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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1707/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1321/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 100740003142600010 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 21.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento ricevuta il 18.12.2023, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 4361,00a titolo di TARSU e TARI riferita agli anni 2011-2015.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria nonché l'omessa notifica dell'atto prodromico e la decadenza dalla potestà esattiva, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione convenuto, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni anteriori all'iscrizione a ruolo e assumendo la correttezza del proprio operato, stante la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, all'udienza in data 26.01.2026, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come l'agente della riscossione abbia debitamente documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato che risulta avvenuta in data 21.01.2019, come da documentazione in atti, sicchè va rilevata l'inammissibilità del ricorso violazione del disposto di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 in relazione ai dedotti vizi attinenti al merito della pretesa tributaria e/o non riguardanti vizi intrinsechi dell'atto impugnato.
Ciò detto, con riferimento all'eccepita prescrizione, si rileva come la stessa non risulti ulteriormente maturata alla data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 18.12.2023,e ciò acnhe senza tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla normativa emergenziale conseguente alla nota pandemia.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Agente della Riscossione che liquida in euro 300,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge. Catania, 26 gennaio 2026 il Giudice dott.ssa A. Resta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1321/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 100740003142600010 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 21.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento ricevuta il 18.12.2023, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 4361,00a titolo di TARSU e TARI riferita agli anni 2011-2015.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria nonché l'omessa notifica dell'atto prodromico e la decadenza dalla potestà esattiva, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione convenuto, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni anteriori all'iscrizione a ruolo e assumendo la correttezza del proprio operato, stante la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, all'udienza in data 26.01.2026, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come l'agente della riscossione abbia debitamente documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato che risulta avvenuta in data 21.01.2019, come da documentazione in atti, sicchè va rilevata l'inammissibilità del ricorso violazione del disposto di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 in relazione ai dedotti vizi attinenti al merito della pretesa tributaria e/o non riguardanti vizi intrinsechi dell'atto impugnato.
Ciò detto, con riferimento all'eccepita prescrizione, si rileva come la stessa non risulti ulteriormente maturata alla data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 18.12.2023,e ciò acnhe senza tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla normativa emergenziale conseguente alla nota pandemia.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Agente della Riscossione che liquida in euro 300,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge. Catania, 26 gennaio 2026 il Giudice dott.ssa A. Resta