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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/12/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3317 / 2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. TO RR PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3317/2025 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da
, nata a [...], il [...], Parte_1
CF. con l'Avv. MAESTRELLO LINO;
C.F._1
contro
, nato a [...], il [...], CF. CP_1
con l'Avv. INVIDIA ANTONIO;
C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
1 Repubblica.
MOTIVI DELA DECISIONE
Rilevato che i genitori comparivano di persona all'udienza appositamente fissata e,
dopo ampia discussione, concordavano le seguenti condizioni:
1) Assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Caprino Verone (VR), Via Gau-
Algesheim n. 8 alla IGnora che la abiterà con i figli minori, con Parte_1
tutti gli arredi e corredi in essa presenti;
2) Affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con Per_1 Per_2
collocamento presso la stessa. La madre si obbliga, ad ogni modo, a notiziare ed informare il padre relativamente ad ogni questione inerente ai figli sia questa medica,
scolastica, extrascolastica, etc. L'affidamento esclusivo è giustificato dal fatto che negli ultimi anni il padre non ha avuto rapporti diretti con i figli. La madre affidataria esclusiva è altresì autorizzata a chiedere documenti validi per l'espatrio per i figli minori, anche senza il consenso del padre;
3) Il padre, per questo primo periodo, vedrà e terrà i figli con sé due/tre ore alla settimana (indicativamente il sabato o la domenica). Il giorno di visita verrà
concordato settimanalmente tra i genitori o tra il padre e i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. Le parti concordano che la predetta modalità di visita potrà essere tra loro variata a seconda delle proprie necessità e, soprattutto dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
4) Il sig. corrisponderà alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Dicembre 2025, un
2 assegno mensile di euro 500,00* (€ 250,00* per ciascun figlio), assegno che sarà
corrisposto con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e così per gli anni futuri;
5) Il sig. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di spese CP_1 Parte_1
straordinarie a favore dei figli, la quota fissa mensile di € 200,00*;
6) La sig.ra si impegna a far avere al sig. rendicontazione mensile Parte_1 CP_1
delle spese straordinarie sostenute a favore dei figli;
7) Assegno Unico integralmente a favore della madre;
8) La sig.ra dichiara di non aver più nulla a pretendere dal sig. a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e a titolo di spese straordinarie a favore degli stessi e ciò sino al mese di novembre 2025 compreso;
9) Spese legali compensate rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
ritenuto che l'esito della controversia e la concorde richiesta delle parti giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così dispone:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 18/11/2025
3 La Presidente rel.
TO RR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. TO RR PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3317/2025 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da
, nata a [...], il [...], Parte_1
CF. con l'Avv. MAESTRELLO LINO;
C.F._1
contro
, nato a [...], il [...], CF. CP_1
con l'Avv. INVIDIA ANTONIO;
C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
1 Repubblica.
MOTIVI DELA DECISIONE
Rilevato che i genitori comparivano di persona all'udienza appositamente fissata e,
dopo ampia discussione, concordavano le seguenti condizioni:
1) Assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Caprino Verone (VR), Via Gau-
Algesheim n. 8 alla IGnora che la abiterà con i figli minori, con Parte_1
tutti gli arredi e corredi in essa presenti;
2) Affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con Per_1 Per_2
collocamento presso la stessa. La madre si obbliga, ad ogni modo, a notiziare ed informare il padre relativamente ad ogni questione inerente ai figli sia questa medica,
scolastica, extrascolastica, etc. L'affidamento esclusivo è giustificato dal fatto che negli ultimi anni il padre non ha avuto rapporti diretti con i figli. La madre affidataria esclusiva è altresì autorizzata a chiedere documenti validi per l'espatrio per i figli minori, anche senza il consenso del padre;
3) Il padre, per questo primo periodo, vedrà e terrà i figli con sé due/tre ore alla settimana (indicativamente il sabato o la domenica). Il giorno di visita verrà
concordato settimanalmente tra i genitori o tra il padre e i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. Le parti concordano che la predetta modalità di visita potrà essere tra loro variata a seconda delle proprie necessità e, soprattutto dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
4) Il sig. corrisponderà alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Dicembre 2025, un
2 assegno mensile di euro 500,00* (€ 250,00* per ciascun figlio), assegno che sarà
corrisposto con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e così per gli anni futuri;
5) Il sig. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di spese CP_1 Parte_1
straordinarie a favore dei figli, la quota fissa mensile di € 200,00*;
6) La sig.ra si impegna a far avere al sig. rendicontazione mensile Parte_1 CP_1
delle spese straordinarie sostenute a favore dei figli;
7) Assegno Unico integralmente a favore della madre;
8) La sig.ra dichiara di non aver più nulla a pretendere dal sig. a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e a titolo di spese straordinarie a favore degli stessi e ciò sino al mese di novembre 2025 compreso;
9) Spese legali compensate rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
ritenuto che l'esito della controversia e la concorde richiesta delle parti giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così dispone:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 18/11/2025
3 La Presidente rel.
TO RR
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