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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2511 /2025
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...], rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Santoianni Ingegno Patrizio ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' CP_1 C.F._2 avv. Dascillo Aida Giuliana resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 24.11.2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate congiuntamente come riportate in atti.
MOTIVI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 la sig.ra premesso di aver contratto in Parte_1
OL matrimonio concordatario con il sig. il giorno 17.03.2007 e che dalla unione CP_1 nasceva i figli minori (OL - 16.09.2014), (OL - 04.05.2020) ed Per_1 Per_2 Per_3
(OL – 01.09.2022), assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del resistente;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: affido esclusivo della prole, assegnazione della casa coniugale, determinazione di un assegno mensile per il mantenimento per sé e i figli minori nella misura di € 1400,00 di cui € 200,00 per il proprio mantenimento ed € 1200,00 per i tre minori.
Il Presidente relatore fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 24.11.2025 assegnando i termini alla ricorrente per le notifiche e al resistente per l'eventuale costituzione e disponendo che i servizi sociali redigessero relazione socio ambientale in merito al nucleo in oggetto, con specifico e particolare riferimento alla condizione dei minori con monitoraggio bimestrale sul nucleo in ragione dei fatti dedotti dalla ricorrente ed oggetto di denuncia in atti .
In data 23.10.2025 si costituiva il resistente che per il tramite del difensore , non opponendosi alla domanda di separazione e contestando ogni addebito, rappresentava di essere addivenuto ad un accordo con la ricorrente, con riserva di deposito.
Il Presidente relatore, esaminati gli atti, attesa la natura del petitum, letta la relazione del SS del trasmessa in data 18.11.2025 disponeva la trattazione in modalità cartolare della Parte_2 calendarizzata udienza, invitando le parti al deposito degli accordi.
Con note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 24.11.2025 le parti confermavano la volontà di volersi separare secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Sulle conclusioni congiunte in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter far ritiene quelle svolte dalle stesse parti nell' accordo formalizzato del 12.11.2025 e trasfuso in note telematiche ex art 127 ter cpc per l'udienza del 24.11.2025, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti nonché dei figli minori.
Il Tribunale prende atto che con la sottoscrizione degli accordi la sig.ra rinuncia alla domanda Pt_1 di affido esclusivo e di mantenimento per sé stessa;
i coniugi, infatti, in esito agli incontri di sostegno organizzati dal SS di finalizzati alla riduzione della conflittualità, concordano per l'affido Pt_2 condiviso con collocazione prevalente presso la madre sita in alla via I° trav. Filichito, 15 in Pt_2 piena attuazione del principio di bigenitorialità proprio del nostro ordinamento giuridico, con diritto di visita paterno, già sperimentato di fatto con l'intermediazione del SS. In particolare i coniugi convengo che al di là della reciproca disponibilità manifestata dagli stessi relativamente al sereno rapporto con i figli, viene stabilito il seguente calendario di visite ed incontri: “ i minori , Per_1
e trascorreranno col padre due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore Per_2 Per_3
18.00 alle ore 20.00; tali giorni ed orari potranno subire variazioni dovuti ai turni di lavoro del
; eventuali variazioni saranno comunicate (tramite sms o whatsapp) dal con un preavviso CP_1 CP_1 di almeno 48 ore. Potrà, inoltre, capitare che nel pomeriggio concordato (martedì o giovedì o altro giorno preventivamente comunicato con le suddette modalità) il vorrà, compatibilmente con i CP_1 suoi impegni di lavoro, tenere i figli per più tempo soprattutto nei giorni in cui le scuole sono chiuse;
anche in questo caso avvertirà la moglie (con sms o tramite whattsapp) con un preavviso di 48 ore. I minori resteranno altresì con il padre, a fine settimana alterni, dalle ore 9,30 del sabato e fino alle ore 20,00 della domenica;
durante le festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il 24 (dalle ore 16.00 fino alle ore 00.30) ed il 26 dicembre (dalle ore 11,00 alle ore 22)
e il 1 gennaio ed il 6 gennaio (dalle ore 11.30 alle ore 22) con un genitore ed il 25 (dalle ore 11,00 alle ore 22,00) ed il 31 dicembre (dalle ore 16.00 alle ore 00.30) e il 6 gennaio (dalle ore 11.00 alle ore 21) con l'altro genitore. Durante le festività pasquali, e ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore (dalle 10,00 alle 20) ed il lunedì in Albis (dalle ore 9,30 alle ore
20) con l'altro genitore;
per le festività pasquali 2026 i minori resteranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, a luglio o ad agosto, anche non consecutive, con uno dei genitori. Detto periodo dovrà essere stabilito di accordo tra i coniugi, entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Ogni anno i minori trascorreranno col padre la “festa del papà”, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. ; in queste festività, qualora CP_1 capitassero in un giorno in cui i minori non vanno a scuola, gli stessi staranno col dalle ore CP_1
9,30 alle 19,30 altrimenti dalle ore 13,30 e fino alle 19,30; qualora poi tali ricorrenze dovessero capitare nel weekend in cui dovrebbero stare con la madre, il potrà comunque tenerli con se CP_1 dalle 9,30 alle 19,30; altrettanto i bambini trascorreranno con la madre la “festa della mamma” ed i giorni del compleanno e dell'onomastico della sig.ra anche in questo caso i bambini Pt_1 rimarranno con la madre qualora tali eventi dovessero capitare in un giorno di spettanza del padre;
i genitori trascorreranno con i minori, ad anni alterni, il pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) o la serata (dalle 18.30 alle 21) del giorno dei loro compleanni e dei loro onomastici;
qualora tali ricorrenze ricadano in un giorno in cui i minori non vanno a scuola, gli stessi trascorreranno con i genitori, sempre ad anni alterni, la mattina (dalle 9,30 alle 15,30) oppure il pomeriggio (dalle ore
15,30 alle 20); entrambi i genitori potranno partecipare ad eventuali feste organizzate con compagni ed amici di classe in ludoteche o in altre location senza che l'altro genitore frapponga alcun tipo di ostacolo o impedimento;
i minori trascorreranno il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio
e il 2 giugno ad anni alterni col padre (dalle ore 9,30 alle ore 19) o con la madre;
i signori e CP_1 si impegnano ad individuare di comune accordo un'attività sportiva da svolgere ai propri Pt_1 figli.”
Stando alle risultanze in atti, lette le informative del SS del Comune di , si ritiene attuabile il Pt_2 regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in accordo e da intendersi ivi ripetuto e trascritto, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. I minori risultano nel complesso ben accuditi e adeguatamente seguiti ed entrambi gli ex coniugi mostrano un livello di collaborazione discreto nella gestione e nell'interesse dei minori.
I coniugi concordano che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente che vi vivrà Parte_1 con la prole.
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie il Tribunale prende atto che i coniugi, tenuto conto della rispettiva situazione economico-finanziaria, convengono che il sig. versi CP_1 mensilmente, entro il giorno 10, alla sig.ra l'importo complessivo di € 600,00 ( € 300,00 per Pt_1 ciascun figlio), oltre spese straordinarie che rinuncia alla domanda di mantenimento per sé stessa.
Nell'esclusivo interesse del minore e per garantire una gestione più efficace e immediata delle Per_3 spese e delle esigenze quotidiane i coniugi convengono che l'intero importo dell'Indennità di frequenza riconosciuto al piccolo sia percepito dalla sig.ra la quale provvederà alla Pt_1 rendicontazione mensile.
Il Tribunale prende atto che le parti con la sottoscrizione del verbale di accordo hanno espressamente disciplinato le ulteriori questioni economiche pendenti tra le stesse come da previsione di cui ai punti
11, 11 a), 11 b) e 11c dell'accordo a cui si rimanda integralmente.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
OL (Na) il 07/09/1986 e c.f , nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/06/1985 che hanno contratto matrimonio in data 17/03/2007 in OL (atto n. 12 P. I, anno
2007);
2) dispone affido condiviso dei minori , ed con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso la residenza materna e diritto di visita paterno come in parte motiva;
3) assegna la casa familiare sita in Volla (NA) alla Via Filichito I Traversa n.15, alla sig.ra Pt_1 che la abiterà unitamente ai figli minori, con le precisazioni di cui in accordo da intendersi
[...] ivi ripetute e trascritte;
4) determina in € 600,00 il contributo al mantenimento ordinario dei figli minori , Per_1 Per_2 ed a carico di luigi da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra Per_3 CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo e alle intese delle parti Parte_1 di cui in accordo;
5) prende atto di tutte le ulteriori determinazioni poste dalle parti a definizione della presente controversia e vincolanti tra le stesse ex art 1321 e 1322 cc;
6) manda al GT per l'apertura della procedura di vigilanza ex art 337 cc disponendo che i servizi sociali del comune di redigano relazione socio ambientale in merito al nucleo in oggetto, Pt_2 con specifico e particolare riferimento alla condizione dei minori (nato a [...] il Per_1
16/09/2014), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Per_2 Per_3 all'andamento del diritto di visita paterno espletando monitoraggio bimestrale;
7) invita le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
9) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 25/11/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca