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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1289/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1973/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3299/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001991211000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001991211000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110010071201000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120004112409000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, la società
Resistente_1 s.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229001991211000, notificata il 1° aprile 2022, dell'importo complessivo di euro 115.355,51, deducendone il difetto di motivazione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando integralmente le doglianze avversarie e sostenendo la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione.
Con sentenza n. 3299/2023, depositata il 3 novembre 2023, la Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29520110010071201000 e n.
29520120004112409000, ritenute non regolarmente notificate.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto irregolari le suddette notifiche e producendo in sede di gravame la relata di notifica della cartella n. 29520110010071201000, attestante la consegna presso la sede della società a persona qualificatasi addetta al ritiro e la relata di notifica della cartella n. 29520120004112409000, unitamente alla distinta di accettazione della raccomandata informativa del 3 luglio 2012, comprovante il corretto espletamento della procedura ex art. 60 DPR 600/1973.
Si costituiva la contribuente resistendo all'appello e proponeva appello incidentale, insistendo sulle censure originarie e ribadendo la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e prescrizione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato.
Dalla documentazione specificamente prodotta anche in questa sede (oltre che in primo grado) dall'Agente della Riscossione risulta che la cartella n. 29520110010071201000 è stata notificata in data 8 settembre
2011 presso la sede sociale, mediante consegna a soggetto qualificatosi addetto al ritiro atti, con conseguente operatività della presunzione di legittimità della notifica ex art. 145 c.p.c., non superata da prova contraria e che la cartella n. 29520120004112409000 è stata notificata in data 28 giugno 2012 a familiare convivente, con successivo invio della raccomandata informativa, come comprovato dalla distinta di accettazione del 3 luglio 2012 depositata in atti.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
L'appello principale va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'intimazione.
L'appello incidentale proposto dalla società è infondato.
Le ulteriori censure in ordine al difetto di motivazione dell'intimazione, alla pretesa indeterminatezza degli interessi e all'asserita prescrizione dei crediti risultano correttamente disattese dal primo giudice e non trovano conferma alla luce della documentazione acquisita, dalla quale emerge la chiara individuazione dei ruoli posti a base dell'intimazione, la continuità degli atti interruttivi della prescrizione e la legittimità complessiva dell'azione esecutiva intrapresa.
L'avviso di intimazione impugnato è motivato. Esso è un atto a natura vincolata. Ex art. 50 D.P.R. 602/1973,
“è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. La funzione dell'intimazione di pagamento è solo quella di rinnovare l'efficacia esecutività della cartella di pagamento che l'ha preceduta, decorso il termine annuale di validità, per i motivi, le causali e gli importi indicati nella cartella medesima. Nel presente giudizio i dati di cui all'avviso di intimazione corrispondono a quanto previsto dalla norma e dal modello e contiene gli elementi identificativi della cartella di pagamento.
Inoltre si osservi che, in linea con Cass., sez. un., 22281/2022, ha precisato Cass. 28742/2023 che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono
- e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
L'appello incidentale deve quindi essere rigettato.
Tenuto conto che l'accoglimento dell'appello principale è dipeso anche dalla produzione documentale effettuata in secondo grado, si dispone la compensazione integrale delle spese anche del grado di appello
(così come correttamente già effettuato in primo grado).
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e rigetta l'appello incidentale proposto da Resistente_1 s.r.l. Per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione di pagamento n. 29520229001991211000.
Compensa integralmente tra le parti le spese anche del grado di appello.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est. LE UV
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1973/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3299/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001991211000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001991211000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110010071201000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120004112409000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, la società
Resistente_1 s.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229001991211000, notificata il 1° aprile 2022, dell'importo complessivo di euro 115.355,51, deducendone il difetto di motivazione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando integralmente le doglianze avversarie e sostenendo la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione.
Con sentenza n. 3299/2023, depositata il 3 novembre 2023, la Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29520110010071201000 e n.
29520120004112409000, ritenute non regolarmente notificate.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto irregolari le suddette notifiche e producendo in sede di gravame la relata di notifica della cartella n. 29520110010071201000, attestante la consegna presso la sede della società a persona qualificatasi addetta al ritiro e la relata di notifica della cartella n. 29520120004112409000, unitamente alla distinta di accettazione della raccomandata informativa del 3 luglio 2012, comprovante il corretto espletamento della procedura ex art. 60 DPR 600/1973.
Si costituiva la contribuente resistendo all'appello e proponeva appello incidentale, insistendo sulle censure originarie e ribadendo la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e prescrizione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato.
Dalla documentazione specificamente prodotta anche in questa sede (oltre che in primo grado) dall'Agente della Riscossione risulta che la cartella n. 29520110010071201000 è stata notificata in data 8 settembre
2011 presso la sede sociale, mediante consegna a soggetto qualificatosi addetto al ritiro atti, con conseguente operatività della presunzione di legittimità della notifica ex art. 145 c.p.c., non superata da prova contraria e che la cartella n. 29520120004112409000 è stata notificata in data 28 giugno 2012 a familiare convivente, con successivo invio della raccomandata informativa, come comprovato dalla distinta di accettazione del 3 luglio 2012 depositata in atti.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
L'appello principale va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'intimazione.
L'appello incidentale proposto dalla società è infondato.
Le ulteriori censure in ordine al difetto di motivazione dell'intimazione, alla pretesa indeterminatezza degli interessi e all'asserita prescrizione dei crediti risultano correttamente disattese dal primo giudice e non trovano conferma alla luce della documentazione acquisita, dalla quale emerge la chiara individuazione dei ruoli posti a base dell'intimazione, la continuità degli atti interruttivi della prescrizione e la legittimità complessiva dell'azione esecutiva intrapresa.
L'avviso di intimazione impugnato è motivato. Esso è un atto a natura vincolata. Ex art. 50 D.P.R. 602/1973,
“è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. La funzione dell'intimazione di pagamento è solo quella di rinnovare l'efficacia esecutività della cartella di pagamento che l'ha preceduta, decorso il termine annuale di validità, per i motivi, le causali e gli importi indicati nella cartella medesima. Nel presente giudizio i dati di cui all'avviso di intimazione corrispondono a quanto previsto dalla norma e dal modello e contiene gli elementi identificativi della cartella di pagamento.
Inoltre si osservi che, in linea con Cass., sez. un., 22281/2022, ha precisato Cass. 28742/2023 che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono
- e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
L'appello incidentale deve quindi essere rigettato.
Tenuto conto che l'accoglimento dell'appello principale è dipeso anche dalla produzione documentale effettuata in secondo grado, si dispone la compensazione integrale delle spese anche del grado di appello
(così come correttamente già effettuato in primo grado).
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e rigetta l'appello incidentale proposto da Resistente_1 s.r.l. Per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione di pagamento n. 29520229001991211000.
Compensa integralmente tra le parti le spese anche del grado di appello.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est. LE UV