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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6661 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2282/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2282 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 24.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan Battista Riccio (C.F.
) presso il cui studio in Napoli alla via Scarlatti 67, C.F._2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
APPELLANTE –
E
in persona del sindaco p.t., (c.f. e p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Valeria Capolino Cf. , C.F._3
Responsabile dell'Area VIII - con sede in alla Via CP_2 CP_1
Lungolago, 8 avente la rappresentanza legale dell'Ente giusta Statuto
Comunale per il presente giudizio;
APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 34069/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 12.10.2020.
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
21.3.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, il per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito e per effetto della caduta verificatasi il giorno 21.11.2007 alle ore
17.15 circa in alla Via Cuma a causa della presenza di una buca non CP_1 segnalata. Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza della domanda CP_1 attorea. Assunti i mezzi istruttori ed espletata CTU, il Giudice di Pace, con la sentenza oggi appellata, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in questo giudizio il eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di I grado, con ordinanza del 24.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Si osserva che l'appello è ammissibile in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
L'azione proposta va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c.
La Cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.
- 2 -
2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr.
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013).
La Cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del
22/10/2013).
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art.2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del
20/1/2014).
Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
- 3 -
Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ritiene che non sussista la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Invero, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onus probandi, dimostrando che la strada sulla quale stava camminando presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660; Cass. 13 marzo 2013
n. 6306).
Nella specie, non può ritenersi dirimente la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio dalla quale si evince che l'attore è caduto ma non esclude che la condotta del danneggiato, cui è imputabile la mancata adozione delle necessarie cautele, abbia concorso alla verificazione del fatto.
In particolare, l'unico teste escusso, fratello Testimone_1 dell'appellante, le cui dichiarazioni vanno valutate con estremo rigore, dichiarava che il fratello poneva il piede in una buca colma di acqua larga circa 1 metro x 80 cm.
Si osserva che la descrizione della buca fornita dal teste non coincide con quella di cui all'atto di citazione in cui la buca veniva descritta come larga 50 cm.
Inoltre, il teste forniva dei dettagli sulla lunghezza del marciapiede e sulla circostanza che mezz'ora prima avesse piovuto, salvo poi non ricordare dove la buca fosse posizionata rispetto allo stesso marciapiede.
Inoltre, dalle foto prodotte, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace non è possibile individuare la presenza della buca.
Ad ogni modo, la circostanza che la buca fosse larga 1 metro x 0,80 cm anziché dimostrare quell'obiettiva pericolosità della cosa che rende inevitabile il danno, prova un comportamento negligente ed imprudente dell'attore tale da escludere la responsabilità del custode in ossequio ai principi sopra richiamati.
- 4 -
Invero, la presenza di acqua nella buca, come dichiarato dal teste, avrebbe dovuto indurre l'attore ad essere più cauto nella scelta del punto su cui transitare.
Il teste ha dichiarato poi come la strada non fosse illuminata. Tuttavia, tale dichiarazione contrasta con la descrizione che ha fornito della buca e con la circostanza che abbia notato che la stessa fosse colma di acqua.
Pertanto, in mancanza di significativi e dirimenti riscontri probatori "aliunde", si ritiene che il danneggiato non abbia adeguatamente provato il nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, prova che nella fattispecie, trattandosi di danno derivato da cosa inerte e come tale priva di un dinamismo intrinseco, doveva essere fornita dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile, se non inevitabile,
l'evento ed il danno stesso, dovendosi viceversa ritenere che il fatto colposo dello stesso danneggiato abbia autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (c.d. 'fortuito incidentale' idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la res in custodia ed il danno - cfr., al riguardo, Cass.
Civ. sez. III n. 993/2009 e n. 2430/2004).
L'appello non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo,
- 5 -
costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso in esame le stesse risultanze istruttorie escludono l'insidiosità della cosa ovvero la presenza dei requisiti della non prevedibilità e/o dell'inevitabilità richiesti per l'accoglimento della domanda.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al
Tribunale, valore sino a 5.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria non svolta) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1 sentenza appellata;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del che si liquidano in € 852,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge;
- 6 -
• dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 1.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2282 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 24.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan Battista Riccio (C.F.
) presso il cui studio in Napoli alla via Scarlatti 67, C.F._2 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
APPELLANTE –
E
in persona del sindaco p.t., (c.f. e p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Valeria Capolino Cf. , C.F._3
Responsabile dell'Area VIII - con sede in alla Via CP_2 CP_1
Lungolago, 8 avente la rappresentanza legale dell'Ente giusta Statuto
Comunale per il presente giudizio;
APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 34069/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 12.10.2020.
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
21.3.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, il per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito e per effetto della caduta verificatasi il giorno 21.11.2007 alle ore
17.15 circa in alla Via Cuma a causa della presenza di una buca non CP_1 segnalata. Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza della domanda CP_1 attorea. Assunti i mezzi istruttori ed espletata CTU, il Giudice di Pace, con la sentenza oggi appellata, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in questo giudizio il eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di I grado, con ordinanza del 24.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Si osserva che l'appello è ammissibile in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
L'azione proposta va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c.
La Cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.
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2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr.
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013).
La Cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del
22/10/2013).
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art.2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del
20/1/2014).
Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
- 3 -
Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ritiene che non sussista la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Invero, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onus probandi, dimostrando che la strada sulla quale stava camminando presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660; Cass. 13 marzo 2013
n. 6306).
Nella specie, non può ritenersi dirimente la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio dalla quale si evince che l'attore è caduto ma non esclude che la condotta del danneggiato, cui è imputabile la mancata adozione delle necessarie cautele, abbia concorso alla verificazione del fatto.
In particolare, l'unico teste escusso, fratello Testimone_1 dell'appellante, le cui dichiarazioni vanno valutate con estremo rigore, dichiarava che il fratello poneva il piede in una buca colma di acqua larga circa 1 metro x 80 cm.
Si osserva che la descrizione della buca fornita dal teste non coincide con quella di cui all'atto di citazione in cui la buca veniva descritta come larga 50 cm.
Inoltre, il teste forniva dei dettagli sulla lunghezza del marciapiede e sulla circostanza che mezz'ora prima avesse piovuto, salvo poi non ricordare dove la buca fosse posizionata rispetto allo stesso marciapiede.
Inoltre, dalle foto prodotte, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace non è possibile individuare la presenza della buca.
Ad ogni modo, la circostanza che la buca fosse larga 1 metro x 0,80 cm anziché dimostrare quell'obiettiva pericolosità della cosa che rende inevitabile il danno, prova un comportamento negligente ed imprudente dell'attore tale da escludere la responsabilità del custode in ossequio ai principi sopra richiamati.
- 4 -
Invero, la presenza di acqua nella buca, come dichiarato dal teste, avrebbe dovuto indurre l'attore ad essere più cauto nella scelta del punto su cui transitare.
Il teste ha dichiarato poi come la strada non fosse illuminata. Tuttavia, tale dichiarazione contrasta con la descrizione che ha fornito della buca e con la circostanza che abbia notato che la stessa fosse colma di acqua.
Pertanto, in mancanza di significativi e dirimenti riscontri probatori "aliunde", si ritiene che il danneggiato non abbia adeguatamente provato il nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, prova che nella fattispecie, trattandosi di danno derivato da cosa inerte e come tale priva di un dinamismo intrinseco, doveva essere fornita dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile, se non inevitabile,
l'evento ed il danno stesso, dovendosi viceversa ritenere che il fatto colposo dello stesso danneggiato abbia autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (c.d. 'fortuito incidentale' idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la res in custodia ed il danno - cfr., al riguardo, Cass.
Civ. sez. III n. 993/2009 e n. 2430/2004).
L'appello non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo,
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costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso in esame le stesse risultanze istruttorie escludono l'insidiosità della cosa ovvero la presenza dei requisiti della non prevedibilità e/o dell'inevitabilità richiesti per l'accoglimento della domanda.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al
Tribunale, valore sino a 5.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria non svolta) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1 sentenza appellata;
• condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del che si liquidano in € 852,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge;
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• dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 1.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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