Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1289
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione motivata, in quanto atto a natura vincolata che rinnova l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, indicando gli elementi identificativi della cartella medesima.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento, sia in primo grado sia in appello con la produzione di nuove prove documentali, ritenendo la notifica della cartella n. 29520110010071201000 effettuata presso la sede sociale e quella della cartella n. 29520120004112409000 effettuata a familiare convivente con successiva raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Interessi non indicati correttamente

    La Corte ha ritenuto l'obbligo di motivazione sull'importo degli interessi assolto con l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della base normativa e della decorrenza, senza necessità di indicare i singoli saggi o le modalità di calcolo.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione acquisita dimostri la continuità degli atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Irregolarità notifica cartella n. 29520110010071201000

    La Corte ha ritenuto che la cartella n. 29520110010071201000 sia stata notificata in data 8 settembre 2011 presso la sede sociale, mediante consegna a soggetto qualificatosi addetto al ritiro atti, con conseguente operatività della presunzione di legittimità della notifica ex art. 145 c.p.c., non superata da prova contraria.

  • Rigettato
    Irregolarità notifica cartella n. 29520120004112409000

    La Corte ha ritenuto che la cartella n. 29520120004112409000 sia stata notificata in data 28 giugno 2012 a familiare convivente, con successivo invio della raccomandata informativa, come comprovato dalla distinta di accettazione del 3 luglio 2012 depositata in atti.

  • Accolto
    Censura sulla irregolarità delle notifiche delle cartelle

    La Corte ha accolto l'appello principale ritenendo provata la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, anche grazie alla produzione documentale in appello ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1289
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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