Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2528 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.5.2025 tra
(cod. fisc. ), domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 presso l'avv. Alfredo Trotta (cod. fisc. ) ( CodiceFiscale_2 [...]
, che lo rappresenta e difende per pro- Email_1 cura su foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-appellante- e cod. fisc. ), in persona della legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, dott.ssa , elettivamente Controparte_2 domiciliata in Roma, via Ugo Ojetti n. 426, presso lo studio dell'avv. Daniela Civica (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_3 procura alle liti su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in acco- Parte_1 glimento del presente appello in riforma della sentenza del Viterbo n. 1133/19:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata l'infondatezza della richiesta di pagamento dedotta in giudizio da parte della opposta, respingere la domanda e, conseguente- mente dichiarare nullo e comunque revocare il D.I. opposto;
Respingere in ogni caso la domanda così come formulata in quanto illegittima ed infondata e comunque non provata;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accogli- mento delle eccezioni proposte, limitare la pretesa avanzata nei confronti del Sig. nei limiti della garanzia prestata pari ad € 500,00 mensili e, Pt_1 per l'effetto, revocare comunque il D.I. 1278/17…”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contra- Controparte_1 ria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni provvedimento ri- tenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO e DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1278/2017 emesso dal Tribunale di Viterbo il 22.11.2017, con cui gli è stato ingiunto, quale “garante delle obbligazioni di pagamento contratte dalla Sig.r in ragione della sua degenza presso la residenza Parte_2
Myosotis”, di pagare alla che gestisce tale RSA, il paga- Controparte_1 mento della somma di € 16.491,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. In particolare, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- In ragione di quanto dedotto nella parte motiva dichiarare il difetto di giu- risdizione del G.O. in luogo di quello Amministrativo e, per l'effetto, dichia- rare nullo e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1278/17 emesso dal Tribu- nale di Viterbo;
2 IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE CONCORRENTE:
In ragione di quanto dedotto accertare e dichiarare la carenza di legittima- zione passiva in capo al Sig. e per l'effetto dichiarare Parte_1 nullo il Decreto Ingiuntivo n. 1278/17 emesso dal Tribunale di Viterbo;
IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata l'infondatezza della richiesta di pagamento dedotta in giudizio da parte della opposta, respingere la domanda e, conseguente- mente dichiarare nullo e comunque revocare il D.I. opposto;
Respingere in ogni caso la domanda così come formulata in quanto illegittima ed infondata e comunque non provata;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accogli- mento delle eccezioni proposte, limitare la pretesa avanzata nei confronti del Sig. nei limiti della garanzia prestata pari ad € 500,00 mensili e, Pt_1 per l'effetto, revocare comunque il D.I. 1278/17…”.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha conte- Controparte_1 stato gli assunti avversari, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 1133/2019 pubblicata in data 27.9.2019 il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1278/2017 emesso Parte_1 dal Tribunale di Viterbo il 22.11.2017, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso Parte_3 come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. deduce, con quello che costituisce un primo motivo Parte_1 di appello, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato che le prestazioni rese dalla RSA “Myosotis” in favore di in rela- Parte_2 zione alle patologie da cui era affetta (ovvero “disturbo depressivo maggiore ricorrente in disturbo di personalità” e “diabete mellito in terapia insulinica”
3 “per le quali alla stessa era stata riconosciuta un'invalidità del 75% (verbale ASL del 17/1/2003), successivamente aggravatasi (giusto verbale del 15/3/16 agli atti)”, dovessero essere ricondotte in quelle “a carattere preva- lentemente assistenziale per le quali è prevista la ripartizione del costo com- plessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Co- mune, con la compartecipazione dell'utente”.
Il motivo è privo di pregio.
2.1. Le RSA sono strutture finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni assi- stenziali e di recupero a persone anziane non autosufficienti, non assistibili a domicilio, ma che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospeda- liero o nei centri di riabilitazione.
Le prestazioni ricevute in RSA si qualificano come socio-sanitarie integrate e sono regolate, a livello nazionale, dall'art.
3-septies del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazione e integrazioni, e dal d.P.C.M. 14.2.2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, il quale precisa che queste “sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assisten- ziale, nonché la sua durata” (art. 2).
2.2. Ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto le prestazioni socio-sanitarie integrate si suddividono in tre categorie, a seconda della diversa combina- zione della natura dei bisogni, della complessità, intensità e durata dell'in- tervento assistenziale:
(i) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ossia “le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e ac- quisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla parte- cipazione alla vita sociale e alla espressione personale”;
(ii) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ossia “tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attra- verso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, 4 dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contra- stare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto do- mestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel pro- prio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio […] Dette presta- zioni, inserite in progetti personalizzati di natura non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza”;
(iii) prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ossia “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali pre- stazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratteriz- zate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e so- ciali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assi- stenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assi- stenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario”.
2.3. L'art. 3 del d.P.C.M. 14.2.2001 specifica, inoltre, che le prestazioni a elevata integrazione sanitaria devono rimanere integralmente a carico del
Fondo Sanitario, mentre quelle riconducibili alle categorie a) e b) (quelle di cui alla categoria c non possono essere prestate presso le RSA), in cui rientra la cura e il recupero funzionale di soggetti non autosufficienti tramite servizi residenziali, in base a quanto previsto dall'art. 4 e alla relativa tabella alle- gata al suddetto decreto, devono essere poste per una quota pari al 50%
(detta “quota sanitaria”) a carico del Servizio Sanitario Regionale e per la restante quota del 50% (detta “quota sociale o alberghiera”) a carico del competente, fatta salva la partecipazione dell'utente (il beneficiario CP_3 della prestazione) prevista dalla disciplina regionale e comunale.
5 In attuazione della disciplina normativa sopra riportata, la Giunta della Re- gione Lazio, con la delibera n. 98 del 20.2.2007, “fermo restando quanto previsto in materia di partecipazione alla spesa dei Comuni”, ha rimodulato
“la ripartizione degli oneri della diaria giornaliera da suddividersi tra la quota direttamente a carico del Fondo sanitario [a livello nazionale/regionale] e la quota riservata agli assistiti con il supporto del Fondo sociale [a livello co- munale] per le categorie che ne usufruiscono secondo le percentuali di se- guito riportate: - quota direttamente a carico dell'assistito = 50%; - quota a carico del Fondo sanitario = 50%”; individuando l'Indicatore Situazione Eco- nomica Equivalente “I.S.E.E.” (indicato dal d.lgs. n. 109/1998 come criterio generale di valutazione della situazione economica dei soggetti che richie- dono prestazioni sociali agevolate) quale strumento idoneo a definire la quota di compartecipazione del Comune al pagamento della quota a carico dell'assistito.
2.4. Il d.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, entrato in vigore in data 8.2.2014, abro- gando la precedente normativa, all'art. 6 ha ridefinito le modalità di calcolo dell' utile a valutare la sussistenza (o meno) dei presupposti perché il Pt_4 soggetto che intenda richiedere il ricovero in una RSA possa usufruire di una quota integrativa a carico dell'ente pubblico, prevedendo che lo stesso debba prendere in considerazione anche i redditi riconducibili al nucleo fa- miliare. Tale criterio di calcolo è altresì illustrato sul sito dell'INPS, ove è precisato che “tra le prestazioni socio sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali come i ricoveri presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità al- berghiera non è a carico del Servizio sanitario nazionale. Per il calcolo dell'ISEE si tiene conto della condizione economica anche dei figli del bene- ficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'indicatore con una com- ponente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differen- ziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero”.
Il d.P.C.M. 12.1.2017 ha confermato la regolamentazione contenuta nei pre- cedenti decreti, ponendo integralmente a carico del Controparte_4
“i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone
[...] richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale” ed a carico 6 del nella misura del 50% della tariffa giornaliera Controparte_5
“i trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non auto- sufficienti” nonché “le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semiresi- denziale, di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria”.
2.5. Conseguentemente, e in sintesi, sulla scorta di quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, la gratuità delle prestazioni va af- fermata per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all'art. 4, co. 1, d.P.C.M. 14.2.2001 e di cui all'allegato 1 C del d.P.C.M. 29.11.2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo comples- sivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del CP_3 con la compartecipazione dell'utente.
3. Le RSA si distinguono in pubbliche (del Comune o della ASL), private e private convenzionate o accreditate. Tra queste ultime e la Regione esiste una convenzione in base alla quale il 50% della diaria giornaliera relativa ai posti letto non privati è posto a carico del Servizio Sanitario Regionale.
3.1. Con le delibere della Giunta Regionale Lazio n. 40/2008 e n. 326/2008 la ha disposto che l'accesso alle RSA pubbliche e private con- Parte_5 venzionate sia regolato in base a un'apposita procedura di valutazione, de- nominata “Valutazione Multidimensionale” (VDM). Tale procedura è condotta da una “Unità Valutativa Multidisciplinare”, ordinariamente appartenente alla
ASL di residenza del paziente, composta da un'équipe di medici e professio- nisti di area sanitaria e sociale, tenuta altresì a predisporre un Piano Indivi- dualizzato di Assistenza (PIA).
La VDM è finalizzata all'individuazione per ciascun paziente dei problemi di salute di natura fisica, psichica e sensoriale, nonché all'individuazione delle sue caratteristiche socio-economiche e relazionali, così da stabilire il setting assistenziale adeguato al paziente medesimo. Per le RSA, in particolare, la VDM costituisce l'informativa di riferimento sulla base della quale individuare le prestazioni che dovranno essere erogate in favore del degente, nonché le
7 corrette modalità di riparto tra quest'ultimo e gli enti pubblici della retta di degenza, fermo restando che l'attivazione della procedura presso il Comune di residenza finalizzata a ottenere l'integrazione della retta di degenza - sulla base, come visto, dei valori evidenziati nel modello I.S.E.E - deve avvenire su impulso dell'ospite della struttura.
3.2. La documentazione medica prodotta dall'odierna parte appellante nel giudizio di primo grado, dunque, non riveste alcuna rilevanza al fine di de- terminare i soggetti a carico dei quali debba essere posta la retta di degenza e le rispettive quote di riparto. Pertanto, è priva di pregio la censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha fondato il rigetto dell'opposi- zione ex art. 645 c.p.c. proposta da “l'erroneo presup- Parte_1 posto secondo il quale l'opponente non avrebbe provato quali trattamenti sanitari specifici e personalizzati sarebbero stati eseguiti durante il ricovero”, e in particolare laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che la prova dell'assenza di prestazioni “ad elevata integrazione sanitaria” sarebbe con- fermata dalla decisione del figlio di di porre termine alla de- Parte_2 genza e “riportare a casa” la madre.
Il giudizio espresso dall'INPS sullo stato di invalidità di un paziente, infatti, è solo uno dei numerosi fattori che l'Unità Valutativa Multidisciplinare prende in considerazione al fine di elaborare la cartella personale del paziente e formulare la Valutazione Multidimensionale (sulla base della quale - come si
è detto sopra - viene definita la tipologia di prestazioni socio-sanitarie di cui la degente abbisogna e la misura della copertura delle spese da parte del Fondo Sanitario).
Parimenti irrilevanti sono le valutazioni in ordine all'autosufficienza o meno del beneficiario della prestazione, diversamente da quanto dedotto da parte appellante.
3.3. L'odierno appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe
“omesso ogni valutazione in ordine alla situazione medica della Sig.ra
[...]
”, valutazione che avrebbe consentito di riconoscere una diversa natura Pt_6 alle prestazioni erogate dalla RSA (sanitarie oltre che di mera assistenza) con conseguente onere a carico del SSN. Tuttavia, al fine di ritenere sussistente il diritto di credito azionato dalla in sede monitoria assume Controparte_1 rilevanza esclusivamente che l'Unità Valutativa Multidisciplinare incaricata di
8 valutare la posizione di abbia ritenuto che la stessa non fosse Parte_2 in condizioni psicofisiche tali da determinare il suo ricovero in una azienda ospedaliera e porre così il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in suo favore interamente a carico del fondo sanitario.
Tale valutazione non può essere oggetto di contestazione nel giudizio pro- mosso dal gestore (nel caso di specie, privato) della RSA per conseguire il corrispettivo a carico della degente, e che richiede una quota di un corrispet- tivo che viene determinato sulla base di quanto determinato dall'Amministra- zione pubblica competente (come si ricava, peraltro, proprio dalla giurispru- denza richiamata da parte appellante, come si dirà di seguito). Peraltro, que- sto emerge chiaramente proprio dal precedente di legittimità invocato da parte appellante (di cui si dirà subito di seguito), da cui emerge come non possa essere messo in discussione il credito della ma piut- Controparte_1 tosto possa essere eventualmente dedotto un credito restitutorio o risarci- torio a carico del (nel caso all'esame della Su- Controparte_6 prema Corte, l'ASL, che era anche il gestore della RSA in cui era ricoverata la paziente) o del di quanto pagato sulla base di una Controparte_7 valutazione errata in ordine alla spettanza del contributo dello stesso (pure contestata da parte appellante, come si dirà di seguito).
3.4. Non è conferente al caso in esame il richiamo operato da parte appel- lante alla sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte n.
22776/2016 del 9.11.2016 al fine di sostenere che l'onere della retta per la degenza di debba essere integralmente a carico del Parte_2 [...]
. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte in Parte_7 quel caso, infatti, riguardava un malato affetto da grave psicopatologia cro- nica, e dunque un caso in cui la stretta correlazione tra prestazioni sanitarie e prestazioni assistenziali non consente una scindibilità delle stesse, cosicché la prevalenza degli aspetti di natura sanitaria ne comporta la totale compe- tenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Dopo avere fatto rimando alla normativa in materia (in particolare, alla di- stinzione tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sani- taria), la sentenza richiamata da parte appellante precisa che, “affinché tali ricoveri possano rientrare tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario
9 le relative prestazioni devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, fra l'altro, alla cura e al recupero fisio-psichico dei malati mentali”; e che “la corretta interpretazione di tali fonti normative consente, pertanto, di inclu- dere nelle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario i trattamenti far- macologici somministrati con continuità a soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e per- sonale specializzato idonei ad effettuare terapie riabilitative. Tali ipotesi sono differenti dai casi in cui l'assistenza fornita a degenti sia meramente sostitu- tiva delle cure familiari, ipotesi escluse dai livelli essenziali di assistenza ga- rantiti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (cfr. Cass. n. 19642/2014 che ha escluso l'erogazione gratuita delle spese derivanti dall'attività di sorveglianza e di assistenza resa in favore di un soggetto an- ziano ricoverato presso una casa di riposo)”.
3.5. Il caso all'esame del giudice di legittimità, quindi, riguardava un sog- getto con grave infermità psichica, in cui la somministrazione degli specifici trattamenti è complementare alla mera assistenza sanitaria, ed anzi, l'assi- stenza è caratterizzata da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria.
Diverso è il caso di , affetta – come allegato dall'odierno ap- Parte_2 pellante, e come si è detto sopra – da disturbo depressivo e da diabete trattabile con terapia autosomministrabile, tanto che – come ha osservato il giudice di primo grado – il figlio, dopo avere riportato a casa la madre, ha potuto assisterla presso il proprio domicilio, come non avrebbe potuto fare qualora fosse stato accertato in capo a quest'ultima uno stato di salute tale da necessitare di prestazioni a elevata integrazione sanitaria.
3.6. La giurisprudenza ha ribadito in più occasioni che ciò che connota la prestazione sanitaria integrata, inscindibile da quella socio-assistenziale, non è dato dalla situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma risiede nella indivi- duazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale, volto a rimuovere gli esiti degenerativi della patologia.
Pertanto, secondo il parametro delle “terapie in concreto prestate o comun- que da prestare”, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che nel
10 caso di non ricorra l'ipotesi di “prestazioni ad elevata inte- Parte_2 grazione sanitaria”, non costando riferimento alcuno a “trattamenti sanitari specifici e personalizzati che siano stati resi durante il ricovero, nell'ambito di un programma di riabilitazione volto alla rimozione degli esiti degenerativi della patologia o comunque rientranti tra quelli di particolare rilevanza tera- peutica” […] “peraltro, l'assenza di prestazioni “ad elevata integrazione sa- nitaria” pare confermata dalla circostanza, affermata dallo stesso , Pt_1 della successiva assistenza “diretta” della madre presso il proprio domicilio (in seguito alla decisione di porre termine alla degenza, a causa dell'insuffi- cienza degli emolumenti previdenziali dalla medesima percepiti)”.
4. Neanche può essere dedotta nel presente giudizio, al fine di contestare il diritto di credito della la circostanza per cui, “a seguito del Controparte_1 cambio di normativa in ordine al calcolo dell'ISEE” (di cui al d.P.C.M. n. 1593/13, che ha introdotto il riferimento ai redditi del “nucleo familiare”), il Comune di abbia ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'in- CP_7 tegrale accollo della quota del 50% non già coperta dal SSN, accogliendo soltanto parzialmente la richiesta di “integrazione della retta” presentata da
. Parte_2
4.1. Più precisamente il Comune di , a seguito della presentazione CP_7 dei modelli I.S.E.E. a corredo delle “richieste di integrazione per retta in RSA” per gli anni 2015 e 2016, ha riconosciuto a un'integrazione Parte_2 della retta di degenza pari ad € 5.767,25 a copertura di n. 340 giorni di ricovero (€ 16,96 al giorno) per l'anno 2015 e pari ad € 6.021,68 a coper- tura di n. 365 giorni di ricovero (€ 16,50 al giorno) per l'anno 2016 (v. n. 2 comunicazioni del prodotte da parte appellante – fasci- Controparte_7 colo di primo grado). La situazione di , pertanto, al momento Parte_2 dell'ingresso presso la RSA in data 26.1.2015, era la seguente: il 50% della retta sarebbe stato “coperto” da parte del , men- Controparte_5 tre il restante 50% sarebbe rimasto a carico della degente, salvo l'eventuale contributo da parte del . Controparte_7
Una volta che quest'ultimo ha deliberato come si è detto sopra, con decisioni che non possono essere oggetto di censura nel presente giudizio, la quota del 50% nella parte non coperta dal non può che gravare Controparte_7
11 a carico della degente, e quindi della stessa risponde anche l'odierno appel- lante quale garante della madre.
4.2. Conclusivamente sulla prima censura svolta da parte appellante, dun- que, si deve ritenere che, per poter essere esentata integralmente dal paga- mento della retta avrebbe dovuto essere ammessa - a se- Parte_2 guito di tutte le procedure amministrative previste, a cui è estranea l'odierna appellata - a diversa categoria di prestazioni (c.d. “a elevata integrazione sanitaria”), le quali non avrebbero potuto essere erogate in regime di RSA. Questo non è avvenuto e, per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, tale mancato inquadramento – contestato dall'appellante nel contrastare la richiesta di pagamento nei suoi confronti – non può essere contestato alla
RSA, e nel caso di specie alla che la gestisce, in quanto Controparte_1 quest'ultima si è limitata a prendere atto dell'inquadramento della paziente effettuato dalle autorità competenti a ciò deputate.
4.3. Tenuto conto che ha beneficiato di prestazioni di tipo Parte_2 assistenziale a basso mantenimento erogate dalla RSA “Myosotis” in suo fa- vore al prezzo di € 49,20 per ogni effettivo giorno di ricovero, per un totale di n. 506 giorni, di cui n. 339 nell'anno 2015 e n. 167 nell'anno 2016, e che il Comune ha partecipato alla spesa per un importo di € 16,96 al giorno per l'anno 2015 ed € 16,49 al giorno per l'anno 2016, la Controparte_1 ha correttamente fatturato alla degente:
- € 10.929,80 a titolo di rette mensili di degenza per l'anno 2015 [(49,20
-16,96 =) 32,24 x 339 = 10.929,36] (v. fatture prodotte per anno 2015 e la nota di accredito emessa);
- € 5.469,90 a titolo di rette mensili di degenza per l'anno 2016 [(49,20 - 16,49 =) 32,75 x 167 = 5.460,9] (v. fatture prodotte per anno 2016).
A tali importi sono poi stati aggiunti i costi relativi al servizio di lavanderia, richiesto con cadenza mensile (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e quelli della pedicure, entrambi esclusi dalla diaria ai sensi dell'art.
4.2 del contratto e in base a quanto illustrato a pag. 16 della Carta dei Servizi della RSA, in relazione a cui non vi è stata alcuna contestazione da parte di , oltre alla cauzione dell'im- Parte_1 porto di € 500,00 ai sensi dell'art. 5 del contratto.
12 5. Parte appellante censura la sentenza di primo grado, in secondo luogo, laddove ha escluso la fondatezza delle “lagnanze di parte opponente anche sotto il profilo della nullità del contratto di ospitalità”, deducendo come il Tribunale di Viterbo ciò abbia statuito “sull'erroneo presupposto secondo il quale il corrispettivo dei servizi socio-assistenziali può essere liberamente concordato, poiché la limitazione all'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del Servizio Sanitario nazio- nale (di cui alla legge 833/78 e 730/83), che concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie “pure” o “inscindibili” (con quelle socio-assistenziali), ricadendo altrimenti la prestazione nella disciplina delle prestazioni sociali di cui alla legge n. 328/2000 (che è estranea all'ambito proprio dell'assi- stenza sanitaria obbligatoria)”. Al riguardo, deduce come Parte_1 tale assunto sia del tutto infondato atteso che, in base alla normativa vigente in ambito di RSA, “i costi a carico degli utenti sono fissi e non possono for- mare oggetto di contrattazione ma sono computati unicamente in relazione al reddito ISEE”.
Il motivo è privo di pregio.
5.1. Con la sottoscrizione del contratto per l'ammissione alla RSA “Myosotis” del 26.1.2015, - informata ai sensi dell'art. 3 circa le moda- Parte_2 lità di riparto della quota da doversi versare a titolo di retta alla struttura, nonché ai sensi dell'art. 4 circa le prestazioni che sarebbero state incluse nel prezzo - si è impegnata a corrispondere una diaria giornaliera pari ad € 49,20 per prestazioni assistenziali a basso mantenimento (Mantenimento B), per ogni giorno effettivo di accoglienza all'interno della RSA “Myosotis” ex art.
2.1 del Contratto, venendo altresì edotta ex art.
2.2 che tale retta sa- rebbe stata rivalutata e/o aggiornata e/o modificata ogni anno nella misura stabilita dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale contenente i criteri per l'aggiornamento dei tariffari ASL (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – procedimento monitorio – primo grado di giudizio).
Così è stato disciplinato, dunque, anche il corrispettivo per le prestazioni di
“assistenza medica generica e specialistica” e di assistenza “infermieristica, riabilitativa e di somministrazione di farmaci”, regolarmente erogate dalla RSA in base all'art.
4.1 del Contratto, nonché dalla Carta dei Servizi della
13 struttura. Del resto, sull'effettuazione delle prestazioni contrattualmente pre- viste da parte della società appellata non vi è contestazione da parte dell'ob- bligato.
5.2. Si è chiarito sopra che la retta di degenza richiesta dalla RSA “Myosotis”, e per la quale questa ha agito in sede monitoria, non è quindi afferente a prestazioni da erogarsi a titolo gratuito – e come non si possa dedurre nel presente giudizio che lo siano – e non comprende, pertanto, quella parte di prestazioni che sono a carico del Fondo Sanitario. Al riguardo, si consideri tutto quanto si è detto sopra con riguardo alla misura dell'onere a carico del e della determinazione dello stesso. Controparte_6
Inoltre, la diaria giornaliera applicata per la degenza è quella prevista nella convenzione RSA/Regione Lazio, pari a € 49,20 al giorno per prestazioni assistenziali a basso mantenimento (Mantenimento B), e quindi non vi è stata alcuna contrattazione tra le parti in ordine alla misura della stessa, diversa- mente da quanto posto a fondamento della censura in esame.
5.3. Nel sottoscrivere quale garante il contratto per l'ammissione di Pt_2
nella RSA “Myosotis” l'odierno appellante si è impegnato a corri-
[...] spondere, in solido con , la retta di degenza così come deter- Parte_2 minata all'art. 2 di tale contratto (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata
– procedimento monitorio – primo grado di giudizio).
Dall'esame di tale articolo e del successivo art. 3 del suddetto contratto per l'ammissione si evince che la quota giornaliera posta a carico dell'ospite non comprende la quota sanitaria a carico del SSN, ma si riferisce solo alla quota per la quale è prevista la compartecipazione dell'assistita. Non sussiste, dun- que, la dedotta nullità dell'atto negoziale sottoscritto da . Parte_1
Non merita censura, allora, neanche la statuizione del giudice di primo grado per cui, con riguardo all'obbligazione assunta dall'odierno appellante, se- condo cui si è in presenza “del mero rilascio di garanzia personale assunta dal familiare della degente per l'adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima (per il pagamento della retta mensile nonché, ulteriormente e distintamente, per tutte le altre obbligazioni sino alla concorrenza di euro 500,00 mensili)”.
5.4. , al momento dell'ingresso della madre nella RSA in Parte_1 data 26.1.2015, si è validamente costituito garante ex art. 1936 c.c. del 14 pagamento dell'intero importo delle rette mensili di degenza e sino alla con- correnza di € 500,00 mensili per l'adempimento di tutte le ulteriori obbliga- zioni a carico dell'ospite della struttura, esonerando la Controparte_1 dall'obbligo di preventiva escussione della madre quale debitrice principale.
È sufficiente la lettura del testo contrattuale sottoscritto per riscontrare come neanche sia fondata la deduzione di parte appellante secondo cui Parte_1
si sarebbe impegnato a garantire l'eventuale pagamento della
[...] quota sociale dovuta per la degenza del proprio familiare fino alla concor- renza di € 500,00 mensili.
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1133/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione mo- nocratica, il pubblicata in data 27.9.2019 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore dell'avv. Daniela Civica, dichiaratasene antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Secondo il più recente, e consolidato, orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 4.4.2024, n. 8982; Cass. civ., Sez. L, 12.2.2024, n.
380; Cass. civ., SS.UU., 20.2.2020, n. 4315; Cass. civ., Sez. I, ord. 30.10.2019, n. 27867; Cass. civ., Sez. I, 5.4.2019, n. 9660), anche se la parte soccombente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1133/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, in data 27.9.2019; condanna a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.089,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
15 I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Daniela Civica, dichiaratasene antistataria;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 19.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
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