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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2877 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ZAGARESE ETTORE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LINI RICCARDO Controparte_1 Controparte_2
Co ( ; C.F._1 Controparte_4
contumace; Controparte_5
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/08/2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2019 00025033 44 000, notificato il 22/07/2019, con il quale intimava il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 2.042,04, di cui € 1.888,92 a titolo contributivo ed €
153,12 per sanzioni, relativamente alla sua iscrizione nella Gestione Artigiani nel periodo 01/2018-12/2018.
In particolare, il ricorrente, ritenendo tale avviso di pagamento illegittimo per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione alla “gestione artigiani”, ha rappresentato di essere titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Bocchigliero e di aver svolto attività di artigiano edile fino al luglio del 2006; che, a causa di protratta inattività, si iscriveva, in data 24/04/2013, nella lista dei lavoratori disoccupati presso il Centro per l'impiego di Rossano;
che, in data 1/02/2016, l'Agenzia delle Entrate chiudeva d'ufficio la partita IVA del ricorrente, poiché quest'ultimo non aveva esercitato attività nelle tre annualità precedenti.
Costituitosi in giudizio l' , ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 della presente opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n° 46/1999, contestando con varie argomentazioni la domanda della parte ricorrente.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso evidenziando come il ricorrente abbia chiesto di essere iscritto alla Gestione Artigiani dal 2001 e non ne abbia mai chiesto la cancellazione, per cessazione dell'attività, né presso la Camera di
Commercio, né presso l' . CP_1
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. 1. Preliminarmente, va vagliata la tempestività del ricorso. L'art. 24 del d.lgs. n.
46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo, ex art. 24, comma 6 D.lgs. 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007, Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (cfr. cartolina di ricevimento della raccomandata allegata da . CP_1
2. Nel merito, la parte resistente non ha provato né offerto di provare l'esercizio di attività da parte del ricorrente per l'anno in cui sono pretesi i contributi della gestione artigiani, nonostante il ricorrente abbia eccepito di non aver svolto attività nell'anno in questione (il 2018).
Tanto basta per l'accoglimento della proposta opposizione in assenza di qualunque elemento probatorio a conforto della sussistenza di debiti contributivi a carico della parte ricorrente, che l'istituto resistente aveva l'onere di fornire.
In questo giudizio oppositivo, infatti, l'onere di provare la fondatezza dei crediti contributivi grava proprio sull'ente che si assume creditore, benché la stessa parte rivesta la qualità di parte resistente. Nel giudizio di opposizione, appunto,
è l'ente che si afferma creditore a dover provare la fondatezza dei crediti previdenziali, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale e tenuto conto della qualità da questi rivestita di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all'ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il presente giudizio di opposizione.
Solo la prova dell'effettiva prosecuzione dell'attività, eventualmente, avrebbe potuto sconfessare la portata probatoria di quanto documentato dalla parte ricorrente. Infatti, dalle prove documentali allegate dal ricorrente (certificato partita IVA dell'Agenzia delle Entrate, del 13/08/2019, di cessazione dell'attività in data 1/02/2016; attestazione del sindaco di Bocchigliero, del 3/08/2019, in cui è scritto che, visto il rapporto della polizia municipale, il ricorrente ha cessato l'attività come artigiano edile dal luglio 2006; certificazione del centro per l'impiego di Rossano, del 18/02/2019, da cui risulta lo stato di disoccupazione con 70 mesi di anzianità e che il 24/04/2013 ha presentato dichiarazione di immediata disponibilità) si evince il venir meno dell'obbligo contributivo, stante la comprovata cessazione dell'attività in epoca precedente all'anno in cui sono pretesi i contributi gestione artigiani oggetto dell'avviso di addebito impugnato
(il 2018).
A ciò si aggiunga che l' , con missiva del 04 novembre 2019 (allegata nel CP_1 fascicolo , ha comunicato al ricorrente un provvedimento di sospensione CP_1
(con decorrenza dal 15/10/2019) della riscossione dei crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto fino a nuova comunicazione (di cui nulla risulta in atti), al fine di verificarne la posizione debitoria, precisando che, “a seguito dell'esito degli accertamenti, con successiva nota, sarà comunicato se i crediti sospesi verranno annullati o se siano in tutto o in parte dovuti”.
Ebbene, a fronte di tale substrato probatorio, la parte resistente non ha provato né ha offerto di provare che il ricorrente abbia svolto l'attività nell'anno per cui sono pretesi i contributi relativi alla gestione artigiani oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, il ricorso va accolto e, conseguentemente, vanno dichiarate non dovute dal ricorrente le somme richieste con l'avviso di addebito n. 334 2019 00025033
44 000, con il quale l'istituto resistente richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 2.042,04, comprensiva di contributi e sanzioni, relativamente alla gestione artigiani, periodo 01/2018-12/2018.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste con l'avviso di addebito n. 334 2019 00025033 44 000 con il quale l' richiedeva CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 2.042,04, relativamente alla gestione artigiani, periodo 01/2018-12/2018;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ZAGARESE ETTORE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. LINI RICCARDO Controparte_1 Controparte_2
Co ( ; C.F._1 Controparte_4
contumace; Controparte_5
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/08/2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2019 00025033 44 000, notificato il 22/07/2019, con il quale intimava il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 2.042,04, di cui € 1.888,92 a titolo contributivo ed €
153,12 per sanzioni, relativamente alla sua iscrizione nella Gestione Artigiani nel periodo 01/2018-12/2018.
In particolare, il ricorrente, ritenendo tale avviso di pagamento illegittimo per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione alla “gestione artigiani”, ha rappresentato di essere titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Bocchigliero e di aver svolto attività di artigiano edile fino al luglio del 2006; che, a causa di protratta inattività, si iscriveva, in data 24/04/2013, nella lista dei lavoratori disoccupati presso il Centro per l'impiego di Rossano;
che, in data 1/02/2016, l'Agenzia delle Entrate chiudeva d'ufficio la partita IVA del ricorrente, poiché quest'ultimo non aveva esercitato attività nelle tre annualità precedenti.
Costituitosi in giudizio l' , ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 della presente opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n° 46/1999, contestando con varie argomentazioni la domanda della parte ricorrente.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso evidenziando come il ricorrente abbia chiesto di essere iscritto alla Gestione Artigiani dal 2001 e non ne abbia mai chiesto la cancellazione, per cessazione dell'attività, né presso la Camera di
Commercio, né presso l' . CP_1
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. 1. Preliminarmente, va vagliata la tempestività del ricorso. L'art. 24 del d.lgs. n.
46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo, ex art. 24, comma 6 D.lgs. 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007, Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (cfr. cartolina di ricevimento della raccomandata allegata da . CP_1
2. Nel merito, la parte resistente non ha provato né offerto di provare l'esercizio di attività da parte del ricorrente per l'anno in cui sono pretesi i contributi della gestione artigiani, nonostante il ricorrente abbia eccepito di non aver svolto attività nell'anno in questione (il 2018).
Tanto basta per l'accoglimento della proposta opposizione in assenza di qualunque elemento probatorio a conforto della sussistenza di debiti contributivi a carico della parte ricorrente, che l'istituto resistente aveva l'onere di fornire.
In questo giudizio oppositivo, infatti, l'onere di provare la fondatezza dei crediti contributivi grava proprio sull'ente che si assume creditore, benché la stessa parte rivesta la qualità di parte resistente. Nel giudizio di opposizione, appunto,
è l'ente che si afferma creditore a dover provare la fondatezza dei crediti previdenziali, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale e tenuto conto della qualità da questi rivestita di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all'ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il presente giudizio di opposizione.
Solo la prova dell'effettiva prosecuzione dell'attività, eventualmente, avrebbe potuto sconfessare la portata probatoria di quanto documentato dalla parte ricorrente. Infatti, dalle prove documentali allegate dal ricorrente (certificato partita IVA dell'Agenzia delle Entrate, del 13/08/2019, di cessazione dell'attività in data 1/02/2016; attestazione del sindaco di Bocchigliero, del 3/08/2019, in cui è scritto che, visto il rapporto della polizia municipale, il ricorrente ha cessato l'attività come artigiano edile dal luglio 2006; certificazione del centro per l'impiego di Rossano, del 18/02/2019, da cui risulta lo stato di disoccupazione con 70 mesi di anzianità e che il 24/04/2013 ha presentato dichiarazione di immediata disponibilità) si evince il venir meno dell'obbligo contributivo, stante la comprovata cessazione dell'attività in epoca precedente all'anno in cui sono pretesi i contributi gestione artigiani oggetto dell'avviso di addebito impugnato
(il 2018).
A ciò si aggiunga che l' , con missiva del 04 novembre 2019 (allegata nel CP_1 fascicolo , ha comunicato al ricorrente un provvedimento di sospensione CP_1
(con decorrenza dal 15/10/2019) della riscossione dei crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto fino a nuova comunicazione (di cui nulla risulta in atti), al fine di verificarne la posizione debitoria, precisando che, “a seguito dell'esito degli accertamenti, con successiva nota, sarà comunicato se i crediti sospesi verranno annullati o se siano in tutto o in parte dovuti”.
Ebbene, a fronte di tale substrato probatorio, la parte resistente non ha provato né ha offerto di provare che il ricorrente abbia svolto l'attività nell'anno per cui sono pretesi i contributi relativi alla gestione artigiani oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, il ricorso va accolto e, conseguentemente, vanno dichiarate non dovute dal ricorrente le somme richieste con l'avviso di addebito n. 334 2019 00025033
44 000, con il quale l'istituto resistente richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 2.042,04, comprensiva di contributi e sanzioni, relativamente alla gestione artigiani, periodo 01/2018-12/2018.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste con l'avviso di addebito n. 334 2019 00025033 44 000 con il quale l' richiedeva CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 2.042,04, relativamente alla gestione artigiani, periodo 01/2018-12/2018;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO