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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 89/2024 (cui è riunito rg. 102/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 31101 del 07.12.2022 pubblicata l'8.11.2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pastorelli, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni F. Pisoni in Genova in Salita San Barnaba
30/10, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
contro
, in proprio, e , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 CP_2 CP_1
e Federico Barbano ed elettivamente domiciliati in Sanremo, Via Roma 166, come da mandato in atti
Convenuti ed attori in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sede di rinvio, previa ammissione della documentazione prodotta: a) rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dagli appellanti perché inammissibili e/o comunque irrilevanti;
b) respingere i motivi tutti di appello perché infondati, nonché ogni altra domanda proposta nei confronti del sig. con conferma Parte_1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Sanremo n. 429/2013 pubblicata l'11.09.2013; c) vinte le spese e competenze, oltre accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese le spese del giudizio di Cassazione n. 4729/2018 RG. d) spese di CTU a carico di parte
, o quantomeno compensate” CP_1
Per i convenuti/attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento dell'atto di riassunzione nonché dell'atto di costituzione in Appello con comparsa di risposta in riassunzione ex art 392 c.p.c. con domanda riconvenzionale di ripetizione, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1371/2017 e conformemente ai principi, anche di diritto, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n.
31101/2023, pubblicata il 08/11/2023 respingere la domanda proposta da Parte_1
non avendo diritto a installare e mantenere sul lastrico solare di proprietà degli
[...] esponenti un'antenna da . Rigettare tutte le istanze istuttorie della difesa CP_3
(ulteriori alla CTU già espletata) non avendo provato né offerto di provare il fatto Parte_1 costitutivo del suo preteso diritto ad installare l'antenna sul lastrico solare di proprietà degli esponenti. Respingere ogni richiesta ulteriore di deduzione di altri mezzi istruttori diversi o modificati rispetto a quanto già fatto in primo grado. In via riconvenzionale: ottenere la ripetizione di quanto già pagato pari ad €. 5. 494,30 oltre al contributo unificato versato in misura doppia come richiesto nel dispositivo della sentenza n. 1371/17. Chiedendo altresì il rimborso delle somme già versate nella misura del 50% al CTU, poste in via di anticipazione
- a carico delle parti in via solidale-. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Sanremo, e per sentire accertare il CP_1 CP_2 proprio diritto ad installare l'antenna ricetrasmittente sul lastrico solare di proprietà dei convenuti nella stessa posizione che aveva prima di essere divelta, con condanna degli stessi a riconoscere tale diritto nonché al risarcimento dei danni arrecati all'antenna e agli apparati ricetrasmittenti, oltre al danno esistenziale per lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietario di un appartamento sito al terzo piano all'interno del Condominio di via Cavour 17 in Sanremo, ed aveva ottenuto in data 12.10.1983 l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di ascolto SWL n.
0414/GE, ed in data 15.11.1991 aveva conseguito la Patente speciale di operatore di stazione di radioamatore con il nominativo;
-il giorno 29.11.2007, il Ministero delle C.F._1
Comunicazioni, , gli aveva rinnovato la medesima Controparte_4 autorizzazione con potenza max 500W; -nel 1993, l'attore installava in un angolo del lastrico solare di proprietà di terzi un antenna ricetrasmittente per radioamatori, sostituita nel 1998 con altra antenna radioamatoriale, modello R5 CUCHCRAFT;
-nella mattinata del
29.02.2008, l'attore si accorgeva che nessun segnale radio veniva ricevuto né irradiato e, effettuando un controllo sul lastrico solare, si accorgeva che il cavo che collegava l'antenna all'impianto ricetrasmittente era stato staccato in prossimità del bocchettone dell'antenna, e solo in tale occasione apprendeva che i nuovi proprietari del lastrico solare erano e CP_1
; -l'attore si rivolgeva, quindi, a invitandola a ripristinare CP_2 CP_1 immediatamente la funzionalità dell'antenna, mentre quest'ultima gli intimava di rimuovere la stessa in quanto installata senza alcun permesso scritto.
Si costituivano in giudizio e , i quali negavano la responsabilità della CP_1 CP_2 demolizione dell'antenna e chiedevano la reiezione delle domande attoree. In via riconvenzionale domandavano la condanna di l risarcimento dei danni Parte_1 occorsi alla proprietà per le modalità di ancoraggio dell'antenna nonché ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c. per pretestuosità e temerarietà della causa e, in via subordinata, chiedevano un indennizzo per il mancato utilizzo del terrazzo e per la perdita di valore commerciale dell'immobile sia nell'ipotesi di una futura vendita, sia nell'ipotesi di stipula di un nuovo contratto di locazione.
Il Tribunale rilevava come il diritto riconosciuto al fosse un diritto soggettivo CP_3 perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge impone al titolare del diritto di impianto unicamente di non impedire in alcun modo il libero uso della proprietà.
Indi, il Tribunale di Genova emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “Condanna i convenuti a consentire l'accesso al signor e/o a persone da questi incaricate per Parte_1 provvedere alla posa della detta antenna, dei cavi, del traliccio e di quant'altro utile o necessario al pieno funzionamento dell'antenna, e per provvedere alle relative manutenzioni
e verifiche. Respinge le altre domande. Condanna i signori e CP_1 CP_2
a rifondere al signor le spese di causa che liquida complessivamente Parte_1 in euro 1.800 oltre IVA e CPA ed euro 178 di spese.”
Avverso la pronuncia proponevano appello e i quali, previa CP_1 CP_2 sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, insistevano per le conclusioni già rassegnate in primo grado e, in particolare, per la condanna di Parte_1 al risarcimento dei danni nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ed in subordine per la
[...] determinazione di un congruo indennizzo.
Gli appellanti, quindi, censuravano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) Error in procedendo. Nullità ex art. 158 c.p.c. della sentenza appellata per vizio di costituzione del
Giudice onorario;
2) Error in giudicando. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove;
violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove, nonché della normativa sulle comunicazioni elettroniche (artt. 90 e ss. D.lgs n.
259/2003; 3) Errata statuizione sulle spese di procedura.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa dichiarazione di Parte_1 inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto, rigettare lo stesso perché infondato, con conferma della statuizione di prime cure.
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 1371/2017, respingeva l'appello proposto da e , confermando la sentenza del Tribunale di Sanremo e condannando CP_1 CP_2 gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
Contro tale provvedimento e proponevano ricorso per Cassazione CP_1 CP_2 domandando cassare la sentenza accertando che non aveva diritto a Parte_1 installare e mantenere sul lastrico solare di proprietà un'antenna da radioamatore CP_1
e, subordinatamente, cassare l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'Appello. Formulavano cinque motivi di gravame: 1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli articoli 1, 2 e 3 L. 554/1940 e artt. 209, 91 e 92 D. Lgs. 259/2003 per non avere ritenuto necessaria la deduzione e dimostrazione da parte dell'installatore dell'impossibilità di utilizzare per l'installazione spazi propri o spazi condominiali;
2) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli articoli 1, 2 e 3 L. 554/1940 e agli articoli 209, 91 e 92 D. Lgs. 259/2003 per non avere ritenuto necessaria l'autorizzazione del proprietario dell'area trattandosi di servizio di comunicazione ad uso privato;
3) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 4
C.P.C. e/o violazione di legge ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli artt. 116 e 132 n. 4 C.P.C. ed all' art. 111 Cost. per contenere la motivazione affermazioni illogiche, contraddittorie e inconciliabili in relazione all'accertamento di fatti determinanti ai fini del decidere per avere ritenuto che l'antenna non limita il libero uso della proprietà in assenza di concreti riferimenti istruttori;
4) Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 5) C.P.C.
e/o violazione di legge ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli artt. 116
C.P.C. e 111 Cost per non avere esaminato il fatto e/o non avere esaurientemente motivato la decisione in relazione al fatto della presenza di tiranti di sostegno e ancoraggio dell'antenna nonché danni arrecati al muro ove era fissata l'antenna; 5) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli articoli 1, 2 e 3 L. 554/1940 e agli articoli 209, 91 e 92 D. Lgs. 259/2003 per aver ritenuto rilevante la preesistenza dell'antenna alle opere di risanamento del lastrico solare e irrilevanti le opere di risanamento e innovazioni della proprietà . CP_1
Resisteva, con controricorso, chiedendo la reiezione del ricorso in Parte_1 quanto inammissibile ed infondato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 31101 del 07.12.2022, in accoglimento del primo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, affinché decidesse anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Rigettava il secondo motivo del ricorso e dichiarava assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, chiedendo dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, in subordine, rigettate tutte le istanze istruttorie proposte dagli appellanti perché inammissibili e/o comunque irrilevanti, respingere i motivi tutti di appello perché infondati, con conferma dell'impugnata sentenza.
Anche i convenuti proponevano atto di citazione in riassunzione con iscrizione al ruolo n.
102/2024 e chiedevano la riunione del procedimento al presente giudizio antecedentemente instaurato. Domandavano respingere la domanda proposta da Parte_1 rigettando tutte le istanze istruttorie dallo stesso proposte, e in via riconvenzionale, chiedevano di ottenere la ripetizione di quanto già pagato pari ad € 5.494,30 oltre al contributo unificato versato in misura doppia come da sentenza n. 1371/17.
Con provvedimento del 25.06.2024, il Consigliere disponeva la richiesta riunione. La causa veniva istruita con CTU tecnica, volta a verificare la collocazione dell'antenna oggetto di causa e la possibilità di installarla sulla proprietà esclusiva di ovvero su Parte_1 spazio condominiale, senza che ciò compromettesse in modo sensibile l'utilizzo dell'impianto.
Con provvedimento del 2.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 01.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha statuito la fondatezza del motivo di ricorso secondo il quale
“l'installazione su proprietà altrui è, infatti, condizionata all'impossibilità di servirsi di spazi propri o condominiali, che spetta all'installatore provare, come ripetutamente precisato da questa Corte ( Cassazione n. 16865/2017, Cass n. 9427/2009; Cass. n. 9393/2005), così chiarendo: “Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all'installazione, l'onere di provare - se del caso anche con una C.T.U. - che non fosse possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l'installazione, resta a carico del soggetto che intenda effettuarla. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte
d'Appello che dovrà valutare la ragionevole possibilità, per il di installazione Parte_1 dell'antenna su uno spazio condominiale, senza che ciò comprometta in modo sensibile
l'utilizzo dell'impianto stesso”.
Preliminarmente la pronuncia che ha dato origine al presente giudizio di rinvio si era così espressa: “al caso di specie trovano applicazione (come meglio si dirà più innanzi, punto
2.2.) gli artt. 209, 91, 92, comma 7, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche vigente ratione temporis: norme ad oggi radicalmente modificate a séguito dell'entrata in vigore, dal
24 dicembre 2021, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la dir. 2018/1972/UE (istitutiva del «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»). L'art. 92 d.lgs. n. 259/2003 al comma 7 richiama i diritti del proprietario servente;
l'art. 209 – dopo aver affermato al comma 1 che i proprietari di immobili non possono opporsi all'installazione, sulle loro proprietà, di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate – tra l'altro – alla fruizione dei servizi radioamatoriali, ne determina i limiti di utilizzo al comma 2, che così recita: «Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi». La norma riprende la precedente disposizione di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 554 del 1940, a conferma del fatto che il legislatore ha avuto ben presente che la limitazione imposta alle ragioni del proprietario deve essere minima: a maggior ragione, dunque, l'installazione di antenne amatoriali non può essere pretesa da chi, col normale impiego di mezzi idonei allo scopo, può provvedervi impegnando beni propri o beni condominiali (nei limiti dell'art. 1102 cod. civ.). Il diritto vantato dal condómino a tutela del diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero (contemplato dall'art. 21 della Costituzione) non comprende, infatti, la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna ma - come ínsito nei principi generali in materia di condominio (v. art. 1102 cod. civ.), di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive - va coordinato con l'esistenza di un'effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condómini (v. art. 91, comma 2, d.lgs. n.
259 del 2003, richiamato dall'articolo 209), e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 21.04.2009, Rv. 608109 -
01); ciò a bilanciamento delle ragioni della proprietà privata, quale diritto che gode anch'esso di garanzia costituzionale (art. 41, comma 2, Cost.). Il Collegio intende, pertanto, confermare
l'insegnamento di questa Corte che ha già avuto modo di affermare: «Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio- televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel d.lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16865 del 07.07.2017, Rv. 644843 – 01; Cass. n.
9427 del 2009, cit.; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9393 del 06.05.2005, Rv. 581040 - 01).”
Il insta per ottenere la conferma sentenza primo grado (confermata in appello) che Parte_1 accertava e dichiarava il diritto del medesimo “….ad installare nel muro interno del lastrico solare di proprietà e una antenna ricetrasmittente nella CP_1 CP_2 posizione in cui la medesima si trovava prima dell'inizio della presente causa, e risultante dalle foto in atti”, con conseguente condanna dei convenuti “a consentire l'accesso del sig. e/o a persone da questi incaricate per provvedere alla posa della detta antenna, Parte_1 dei cavi, del traliccio e di quant'altro utile o necessario al pieno funzionamento dell'antenna,
e per provvedere alle relative manutenzioni e verifiche. “
e instano invece per la reiezione della domanda proposta da CP_1 CP_2 Parte_1
, non avendo quest'ultimo dato prova del diritto ad installare e mantenere sul
[...] lastrico solare di loro proprietà un'antenna da radioamatore. In ossequio alla pronuncia della Suprema Corte è stata disposta nel presente giudizio ctu al fine di verificare se fosse possibile l'installazione dell'antenna su diverso spazio condominiale, senza che ciò ne comprometta la funzionalità.
Il ctu ha accertato che l'antenna da radioamatore oggetto di causa al momento di instaurazione del primo grado di giudizio risultava divelta e si trovava appoggiata sul tetto di copertura del locale soffitta di proprietà , ed in precedenza era ancorata sulla parete CP_1 esterna della suddetta soffitta attraverso delle zanche di fissaggio.
Il ctu prosegue affermando che “in data attuale l'antenna risulta rimossa dai luoghi di causa e riposta altrove… In forza dei documenti traslativi e catastali la soffitta ed il terrazzo risultano di proprietà esclusiva , non sussiste incertezza al riguardo”. CP_1
Poiché sulla copertura dello stabile condominiale non sono stati trovati spazi di proprietà esclusiva del si è provveduto quindi a verificare la eventuale possibilità di Parte_1 installazione dell'antenna da radioamatore su spazi condominiali.
Orbene, il ctu ha chiarito che l'antenna oggetto di causa, denominata R5 CUSHCRAFT, è costituita da pali telescopici dell'altezza verticale complessiva di 10 ml. di cui 8 ml. di sbalzo libero Un'antenna di tali caratteristiche dimensionali è naturalmente soggetta a importanti sollecitazioni di flessione dovute all'azione del vento;
per ridurre il momento flettente alla base del sostegno, punto di maggiore sollecitazione del palo, è necessario dotare i pali di controventature.”
Il tecnico incaricato dall'Ufficio ha pertanto svolto un accurato esame della conformazione plano-altimetrica dei luoghi, valutato la presenza di elementi di interferenza, quali manufatti, canne fumarie, impianti tecnologici, ed alla luce degli accertamenti svolti ha accertato la possibilità di installazione dell'antenna da radioamatore all'interno del cavedio condominiale che si trova al quarto piano.
Il palo dell'antenna è da posizionarsi in corrispondenza della parete comune attigua alla scala in ferro che conduce al soprastante lastrico condominiale (“La collocazione prevede che il palo abbia il basamento rialzato di circa 2 ml. Rispetto alla quota di calpestio del cavedio, così da non costituire intralcio al passaggio lungo la scala, e un distacco di circa
20 cm dalla parete per riuscire ad oltrepassare l'aggetto rappresentato dalla soprastante grondaia”).
Secondo la verifica del ctu l'antenna verrebbe ancorata nella muratura mediante delle staffe con un ulteriore ancoraggio di supporto alla canna fumaria condominiale mediante una cerchiatura in ferro (“i punti di ancoraggio dei controventi sono invece rappresentati da parapetti in muratura e una canna fumaria condominiale.”) Premesso che le verifiche strumentali avrebbero richiesto il collocamento dell'antenna già in opera, la distanza è stata ritenuta sufficiente a garantire che non sia compromesso in modo sensibile l'utilizzo dell'impianto.
Non sono state individuate ulteriori possibilità di installazione dell'antenna da radioamatore su spazi condominiali e pertanto neppure si rende possibile una valutazione comparativa, mentre è pacifico che non sussiste la possibilità di installare l'antenna da radioamatore su proprietà esclusiva del Parte_1
Il ctu ha invece altresì chiarito che lastrico risulta di proprietà esclusiva alla luce CP_1 della visura immobiliare e della planimetria catastale da cui emerge che l'alloggio è intestato a per la proprietà di ½ e a per la proprietà di ½ e che il terrazzo CP_2 CP_1
è rappresentato sulla medesima planimetria dell'alloggio e ne costituisce pertinenza esclusiva. Del resto, la sentenza di primo grado riconosceva il diritto del “ad Parte_1 installare nel muro interno del lastrico solare di proprietà e CP_1 CP_2 una antenna ricetrasmittente” .
Il CTP di parte convenuta/attrice in riassunzione deduce che la muratura verticale utilizzata per l'ancoraggio dell'antenna da radioamatore sia di proprietà e non condominiale, CP_1 circostanza che di per sé non ne muta la acclarata possibilità di installazione nel cavedio condominiale.
Sul punto si osserva in ogni caso che il ctu ha trovato comunque una soluzione alternativa.
Se infatti il posizionamento del palo di sostegno dell'antenna è stato valutato in contraddittorio nel corso delle operazioni peritali non creare impedimento o limitazione del godimento del bene comune in quanto, trovandosi le staffe nella zona in alto della parete condominiale e in corrispondenza dello spigolo della muratura, lo spazio disponibile del vano scala condominiale non viene gravato da alcuna sostanziale interferenza, il ctu ha evidenziato che “il punto di ancoraggio possa essere agevolmente spostato sulla sottostante parete sicuramente di proprietà condominiale risolvendo in questo modo i dubbi espressi dal CTP sulla proprietà del muretto sopraelevato.”
Non trova poi contestazione di per sé la circostanza dedotta dal che la soluzione Parte_1 adottata dal ctu non fosse realizzabile quando la causa è stata instaurata né quando l'antenna era stata installata, in quanto la canna fumaria alla quale il CTU suggerisce di ancorare l'antenna è di recente costruzione (come si evince dal raffronto dello stato dei luoghi). Circa la doglianza relativa all'ancoraggio dell'antenna a canne fumarie ovvero comignoli, si osserva che non è stata dedotta alcuna concreta problematica strutturale ovvero funzionale.
Ne consegue il rigetto della domanda del a rimettere l'antenna nel muro interno del Parte_1 lastrico di proprietà , sussistendo la possibilità di collocazione all'interno del cavedio CP_1 condominiale senza comprometterne l'utilizzo, dal momento che il ctu ha provveduto a mappare integralmente le antenne presenti sul piano di copertura dello stabile condominiale per valutare la possibilità di interferenze fra i vari impianti di trasmissione (“sono presenti diverse tipologie di impianti di trasmissione fra cui antenne tv, antenne VHF-UHF, satellitare tv e un palo traliccio con dipolo filare HF per comunicazioni radio, come rappresentato in dettaglio nella planimetria in calce. In prossimità del punto di installazione dell'antenna risultano unicamente collocate delle antenne tv e satellitare tv;
l'antenna più prossima fra quelle con bande di frequenza che potrebbero generare delle interferenze con maggiore probabilità, ovvero l'antenna dipolo filare HF, si trova ad una distanza di circa 10 ml. in linea
d'aria. Riguardo l'aspetto delle interferenze radio con le altre antenne di ricezione televisiva posizionate nelle vicinanze il CTU osserva che all'epoca in cui il utilizzava la propria Parte_1 antenna da radioamatore erano presenti nelle immediate vicinanze numerose antenne di ricezione televisiva, come si evince facilmente osservando la fotografia sottostante (doc. 22 attore/appellato); se in allora tali antenne non hanno generato disturbi è verosimile ritenere che tali problematiche non sussistano nemmeno adesso o che non possano in ogni caso considerarsi tali da costituire impedimento al regolare utilizzo dell'antenna da radioamatore del anche tenuto conto che la prevista nuova collocazione si trova a soli 3 ml. circa Parte_1 dall'originario punto di collocazione”).
Alla luce del rigetto della domanda dell'attore va accolta la richiesta di e Parte_1 CP_1
di ottenere la ripetizione di quanto hanno documentato di avere già pagato CP_2 in esecuzione delle precedenti statuizioni, da individuarsi nell'importo di €.5.494,30 come da domanda.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti alla luce degli accertamenti compiuti e del fatto che la collocazione della antenna come individuata dal ctu non era consentita in precedenza in assenza del comignolo di ancoraggio.
Per le stesse ragioni le spese di ctu licenziata nell'odierno giudizio sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 31101 del
07.12.2022 pubblicata l'8.11.2023, così provvede: rigetta la domanda di Parte_1
Dispone la restituzione da parte di ed in favore di e Parte_1 CP_1
della somma di €.5.494,30. CP_2
Compensa tra le parti le spese di lite relative ai due gradi del giudizio di merito, al giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Genova, 7.7.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 31101 del 07.12.2022 pubblicata l'8.11.2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pastorelli, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni F. Pisoni in Genova in Salita San Barnaba
30/10, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
contro
, in proprio, e , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 CP_2 CP_1
e Federico Barbano ed elettivamente domiciliati in Sanremo, Via Roma 166, come da mandato in atti
Convenuti ed attori in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sede di rinvio, previa ammissione della documentazione prodotta: a) rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dagli appellanti perché inammissibili e/o comunque irrilevanti;
b) respingere i motivi tutti di appello perché infondati, nonché ogni altra domanda proposta nei confronti del sig. con conferma Parte_1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Sanremo n. 429/2013 pubblicata l'11.09.2013; c) vinte le spese e competenze, oltre accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese le spese del giudizio di Cassazione n. 4729/2018 RG. d) spese di CTU a carico di parte
, o quantomeno compensate” CP_1
Per i convenuti/attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento dell'atto di riassunzione nonché dell'atto di costituzione in Appello con comparsa di risposta in riassunzione ex art 392 c.p.c. con domanda riconvenzionale di ripetizione, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1371/2017 e conformemente ai principi, anche di diritto, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n.
31101/2023, pubblicata il 08/11/2023 respingere la domanda proposta da Parte_1
non avendo diritto a installare e mantenere sul lastrico solare di proprietà degli
[...] esponenti un'antenna da . Rigettare tutte le istanze istuttorie della difesa CP_3
(ulteriori alla CTU già espletata) non avendo provato né offerto di provare il fatto Parte_1 costitutivo del suo preteso diritto ad installare l'antenna sul lastrico solare di proprietà degli esponenti. Respingere ogni richiesta ulteriore di deduzione di altri mezzi istruttori diversi o modificati rispetto a quanto già fatto in primo grado. In via riconvenzionale: ottenere la ripetizione di quanto già pagato pari ad €. 5. 494,30 oltre al contributo unificato versato in misura doppia come richiesto nel dispositivo della sentenza n. 1371/17. Chiedendo altresì il rimborso delle somme già versate nella misura del 50% al CTU, poste in via di anticipazione
- a carico delle parti in via solidale-. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Sanremo, e per sentire accertare il CP_1 CP_2 proprio diritto ad installare l'antenna ricetrasmittente sul lastrico solare di proprietà dei convenuti nella stessa posizione che aveva prima di essere divelta, con condanna degli stessi a riconoscere tale diritto nonché al risarcimento dei danni arrecati all'antenna e agli apparati ricetrasmittenti, oltre al danno esistenziale per lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietario di un appartamento sito al terzo piano all'interno del Condominio di via Cavour 17 in Sanremo, ed aveva ottenuto in data 12.10.1983 l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di ascolto SWL n.
0414/GE, ed in data 15.11.1991 aveva conseguito la Patente speciale di operatore di stazione di radioamatore con il nominativo;
-il giorno 29.11.2007, il Ministero delle C.F._1
Comunicazioni, , gli aveva rinnovato la medesima Controparte_4 autorizzazione con potenza max 500W; -nel 1993, l'attore installava in un angolo del lastrico solare di proprietà di terzi un antenna ricetrasmittente per radioamatori, sostituita nel 1998 con altra antenna radioamatoriale, modello R5 CUCHCRAFT;
-nella mattinata del
29.02.2008, l'attore si accorgeva che nessun segnale radio veniva ricevuto né irradiato e, effettuando un controllo sul lastrico solare, si accorgeva che il cavo che collegava l'antenna all'impianto ricetrasmittente era stato staccato in prossimità del bocchettone dell'antenna, e solo in tale occasione apprendeva che i nuovi proprietari del lastrico solare erano e CP_1
; -l'attore si rivolgeva, quindi, a invitandola a ripristinare CP_2 CP_1 immediatamente la funzionalità dell'antenna, mentre quest'ultima gli intimava di rimuovere la stessa in quanto installata senza alcun permesso scritto.
Si costituivano in giudizio e , i quali negavano la responsabilità della CP_1 CP_2 demolizione dell'antenna e chiedevano la reiezione delle domande attoree. In via riconvenzionale domandavano la condanna di l risarcimento dei danni Parte_1 occorsi alla proprietà per le modalità di ancoraggio dell'antenna nonché ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c. per pretestuosità e temerarietà della causa e, in via subordinata, chiedevano un indennizzo per il mancato utilizzo del terrazzo e per la perdita di valore commerciale dell'immobile sia nell'ipotesi di una futura vendita, sia nell'ipotesi di stipula di un nuovo contratto di locazione.
Il Tribunale rilevava come il diritto riconosciuto al fosse un diritto soggettivo CP_3 perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge impone al titolare del diritto di impianto unicamente di non impedire in alcun modo il libero uso della proprietà.
Indi, il Tribunale di Genova emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “Condanna i convenuti a consentire l'accesso al signor e/o a persone da questi incaricate per Parte_1 provvedere alla posa della detta antenna, dei cavi, del traliccio e di quant'altro utile o necessario al pieno funzionamento dell'antenna, e per provvedere alle relative manutenzioni
e verifiche. Respinge le altre domande. Condanna i signori e CP_1 CP_2
a rifondere al signor le spese di causa che liquida complessivamente Parte_1 in euro 1.800 oltre IVA e CPA ed euro 178 di spese.”
Avverso la pronuncia proponevano appello e i quali, previa CP_1 CP_2 sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, insistevano per le conclusioni già rassegnate in primo grado e, in particolare, per la condanna di Parte_1 al risarcimento dei danni nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ed in subordine per la
[...] determinazione di un congruo indennizzo.
Gli appellanti, quindi, censuravano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) Error in procedendo. Nullità ex art. 158 c.p.c. della sentenza appellata per vizio di costituzione del
Giudice onorario;
2) Error in giudicando. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove;
violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove, nonché della normativa sulle comunicazioni elettroniche (artt. 90 e ss. D.lgs n.
259/2003; 3) Errata statuizione sulle spese di procedura.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa dichiarazione di Parte_1 inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto, rigettare lo stesso perché infondato, con conferma della statuizione di prime cure.
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 1371/2017, respingeva l'appello proposto da e , confermando la sentenza del Tribunale di Sanremo e condannando CP_1 CP_2 gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
Contro tale provvedimento e proponevano ricorso per Cassazione CP_1 CP_2 domandando cassare la sentenza accertando che non aveva diritto a Parte_1 installare e mantenere sul lastrico solare di proprietà un'antenna da radioamatore CP_1
e, subordinatamente, cassare l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'Appello. Formulavano cinque motivi di gravame: 1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli articoli 1, 2 e 3 L. 554/1940 e artt. 209, 91 e 92 D. Lgs. 259/2003 per non avere ritenuto necessaria la deduzione e dimostrazione da parte dell'installatore dell'impossibilità di utilizzare per l'installazione spazi propri o spazi condominiali;
2) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli articoli 1, 2 e 3 L. 554/1940 e agli articoli 209, 91 e 92 D. Lgs. 259/2003 per non avere ritenuto necessaria l'autorizzazione del proprietario dell'area trattandosi di servizio di comunicazione ad uso privato;
3) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 4
C.P.C. e/o violazione di legge ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli artt. 116 e 132 n. 4 C.P.C. ed all' art. 111 Cost. per contenere la motivazione affermazioni illogiche, contraddittorie e inconciliabili in relazione all'accertamento di fatti determinanti ai fini del decidere per avere ritenuto che l'antenna non limita il libero uso della proprietà in assenza di concreti riferimenti istruttori;
4) Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 5) C.P.C.
e/o violazione di legge ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli artt. 116
C.P.C. e 111 Cost per non avere esaminato il fatto e/o non avere esaurientemente motivato la decisione in relazione al fatto della presenza di tiranti di sostegno e ancoraggio dell'antenna nonché danni arrecati al muro ove era fissata l'antenna; 5) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, I comma, n° 3 C.P.C. in relazione agli articoli 1, 2 e 3 L. 554/1940 e agli articoli 209, 91 e 92 D. Lgs. 259/2003 per aver ritenuto rilevante la preesistenza dell'antenna alle opere di risanamento del lastrico solare e irrilevanti le opere di risanamento e innovazioni della proprietà . CP_1
Resisteva, con controricorso, chiedendo la reiezione del ricorso in Parte_1 quanto inammissibile ed infondato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 31101 del 07.12.2022, in accoglimento del primo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, affinché decidesse anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Rigettava il secondo motivo del ricorso e dichiarava assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, chiedendo dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, in subordine, rigettate tutte le istanze istruttorie proposte dagli appellanti perché inammissibili e/o comunque irrilevanti, respingere i motivi tutti di appello perché infondati, con conferma dell'impugnata sentenza.
Anche i convenuti proponevano atto di citazione in riassunzione con iscrizione al ruolo n.
102/2024 e chiedevano la riunione del procedimento al presente giudizio antecedentemente instaurato. Domandavano respingere la domanda proposta da Parte_1 rigettando tutte le istanze istruttorie dallo stesso proposte, e in via riconvenzionale, chiedevano di ottenere la ripetizione di quanto già pagato pari ad € 5.494,30 oltre al contributo unificato versato in misura doppia come da sentenza n. 1371/17.
Con provvedimento del 25.06.2024, il Consigliere disponeva la richiesta riunione. La causa veniva istruita con CTU tecnica, volta a verificare la collocazione dell'antenna oggetto di causa e la possibilità di installarla sulla proprietà esclusiva di ovvero su Parte_1 spazio condominiale, senza che ciò compromettesse in modo sensibile l'utilizzo dell'impianto.
Con provvedimento del 2.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 01.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha statuito la fondatezza del motivo di ricorso secondo il quale
“l'installazione su proprietà altrui è, infatti, condizionata all'impossibilità di servirsi di spazi propri o condominiali, che spetta all'installatore provare, come ripetutamente precisato da questa Corte ( Cassazione n. 16865/2017, Cass n. 9427/2009; Cass. n. 9393/2005), così chiarendo: “Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all'installazione, l'onere di provare - se del caso anche con una C.T.U. - che non fosse possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l'installazione, resta a carico del soggetto che intenda effettuarla. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte
d'Appello che dovrà valutare la ragionevole possibilità, per il di installazione Parte_1 dell'antenna su uno spazio condominiale, senza che ciò comprometta in modo sensibile
l'utilizzo dell'impianto stesso”.
Preliminarmente la pronuncia che ha dato origine al presente giudizio di rinvio si era così espressa: “al caso di specie trovano applicazione (come meglio si dirà più innanzi, punto
2.2.) gli artt. 209, 91, 92, comma 7, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche vigente ratione temporis: norme ad oggi radicalmente modificate a séguito dell'entrata in vigore, dal
24 dicembre 2021, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la dir. 2018/1972/UE (istitutiva del «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»). L'art. 92 d.lgs. n. 259/2003 al comma 7 richiama i diritti del proprietario servente;
l'art. 209 – dopo aver affermato al comma 1 che i proprietari di immobili non possono opporsi all'installazione, sulle loro proprietà, di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate – tra l'altro – alla fruizione dei servizi radioamatoriali, ne determina i limiti di utilizzo al comma 2, che così recita: «Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi». La norma riprende la precedente disposizione di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 554 del 1940, a conferma del fatto che il legislatore ha avuto ben presente che la limitazione imposta alle ragioni del proprietario deve essere minima: a maggior ragione, dunque, l'installazione di antenne amatoriali non può essere pretesa da chi, col normale impiego di mezzi idonei allo scopo, può provvedervi impegnando beni propri o beni condominiali (nei limiti dell'art. 1102 cod. civ.). Il diritto vantato dal condómino a tutela del diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero (contemplato dall'art. 21 della Costituzione) non comprende, infatti, la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna ma - come ínsito nei principi generali in materia di condominio (v. art. 1102 cod. civ.), di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive - va coordinato con l'esistenza di un'effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condómini (v. art. 91, comma 2, d.lgs. n.
259 del 2003, richiamato dall'articolo 209), e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 21.04.2009, Rv. 608109 -
01); ciò a bilanciamento delle ragioni della proprietà privata, quale diritto che gode anch'esso di garanzia costituzionale (art. 41, comma 2, Cost.). Il Collegio intende, pertanto, confermare
l'insegnamento di questa Corte che ha già avuto modo di affermare: «Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio- televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel d.lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16865 del 07.07.2017, Rv. 644843 – 01; Cass. n.
9427 del 2009, cit.; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9393 del 06.05.2005, Rv. 581040 - 01).”
Il insta per ottenere la conferma sentenza primo grado (confermata in appello) che Parte_1 accertava e dichiarava il diritto del medesimo “….ad installare nel muro interno del lastrico solare di proprietà e una antenna ricetrasmittente nella CP_1 CP_2 posizione in cui la medesima si trovava prima dell'inizio della presente causa, e risultante dalle foto in atti”, con conseguente condanna dei convenuti “a consentire l'accesso del sig. e/o a persone da questi incaricate per provvedere alla posa della detta antenna, Parte_1 dei cavi, del traliccio e di quant'altro utile o necessario al pieno funzionamento dell'antenna,
e per provvedere alle relative manutenzioni e verifiche. “
e instano invece per la reiezione della domanda proposta da CP_1 CP_2 Parte_1
, non avendo quest'ultimo dato prova del diritto ad installare e mantenere sul
[...] lastrico solare di loro proprietà un'antenna da radioamatore. In ossequio alla pronuncia della Suprema Corte è stata disposta nel presente giudizio ctu al fine di verificare se fosse possibile l'installazione dell'antenna su diverso spazio condominiale, senza che ciò ne comprometta la funzionalità.
Il ctu ha accertato che l'antenna da radioamatore oggetto di causa al momento di instaurazione del primo grado di giudizio risultava divelta e si trovava appoggiata sul tetto di copertura del locale soffitta di proprietà , ed in precedenza era ancorata sulla parete CP_1 esterna della suddetta soffitta attraverso delle zanche di fissaggio.
Il ctu prosegue affermando che “in data attuale l'antenna risulta rimossa dai luoghi di causa e riposta altrove… In forza dei documenti traslativi e catastali la soffitta ed il terrazzo risultano di proprietà esclusiva , non sussiste incertezza al riguardo”. CP_1
Poiché sulla copertura dello stabile condominiale non sono stati trovati spazi di proprietà esclusiva del si è provveduto quindi a verificare la eventuale possibilità di Parte_1 installazione dell'antenna da radioamatore su spazi condominiali.
Orbene, il ctu ha chiarito che l'antenna oggetto di causa, denominata R5 CUSHCRAFT, è costituita da pali telescopici dell'altezza verticale complessiva di 10 ml. di cui 8 ml. di sbalzo libero Un'antenna di tali caratteristiche dimensionali è naturalmente soggetta a importanti sollecitazioni di flessione dovute all'azione del vento;
per ridurre il momento flettente alla base del sostegno, punto di maggiore sollecitazione del palo, è necessario dotare i pali di controventature.”
Il tecnico incaricato dall'Ufficio ha pertanto svolto un accurato esame della conformazione plano-altimetrica dei luoghi, valutato la presenza di elementi di interferenza, quali manufatti, canne fumarie, impianti tecnologici, ed alla luce degli accertamenti svolti ha accertato la possibilità di installazione dell'antenna da radioamatore all'interno del cavedio condominiale che si trova al quarto piano.
Il palo dell'antenna è da posizionarsi in corrispondenza della parete comune attigua alla scala in ferro che conduce al soprastante lastrico condominiale (“La collocazione prevede che il palo abbia il basamento rialzato di circa 2 ml. Rispetto alla quota di calpestio del cavedio, così da non costituire intralcio al passaggio lungo la scala, e un distacco di circa
20 cm dalla parete per riuscire ad oltrepassare l'aggetto rappresentato dalla soprastante grondaia”).
Secondo la verifica del ctu l'antenna verrebbe ancorata nella muratura mediante delle staffe con un ulteriore ancoraggio di supporto alla canna fumaria condominiale mediante una cerchiatura in ferro (“i punti di ancoraggio dei controventi sono invece rappresentati da parapetti in muratura e una canna fumaria condominiale.”) Premesso che le verifiche strumentali avrebbero richiesto il collocamento dell'antenna già in opera, la distanza è stata ritenuta sufficiente a garantire che non sia compromesso in modo sensibile l'utilizzo dell'impianto.
Non sono state individuate ulteriori possibilità di installazione dell'antenna da radioamatore su spazi condominiali e pertanto neppure si rende possibile una valutazione comparativa, mentre è pacifico che non sussiste la possibilità di installare l'antenna da radioamatore su proprietà esclusiva del Parte_1
Il ctu ha invece altresì chiarito che lastrico risulta di proprietà esclusiva alla luce CP_1 della visura immobiliare e della planimetria catastale da cui emerge che l'alloggio è intestato a per la proprietà di ½ e a per la proprietà di ½ e che il terrazzo CP_2 CP_1
è rappresentato sulla medesima planimetria dell'alloggio e ne costituisce pertinenza esclusiva. Del resto, la sentenza di primo grado riconosceva il diritto del “ad Parte_1 installare nel muro interno del lastrico solare di proprietà e CP_1 CP_2 una antenna ricetrasmittente” .
Il CTP di parte convenuta/attrice in riassunzione deduce che la muratura verticale utilizzata per l'ancoraggio dell'antenna da radioamatore sia di proprietà e non condominiale, CP_1 circostanza che di per sé non ne muta la acclarata possibilità di installazione nel cavedio condominiale.
Sul punto si osserva in ogni caso che il ctu ha trovato comunque una soluzione alternativa.
Se infatti il posizionamento del palo di sostegno dell'antenna è stato valutato in contraddittorio nel corso delle operazioni peritali non creare impedimento o limitazione del godimento del bene comune in quanto, trovandosi le staffe nella zona in alto della parete condominiale e in corrispondenza dello spigolo della muratura, lo spazio disponibile del vano scala condominiale non viene gravato da alcuna sostanziale interferenza, il ctu ha evidenziato che “il punto di ancoraggio possa essere agevolmente spostato sulla sottostante parete sicuramente di proprietà condominiale risolvendo in questo modo i dubbi espressi dal CTP sulla proprietà del muretto sopraelevato.”
Non trova poi contestazione di per sé la circostanza dedotta dal che la soluzione Parte_1 adottata dal ctu non fosse realizzabile quando la causa è stata instaurata né quando l'antenna era stata installata, in quanto la canna fumaria alla quale il CTU suggerisce di ancorare l'antenna è di recente costruzione (come si evince dal raffronto dello stato dei luoghi). Circa la doglianza relativa all'ancoraggio dell'antenna a canne fumarie ovvero comignoli, si osserva che non è stata dedotta alcuna concreta problematica strutturale ovvero funzionale.
Ne consegue il rigetto della domanda del a rimettere l'antenna nel muro interno del Parte_1 lastrico di proprietà , sussistendo la possibilità di collocazione all'interno del cavedio CP_1 condominiale senza comprometterne l'utilizzo, dal momento che il ctu ha provveduto a mappare integralmente le antenne presenti sul piano di copertura dello stabile condominiale per valutare la possibilità di interferenze fra i vari impianti di trasmissione (“sono presenti diverse tipologie di impianti di trasmissione fra cui antenne tv, antenne VHF-UHF, satellitare tv e un palo traliccio con dipolo filare HF per comunicazioni radio, come rappresentato in dettaglio nella planimetria in calce. In prossimità del punto di installazione dell'antenna risultano unicamente collocate delle antenne tv e satellitare tv;
l'antenna più prossima fra quelle con bande di frequenza che potrebbero generare delle interferenze con maggiore probabilità, ovvero l'antenna dipolo filare HF, si trova ad una distanza di circa 10 ml. in linea
d'aria. Riguardo l'aspetto delle interferenze radio con le altre antenne di ricezione televisiva posizionate nelle vicinanze il CTU osserva che all'epoca in cui il utilizzava la propria Parte_1 antenna da radioamatore erano presenti nelle immediate vicinanze numerose antenne di ricezione televisiva, come si evince facilmente osservando la fotografia sottostante (doc. 22 attore/appellato); se in allora tali antenne non hanno generato disturbi è verosimile ritenere che tali problematiche non sussistano nemmeno adesso o che non possano in ogni caso considerarsi tali da costituire impedimento al regolare utilizzo dell'antenna da radioamatore del anche tenuto conto che la prevista nuova collocazione si trova a soli 3 ml. circa Parte_1 dall'originario punto di collocazione”).
Alla luce del rigetto della domanda dell'attore va accolta la richiesta di e Parte_1 CP_1
di ottenere la ripetizione di quanto hanno documentato di avere già pagato CP_2 in esecuzione delle precedenti statuizioni, da individuarsi nell'importo di €.5.494,30 come da domanda.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti alla luce degli accertamenti compiuti e del fatto che la collocazione della antenna come individuata dal ctu non era consentita in precedenza in assenza del comignolo di ancoraggio.
Per le stesse ragioni le spese di ctu licenziata nell'odierno giudizio sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 31101 del
07.12.2022 pubblicata l'8.11.2023, così provvede: rigetta la domanda di Parte_1
Dispone la restituzione da parte di ed in favore di e Parte_1 CP_1
della somma di €.5.494,30. CP_2
Compensa tra le parti le spese di lite relative ai due gradi del giudizio di merito, al giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Genova, 7.7.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno