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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 14527/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 1876/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Luca Palma, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile, rappresentando che l dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 85% CP_1
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida nella misura del 85%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 09.11.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il
1 riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
L' pur regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 03.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 1876/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza”
(Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI, n.28648 del
2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
2 Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente ha contestato l'elaborato peritale per non avere il c.t.u. considerato la patologia psichiatrica (disturbo depressivo maggiore con sintomi d'ansia), senz'altro presente già all'epoca della visita peritale e comprovata dal certificato medico del
24.09.2024 depositato nella presente opposizione. Tale disturbo, ove valutato con i codici tabellari 2206 (31-40%) e 2207 (15%), avrebbe certamente comportato il riconoscimento della prestazione invocata.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il
07.09.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Esiti di resezione del sigma con confezionamento di colostomia per perforazione di diverticolo. Cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla II Classe NYHA. Artrosi polidistrettuale con moderato impegno funzionale. , orientata nel tempo e nello Pt_2
spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
Nello specifico, ha osservato: “Cardiomiopatia ipertensiva, può essere valutata con riferimento al codice 6442 “Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)” (Punteggio tra il 41% e 50%) considerando equa la valutazione del 50%. Esiti di resezione del sigma con confezionamento di colostomia per perforazione di diverticolo: può essere valutata con riferimento per analogia al codice 6421
3 “Diverticolosi del colon (Classe III)” (Punteggio tra 41% e 50%) considerando equa la valutazione 50%. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale di grado moderato: considerata la limitazione funzionale obiettivata, può essere valutata con riferimento per analogia al codice 7105 “Obesità con complicanze artrosiche” (Punteggio tra il 31% e
40%) considerando equa la valutazione del 40%. Tanto premesso, tramite la formula del calcolo riduzionistico di Balthazard, la capacità di lavoro del Sig.ra è Parte_1
dunque ridotta nella misura dell'85%, concordando con quanto già espresso dalla
Commissione Medica di Prima Istanza. Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (06/06/2022)”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Per quanto riguarda la censura riguardante l'omesso esame della patologia psichiatrica, deve evidenziarsi come non risulti agli atti del procedimento per a.t.p. alcun certificato medico al riguardo, d'altra parte neppure indicato dall'opponente. All'esame obiettivo, in ogni caso, non risultano emerse problematiche di rilievo, avendo il c.t.u. indicato quanto segue circa l'“esame psichiatrico” svolto: “Facies composita con espressione emotiva appropriata ed in sintonia con i contenuti del colloquio. Linguaggio sviluppato in linea al grado socio- scolare;
assenza di disartria nelle parole test. Associazioni critiche e spirito d'iniziativa buoni. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Buon controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali. In rapporto all'età, al sesso ed al tipo costituzionale, null'altro di patologicamente rilevante, sul piano clinico, a carico di altri apparati e sistemi organici”.
Né può assumere rilevanza la certificazione del 24.09.2024 depositata nel presente procedimento, e ciò sia perché intervenuta a distanza di pochi mesi dalla visita peritale del
10.05.2024, sia soprattutto in quanto inidonea a dimostrare la sussistenza dell'affezione in argomento nel periodo di interesse, ossia nel periodo dalla domanda amministrativa del
06.06.2022 e sino al 13.02.2024, data di raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. ordinanza di conferimento dell'incarico del 18.04.2024 emessa in fase di a.t.p.): si tratta, infatti, di certificazione resa all'esito di una prima visita medica effettuata in data successiva rispetto
4 al periodo suddetto, nella quale vengono menzionati un esordio della patologia (descritta tra l'altro in buon compenso fino alla data della visita) e delle terapie precedentemente prescritte, rispetto ai quali, però, non vi è alcun riscontro documentale.
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che quand'anche si volesse riconoscere per la patologia de qua la percentuale massima del 40% prevista dal codice tabellare 2206 e quella del 15% prevista dal codice 2207, come richiesto dall'opponente, non si raggiungerebbe, in ogni caso, la soglia del 100% necessaria per beneficiare della pensione di inabilità civile.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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