione delle gare agonistiche annuali più importanti, come fatto fino ad ora, se verrà sostenuta una gara di allenamento, il relativo costo verrà ripartito come sopra specificato;
in ogni caso le parti convengono che la spesa massima sostenuta dal padre per l'equitazione non potrà essere superiore a Euro 10.000,00/anno complessivi;
in caso di necessità all'acquisto di un cavallo, le parti convengono che prima dovrà essere venduto quello già in dotazione, con divisione in parti uguali del prezzo netto ricavato e la spesa per l'acquisto sarà ripartita nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre;
2 6. la casa coniugale, sita a Nave (BS) Via Pozzo n. 13/C, meglio identificata al NCT foglio 12, particella 320, sub 3 , cat. A/2, con sub 8 cat. C/6 e sub 17 cat. F/5, viene assegnata in via definitiva al padre;
7. assegno unico universale ed ogni eventuale beneficio futuro per i figli a carico verrà ripartito al
50% tra i genitori;
8. nessun mantenimento per i coniugi;
9. l'eventuale percorso universitario delle figlie verrà scelto in base ai desiderata e all'attitudine delle stesse con ripartizione dei relativi costi in base alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori da valutarsi al momento della scelta.
10. i coniugi si danno reciproco consenso per il rinnovo dei documenti e del passaporto ed esprimono il loro consenso anche al rilascio del passaporto per le figlie, da utilizzarsi in ogni caso, previa autorizzazione di entrambi nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso;
11. spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 03/03/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (atto n. 3, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Nulla per le spese.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23367/2024
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. FRANCESCA TRAININI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. CATIA FAVALLI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Affido condiviso delle minori con residenza anagrafica presso la madre. Collocamento paritario delle minori che staranno dal padre, a settimane alternate, nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 18,00, sabato e domenica, compreso il pernottamento nei giorni indicati per la I settimana,
e il pomeriggio di martedì fino al massimo alle 19,00, mercoledì e venerdì, compreso il pernottamento nei giorni indicati, per la II settimana;
staranno con la madre nella prima settimana il lunedì ed il giovedì, compreso il pernottamento, nella seconda settimana il lunedì, il martedì dalle 19,00, il giovedì, il venerdì fino alle ore 18,00: sabato e la domenica compreso il pernottamento nei giorni indicati, come meglio specificato nello schema
1 2. Vacanze invernali: le figlie staranno metà periodo con ciascun genitore, alternando Natale con
Capodanno, lo stesso per le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
vacanze estive: 15 gg con ciascun genitore anche non consecutivi da concordare entro 30 maggio di ogni anno;
3. gli impegni extrascolastici delle figlie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sport/catechismo/visite mediche/colloqui con i professori saranno gestiti dai genitori al 50% ciascuno, secondo i giorni di visita, salvo impossibilità per impegni eccezionali ed improrogabili per i quali dovranno accordarsi tra loro nell'interesse delle figlie;
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie nei rispettivi giorni di spettanza;
5. le spese straordinarie , da quantificare alla fine di ogni mese, come previste e regolate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in vigore, saranno a carico dei genitori nella misura del 60% per la madre e 40% per il padre, salvo le deroghe concordate congiuntamente dai genitori per le seguenti voci di spesa: scuola privata “ Liceo Sportivo Gianni Brera” ,frequentato dalla figlia scelto Per_1
assecondando l'interesse e le inclinazioni della minore, la cui retta , comprese gite scolastiche facenti parte del percorso formativo, sarà a carico della madre per il 75% e del padre per il 25%; la scelta della scuola secondaria di secondo grado per la figlia verrà fatta congiuntamente dai genitori Per_2
in base al percorso formativo e alle inclinazioni della figlia;
equitazione: le spese relative al mantenimento del cavallo, ad una gara/stage al mese, alle lezioni e all' abbigliamento necessario saranno a carico della madre per il 60% e del padre per il 40%; in preparazione delle gare agonistiche annuali più importanti, come fatto fino ad ora, se verrà sostenuta una gara di allenamento, il relativo costo verrà ripartito come sopra specificato;
in ogni caso le parti convengono che la spesa massima sostenuta dal padre per l'equitazione non potrà essere superiore a Euro 10.000,00/anno complessivi;
in caso di necessità all'acquisto di un cavallo, le parti convengono che prima dovrà essere venduto quello già in dotazione, con divisione in parti uguali del prezzo netto ricavato e la spesa per l'acquisto sarà ripartita nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre;
2 6. la casa coniugale, sita a Nave (BS) Via Pozzo n. 13/C, meglio identificata al NCT foglio 12, particella 320, sub 3 , cat. A/2, con sub 8 cat. C/6 e sub 17 cat. F/5, viene assegnata in via definitiva al padre;
7. assegno unico universale ed ogni eventuale beneficio futuro per i figli a carico verrà ripartito al
50% tra i genitori;
8. nessun mantenimento per i coniugi;
9. l'eventuale percorso universitario delle figlie verrà scelto in base ai desiderata e all'attitudine delle stesse con ripartizione dei relativi costi in base alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori da valutarsi al momento della scelta.
10. i coniugi si danno reciproco consenso per il rinnovo dei documenti e del passaporto ed esprimono il loro consenso anche al rilascio del passaporto per le figlie, da utilizzarsi in ogni caso, previa autorizzazione di entrambi nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso;
11. spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 03/03/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (atto n. 3, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Nulla per le spese.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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