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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE –
Fallimenti e procedure concorsuali riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente
dr. Marta Sodano Giudice
dr. Simona Di Rauso Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14/1/2025 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 236-1/2024, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , p.iva cancellata dal Parte_1 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 30/01/2024;
su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 3/10/2024 presentato da Parte_2
, cod.fis. elettivamente domiciliato in Durazzano (BN) alla
[...] C.F._1
Via Benevento n.2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Buffolino (cod.fis.
), C.F._2
esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, attraverso l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_1 ex art. 40, comma 7, CCII;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di euro 12.855,88 a titolo di differenze retributive e TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo, in virtù di sentenza n.2294/2023 emessa in data 24/11/2023, pubblicata il 27/11/2023;
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che ha per oggetto l'attività di panificazione e commercio di pane e pizze (cfr. visura CCIAA, in atti);
considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);
considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la stessa non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura risulta che l'ultimo bilancio depositato dalla società si riferisce all'anno 2010 e, dunque, non all'ultimo triennio precedente l'istanza di liquidazione giudiziale, sicchè neanche sarebbe possibile il riscontro del superamento delle soglie dimensionali;
preso atto che dagli estratti di ruolo inoltrati dall' , acquisiti dalla Controparte_2 cancelleria, risultano iscritti a ruolo debiti fiscali per euro 1.221.220,74 (totale al netto dell'importo sospeso), oltre che debiti contributivi per euro 290.952,76;
considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); considerato che, però, nel caso di specie, la società di cui si chiede la liquidazione giudiziale è in liquidazione e, dunque, l'attività sociale non è più diretta alla produzione o scambio di beni o servizi, ma la gestione è limitata al conseguimento delle attività ed al pagamento delle passività, sicchè il parametro di fallibilità è rappresentato dalla insufficienza dell'attivo a soddisfare il passivo;
in tal senso la nozione di insolvenza assume la connotazione di insolvenza cd. patrimoniale;
evidenziato, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020). Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza” (Cass. ord. n. 30435/2022);
Rilevato che, in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016”. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022);
Rilevato, dunque, che se da un lato va considerata l'attitudine delle attività di soddisfare le passività, dall'altro va altresì valutata, quale elemento determinante, anche la capacità di monetizzazione di dette attività sicchè l'analisi non può essere meramente oggettiva ed investire i valori esposti in bilancio, ma deve essere anche di tipo soggettivo ed investire le singole componenti che concorrono a formare le singole voci e sottovoci di bilancio, sintomatiche di una certa capacità di monetizzazione dell'attivo patrimoniale;
considerato che tali principi devono essere inoltre coniugati con quelli in tema di onere della prova: come evidenziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 25167/16 “anche tale condizione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”; rilevato che tale onere nella specie non risulta assolto, essendo il debitore rimasto contumace;
ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- l'inadempimento del debito cristallizzato nella sentenza, oltre spese ed interessi,;
- un'esposizione debitoria della società nei confronti dell' di euro Controparte_2
1.221.220,74 (totale al netto dell'importo sospeso), oltre che a titolo di debiti contributivi per euro 290.952,76 (totale residuo al netto dell'importo sospeso), come risultante dagli estratti di ruolo trasmessi;
- l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie;
- la messa in liquidazione e la successiva cancellazione della società Parte_1
;
[...]
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
, p.iva cancellata dal Registro delle Parte_1 P.IVA_1
Imprese in data 30/01/2024;
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano;
curatore l'avv. Adolfo Coppola, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
ORDINA
al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA
il giorno 10.4.2025, h. 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 16.1.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
dott. Enrico Quaranta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE –
Fallimenti e procedure concorsuali riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente
dr. Marta Sodano Giudice
dr. Simona Di Rauso Giudice rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14/1/2025 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 236-1/2024, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di , p.iva cancellata dal Parte_1 P.IVA_1
Registro delle Imprese in data 30/01/2024;
su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 3/10/2024 presentato da Parte_2
, cod.fis. elettivamente domiciliato in Durazzano (BN) alla
[...] C.F._1
Via Benevento n.2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Buffolino (cod.fis.
), C.F._2
esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, attraverso l'inserimento del ricorso e del decreto nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_1 ex art. 40, comma 7, CCII;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di euro 12.855,88 a titolo di differenze retributive e TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo, in virtù di sentenza n.2294/2023 emessa in data 24/11/2023, pubblicata il 27/11/2023;
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che ha per oggetto l'attività di panificazione e commercio di pane e pizze (cfr. visura CCIAA, in atti);
considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);
considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la stessa non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura risulta che l'ultimo bilancio depositato dalla società si riferisce all'anno 2010 e, dunque, non all'ultimo triennio precedente l'istanza di liquidazione giudiziale, sicchè neanche sarebbe possibile il riscontro del superamento delle soglie dimensionali;
preso atto che dagli estratti di ruolo inoltrati dall' , acquisiti dalla Controparte_2 cancelleria, risultano iscritti a ruolo debiti fiscali per euro 1.221.220,74 (totale al netto dell'importo sospeso), oltre che debiti contributivi per euro 290.952,76;
considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); considerato che, però, nel caso di specie, la società di cui si chiede la liquidazione giudiziale è in liquidazione e, dunque, l'attività sociale non è più diretta alla produzione o scambio di beni o servizi, ma la gestione è limitata al conseguimento delle attività ed al pagamento delle passività, sicchè il parametro di fallibilità è rappresentato dalla insufficienza dell'attivo a soddisfare il passivo;
in tal senso la nozione di insolvenza assume la connotazione di insolvenza cd. patrimoniale;
evidenziato, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020). Peraltro, Cass. n. 10516 del 2022 ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza” (Cass. ord. n. 30435/2022);
Rilevato che, in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016”. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022);
Rilevato, dunque, che se da un lato va considerata l'attitudine delle attività di soddisfare le passività, dall'altro va altresì valutata, quale elemento determinante, anche la capacità di monetizzazione di dette attività sicchè l'analisi non può essere meramente oggettiva ed investire i valori esposti in bilancio, ma deve essere anche di tipo soggettivo ed investire le singole componenti che concorrono a formare le singole voci e sottovoci di bilancio, sintomatiche di una certa capacità di monetizzazione dell'attivo patrimoniale;
considerato che tali principi devono essere inoltre coniugati con quelli in tema di onere della prova: come evidenziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 25167/16 “anche tale condizione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”; rilevato che tale onere nella specie non risulta assolto, essendo il debitore rimasto contumace;
ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- l'inadempimento del debito cristallizzato nella sentenza, oltre spese ed interessi,;
- un'esposizione debitoria della società nei confronti dell' di euro Controparte_2
1.221.220,74 (totale al netto dell'importo sospeso), oltre che a titolo di debiti contributivi per euro 290.952,76 (totale residuo al netto dell'importo sospeso), come risultante dagli estratti di ruolo trasmessi;
- l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie;
- la messa in liquidazione e la successiva cancellazione della società Parte_1
;
[...]
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
, p.iva cancellata dal Registro delle Parte_1 P.IVA_1
Imprese in data 30/01/2024;
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano;
curatore l'avv. Adolfo Coppola, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
ORDINA
al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA
il giorno 10.4.2025, h. 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 16.1.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
dott. Enrico Quaranta