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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1902 /2021 R.G. vertente
T R A
-DI elettivamente domiciliata in Via Cesare Fabrizi 8 L'Aquila, Parte_1 presso e nello studio dell' Avv. ALFONSI GUIDO dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. MATERA ORNELLA
Attrice
E
elettivamente domiciliato in Via Arco Dei Veneziani 27 Controparte_1
L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. PAONE FERDINANDO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
Controparte_2
Convenuta contumace
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 03/12/2021, Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi all' intestato Tribunale di L' Aquila, Controparte_1
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni per occupazione Controparte_2 sine titulo di un immobile di cui era comproprietaria pro-indiviso per la quota di 1/3 con i fratelli e ciascuno dei quali proprietario delle rispettive CP_3 Persona_1 quote di 1/3.
Deduceva l'attrice di essere comproprietaria, in ragione della quota Parte_2 di spettanza pari ad 1/3, unitamente ai fratelli e , anch'essi CP_3 Persona_1 proprietari ciascuno della quota di 1/3, dell'immobile riportato al catasto fabbricati, fg. 4, p.lla 1274, sub. 10, cat. A/3, classe 1, vani 5, superficie catastale mq 132, adibito a civile abitazione sito in Tornimparte (AQ), fraz. Rocca S. Stefano, via Piè La Terra n. 19, per averlo ricevuto in eredità dal genitore e per effetto della morte Pt_2 dell'altro genitore, in data 29/1/2013; che il fratello , Persona_2 Controparte_4 comproprietario di 1/3, asserendo di aver acquisito la piena ed esclusiva proprietà dell'intero immobile per usucapione, aveva donato la proprietà di detto immobile al figlio , con atto di donazione per Notaio Dott. Controparte_1 Persona_3 dell'11/09/2018, rep. n. 97194, racc. n. 28647; che il Tribunale di L' Aquila con sentenza n. 674/2021 resa nel giudizio n. 1429/2018 R.G., passata in giudicato, in accoglimento della domanda proposta da , aveva dichiarato la nullità Parte_2 della donazione;
che l'immobile era occupato sine titulo fin dall'anno 2003 da CP_1 e dalla di lui coniuge che, stante l'impossibilità di
[...] Controparte_2 ottenere il rilascio dell'immobile in comproprietà con i fratelli e , CP_3 CP_5 aveva diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene maturato negli ultimi dieci anni antecedenti alla data del ricorso pari ad € 24.000,00, oltre le ulteriori somme maturande sino al deposito della decisione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: il Tribunale di L' Aquila “Voglia:
a) dichiarare che l'occupazione da parte di ed Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento sito in Tornimparte (AQ), fraz. Rocca S. Stefano, via Piè La Terra n. 19, riportato al catasto fabbricati, fg. 4, p.lla 1274, sub. 10, cat. A/3, classe 1, vani 5, superficie catastale mq 132, rendita catastale € 175,60 è da ritenersi senza alcun titolo;
b) per l'effetto dichiarare i resistenti tenuti, in solido, al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, da determinarsi nell'ammontare di € 24.000,00 in favore di
[...]
, oltre a rivalutazione degli interessi e ISTAT, nella misura ivi stabilita Parte_2 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia da determinarsi a mezzo CTU, tenuto conto dei criteri valutativi di legge;
c) condannare il solo , per effetto della separazione intervenuta con Controparte_1
a corrispondere gli ulteriori importi maturandi sino al deposito Controparte_2 della decisione;
d) condannare, infine, sempre con vincolo solidale, e Controparte_1 CP_2 al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
[...]
Notificato ritualmente il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva in giudizio per eccepire in rito la Controparte_1 inapplicabilità alla fattispecie del rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. e nel merito sia il fatto che l'attrice aveva sempre acconsentito all'occupazione Parte_2 dell'immobile quanto la inesistenza del danno in re ipsa.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia all'On. Tribunale di L'Aquila, Sezione Locazioni, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria,
a)Dichiarare inammissibile la domanda proposta da per essere stata Parte_2 la stessa avanzata con ricorso ex art. 447 bis cpc anzichè con il rito ordinario;
b) In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale non dovesse accogliere l'eccezione di cui sopra, e cioè dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da
, ma meritevole questo dell'applicazione dell'istituto del mutamento Parte_2 del rito, chiede sin d'ora che venga disposto la vocatio in ius nel rispetto dell'art. 163 bis cpc, e che vengano altresì concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc-;
c)Nel merito, e in ogni caso, rigettare siccome infondate, sia in fatto che in diritto, le domande così come proposte da . Parte_2
d)Vinte le spese.”.
La convenuta non si costituiva in giudizio, per cui, previa verifica Controparte_2 della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione il giudice, ritenuto che la causa aveva ad oggetto un rapporto diverso da quelli contemplati nell'art. 409 c.p.c. rientrante nella propria competenza per territorio e per valore, visto l'art. 427 c.p.c. disponeva il mutamento del rito dal rito locatizio al rito ordinario e concedeva alle parti il triplice termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c..
Istruito il giudizio con l'interrogatorio formale della convenuta contumace CP_2
con prove documentali e con CTU, all'udienza del 17/11/2025 sulle
[...] conclusioni precisate dalle parti e sulle note conclusive autorizzate la causa è stata trattenuta a decisione.
La domanda proposta da , sul presupposto di non aver potuto godere Parte_2 dell'immobile oggetto di comunione ereditaria con i fratelli, mira ad ottenere una pronuncia di condanna dei sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'indennità per mancato godimento del bene in comunione ereditaria pro-indiviso con i fratelli e , corrispondente ad 1/3 della propria CP_3 CP_5 quota di proprietà, quantificata nella somma di € 24.000,00 o diversa somma maggiore o minore risultante nel corso del giudizio, oltre le ulteriori somme maturande alla data della decisione.
La domanda dell'attrice si fonda sul diritto di ciascun condividente di godere del bene in comunione e deve, quindi, essere qualificata come richiesta di indennizzo per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti a ciascuno degli altri comproprietari in ragione delle rispettive quote.
In punto di diritto l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile e per il conseguente mancato godimento dei frutti è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario. Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.). Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario "pro indiviso" che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Di recente la Cassazione, confermando il proprio indirizzo giurisprudenziale, ha affermato che " In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario
o comunque di godere per la loro parte del bene. (Cass.. sez. II. ordinanza n. 10264 del 18 aprile 2023).
Nel caso in esame, poiché la natura del bene di proprietà comune non ne ha permesso un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, come accertato in fatto per essere l'immobile de quo destinato ad abitazione coniugale da parte dei convenuti anche dopo la morte di deceduta il 13/01/2013, dante causa Persona_4 dell' attrice (detta circostanza non è stata oggetto di contestazione e ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla convenuta contumace , e poiché l'attrice, a mezzo lettera racc. a.r. di data Controparte_2
12/07/2016, ha dichiarato la volontà di non consentire più l'uso esclusivo del bene comune e ha richiesto di voler partecipare al godimento indiretto del bene con la corresponsione dei frutti civili nella quota di 1/3, va riconosciuto alla medesima il diritto alla indennità per mancato godimento del bene. Diversamente, però, da quanto ritenuto dall' attrice, l'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione in capo ai convenuti dovrà decorrere dalla data della citata lettera, 12/07/2016, essendo rimasta indimostrata per il periodo precedente la esternazione della volontà di non tollerare l'uso unilaterale da parte dei convenuti, con termine finale alla data di scioglimento della comunione ereditaria di data 22.12.2023. Ciò in quanto nelle more del presente giudizio è intervenuta l'ordinanza in data 22.12.2023, giudizio n. 1617/2021 R.G., con cui il Tribunale di L'Aquila a scioglimento della comunione dei beni ereditari dei de cuius e ha assegnato l'immobile sito in Parte_3 Persona_4
Tornimparte, Frazione Rocca Santo Stefano, a via Piè la Terra n. 19, (riportato in C.U. del Comune di Tornimparte al Fol. 4, part. n. 1274, sub 10), oggetto del presente giudizio a . Controparte_4
Essendo risultato provato che l' attrice ha perso il godimento sia diretto, sia indiretto mediante locazione, dell' appartamento in comproprietà in quanto non poteva né goderlo, né concederlo a terzi in locazione, in relazione alla prova del danno per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per il danno presuntivo: nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, mediante il parametro del canone locativo di mercato.” (cfr. Cass. civ. SS.UU, n. 33645/2022; Cass. civ. n. 30971/2024).
Ai fini della determinazione del quantum, il valore locatizio dell' immobile de quo per l'arco temporale, che qui interessa, dal 12/07/2016 al 22/12/2023 è stato accertato dal CTU incaricato sulla base sia dei valori presi dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), sia dei valori derivanti da indagini di mercato di unità e zone con caratteristiche più possibili similari, tenuto conto della posizione e delle condizioni buone dell'abitazione. Ebbene, considerando il valore locatizio, in base alla tabella della relazione peritale, l'indennità per il mancato godimento di 1/3 del bene, corrispondente alla quota di proprietà dell'attrice, dal 12/07/2016 (data di richiesta di godimento indiretto dell'immobile a mezzo lettera racc. a.r.) alla data di scioglimento della comunione ereditaria di data 22.12.2023 è risultato essere pari ad € 7.379,17 (€ 22.137,51:3) oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 22/12/2023 sino all'effettivo saldo. Di detto importo, per la somma di € 3.958,36, oltre rivalutazione ed interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo, per il periodo intercorrente dal 12/07/2016 al 31/03/ 2020, va posta a carico solidale di entrambi i convenuti, avendo la convenuta ammesso in sede di interrogatorio formale di aver abitato Controparte_2
l'immobile de quo insieme all' ex coniuge fino alla loro separazione Controparte_1 avvenuta nel marzo 2020; mentre la somma di € 3.420,81, oltre rivalutazione ed interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo, deve essere posta a carico di per il periodo intercorrente dal 1 aprile 2020 al 22 dicembre 2023. Controparte_1
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. L' esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà con condanna dei convenuti al pagamento della restante metà come liquidata da dispositivo con riferimento alla somma concretamente attribuita (criterio del "decisum") e all'attività effettivamente svolta (fase studio, fase introduttiva e fase istruttoria/trattazione, fase decisionale) in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda attorea accerta che il predetto immobile è stato occupato in via esclusiva, in assenza di un valido titolo giustificativo, dal convenuto per il periodo intercorrente dal 12/07/2016 al 22/12/2023 Controparte_1
e da parte della convenuta per il periodo intercorrente dal Controparte_2
12/07/2016 al 31/03 2020;
-per l'effetto:
1) condanna i convenuti e in via solidale, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attrice , a titolo di indennità di occupazione, la Parte_2 somma di € 3.958,36 oltre rivalutazione e interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo come in parte motiva;
2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice Controparte_1 Parte_2
a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 3.420,81oltre rivalutazione
[...]
e interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo come in parte motiva;
-condanna i convenuti, in via solidale , alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida nella misura della metà in € 2.538,50 per compensi, oltre accessori di legge e oltre il rimborso della metà delle spese per contributo unificato e bolli, da ritenersi interamente compensate la restante metà per compensi e per spese.
Così deciso in L'Aquila, lì 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1902 /2021 R.G. vertente
T R A
-DI elettivamente domiciliata in Via Cesare Fabrizi 8 L'Aquila, Parte_1 presso e nello studio dell' Avv. ALFONSI GUIDO dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. MATERA ORNELLA
Attrice
E
elettivamente domiciliato in Via Arco Dei Veneziani 27 Controparte_1
L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. PAONE FERDINANDO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
Controparte_2
Convenuta contumace
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 03/12/2021, Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi all' intestato Tribunale di L' Aquila, Controparte_1
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni per occupazione Controparte_2 sine titulo di un immobile di cui era comproprietaria pro-indiviso per la quota di 1/3 con i fratelli e ciascuno dei quali proprietario delle rispettive CP_3 Persona_1 quote di 1/3.
Deduceva l'attrice di essere comproprietaria, in ragione della quota Parte_2 di spettanza pari ad 1/3, unitamente ai fratelli e , anch'essi CP_3 Persona_1 proprietari ciascuno della quota di 1/3, dell'immobile riportato al catasto fabbricati, fg. 4, p.lla 1274, sub. 10, cat. A/3, classe 1, vani 5, superficie catastale mq 132, adibito a civile abitazione sito in Tornimparte (AQ), fraz. Rocca S. Stefano, via Piè La Terra n. 19, per averlo ricevuto in eredità dal genitore e per effetto della morte Pt_2 dell'altro genitore, in data 29/1/2013; che il fratello , Persona_2 Controparte_4 comproprietario di 1/3, asserendo di aver acquisito la piena ed esclusiva proprietà dell'intero immobile per usucapione, aveva donato la proprietà di detto immobile al figlio , con atto di donazione per Notaio Dott. Controparte_1 Persona_3 dell'11/09/2018, rep. n. 97194, racc. n. 28647; che il Tribunale di L' Aquila con sentenza n. 674/2021 resa nel giudizio n. 1429/2018 R.G., passata in giudicato, in accoglimento della domanda proposta da , aveva dichiarato la nullità Parte_2 della donazione;
che l'immobile era occupato sine titulo fin dall'anno 2003 da CP_1 e dalla di lui coniuge che, stante l'impossibilità di
[...] Controparte_2 ottenere il rilascio dell'immobile in comproprietà con i fratelli e , CP_3 CP_5 aveva diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene maturato negli ultimi dieci anni antecedenti alla data del ricorso pari ad € 24.000,00, oltre le ulteriori somme maturande sino al deposito della decisione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: il Tribunale di L' Aquila “Voglia:
a) dichiarare che l'occupazione da parte di ed Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento sito in Tornimparte (AQ), fraz. Rocca S. Stefano, via Piè La Terra n. 19, riportato al catasto fabbricati, fg. 4, p.lla 1274, sub. 10, cat. A/3, classe 1, vani 5, superficie catastale mq 132, rendita catastale € 175,60 è da ritenersi senza alcun titolo;
b) per l'effetto dichiarare i resistenti tenuti, in solido, al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, da determinarsi nell'ammontare di € 24.000,00 in favore di
[...]
, oltre a rivalutazione degli interessi e ISTAT, nella misura ivi stabilita Parte_2 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia da determinarsi a mezzo CTU, tenuto conto dei criteri valutativi di legge;
c) condannare il solo , per effetto della separazione intervenuta con Controparte_1
a corrispondere gli ulteriori importi maturandi sino al deposito Controparte_2 della decisione;
d) condannare, infine, sempre con vincolo solidale, e Controparte_1 CP_2 al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
[...]
Notificato ritualmente il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva in giudizio per eccepire in rito la Controparte_1 inapplicabilità alla fattispecie del rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. e nel merito sia il fatto che l'attrice aveva sempre acconsentito all'occupazione Parte_2 dell'immobile quanto la inesistenza del danno in re ipsa.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia all'On. Tribunale di L'Aquila, Sezione Locazioni, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria,
a)Dichiarare inammissibile la domanda proposta da per essere stata Parte_2 la stessa avanzata con ricorso ex art. 447 bis cpc anzichè con il rito ordinario;
b) In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale non dovesse accogliere l'eccezione di cui sopra, e cioè dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da
, ma meritevole questo dell'applicazione dell'istituto del mutamento Parte_2 del rito, chiede sin d'ora che venga disposto la vocatio in ius nel rispetto dell'art. 163 bis cpc, e che vengano altresì concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc-;
c)Nel merito, e in ogni caso, rigettare siccome infondate, sia in fatto che in diritto, le domande così come proposte da . Parte_2
d)Vinte le spese.”.
La convenuta non si costituiva in giudizio, per cui, previa verifica Controparte_2 della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione il giudice, ritenuto che la causa aveva ad oggetto un rapporto diverso da quelli contemplati nell'art. 409 c.p.c. rientrante nella propria competenza per territorio e per valore, visto l'art. 427 c.p.c. disponeva il mutamento del rito dal rito locatizio al rito ordinario e concedeva alle parti il triplice termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c..
Istruito il giudizio con l'interrogatorio formale della convenuta contumace CP_2
con prove documentali e con CTU, all'udienza del 17/11/2025 sulle
[...] conclusioni precisate dalle parti e sulle note conclusive autorizzate la causa è stata trattenuta a decisione.
La domanda proposta da , sul presupposto di non aver potuto godere Parte_2 dell'immobile oggetto di comunione ereditaria con i fratelli, mira ad ottenere una pronuncia di condanna dei sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'indennità per mancato godimento del bene in comunione ereditaria pro-indiviso con i fratelli e , corrispondente ad 1/3 della propria CP_3 CP_5 quota di proprietà, quantificata nella somma di € 24.000,00 o diversa somma maggiore o minore risultante nel corso del giudizio, oltre le ulteriori somme maturande alla data della decisione.
La domanda dell'attrice si fonda sul diritto di ciascun condividente di godere del bene in comunione e deve, quindi, essere qualificata come richiesta di indennizzo per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti a ciascuno degli altri comproprietari in ragione delle rispettive quote.
In punto di diritto l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile e per il conseguente mancato godimento dei frutti è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario. Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.). Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario "pro indiviso" che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Di recente la Cassazione, confermando il proprio indirizzo giurisprudenziale, ha affermato che " In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario
o comunque di godere per la loro parte del bene. (Cass.. sez. II. ordinanza n. 10264 del 18 aprile 2023).
Nel caso in esame, poiché la natura del bene di proprietà comune non ne ha permesso un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, come accertato in fatto per essere l'immobile de quo destinato ad abitazione coniugale da parte dei convenuti anche dopo la morte di deceduta il 13/01/2013, dante causa Persona_4 dell' attrice (detta circostanza non è stata oggetto di contestazione e ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla convenuta contumace , e poiché l'attrice, a mezzo lettera racc. a.r. di data Controparte_2
12/07/2016, ha dichiarato la volontà di non consentire più l'uso esclusivo del bene comune e ha richiesto di voler partecipare al godimento indiretto del bene con la corresponsione dei frutti civili nella quota di 1/3, va riconosciuto alla medesima il diritto alla indennità per mancato godimento del bene. Diversamente, però, da quanto ritenuto dall' attrice, l'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione in capo ai convenuti dovrà decorrere dalla data della citata lettera, 12/07/2016, essendo rimasta indimostrata per il periodo precedente la esternazione della volontà di non tollerare l'uso unilaterale da parte dei convenuti, con termine finale alla data di scioglimento della comunione ereditaria di data 22.12.2023. Ciò in quanto nelle more del presente giudizio è intervenuta l'ordinanza in data 22.12.2023, giudizio n. 1617/2021 R.G., con cui il Tribunale di L'Aquila a scioglimento della comunione dei beni ereditari dei de cuius e ha assegnato l'immobile sito in Parte_3 Persona_4
Tornimparte, Frazione Rocca Santo Stefano, a via Piè la Terra n. 19, (riportato in C.U. del Comune di Tornimparte al Fol. 4, part. n. 1274, sub 10), oggetto del presente giudizio a . Controparte_4
Essendo risultato provato che l' attrice ha perso il godimento sia diretto, sia indiretto mediante locazione, dell' appartamento in comproprietà in quanto non poteva né goderlo, né concederlo a terzi in locazione, in relazione alla prova del danno per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per il danno presuntivo: nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, mediante il parametro del canone locativo di mercato.” (cfr. Cass. civ. SS.UU, n. 33645/2022; Cass. civ. n. 30971/2024).
Ai fini della determinazione del quantum, il valore locatizio dell' immobile de quo per l'arco temporale, che qui interessa, dal 12/07/2016 al 22/12/2023 è stato accertato dal CTU incaricato sulla base sia dei valori presi dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), sia dei valori derivanti da indagini di mercato di unità e zone con caratteristiche più possibili similari, tenuto conto della posizione e delle condizioni buone dell'abitazione. Ebbene, considerando il valore locatizio, in base alla tabella della relazione peritale, l'indennità per il mancato godimento di 1/3 del bene, corrispondente alla quota di proprietà dell'attrice, dal 12/07/2016 (data di richiesta di godimento indiretto dell'immobile a mezzo lettera racc. a.r.) alla data di scioglimento della comunione ereditaria di data 22.12.2023 è risultato essere pari ad € 7.379,17 (€ 22.137,51:3) oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 22/12/2023 sino all'effettivo saldo. Di detto importo, per la somma di € 3.958,36, oltre rivalutazione ed interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo, per il periodo intercorrente dal 12/07/2016 al 31/03/ 2020, va posta a carico solidale di entrambi i convenuti, avendo la convenuta ammesso in sede di interrogatorio formale di aver abitato Controparte_2
l'immobile de quo insieme all' ex coniuge fino alla loro separazione Controparte_1 avvenuta nel marzo 2020; mentre la somma di € 3.420,81, oltre rivalutazione ed interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo, deve essere posta a carico di per il periodo intercorrente dal 1 aprile 2020 al 22 dicembre 2023. Controparte_1
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. L' esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà con condanna dei convenuti al pagamento della restante metà come liquidata da dispositivo con riferimento alla somma concretamente attribuita (criterio del "decisum") e all'attività effettivamente svolta (fase studio, fase introduttiva e fase istruttoria/trattazione, fase decisionale) in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda attorea accerta che il predetto immobile è stato occupato in via esclusiva, in assenza di un valido titolo giustificativo, dal convenuto per il periodo intercorrente dal 12/07/2016 al 22/12/2023 Controparte_1
e da parte della convenuta per il periodo intercorrente dal Controparte_2
12/07/2016 al 31/03 2020;
-per l'effetto:
1) condanna i convenuti e in via solidale, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'attrice , a titolo di indennità di occupazione, la Parte_2 somma di € 3.958,36 oltre rivalutazione e interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo come in parte motiva;
2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice Controparte_1 Parte_2
a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 3.420,81oltre rivalutazione
[...]
e interessi dal 05/12/2024 (data della CTU) sino al saldo come in parte motiva;
-condanna i convenuti, in via solidale , alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida nella misura della metà in € 2.538,50 per compensi, oltre accessori di legge e oltre il rimborso della metà delle spese per contributo unificato e bolli, da ritenersi interamente compensate la restante metà per compensi e per spese.
Così deciso in L'Aquila, lì 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini