TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
714/2024 R.G.
È comparso per l'opposto l'avv. BENEDETTO ODDO in sostituzione dell'avv.
AN IO il quale, munito di procura speciale esibita al giudice, dichiara che la parte ha accettato la proposta formulata dal Tribunale integrata dall'espressa previsione della salvezza del diritto di credito dell'opposta nei confronti dei soggetti morosi giusto accordo intervenuto via mail tra le parti in data 10/12 novembre 2025. Chiede pertanto pronunciarsi la cessata materia del contendere e la regolamentazione delle spese come da proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.
È comparso, per l'opponente, l'avv. ANTONINO LANZA, il quale si associa alla superiore richiesta.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI UG, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 714/2024 R.G.
TRA
(C. F.: ) con sede in Capri Parte_1 P.IVA_1
Leone (ME) n. 344, in persona dell'amministratore pro-tempore, avv. Controparte_1
( , rappresentato e difeso, come da procura in
[...] C.F._1 atti, dall'avv. Antonino Lanza presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t. , rappresentato e difeso, come da Controparte_3 procura in atti, dall'avv. Massimiliano Fabio presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 25 giugno 2024 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 144/2025 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 20.766,75 – oltre interessi e spese – in favore di
[...]
Controparte_2 Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 16 settembre 2024, eseguite le verifiche preliminari e depositate le memorie istruttorie, le parti venivano infruttuosamente inviate in mediazione delegata e con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 3 luglio 2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa: “1) la rinuncia di
l ricorso monitorio e al decreto ingiuntivo n. 714/2024; Controparte_2
2) la compensazione di metà delle spese di lite e il pagamento a carico di
[...] della restante metà liquidata in € 1.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed Controparte_2
I.V.A. come per legge e oltre esborsi di CU e anticipazione;
3) redazione di sentenza di cessata materia del contendere (che, in ragione del contenuto, non sarebbe soggetta ad imposta di registro) al fine di revocare il decreto ingiuntivo”; proposta che veniva da ultimo accettata da entrambe le parti.
All'odierna udienza le parti chiedevano di dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere e di regolare le spese di lite come da proposta conciliativa.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà, manifestata dalle parti, di accettare il contenuto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale e la revoca del decreto ingiuntivo n. 144/2024.
In forza dell'accordo raggiunto le spese di lite vanno poste a carico di
[...]
e liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per Controparte_2 legge. A carico di quest'ultima vanno posti pure gli esborsi di CU e di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 714/2024 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso da questo Tribunale il 15 maggio (dep. il 16 maggio)
2024;
2) pone le spese di lite a carico di le liquida in € Controparte_2
1.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e oltre esborsi di CU e di anticipazione forfettaria già documentati in atti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 18 dicembre 2025
Il Giudice
GI UG
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
714/2024 R.G.
È comparso per l'opposto l'avv. BENEDETTO ODDO in sostituzione dell'avv.
AN IO il quale, munito di procura speciale esibita al giudice, dichiara che la parte ha accettato la proposta formulata dal Tribunale integrata dall'espressa previsione della salvezza del diritto di credito dell'opposta nei confronti dei soggetti morosi giusto accordo intervenuto via mail tra le parti in data 10/12 novembre 2025. Chiede pertanto pronunciarsi la cessata materia del contendere e la regolamentazione delle spese come da proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c.
È comparso, per l'opponente, l'avv. ANTONINO LANZA, il quale si associa alla superiore richiesta.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI UG, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 714/2024 R.G.
TRA
(C. F.: ) con sede in Capri Parte_1 P.IVA_1
Leone (ME) n. 344, in persona dell'amministratore pro-tempore, avv. Controparte_1
( , rappresentato e difeso, come da procura in
[...] C.F._1 atti, dall'avv. Antonino Lanza presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t. , rappresentato e difeso, come da Controparte_3 procura in atti, dall'avv. Massimiliano Fabio presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 25 giugno 2024 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 144/2025 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 20.766,75 – oltre interessi e spese – in favore di
[...]
Controparte_2 Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 16 settembre 2024, eseguite le verifiche preliminari e depositate le memorie istruttorie, le parti venivano infruttuosamente inviate in mediazione delegata e con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 3 luglio 2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa: “1) la rinuncia di
l ricorso monitorio e al decreto ingiuntivo n. 714/2024; Controparte_2
2) la compensazione di metà delle spese di lite e il pagamento a carico di
[...] della restante metà liquidata in € 1.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed Controparte_2
I.V.A. come per legge e oltre esborsi di CU e anticipazione;
3) redazione di sentenza di cessata materia del contendere (che, in ragione del contenuto, non sarebbe soggetta ad imposta di registro) al fine di revocare il decreto ingiuntivo”; proposta che veniva da ultimo accettata da entrambe le parti.
All'odierna udienza le parti chiedevano di dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere e di regolare le spese di lite come da proposta conciliativa.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà, manifestata dalle parti, di accettare il contenuto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale e la revoca del decreto ingiuntivo n. 144/2024.
In forza dell'accordo raggiunto le spese di lite vanno poste a carico di
[...]
e liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per Controparte_2 legge. A carico di quest'ultima vanno posti pure gli esborsi di CU e di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 714/2024 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso da questo Tribunale il 15 maggio (dep. il 16 maggio)
2024;
2) pone le spese di lite a carico di le liquida in € Controparte_2
1.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e oltre esborsi di CU e di anticipazione forfettaria già documentati in atti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 18 dicembre 2025
Il Giudice
GI UG