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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 178/2025 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 04.04.2025, notificata in data 28.04.2025, promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di figlio ed Parte_1 C.F._1 erede legittimo di , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela De Lucia del Foro Persona_1 di Genova, in forza di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova (GE), via Carducci n. 5/9 sc dx
APPELLANTE contro
(C.F. ), e per esso per il Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentato Parte_2
e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, e presso i suoi uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane 2, legalmente domiciliato
APPELLATO
e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, come da CP_3 Controparte_4
CP_ procura generale alle liti sottoscritta avanti il Dr. , Notaio in in data Persona_2
23/09/2023 e registrata al n. 7354 del Repertorio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Alessandra Di Bugno, Alessio Coli e Alessia Cangelosi, elettivamente domiciliata CP_ presso la sede dell'ufficio di quest'ultimi posto in , via A. Cocchi n. 7/9
APPELLATA
1 e contro
(C.F. ), già in Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6 persona dell'Amministratore Delegato Dott. e del Direttore Generale Controparte_7
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri del Foro di Firenze, Controparte_8 giusta procura alle liti per Notaio Dott. del 18.12.2014, Rep. N. Persona_3
186905, Racc. N. 30367, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, in Viale
Mazzini n. 50
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Visto il provvedimento dell'Ecc.ma Corte 12.11.2025, con il quale – tra l'altro – si concedeva CP_ all' di e, per esso, il Controparte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato un rinvio 'onde consentire una
[...] trattativa sul punto' con l'esponente in relazione alla proposta conciliativa formulata da
Codesta Ecc.ma Corte di Appello con l'Ordinanza del 15/10/2025, con fissazione di udienza al 9.12.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, visto che gli altri appellati e hanno accettato Controparte_2 Controparte_5 la proposta conciliativa formulata da Codesta Ecc.ma Corte di Appello con la predetta
Ordinanza del 15/10/2025 visto che anche l'esponente ha prestato piena adesione alla suddetta proposta conciliativa come da note depositate in data 31/10/2025, che si richiamano, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal Sig. Parte_1 visto che, successivamente, sono intervenute trattative con l CP_1 Controparte_1
CP_
di e, per esso, il , rappresentato e difeso
[...] Parte_2 dall'Avvocatura di Stato, onde addivenire ad una conciliazione visto che, all'esito delle trattative intercorse, il Sig. e l e, Parte_1 Controparte_1 per esso, il , rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Parte_2
Stato, hanno raggiunto un accordo transattivo sul punto, come si evince dalla mail dell'Avvocatura di Stato che il sottoscritto difensore è stato autorizzato a produrre in atti questa difesa chiede, quindi, che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate e con conseguente rinunzia ai termini per memorie finali.”
PER L'APPELLATO Controparte_1
“Visto il provvedimento a mezzo del quale codesta Corte ha, sull'istanza del CNR, rinviato la causa all'udienza del 9 dicembre c.m., lette le note dell'appellante, questa Difesa:
2 - conferma che è stato raggiunto un accordo in forza del quale l'appellante rinuncia all'appello e s'impegna a pagare a titolo di spese per la parte difesa da questa Avvocatura
l'importo omnicomprensivo di € 3.000, l'Amministrazione accetta la rinuncia all'appello e rinuncia a sua volta alla liquidazione delle spese di prime cure;
- Si associa all'istanza di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con conseguente rinuncia ai termini per le memorie conclusive e le repliche.”
PER L'APPELLATA Controparte_2
“Alla luce del rinvio della presente causa all'udienza cartolare del 9.12.2025, rinvio concesso da questa Corte di Appello su espressa richiesta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Genova al fine di favorire la conciliazione della lite, i sottoscritti difensori muniti anche dei poteri sostanziali ex art. 84 comma 2 c.p.c., confermano la piena adesione dell'
[...] alla proposta conciliativa formulata da questa Corte d'Appello con Controparte_2 ordinanza del 15.10.2025, così come già dichiarato nelle proprie note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. depositate in data 10.11.2025.”
PER L'APPELLATA Controparte_5
“Visto il provvedimento di rinvio all'udienza del 9/12/2025, vista altresì l'ordinanza del
15/10/2025 con cui l'Ill.ma Corte ha invitato le parti al raggiungimento dell'accordo nei seguenti termini: 'le parti potrebbero, pertanto, valutare concretamente la definizione transattiva della presente controversia, mediante definizione del giudizio con rinuncia all'appello e la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e d'appello, ferme le spese di CTU come stabilite dal Tribunale', al solo fine Controparte_5 di favorire la conciliazione, senza alcun riconoscimento, salvi e impregiudicati tutti i suoi diritti, ribadisce di dichiararsi disponibile ad accettare la proposta così come formulata dalla
Corte.
In caso di mancata adesione alla proposta da una o più delle altre parti, si richiama tutto quanto esposto nei precedenti scritti depositati.”
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e dalle parti appellate che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa da , nella qualità di erede di e in Parte_1 Persona_1 proprio, contro il in quanto ente gestore dell' Controparte_9
I.F.C. Istituto di Fisiologia Clinica, per l'accertamento della responsabilità degli operatori sanitari dell' seguito di intervento cardio chirurgico, effettuato dalla madre NI Parte_3
3 Cesira presso l'OPA di Massa durante il ricovero dal 13.04.2005 al 27.04.2005 e per la condanna al risarcimento del danno– è cessata la materia del contendere, posto che, a seguito della proposta conciliativa della Corte di cui all'Ordinanza del 15.10.2025, prevedente la definizione del giudizio con rinuncia all'appello e la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e di appello, ferme le spese di CTU come stabilite dal Tribunale, le parti hanno dichiarato di aderire alla stessa, raggiungendo in tal modo un accordo per la definizione del giudizio. In merito ai rapporti intercorrenti tra l'appellante e l'appellato la proposta è stata modificata Controparte_1 concordemente dalle parti mediante la previsione dell'appellante di rinuncia all'appello e dell'impegno a pagare a titolo di spese per l difeso Controparte_1 dall'Avvocatura di Stato l'importo omnicomprensivo di € 3.000 (cfr. anche mail allegata alle note scritte dell'appellante del 5/12/2025), proposta accettata dall'Amministrazione, con rinuncia a sua volta alla liquidazione delle spese di prime cure.
Posto che le parti, tramite il deposito delle rispettive note, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del Consigliere Istruttore – proposta giova ribadire modificata nel senso sopra indicato quanto alle parti e di cui Parte_1 Controparte_1 si è detto - ed hanno raggiunto in tal modo un accordo per la definizione del giudizio, in conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e delle parti appellate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 178/2025 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 04.04.2025, notificata in data 28.04.2025, promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di figlio ed Parte_1 C.F._1 erede legittimo di , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela De Lucia del Foro Persona_1 di Genova, in forza di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova (GE), via Carducci n. 5/9 sc dx
APPELLANTE contro
(C.F. ), e per esso per il Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentato Parte_2
e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, e presso i suoi uffici, siti in Genova, viale Brigate Partigiane 2, legalmente domiciliato
APPELLATO
e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, come da CP_3 Controparte_4
CP_ procura generale alle liti sottoscritta avanti il Dr. , Notaio in in data Persona_2
23/09/2023 e registrata al n. 7354 del Repertorio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Alessandra Di Bugno, Alessio Coli e Alessia Cangelosi, elettivamente domiciliata CP_ presso la sede dell'ufficio di quest'ultimi posto in , via A. Cocchi n. 7/9
APPELLATA
1 e contro
(C.F. ), già in Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6 persona dell'Amministratore Delegato Dott. e del Direttore Generale Controparte_7
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri del Foro di Firenze, Controparte_8 giusta procura alle liti per Notaio Dott. del 18.12.2014, Rep. N. Persona_3
186905, Racc. N. 30367, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, in Viale
Mazzini n. 50
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Visto il provvedimento dell'Ecc.ma Corte 12.11.2025, con il quale – tra l'altro – si concedeva CP_ all' di e, per esso, il Controparte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato un rinvio 'onde consentire una
[...] trattativa sul punto' con l'esponente in relazione alla proposta conciliativa formulata da
Codesta Ecc.ma Corte di Appello con l'Ordinanza del 15/10/2025, con fissazione di udienza al 9.12.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, visto che gli altri appellati e hanno accettato Controparte_2 Controparte_5 la proposta conciliativa formulata da Codesta Ecc.ma Corte di Appello con la predetta
Ordinanza del 15/10/2025 visto che anche l'esponente ha prestato piena adesione alla suddetta proposta conciliativa come da note depositate in data 31/10/2025, che si richiamano, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal Sig. Parte_1 visto che, successivamente, sono intervenute trattative con l CP_1 Controparte_1
CP_
di e, per esso, il , rappresentato e difeso
[...] Parte_2 dall'Avvocatura di Stato, onde addivenire ad una conciliazione visto che, all'esito delle trattative intercorse, il Sig. e l e, Parte_1 Controparte_1 per esso, il , rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Parte_2
Stato, hanno raggiunto un accordo transattivo sul punto, come si evince dalla mail dell'Avvocatura di Stato che il sottoscritto difensore è stato autorizzato a produrre in atti questa difesa chiede, quindi, che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate e con conseguente rinunzia ai termini per memorie finali.”
PER L'APPELLATO Controparte_1
“Visto il provvedimento a mezzo del quale codesta Corte ha, sull'istanza del CNR, rinviato la causa all'udienza del 9 dicembre c.m., lette le note dell'appellante, questa Difesa:
2 - conferma che è stato raggiunto un accordo in forza del quale l'appellante rinuncia all'appello e s'impegna a pagare a titolo di spese per la parte difesa da questa Avvocatura
l'importo omnicomprensivo di € 3.000, l'Amministrazione accetta la rinuncia all'appello e rinuncia a sua volta alla liquidazione delle spese di prime cure;
- Si associa all'istanza di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con conseguente rinuncia ai termini per le memorie conclusive e le repliche.”
PER L'APPELLATA Controparte_2
“Alla luce del rinvio della presente causa all'udienza cartolare del 9.12.2025, rinvio concesso da questa Corte di Appello su espressa richiesta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Genova al fine di favorire la conciliazione della lite, i sottoscritti difensori muniti anche dei poteri sostanziali ex art. 84 comma 2 c.p.c., confermano la piena adesione dell'
[...] alla proposta conciliativa formulata da questa Corte d'Appello con Controparte_2 ordinanza del 15.10.2025, così come già dichiarato nelle proprie note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. depositate in data 10.11.2025.”
PER L'APPELLATA Controparte_5
“Visto il provvedimento di rinvio all'udienza del 9/12/2025, vista altresì l'ordinanza del
15/10/2025 con cui l'Ill.ma Corte ha invitato le parti al raggiungimento dell'accordo nei seguenti termini: 'le parti potrebbero, pertanto, valutare concretamente la definizione transattiva della presente controversia, mediante definizione del giudizio con rinuncia all'appello e la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e d'appello, ferme le spese di CTU come stabilite dal Tribunale', al solo fine Controparte_5 di favorire la conciliazione, senza alcun riconoscimento, salvi e impregiudicati tutti i suoi diritti, ribadisce di dichiararsi disponibile ad accettare la proposta così come formulata dalla
Corte.
In caso di mancata adesione alla proposta da una o più delle altre parti, si richiama tutto quanto esposto nei precedenti scritti depositati.”
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e dalle parti appellate che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa da , nella qualità di erede di e in Parte_1 Persona_1 proprio, contro il in quanto ente gestore dell' Controparte_9
I.F.C. Istituto di Fisiologia Clinica, per l'accertamento della responsabilità degli operatori sanitari dell' seguito di intervento cardio chirurgico, effettuato dalla madre NI Parte_3
3 Cesira presso l'OPA di Massa durante il ricovero dal 13.04.2005 al 27.04.2005 e per la condanna al risarcimento del danno– è cessata la materia del contendere, posto che, a seguito della proposta conciliativa della Corte di cui all'Ordinanza del 15.10.2025, prevedente la definizione del giudizio con rinuncia all'appello e la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e di appello, ferme le spese di CTU come stabilite dal Tribunale, le parti hanno dichiarato di aderire alla stessa, raggiungendo in tal modo un accordo per la definizione del giudizio. In merito ai rapporti intercorrenti tra l'appellante e l'appellato la proposta è stata modificata Controparte_1 concordemente dalle parti mediante la previsione dell'appellante di rinuncia all'appello e dell'impegno a pagare a titolo di spese per l difeso Controparte_1 dall'Avvocatura di Stato l'importo omnicomprensivo di € 3.000 (cfr. anche mail allegata alle note scritte dell'appellante del 5/12/2025), proposta accettata dall'Amministrazione, con rinuncia a sua volta alla liquidazione delle spese di prime cure.
Posto che le parti, tramite il deposito delle rispettive note, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del Consigliere Istruttore – proposta giova ribadire modificata nel senso sopra indicato quanto alle parti e di cui Parte_1 Controparte_1 si è detto - ed hanno raggiunto in tal modo un accordo per la definizione del giudizio, in conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e delle parti appellate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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