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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
327/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. B. Carlucci (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._3
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal CTU in sede di ATP previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento) con la decorrenza dalla domanda amministrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare e in rito, la tardività CP_1
della dichiarazione di dissenso e del deposito del ricorso di merito, nonché
l'inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
In via pregiudiziale e in rito, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da parte resistente, atteso che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato, mentre il ricorso risulta ritualmente depositato entro il termine di giorni 30 dalla formulazione del dissenso, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 445-bis, commi 4 e 6, c.p.c.
Del pari, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione.
A tal riguardo, deve premettersi che, stante il disposto dell'art. 445-bis, comma 6,
c.p.c., dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
Pag. 2 di 10 contestazione. Sul punto, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma,
è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass.
n. 1233272015). Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017).
Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta
Pag. 3 di 10 dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n. 2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto a contestare le risultanze diagnostiche dell'elaborato peritale in modo analitico, specificando gli errori diagnostici e le devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo in cui sarebbe incorso il perito, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti medico-sanitari ai fini della prestazione invocata: infatti, il ricorrente ha censurato le risultanze peritali nella parte in cui avrebbero omesso di valutare la natura ingravescente della patologia neurologica di cui è affetto il periziato, nonché la sua incidenza su di un soggetto con in situazione di handicap grave, come, peraltro, riconosciuto già in sede di ATP.
L'analiticità delle suddette censure, fondate su basi scientifiche, non consente di inficiare di inammissibilità per genericità il ricorso in opposizione ad ATP di che trattasi. Proprio per tali ragioni, è stato disposto il rinnovo della consulenza tecnica.
Ciò posto, le risultanze istruttorie del procedimento, in particolare la rinnovata consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, consentono di ritenere integralmente fondate le ragioni addotte da parte ricorrente.
Sul punto, deve richiamarsi quanto accertato proprio dal nominato CTU, la cui relazione conclusiva, basata sulla rivalutazione di tutta la documentazione prodotta nella procedura di ATP e nel presente giudizio, sulla ananmnesi, colloquio ed esame
Pag. 4 di 10 diretto-obiettivo del periziato, ha rilevato quanto segue: “… Alla visita pz. allettato, minima mobilità spontanea AAII con F1-2 scala MRC (Medical Research Council, scala di valutazione della forza), meglio gli AASS con F 2-3 scala MRC;
vigile, orientato nello spazio noto, disorientato nel tempo, in grado di riferire solo la data di nascita;
SPMSQ 9-10/10; rallentamento ideomotorio marcato;
decubito sacrale in trattamento (fa uso di materassino antidecubito); stazione eretta e deambulazione impossibili (Standing 0/4; Holden 0/5); necessità di aiuto in tutte le ADL e IADL
(ADL 0/6; IADL 0/8). Assente capacità di giudizio, assente Insight. La visita peritale ha mostrato un pz. completamente dipendente in relazione alle sue condizioni clinico-fisiche e cognitive severamente compromesse. Dalla certificazione in atti si nota chiaramente il progressivo peggioramento della performance cognitiva, già deficitaria nel maggio 2022, con MMSE pari ad 11, fino a raggiunge l'apice nel
2023 con un MMSE pari a 6 a testimonianza di una severa compromissione del quadro cognitivo. Nel tempo anche l'aspetto motorio ha subìto un graduale aggravamento fino ad arrivare all'allettamento. La condizione di sufficiente motilità generale, evidenziata dalla commissione alla visita del 23.1.2024, non giustifica il mancato riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento perché già a quell'epoca, come testimoniato ampiamente dalla certificazione presente in atti, il ricorrente presentava un quadro cognitivo severamente compromesso con diritto a beneficiare di tale riconoscimento…”.
Conclusivamente, l'espletata CTU, alla quale si ritiene di aderire, in quanto svolta con scrupolo professionale e secondo un iter logico-scientifico congruamente motivato, tenuto conto di tutte le risultanze probatorie e documentali agli atti, nonché dell'esame anamnetico e diretto-obiettivo del periziando, sulla base di un criterio di probabilità logico-scientifica fondato sull'evoluzione naturale delle patologie riscontrate, ha sconfessato le risultanze peritali in sede di ATP, ritenendo la
Pag. 5 di 10 sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di causa, decorrenti sin dalla proposizione dalla domanda amministrativa.
In ragione di tanto, è fondata la domanda del ricorrente volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la chiesta prestazione di indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Di contro, deve ritenersi inammissibile il ricorso nella parte in cui parte ricorrente domanda la condanna di parte resistente alla corresponsione della prestazione assistenziale richiesta.
Sul punto va precisato che - in linea con il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (ex multis Cass. n. 6084/2014; Cass. n. 4783/2019; Cass. n. 9876/2019) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato, con la sentenza n. 6985/2014, che “la fase contenziosa si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla
Pag. 6 di 10 liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario e della sua decorrenza, in ragione del thema decidendum - mentre va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, ex multis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa;
deve dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio (ATP e giudizio di opposizione), l'accoglimento del ricorso integra una ipotesi di soccombenza totale, tale da giustificare l'accollo integrale delle stesse a carico di parte resistente. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di istruzione preventiva per la fase di ATP e procedimento in materia di previdenza per il presente giudizio di opposizione), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad €
Pag. 7 di 10 52.000,00 per la fase di ATP e da € 5.201,00 ad € 26.000,00 per il presente giudizio di opposizione) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata (studio, introduttiva ed istruttoria per la fase di ATP;
studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il presente giudizio di opposizione). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese di CTU della fase di ATP e del presente giudizio, già liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente ed integralmente poste a carico dell' . CP_1
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- dichiara inammissibile il ricorso nel resto;
Pag. 8 di 10 - condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite della CP_1
fase di ATP e del presente giudizio di opposizione, che liquida complessivamente in
€ 4.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese delle CTU espletate nella fase di ATP e nel presente giudizio di opposizione, già liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
327/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. B. Carlucci (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._3
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal CTU in sede di ATP previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento) con la decorrenza dalla domanda amministrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare e in rito, la tardività CP_1
della dichiarazione di dissenso e del deposito del ricorso di merito, nonché
l'inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
In via pregiudiziale e in rito, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da parte resistente, atteso che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato, mentre il ricorso risulta ritualmente depositato entro il termine di giorni 30 dalla formulazione del dissenso, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 445-bis, commi 4 e 6, c.p.c.
Del pari, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione.
A tal riguardo, deve premettersi che, stante il disposto dell'art. 445-bis, comma 6,
c.p.c., dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
Pag. 2 di 10 contestazione. Sul punto, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma,
è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass.
n. 1233272015). Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017).
Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta
Pag. 3 di 10 dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n. 2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto a contestare le risultanze diagnostiche dell'elaborato peritale in modo analitico, specificando gli errori diagnostici e le devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo in cui sarebbe incorso il perito, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti medico-sanitari ai fini della prestazione invocata: infatti, il ricorrente ha censurato le risultanze peritali nella parte in cui avrebbero omesso di valutare la natura ingravescente della patologia neurologica di cui è affetto il periziato, nonché la sua incidenza su di un soggetto con in situazione di handicap grave, come, peraltro, riconosciuto già in sede di ATP.
L'analiticità delle suddette censure, fondate su basi scientifiche, non consente di inficiare di inammissibilità per genericità il ricorso in opposizione ad ATP di che trattasi. Proprio per tali ragioni, è stato disposto il rinnovo della consulenza tecnica.
Ciò posto, le risultanze istruttorie del procedimento, in particolare la rinnovata consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, consentono di ritenere integralmente fondate le ragioni addotte da parte ricorrente.
Sul punto, deve richiamarsi quanto accertato proprio dal nominato CTU, la cui relazione conclusiva, basata sulla rivalutazione di tutta la documentazione prodotta nella procedura di ATP e nel presente giudizio, sulla ananmnesi, colloquio ed esame
Pag. 4 di 10 diretto-obiettivo del periziato, ha rilevato quanto segue: “… Alla visita pz. allettato, minima mobilità spontanea AAII con F1-2 scala MRC (Medical Research Council, scala di valutazione della forza), meglio gli AASS con F 2-3 scala MRC;
vigile, orientato nello spazio noto, disorientato nel tempo, in grado di riferire solo la data di nascita;
SPMSQ 9-10/10; rallentamento ideomotorio marcato;
decubito sacrale in trattamento (fa uso di materassino antidecubito); stazione eretta e deambulazione impossibili (Standing 0/4; Holden 0/5); necessità di aiuto in tutte le ADL e IADL
(ADL 0/6; IADL 0/8). Assente capacità di giudizio, assente Insight. La visita peritale ha mostrato un pz. completamente dipendente in relazione alle sue condizioni clinico-fisiche e cognitive severamente compromesse. Dalla certificazione in atti si nota chiaramente il progressivo peggioramento della performance cognitiva, già deficitaria nel maggio 2022, con MMSE pari ad 11, fino a raggiunge l'apice nel
2023 con un MMSE pari a 6 a testimonianza di una severa compromissione del quadro cognitivo. Nel tempo anche l'aspetto motorio ha subìto un graduale aggravamento fino ad arrivare all'allettamento. La condizione di sufficiente motilità generale, evidenziata dalla commissione alla visita del 23.1.2024, non giustifica il mancato riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento perché già a quell'epoca, come testimoniato ampiamente dalla certificazione presente in atti, il ricorrente presentava un quadro cognitivo severamente compromesso con diritto a beneficiare di tale riconoscimento…”.
Conclusivamente, l'espletata CTU, alla quale si ritiene di aderire, in quanto svolta con scrupolo professionale e secondo un iter logico-scientifico congruamente motivato, tenuto conto di tutte le risultanze probatorie e documentali agli atti, nonché dell'esame anamnetico e diretto-obiettivo del periziando, sulla base di un criterio di probabilità logico-scientifica fondato sull'evoluzione naturale delle patologie riscontrate, ha sconfessato le risultanze peritali in sede di ATP, ritenendo la
Pag. 5 di 10 sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di causa, decorrenti sin dalla proposizione dalla domanda amministrativa.
In ragione di tanto, è fondata la domanda del ricorrente volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la chiesta prestazione di indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Di contro, deve ritenersi inammissibile il ricorso nella parte in cui parte ricorrente domanda la condanna di parte resistente alla corresponsione della prestazione assistenziale richiesta.
Sul punto va precisato che - in linea con il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (ex multis Cass. n. 6084/2014; Cass. n. 4783/2019; Cass. n. 9876/2019) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato, con la sentenza n. 6985/2014, che “la fase contenziosa si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla
Pag. 6 di 10 liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario e della sua decorrenza, in ragione del thema decidendum - mentre va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, ex multis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa;
deve dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio (ATP e giudizio di opposizione), l'accoglimento del ricorso integra una ipotesi di soccombenza totale, tale da giustificare l'accollo integrale delle stesse a carico di parte resistente. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di istruzione preventiva per la fase di ATP e procedimento in materia di previdenza per il presente giudizio di opposizione), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad €
Pag. 7 di 10 52.000,00 per la fase di ATP e da € 5.201,00 ad € 26.000,00 per il presente giudizio di opposizione) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata (studio, introduttiva ed istruttoria per la fase di ATP;
studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il presente giudizio di opposizione). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese di CTU della fase di ATP e del presente giudizio, già liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente ed integralmente poste a carico dell' . CP_1
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- dichiara inammissibile il ricorso nel resto;
Pag. 8 di 10 - condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite della CP_1
fase di ATP e del presente giudizio di opposizione, che liquida complessivamente in
€ 4.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese delle CTU espletate nella fase di ATP e nel presente giudizio di opposizione, già liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10