Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 315/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica BARCO Presidente – Rel.
Dr. Claudio MICHELUCCI Giudice
Dr. Maria Cristina PERSICO Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12/02/2025, da
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente a Parte_2 C.F._2
Verbania, via Arturo Dell'Oro n. 3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano MORISETTI (C.F. ), presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania C.so Europa n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale (immobile in locazione), ubicata in Verbania, Via Arturo Dell'Oro n. 3, viene assegnata alla moglie, SI , con i beni e gli arredi ivi contenuti, in cui continuerà Parte_1
ad abitare con la prole;
Per_ Per_ significativa questione riguardante e (gestione del tempo, mantenimento, cura, istruzione, educazione, hobbies, ecc.) con impegno ad evitare ogni tipo di contrasto tra gli stessi;
Per_ Per_ 4) Le figlie minori e – in mancanza di diverse modalità concordate tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei medesimi e delle loro esigenze di vita - trascorreranno con il padre la giornata del venerdì. Il padre potrà comunque vedere le figlie quando desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi delle stesse.
Per_ Per_ Le figlie minori e trascorreranno la giornata di Natale e di Pasqua in modo alternato di anno in anno con i genitori. Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto di ogni anno, sia il padre, sia la madre potranno recare con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive, avuto riguardo delle necessità e delle volontà dei figli medesimi, previo accordo con l'altro genitore;
5) Il marito, OR verserà alla moglie, SI , entro il giorno Parte_2 Parte_1
10 di ogni mese e per dodici mensilità annue, un assegno di mantenimento, aggiornabile in base agli indici ISTAT:
- pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento del figlio CP_1
Per_
- pari ad € 700,00 (settecento/00) per il mantenimento della figlia
Per_
- pari ad € 700,00 (settecento/00) per il mantenimento della figlia
Il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, così come previste e disciplinate dal Protocollo
d'intesa previsto dal Tribunale di Verbania, sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
6) L'assegno unico per i figli verrà corrisposto per l'intero alla madre, SI;
Parte_1
7) I coniugi si rilasciano reciprocamente autorizzazione per l'ottenimento del passaporto per l'estero
o documento equipollente con l'inserimento dei figli minori per entrambi i genitori disgiuntamente.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 12/02/2025, e chiedevano con domanda Parte_1 Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio a Verbania in data 18.11.2000. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che il figlio è maggiorenne e si sta inserendo nel mondo del lavoro. CP_1
Va dato atto, infine, che i coniugi si rilasciano reciprocamente autorizzazione per l'ottenimento del passaporto per l'estero o documento equipollente con l'inserimento dei figli minori per entrambi i genitori disgiuntamente.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio il Parte_1 Parte_2
18.11.2000 a Verbania;
Per_ affida le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la Per_2
madre;
Per_ dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé le figlie minori e – in mancanza di diverse Per_2
modalità concordate tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei medesimi e delle loro esigenze di vita - il venerdì.
Il padre potrà comunque vedere le figlie quando desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi delle stesse.
Per_ Le figlie minori e trascorreranno la giornata di Natale e di Pasqua in modo alternato di Per_2 anno in anno con i genitori. Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto di ogni anno, sia il padre, sia la madre potranno recare con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive, avuto riguardo delle necessità e delle volontà dei figli medesimi, previo accordo con l'altro genitore;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese e per dodici mensilità annue, un assegno di mantenimento, aggiornabile in base agli indici
ISTAT:
- pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento del figlio CP_1
Per_
- pari ad € 700,00 (settecento/00) per il mantenimento della figlia
- pari ad € 700,00 (settecento/00) per il mantenimento della figlia Per_2
Il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, così come previste e disciplinate dal Protocollo
d'intesa previsto dal Tribunale di Verbania, sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
dispone che l'assegno unico per i figli venga corrisposto per l'intero alla madre, Parte_1
assegna la casa coniugale (immobile in locazione), ubicata in Verbania, Via Arturo Dell'Oro n. 3, in uso alla moglie, , con i beni e gli arredi ivi contenuti Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 12/05/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco