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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14032/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14032/2023 R.G. LAVORO
TRA
ST FA. nato a [...] il [...], c.f. [...]rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Luigi Iorio e Vittorio Iorio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (C.F. n. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ottolenghi come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n. 071/20239035525109/000 notificata in data
03/10/2023, relativa all' Avviso di addebito n. 37120190024601823000
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 l'epigrafato ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare “1) In via preliminare, per tutte le causali già narrate, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata per litispendenza con il giudizio pendente dinanzi alla CdA di Napoli, sezione Lavoro, Giudice De Franco Chiara IV unità. 2) Accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o nullità dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento n.
07120239035525109000, inclusi tutti gli atti prodromici e presupposti, successivi, consequenziali connessi e, conseguentemente, dichiarare come non dovuta a favore dei resistenti la somma ivi indicata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa. 3) Accertare e dichiarare che le pretese creditorie di cui all'intimazione di pagamento n. 07120239035525109000 vantate dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, in riferimento ai contributi della gestione separata ANNO 2012, richiesti con l'avviso di addebito, sono del tutto infondate, inammissibili, prive di valido titolo e, comunque, non dovute per prescrizione per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
4) in ogni caso, dichiarare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla creditoria opposta, e per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione opposta e di tutti gli atti;
5) ordinare la cancellazione del ruolo opposto e del sotteso avviso di addebito;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e di cui si allega notula spese”.
A sostegno della domanda ha dedotto l'illegittimità dell'azione di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto i contributi relativi all'anno 2012 di cui all'intimazione di pagamento n. 071/20239035525109/000, risultavano non dovuti perché prescritti in data antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito n. 37120190024601823000, notificato in data 27/1/2020, e comunque l'illegittimità delle somme iscritte al ruolo a titolo di interessi e sanzioni poiché non motivata.
Il resistente NP si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Come dichiarato da parte ricorrente e come risulta dalla documentazione depositata unitamente alle note del 6.03.2025, con sentenza della Corte di Appello di Napoli sezione lavoro n. 3251/2025, nel giudizio recante RG. 3064/2024, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado è stata dichiarata la prescrizione del credito contributivo relativo alla gestione separata anno 2012, portato nell'avviso di addebito n. 37120190024601823000 e sotteso all'intimazione di pagamento n.07120239035525109000, oggetto di opposizione. Pertanto, venuto meno il presupposto contributivo, nulla è dovuto a titolo di contributi per l'anno
2012 e per l'importo risultante dall'intimazione di pagamento n.07120239035525109000.
In ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente nei confronti dell'NP la stessa è infondata e come tale va rigettata.
L'art. 96 c.p.c. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c..
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza;
il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dei resistenti né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
I motivi della decisione e il contrasto giurisprudenziale in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 071/20239035525109000, notificata in data 03/10/2023;
2. rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14032/2023 R.G. LAVORO
TRA
ST FA. nato a [...] il [...], c.f. [...]rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Luigi Iorio e Vittorio Iorio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (C.F. n. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ottolenghi come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n. 071/20239035525109/000 notificata in data
03/10/2023, relativa all' Avviso di addebito n. 37120190024601823000
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 l'epigrafato ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare “1) In via preliminare, per tutte le causali già narrate, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata per litispendenza con il giudizio pendente dinanzi alla CdA di Napoli, sezione Lavoro, Giudice De Franco Chiara IV unità. 2) Accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o nullità dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento n.
07120239035525109000, inclusi tutti gli atti prodromici e presupposti, successivi, consequenziali connessi e, conseguentemente, dichiarare come non dovuta a favore dei resistenti la somma ivi indicata per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa. 3) Accertare e dichiarare che le pretese creditorie di cui all'intimazione di pagamento n. 07120239035525109000 vantate dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, in riferimento ai contributi della gestione separata ANNO 2012, richiesti con l'avviso di addebito, sono del tutto infondate, inammissibili, prive di valido titolo e, comunque, non dovute per prescrizione per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
4) in ogni caso, dichiarare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla creditoria opposta, e per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione opposta e di tutti gli atti;
5) ordinare la cancellazione del ruolo opposto e del sotteso avviso di addebito;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e di cui si allega notula spese”.
A sostegno della domanda ha dedotto l'illegittimità dell'azione di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto i contributi relativi all'anno 2012 di cui all'intimazione di pagamento n. 071/20239035525109/000, risultavano non dovuti perché prescritti in data antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito n. 37120190024601823000, notificato in data 27/1/2020, e comunque l'illegittimità delle somme iscritte al ruolo a titolo di interessi e sanzioni poiché non motivata.
Il resistente NP si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Come dichiarato da parte ricorrente e come risulta dalla documentazione depositata unitamente alle note del 6.03.2025, con sentenza della Corte di Appello di Napoli sezione lavoro n. 3251/2025, nel giudizio recante RG. 3064/2024, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado è stata dichiarata la prescrizione del credito contributivo relativo alla gestione separata anno 2012, portato nell'avviso di addebito n. 37120190024601823000 e sotteso all'intimazione di pagamento n.07120239035525109000, oggetto di opposizione. Pertanto, venuto meno il presupposto contributivo, nulla è dovuto a titolo di contributi per l'anno
2012 e per l'importo risultante dall'intimazione di pagamento n.07120239035525109000.
In ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente nei confronti dell'NP la stessa è infondata e come tale va rigettata.
L'art. 96 c.p.c. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c..
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza;
il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dei resistenti né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
I motivi della decisione e il contrasto giurisprudenziale in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 071/20239035525109000, notificata in data 03/10/2023;
2. rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano