Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 1707
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale

    La Corte rileva che la prescrizione non risulta maturata alla data di notifica dell'atto impugnato, anche considerando il periodo di sospensione dovuto alla pandemia.

  • Inammissibile
    Omessa notifica atto prodromico

    La Corte rileva l'avvenuta notifica dell'atto prodromico in data 21.01.2019, dichiarando inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 in relazione ai vizi attinenti al merito della pretesa tributaria o non intrinseci dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Decadenza potestà esattiva

    La Corte rileva l'avvenuta notifica dell'atto prodromico in data 21.01.2019, dichiarando inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 in relazione ai vizi attinenti al merito della pretesa tributaria o non intrinseci dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 1707
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1707
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo