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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/11/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1576/2024;
promossa da:
Cf. , residente in [...] Parte_1 C.F._1 ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessandro MEREGAGLIA (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende per delega in calce all'atto introduttivo
-parte appellante-
contro
:
(P. VA ), in persona dei procuratori Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e Dott. , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, Parte_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pellissier per procura generale alle liti 14.10.2019 - N.
22644 di Rep. – N. 7785 di Racc. - Notaio Dott. che si produce Persona_1
-parte appellata-
e contro
C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Controparte_3 C.F._3
Garaffo con studio in RI (TO), Via Cesare Battisti n. 23
-appellata e contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Garaffo Controparte_4 C.F._4 con studio in RI (TO), Via Cesare Battisti n. 23
-appellato - CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice appellante
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattese,
- previa acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora , Parte_1
In via Istruttoria: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, adversis reiectis,
In via Istruttoria:
- Ammettere la prova per interrogatorio formale nei confronti dei signori Controparte_3
e e testi sulle circostanze da I a IX della memoria autorizzata in data Controparte_4
18.05.2021, ed integralmente ritrascritte:
“I) vero che in data 6 ottobre 2019 circa il RI (To) il veicolo Fiato modello TO Tg. DS113DH di proprietà della signora e in quell'occasione condotto dal signor , che Pt_1 Parte_3 proveniva da Nole (TO), si trovava a percorrere regolarmente il Corso Generale AR ER
Dalla Chiesa in RI (To), co direzione Caselle Torinese - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
II) Vero che nel frangente di cui al capo I) il veicolo Fiato modello TO Tg. DS113DH procedeva sulla corsia dedicata al sorpasso della carreggiata di competenza del proprio senso di marcia - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
III) vero che il veicolo Volkswagen Golf Tg. FA 067 RC di proprietà della signora CP_3
e in quell'occasione condotto dal sig. procedeva sullo stesso Corso
[...] Controparte_4 nell'opposto senso di marcia in direzione Nole (To) - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
IV) Vero che nelle suddette circostanze di cui ai capi I, II) e III) in prossimità del km 22.1 il veicolo
Fiato modello TO Tg. DS113DH veniva violentemente urtato nella parte franto-laterale sinistra dal veicolo Volkswagen Golf Tg. FA 067 RC che allargava la propria marcia invadendo la corsia riservata al senso di marcia opposto ed occupata dal veicolo di parte attrice - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
V) vero che a causa dell'urto il veicolo Fiato modello TO Tg. DS113DH terminava la propria corsa fuori dalla sede stradale sulla doppia linea che divide la carreggiata mentre il veicolo
Volkswagen Golf Tg. FA 067 RC finiva la propria corsa fuori dalla carreggiata - si rammostri il doc.2 di parte attrice;
VI) vero che il sinistro per cui è causa ha visto coinvolti la Fiat TO Tg. DS113DH, di proprietà della signora (indicato nel verbale delle forze dell'ordine come veicolo A), la Pt_1
VolkswagenGolf Tg. FA067RC, di proprietà della signora (indicato nel verbale delle CP_3 forze dell'ordine come veicolo B), la RE LI Tg. CH 701KG di proprietà del signor Parte_4
(indicato nel verbale delle forze dell'ordine come veicolo C) e l'Audi A1 Tg. ES320TY di proprietà della signora (indicato nel verbale delle forze dell'ordine come veicolo D) - si Parte_5 rammostri il doc. 2 di parte attrice;
VII) Il veicolo Fiat TO Tg. DS113DH (A) ed il veicolo RE LI Tg. CH 701KG (D) procedevano lungo Corso Generale AR ER Dalla Chiesa, in RI, con direzione Caselle
T.se, il primo sulla corsia di sorpasso - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
VIII) il veicolo
Volkswagen Golf Tg. FA067RC (B) ed il veicolo Audi A1 Tg. ES320TY (D) procedevano lungo
Corso Generale AR ER Dalla Chiesa, in RI, con direzione Nole, il primo sulla corsia di sorpasso - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
IX) vero che fu il veicolo Volkswagen Golf Tg.
FA067RC (B) ad invadere la corsia di percorrenza su cui, in quel momento, transitava il veicolo
Fiat TO Tg. DS113DH (A) - si rammostri il doc. 2 di parte attrice.”
- Si indica quale testimone: • il signor , residente in [...]
(To) Via Cascina Aperta n. 14; • il signor residente in [...] libertà n. 26;
Nel merito:
-annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 765/2023, pubblicata in data 22.11.2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona della dott.ssa Francesca Lombardo, per le ragioni di fatto e i motivi di diritto sovra esposti nonché per i motivi di gravame tutti specificati, limitatamente ai capi sopra indicati e per l'effetto, respingere le domande attoree poichè infondate in fatto e in diritto respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione - Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente del veicolo Volkswagen Golf, Tg. Controparte_4
FA 067 RC, di proprietà della sig.ra nella produzione causale del sinistro Controparte_3 per cui oggi è causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità e/o l'inadempimento contrattuale della in persona del legale rappresentante pro tempore (in virtù della Controparte_5 disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ut supra specificata);
- conseguentemente e per l'effetto condannare la stessa (quale compagnia Controparte_1 assicuratrice del veicolo Volkswagen Golf, Tg. FA 067 RC), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sig.ra complessiva somma di Parte_7
€3.800,00=, o della somma veriore, accertanda e/o determinanda in corso di causa, e ciò per i titoli di cui in premessa ed in ogni caso entro i limiti di competenza per valore dell'Ufficio del Giudice di
Pace adito. In ogni caso:
- con rivalutazione monetaria ed interessi di Legge, dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo, sulla somma rivalutata. - condannare, nel caso ricorrano i requisiti di cui all'art. 96 c.p.c., la compagnia al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria. - trasmettere, nel caso ricorrano i requisisti previsti dall'art 148, comma 10, c.d.a., la sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanze delle disposizioni del citato capo. - con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di giudizio, oltre spese forfetarie 15%, IVA e CPA come per Legge e spese di eventuale CTU e CTP qualora disposta Consulenza Tecnica e rifusione delle spese legali di primo grado e CTU”.
Per parte appellata (P. VA ) Controparte_1 P.IVA_1 In via preliminare: accertata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 765/2023 pubblicata in data 22.11.2023 del Giudice di Pace di Ivrea, provvedere ai sensi dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c.
2 In via principale, nel merito: respingere il presente appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza 765/2023 pubblicata in data 22.11.2023 del Giudice di Pace di Ivrea.
In via istruttoria: respingere tutte le istanze formulate nell'atto di appello, già non ammesse e rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella senza impugnata. In via istruttoria, in linea subordinata: ammettere i capi di prova dedotti nella comparsa di risposta, con i testi indicati, nonché tutte le ulteriori istanze istruttorie ivi formulate.
In ogni caso, con il favore delle spese, VA e Cpa di legge.”
Per parte appellata e ; Controparte_3 Controparte_4
- accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis c.p.c., provvedere ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.;
In via principale, nel merito:
- respingere l'impugnazione proposta, in via istruttoria e nel merito, perchè infondata in fatto ed in diritto, respingendo ogni domanda con la medesima proposta, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata.
- nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi in cui si accertassero responsabilità in capo ai convenuti, con conseguente eventuale condanna degli stessi, manlevare questi ultimi e ritenere obbligata al risarcimento di detti danni la società , quale contraente della Controparte_1 polizza n. 287226428.
In via istruttoria
Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori, ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capi da 1) a 9) del presente atto, depurati da eventuali espressioni valutative e premesso il "vero che". Si indicano a testi: 1) , Testimone_2 residente in [...]; 2) , residente in [...]
Villanova C.se (TO), Via San Massimo n. 5/A; 3) Appuntato Sc. Q. S. Capasso , Legione CP_6
Carabinieri e Valle d'Aosta Tenenza di RI
In ogni caso:
Con vittoria di compensi professionali, spese non imponibili, oltre IVA, CPA e spese generali 15% così come per legge anche del presente grado di giudizio.
Chiede altresì respingersi le avverse istanze ed insiste e confida nell'accoglimento delle proprie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio le parti Parte_1 convenute al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 765 del 11.07.2023, pubblicata in data
22.11.2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona della dott.ssa Francesca
Lombardo, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1401/2020.
Alla base dello spiegato appello parte attrice ha premesso le seguenti circostanze in fatto, come di seguito letteralmente trascritte:
“- in data 06.10.2019, alle ore 19,15 circa, in RI (TO), l'autovettura Fiat TO, Tg. DS113DH, di proprietà della signora e condotta dal sig. veniva coinvolta in un sinistro Pt_1 Pt_3 rientrante nella procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del d. lgs 7 settembre 2005.
- a seguito del suddetto occorso, parte appellante provvedeva ad attivare la procedura di risarcimento inviando lettera a mezzo pec in data 18.02.2020;
- Al momento del sinistro il valore commerciale del mezzo Fiat TO, Tg DS113DH, di proprietà dell'appellante era pari ad € 2.000,00;
- a seguito del sinistro il veicolo subiva ingenti danni tali da rendere la riparazione antieconomica e pertanto veniva demolito con un esborso economico da parte della signora pari ad € Pt_1
100,00 oltre € 450,00 a titolo di spese di ricerca e immatricolazione di un nuovo veicolo a cui aggiungere la somma pari ad € 500,00 riferito al fermo tecnico di giorni 10 del veicolo;
- In data 18.02.2020, a mezzo del proprio legale, la odierna attrice provvedeva ad inviare alla compagnia invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita Controparte_1 obbligatoria ex art. 3 d.l. 13272014;
- nonostante le diffide e l'invito né la compagnia né il sig. provvedevano a risarcire i danni CP_4 riportati al veicolo dalla signora , pertanto, quest'ultima in data 19.05.2020 provvedeva a Pt_1 notificare atto di citazione alla Controparte_7
Ciò posto e allegato parte attrice ha dedotto come il Giudice di pace di Ivrea abbia -previo esperimento della CTU cinematica ricostruttiva- rigettato il ricorso attribuendo la causazione del CP_ sinistro alla esclusiva responsabilità del conducente della punto di proprietà di Pt_1
, , pronunciando il seguente dispositivo:
[...] Parte_3
“respinge le domande attoree;
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
, che liquida in € 633,00, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
Controparte_1
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra Parte_1
che liquida in € 633,00, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per Controparte_3 legge;
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio a favore dello , corrente in Torino, via Pallanza n. 14, che liquida in € Controparte_9
2.055,71.
Avverso la predetta sentenza n. 765 del 2023 ha interposto tempestivo appello la sig.ra Pt_1
deducendo la nullità della sentenza per errata motivazione.
[...]
La sentenza gravata sarebbe affetta da illogicità avendo attribuito la causazione integrale del sinistro alla parte attrice, in spregio alle risultanze della CTU.
L'appellante lamenta, in primo luogo, come la decisione impugnata si fondi su elementi presuntivi e non su prove certe, in un contesto in cui lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva espressamente dichiarato di non poter ricostruire con precisione la dinamica del sinistro né attribuire con certezza le responsabilità tra i conducenti coinvolti. Secondo l'appellante anche il consulente tecnico di parte convenuta aveva riconosciuto l'impossibilità di individuare la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto applicare, quantomeno, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., anziché rigettare integralmente la domanda risarcitoria.
L'appellante contesta, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni poste a fondamento della sentenza, evidenziando come alcune di esse siano state rese da soggetti portatori di interesse nel giudizio o comunque incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., mentre altre, pur coinvolte nel sinistro, offrirebbero una ricostruzione dei fatti più coerente con la versione attorea, attribuendo la responsabilità dell'incidente al conducente della Volkswagen Golf.
Viene, altresì, censurato sotto distinto e connesso profilo, la rilevanza attribuita dal giudice allo stato di ebbrezza del conducente della Fiat TO targato DS113DH, ritenuto non decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, in quanto la giurisprudenza riconosce che, in caso di sinistro con ragione, il risarcimento non può essere escluso per il solo fatto che il conducente si trovi in stato di ebbrezza.
L'appello si sofferma poi sulle criticità dei rilievi tecnici e sull'utilizzo dei dati della scatola nera installata sulla Volkswagen Golf: il punto d'urto indicato dai Carabinieri viene definito come meramente “probabile”, mentre i dati della scatola nera, ritenuti inutilizzabili dal CTU, se considerati, attesterebbero una velocità superiore al limite consentito per il tratto di strada in questione, deponendo dunque per l'applicazione del pari concorso di colpa nella causazione del sinistro.
In definitiva, l'appellante rileva come la sentenza di primo grado sia viziata da illogicità e carenza di motivazione, non essendo supportata da indizi gravi, precisi e concordanti e, in assenza di prove certe, la domanda avrebbe dovuto essere accolta almeno in parte, riconoscendo quantomeno una corresponsabilità tra i conducenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.06.2024 si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, la parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., sostenendo che l'impugnazione non presenti una ragionevole probabilità di accoglimento, limitandosi a riproporre le difese già esaminate e rigettate in primo grado, senza apportare elementi nuovi o idonei a superare il filtro di ammissibilità previsto dalla legge.
Nel merito, la compagnia assicurativa sostiene l'infondatezza dei motivi di appello, evidenziando come la sentenza di primo grado sia sorretta da un ragionamento logico e giuridico completo.
Ed infatti il Giudice di Pace, preso atto dell'impossibilità tecnica del CTU di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, ha correttamente valorizzato gli elementi presuntivi ricavati dalle difese delle parti e dagli elaborati dei consulenti tecnici, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. In particolare, sono stati considerati determinanti i punti d'urto sui veicoli (vertice anteriore della FIAT punto e fiancata anteriore del veicolo Volkswagen), lo stato di ebbrezza del conducente della Fiat TO, i rilievi delle autorità intervenute, le tracce lasciate sul manto stradale, le deposizioni testimoniali e le risultanze della scatola nera, tutti elementi che hanno condotto ad affermare la responsabilità esclusiva del sig. , conducente Pt_3 della Fiat Grande TO di proprietà della sig.ra . Parte_1
La convenuta appellata chiede, quindi, che il Tribunale, in via preliminare, dichiari l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, lo respinga nel merito, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese, IVA e CPA di legge.
Con successiva comparsa del 04.10.2024 si sono costituiti in giudizio e Controparte_3
chiedendo la reiezione dell'atto di appello e svolgendo difese complanari Controparte_4 rispetto a quelle sviluppate dalla compagnia assicurativa.
Alla prima udienza, le parti hanno reiterato le proprie istanze e il Giudice, ritenuta la causa documentale, ha, dappoi, rimesso la controversia in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazioni delle conclusioni, la controversia è stata ampiamente istruita in sede di prime cure, con CTU cinematica;
appaiono inoltre assorbenti nella ricostruzione del sinistro le annotazioni delle forze dell'ordine intervenute in loco in prossimità dell'accaduto.
I richiamati motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, appaiono nel complesso infondati e la sentenza deve essere integralmente confermata per le ragioni di seguito espresse.
Il giudice di prime cure ha, infatti, fondato la statuizione su una motivazione coerente con il dato processuale acquisito nonché facendo applicazione in modo corretto dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene, quindi, di confermare integralmente la sentenza impugnata, condividendone le argomentazioni seppur con una più ampia motivazione.
Anzitutto il sinistro è stato così ricostruito: Il 6 ottobre 2019, intorno alle ore 19:15, sulla SP2 in prossimità del km 22.1 nel Comune di RI
(TO), si è verificato il sinistro stradale che ha coinvolto quattro veicoli: una Fiat TO (targa
DS113DH, condotta da e di proprietà di ), una Volkswagen Golf Parte_3 Parte_1
(targa FA067RC, condotta da e di proprietà di ), una Controparte_4 Controparte_3
RE LI (targa CH701KG, condotta da ) e un'Audi A1 (targa ES320TY, Parte_6 condotta da ). Parte_5
Secondo le annotazioni delle forze dell'ordine la Fiat TO, proveniente da Nole e diretta verso
Caselle Torinese, percorreva regolarmente il Corso Generale dalla Chiesa sulla corsia di sorpasso.
In senso opposto, la Volkswagen Golf procedeva verso Nole. In prossimità del chilometro 22.1, si verificava l'impatto principale.
Nella dinamica venivano coinvolte anche le altre due vetture: la RE LI, che seguiva la Fiat
TO, veniva urtata dalla Golf, mentre l'Audi A1, che seguiva la Golf, veniva urtata dalla Fiat
TO. Sul luogo intervenivano i Carabinieri di RI, che redigevano verbale di sinistro, raccogliendo le dichiarazioni dei conducenti e dei passeggeri, effettuando rilievi foto-planimetrici e accertando le condizioni psicofisiche dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni dei conducenti risultano in parte divergenti:
- (conducente della Fiat TO) riferisce di essere stato urtato da un veicolo proveniente Pt_3 dal senso opposto che avrebbe invaso la sua corsia.
- (Volkswagen Golf) afferma invece che la Fiat TO avrebbe invaso la sua carreggiata, CP_4 causando l'impatto.
- (Audi A1) e (passeggera Golf) confermano la perdita di controllo della Fiat Pt_5 CP_3
TO e l'urto sulla corsia della Golf.
- (RE LI) dichiara di aver visto un veicolo provenire di traverso dal senso Parte_4 opposto, senza poter evitare l'urto, ma attribuisce la causa alla vettura che precedeva l'Audi.
I rilievi dei Carabinieri evidenziano come entrambi i veicoli principali viaggiassero sulla corsia di sorpasso delle rispettive carreggiate e l'impatto sia avvenuto nella parte fronte-laterale sinistra di entrambi. Non sono state rilevate tracce di frenata, ma solo di scarrocciamento. Il conducente della
Fiat TO, , è risultato positivo all'alcoltest (tasso tra 0,8 e 1,5 g/l), mentre il conducente Pt_3 della RE LI è risultato positivo al test per cannabinoidi. Gli altri conducenti sono risultati negativi ai controlli.
Ciò posto venendo alle gravate responsabilità, occorre chiarire che in materia di responsabilità per danni conseguenti alla circolazione di autoveicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario e opera solo qualora, all'esito dell'istruttoria, iuxta alligata et probata, non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti o l'incidenza delle singole condotte colpose, in concreto accertate, nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n.
195/2007; Cass. 2327/2011; ord. n. 1144/2012). Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, qualora sia acclarata la colpa di uno dei due conducenti, il giudice non può per ciò solo ritenere superata la presunzione di corresponsabilità, dovendo accertare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme sulla circolazione e di comune prudenza, e se, dunque, non possa essergli addebitato alcun rimprovero in merito alla causazione dell'evento. Il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass. n.
10031/2006; Cass. n. 15822/2005; Cass. n. 21056/2004; Cass. n. 15434/2004). L'infrazione, pur grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice da verificare anche il comportamento dell'altro, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 4754/2004;
Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 477/2003).
Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente valorizzato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti – tra cui le dichiarazioni raccolte, i rilievi delle autorità intervenute, lo stato di ebbrezza del conducente della Fiat Grande TO, le risultanze della scatola nera acquisite dal
CTU – che consentono di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente della Fiat
Grande TO, il sig. . Parte_3
La sentenza di primo grado ha evidenziato, con motivazione coerente e immune da vizi logici, come: CP_
- i punti d'urto tra i veicoli facessero ritenere che la punto avesse urtato per prima la invadendo l'opposta carreggiata;
CP_10
- le dichiarazioni rese dai “testimoni” del sinistro fossero, nella maggior parte, coerenti nell'indicare una perdita di controllo della Fiat (particolarmente apprezzabile è la dichiarazione resa da
[...]
, conducente della Audi, veicolo che seguiva la e aveva un'ampia visuale sulla Testimone_4 CP_11 carreggiata, la quale ha confermato la ricostruzione del sinistro come riportata dagli altri soggetti trasportati e conducenti);
- la dichiarazione resa del sig. agli agenti verbalizzanti, pur divergente, è stata ritenuta Parte_4 confusa e non attendibile tenuto conto, peraltro, che lo stesso era sotto l'effetto di sostanza psicotropa con possibile alterazione dei ricordi;
- il probabile punto d'urto, secondo i rilievi e le deduzioni tecniche, sarebbe stato collocato nella corsia di percorrenza della , implicando quindi l'invasione di carreggiata da parte della CP_10
Fiat punto.
- le misurazioni della scatola nera, pur con i limiti evidenziati dal CTU, hanno confermato la dinamica ricostruita;
Vi è poi ulteriormente da evidenziare come anche le Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dell'occorso abbiano scattato delle fotografie dalle quali è possibile evincere come le tracce di “scoracciamento” (tracce di pneumatici e sostanza oleosa) provengano dalla corsia di sorpasso della Golf, proseguano nella corsia di sorpasso della Fiat punto e terminino nella corsia di sorpasso della Golf ove la FIAT punto ha, poi, trovato in suo punto di quiete;
elemento questo che ulteriormente depone per ritenere come il veicolo condotto dal sig. Pt_3 abbia perso il controllo andando per primo ad invadere l'altrui carreggiata (cfr. rilievi eseguiti come testimoniano le linee oleose ritratte nei fotogrammi dagli agenti verbalizzanti, cfr. fotografie 3 e 4 come schiarite nella ricostruzione offerta dalla Consulenza di parte convenuta- fascicolo di parte di primo grado).
Tali elementi, valutati complessivamente, superano la presunzione di corresponsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. e giustificano la decisione impugnata, fondata su un ragionamento logico, coerente e conforme ai principi giurisprudenziali in materia.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche in punto spese di lite e CTU.
Atteso il principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellate delle spese del presente giudizio di gravame.
E' principio di diritto ormai acquisito che il giudice può far luogo alla compensazione delle spese di lite allorquando via sia oggettiva controvertibilità della questione o reciproca soccombenza ovvero sussistono “gravi ed eccezionali ragioni”.
Nei termini vedasi :“L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.” Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del
11/03/2022 (Rv. 664429 - 01).
Nel caso di specie, non si ravvisa né parziale soccombenza, né incertezze interpretative ovvero orientamenti giurisprudenziali difformi, dacché non vi è ragione per compensare le spese di lite, le quali devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente, con coeva conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum ai sensi dei parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 (s.m.i.), tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 1576/2024;
RIGETTA l'appello proposto da Cf. e, per l'effetto, Parte_1 C.F._1 conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 765/2023 emessa l'11/7/2023 dal Giudice di
Pace di Ivrea e pubblicata il 22/11/2023, R.G. 1401/2020
CONDANNA l'appellante Cf. al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 di lite nei riguardi di parte appellata (P. VA , che liquida in Controparte_1 P.IVA_1
Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA;
CONDANNA l'appellante Cf. al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 di lite nei riguardi di parte appellata e Controparte_3 C.F._3 CP_4
C.F. che liquida unitariamente in Euro 2.000,00 oltre spese
[...] C.F._4 forfettarie IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre
2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
Così deciso in Ivrea 03.11.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1576/2024;
promossa da:
Cf. , residente in [...] Parte_1 C.F._1 ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessandro MEREGAGLIA (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende per delega in calce all'atto introduttivo
-parte appellante-
contro
:
(P. VA ), in persona dei procuratori Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e Dott. , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, Parte_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pellissier per procura generale alle liti 14.10.2019 - N.
22644 di Rep. – N. 7785 di Racc. - Notaio Dott. che si produce Persona_1
-parte appellata-
e contro
C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Controparte_3 C.F._3
Garaffo con studio in RI (TO), Via Cesare Battisti n. 23
-appellata e contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Garaffo Controparte_4 C.F._4 con studio in RI (TO), Via Cesare Battisti n. 23
-appellato - CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice appellante
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattese,
- previa acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora , Parte_1
In via Istruttoria: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, adversis reiectis,
In via Istruttoria:
- Ammettere la prova per interrogatorio formale nei confronti dei signori Controparte_3
e e testi sulle circostanze da I a IX della memoria autorizzata in data Controparte_4
18.05.2021, ed integralmente ritrascritte:
“I) vero che in data 6 ottobre 2019 circa il RI (To) il veicolo Fiato modello TO Tg. DS113DH di proprietà della signora e in quell'occasione condotto dal signor , che Pt_1 Parte_3 proveniva da Nole (TO), si trovava a percorrere regolarmente il Corso Generale AR ER
Dalla Chiesa in RI (To), co direzione Caselle Torinese - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
II) Vero che nel frangente di cui al capo I) il veicolo Fiato modello TO Tg. DS113DH procedeva sulla corsia dedicata al sorpasso della carreggiata di competenza del proprio senso di marcia - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
III) vero che il veicolo Volkswagen Golf Tg. FA 067 RC di proprietà della signora CP_3
e in quell'occasione condotto dal sig. procedeva sullo stesso Corso
[...] Controparte_4 nell'opposto senso di marcia in direzione Nole (To) - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
IV) Vero che nelle suddette circostanze di cui ai capi I, II) e III) in prossimità del km 22.1 il veicolo
Fiato modello TO Tg. DS113DH veniva violentemente urtato nella parte franto-laterale sinistra dal veicolo Volkswagen Golf Tg. FA 067 RC che allargava la propria marcia invadendo la corsia riservata al senso di marcia opposto ed occupata dal veicolo di parte attrice - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
V) vero che a causa dell'urto il veicolo Fiato modello TO Tg. DS113DH terminava la propria corsa fuori dalla sede stradale sulla doppia linea che divide la carreggiata mentre il veicolo
Volkswagen Golf Tg. FA 067 RC finiva la propria corsa fuori dalla carreggiata - si rammostri il doc.2 di parte attrice;
VI) vero che il sinistro per cui è causa ha visto coinvolti la Fiat TO Tg. DS113DH, di proprietà della signora (indicato nel verbale delle forze dell'ordine come veicolo A), la Pt_1
VolkswagenGolf Tg. FA067RC, di proprietà della signora (indicato nel verbale delle CP_3 forze dell'ordine come veicolo B), la RE LI Tg. CH 701KG di proprietà del signor Parte_4
(indicato nel verbale delle forze dell'ordine come veicolo C) e l'Audi A1 Tg. ES320TY di proprietà della signora (indicato nel verbale delle forze dell'ordine come veicolo D) - si Parte_5 rammostri il doc. 2 di parte attrice;
VII) Il veicolo Fiat TO Tg. DS113DH (A) ed il veicolo RE LI Tg. CH 701KG (D) procedevano lungo Corso Generale AR ER Dalla Chiesa, in RI, con direzione Caselle
T.se, il primo sulla corsia di sorpasso - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
VIII) il veicolo
Volkswagen Golf Tg. FA067RC (B) ed il veicolo Audi A1 Tg. ES320TY (D) procedevano lungo
Corso Generale AR ER Dalla Chiesa, in RI, con direzione Nole, il primo sulla corsia di sorpasso - si rammostri il doc. 2 di parte attrice;
IX) vero che fu il veicolo Volkswagen Golf Tg.
FA067RC (B) ad invadere la corsia di percorrenza su cui, in quel momento, transitava il veicolo
Fiat TO Tg. DS113DH (A) - si rammostri il doc. 2 di parte attrice.”
- Si indica quale testimone: • il signor , residente in [...]
(To) Via Cascina Aperta n. 14; • il signor residente in [...] libertà n. 26;
Nel merito:
-annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 765/2023, pubblicata in data 22.11.2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona della dott.ssa Francesca Lombardo, per le ragioni di fatto e i motivi di diritto sovra esposti nonché per i motivi di gravame tutti specificati, limitatamente ai capi sopra indicati e per l'effetto, respingere le domande attoree poichè infondate in fatto e in diritto respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione - Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente del veicolo Volkswagen Golf, Tg. Controparte_4
FA 067 RC, di proprietà della sig.ra nella produzione causale del sinistro Controparte_3 per cui oggi è causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità e/o l'inadempimento contrattuale della in persona del legale rappresentante pro tempore (in virtù della Controparte_5 disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ut supra specificata);
- conseguentemente e per l'effetto condannare la stessa (quale compagnia Controparte_1 assicuratrice del veicolo Volkswagen Golf, Tg. FA 067 RC), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sig.ra complessiva somma di Parte_7
€3.800,00=, o della somma veriore, accertanda e/o determinanda in corso di causa, e ciò per i titoli di cui in premessa ed in ogni caso entro i limiti di competenza per valore dell'Ufficio del Giudice di
Pace adito. In ogni caso:
- con rivalutazione monetaria ed interessi di Legge, dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo, sulla somma rivalutata. - condannare, nel caso ricorrano i requisiti di cui all'art. 96 c.p.c., la compagnia al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria. - trasmettere, nel caso ricorrano i requisisti previsti dall'art 148, comma 10, c.d.a., la sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanze delle disposizioni del citato capo. - con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di giudizio, oltre spese forfetarie 15%, IVA e CPA come per Legge e spese di eventuale CTU e CTP qualora disposta Consulenza Tecnica e rifusione delle spese legali di primo grado e CTU”.
Per parte appellata (P. VA ) Controparte_1 P.IVA_1 In via preliminare: accertata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 765/2023 pubblicata in data 22.11.2023 del Giudice di Pace di Ivrea, provvedere ai sensi dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c.
2 In via principale, nel merito: respingere il presente appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza 765/2023 pubblicata in data 22.11.2023 del Giudice di Pace di Ivrea.
In via istruttoria: respingere tutte le istanze formulate nell'atto di appello, già non ammesse e rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella senza impugnata. In via istruttoria, in linea subordinata: ammettere i capi di prova dedotti nella comparsa di risposta, con i testi indicati, nonché tutte le ulteriori istanze istruttorie ivi formulate.
In ogni caso, con il favore delle spese, VA e Cpa di legge.”
Per parte appellata e ; Controparte_3 Controparte_4
- accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis c.p.c., provvedere ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.;
In via principale, nel merito:
- respingere l'impugnazione proposta, in via istruttoria e nel merito, perchè infondata in fatto ed in diritto, respingendo ogni domanda con la medesima proposta, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata.
- nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi in cui si accertassero responsabilità in capo ai convenuti, con conseguente eventuale condanna degli stessi, manlevare questi ultimi e ritenere obbligata al risarcimento di detti danni la società , quale contraente della Controparte_1 polizza n. 287226428.
In via istruttoria
Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori, ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capi da 1) a 9) del presente atto, depurati da eventuali espressioni valutative e premesso il "vero che". Si indicano a testi: 1) , Testimone_2 residente in [...]; 2) , residente in [...]
Villanova C.se (TO), Via San Massimo n. 5/A; 3) Appuntato Sc. Q. S. Capasso , Legione CP_6
Carabinieri e Valle d'Aosta Tenenza di RI
In ogni caso:
Con vittoria di compensi professionali, spese non imponibili, oltre IVA, CPA e spese generali 15% così come per legge anche del presente grado di giudizio.
Chiede altresì respingersi le avverse istanze ed insiste e confida nell'accoglimento delle proprie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio le parti Parte_1 convenute al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 765 del 11.07.2023, pubblicata in data
22.11.2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona della dott.ssa Francesca
Lombardo, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1401/2020.
Alla base dello spiegato appello parte attrice ha premesso le seguenti circostanze in fatto, come di seguito letteralmente trascritte:
“- in data 06.10.2019, alle ore 19,15 circa, in RI (TO), l'autovettura Fiat TO, Tg. DS113DH, di proprietà della signora e condotta dal sig. veniva coinvolta in un sinistro Pt_1 Pt_3 rientrante nella procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del d. lgs 7 settembre 2005.
- a seguito del suddetto occorso, parte appellante provvedeva ad attivare la procedura di risarcimento inviando lettera a mezzo pec in data 18.02.2020;
- Al momento del sinistro il valore commerciale del mezzo Fiat TO, Tg DS113DH, di proprietà dell'appellante era pari ad € 2.000,00;
- a seguito del sinistro il veicolo subiva ingenti danni tali da rendere la riparazione antieconomica e pertanto veniva demolito con un esborso economico da parte della signora pari ad € Pt_1
100,00 oltre € 450,00 a titolo di spese di ricerca e immatricolazione di un nuovo veicolo a cui aggiungere la somma pari ad € 500,00 riferito al fermo tecnico di giorni 10 del veicolo;
- In data 18.02.2020, a mezzo del proprio legale, la odierna attrice provvedeva ad inviare alla compagnia invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita Controparte_1 obbligatoria ex art. 3 d.l. 13272014;
- nonostante le diffide e l'invito né la compagnia né il sig. provvedevano a risarcire i danni CP_4 riportati al veicolo dalla signora , pertanto, quest'ultima in data 19.05.2020 provvedeva a Pt_1 notificare atto di citazione alla Controparte_7
Ciò posto e allegato parte attrice ha dedotto come il Giudice di pace di Ivrea abbia -previo esperimento della CTU cinematica ricostruttiva- rigettato il ricorso attribuendo la causazione del CP_ sinistro alla esclusiva responsabilità del conducente della punto di proprietà di Pt_1
, , pronunciando il seguente dispositivo:
[...] Parte_3
“respinge le domande attoree;
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
, che liquida in € 633,00, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
Controparte_1
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra Parte_1
che liquida in € 633,00, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per Controparte_3 legge;
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio a favore dello , corrente in Torino, via Pallanza n. 14, che liquida in € Controparte_9
2.055,71.
Avverso la predetta sentenza n. 765 del 2023 ha interposto tempestivo appello la sig.ra Pt_1
deducendo la nullità della sentenza per errata motivazione.
[...]
La sentenza gravata sarebbe affetta da illogicità avendo attribuito la causazione integrale del sinistro alla parte attrice, in spregio alle risultanze della CTU.
L'appellante lamenta, in primo luogo, come la decisione impugnata si fondi su elementi presuntivi e non su prove certe, in un contesto in cui lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva espressamente dichiarato di non poter ricostruire con precisione la dinamica del sinistro né attribuire con certezza le responsabilità tra i conducenti coinvolti. Secondo l'appellante anche il consulente tecnico di parte convenuta aveva riconosciuto l'impossibilità di individuare la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto applicare, quantomeno, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., anziché rigettare integralmente la domanda risarcitoria.
L'appellante contesta, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni poste a fondamento della sentenza, evidenziando come alcune di esse siano state rese da soggetti portatori di interesse nel giudizio o comunque incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., mentre altre, pur coinvolte nel sinistro, offrirebbero una ricostruzione dei fatti più coerente con la versione attorea, attribuendo la responsabilità dell'incidente al conducente della Volkswagen Golf.
Viene, altresì, censurato sotto distinto e connesso profilo, la rilevanza attribuita dal giudice allo stato di ebbrezza del conducente della Fiat TO targato DS113DH, ritenuto non decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, in quanto la giurisprudenza riconosce che, in caso di sinistro con ragione, il risarcimento non può essere escluso per il solo fatto che il conducente si trovi in stato di ebbrezza.
L'appello si sofferma poi sulle criticità dei rilievi tecnici e sull'utilizzo dei dati della scatola nera installata sulla Volkswagen Golf: il punto d'urto indicato dai Carabinieri viene definito come meramente “probabile”, mentre i dati della scatola nera, ritenuti inutilizzabili dal CTU, se considerati, attesterebbero una velocità superiore al limite consentito per il tratto di strada in questione, deponendo dunque per l'applicazione del pari concorso di colpa nella causazione del sinistro.
In definitiva, l'appellante rileva come la sentenza di primo grado sia viziata da illogicità e carenza di motivazione, non essendo supportata da indizi gravi, precisi e concordanti e, in assenza di prove certe, la domanda avrebbe dovuto essere accolta almeno in parte, riconoscendo quantomeno una corresponsabilità tra i conducenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.06.2024 si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, la parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., sostenendo che l'impugnazione non presenti una ragionevole probabilità di accoglimento, limitandosi a riproporre le difese già esaminate e rigettate in primo grado, senza apportare elementi nuovi o idonei a superare il filtro di ammissibilità previsto dalla legge.
Nel merito, la compagnia assicurativa sostiene l'infondatezza dei motivi di appello, evidenziando come la sentenza di primo grado sia sorretta da un ragionamento logico e giuridico completo.
Ed infatti il Giudice di Pace, preso atto dell'impossibilità tecnica del CTU di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, ha correttamente valorizzato gli elementi presuntivi ricavati dalle difese delle parti e dagli elaborati dei consulenti tecnici, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. In particolare, sono stati considerati determinanti i punti d'urto sui veicoli (vertice anteriore della FIAT punto e fiancata anteriore del veicolo Volkswagen), lo stato di ebbrezza del conducente della Fiat TO, i rilievi delle autorità intervenute, le tracce lasciate sul manto stradale, le deposizioni testimoniali e le risultanze della scatola nera, tutti elementi che hanno condotto ad affermare la responsabilità esclusiva del sig. , conducente Pt_3 della Fiat Grande TO di proprietà della sig.ra . Parte_1
La convenuta appellata chiede, quindi, che il Tribunale, in via preliminare, dichiari l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, lo respinga nel merito, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese, IVA e CPA di legge.
Con successiva comparsa del 04.10.2024 si sono costituiti in giudizio e Controparte_3
chiedendo la reiezione dell'atto di appello e svolgendo difese complanari Controparte_4 rispetto a quelle sviluppate dalla compagnia assicurativa.
Alla prima udienza, le parti hanno reiterato le proprie istanze e il Giudice, ritenuta la causa documentale, ha, dappoi, rimesso la controversia in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazioni delle conclusioni, la controversia è stata ampiamente istruita in sede di prime cure, con CTU cinematica;
appaiono inoltre assorbenti nella ricostruzione del sinistro le annotazioni delle forze dell'ordine intervenute in loco in prossimità dell'accaduto.
I richiamati motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, appaiono nel complesso infondati e la sentenza deve essere integralmente confermata per le ragioni di seguito espresse.
Il giudice di prime cure ha, infatti, fondato la statuizione su una motivazione coerente con il dato processuale acquisito nonché facendo applicazione in modo corretto dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene, quindi, di confermare integralmente la sentenza impugnata, condividendone le argomentazioni seppur con una più ampia motivazione.
Anzitutto il sinistro è stato così ricostruito: Il 6 ottobre 2019, intorno alle ore 19:15, sulla SP2 in prossimità del km 22.1 nel Comune di RI
(TO), si è verificato il sinistro stradale che ha coinvolto quattro veicoli: una Fiat TO (targa
DS113DH, condotta da e di proprietà di ), una Volkswagen Golf Parte_3 Parte_1
(targa FA067RC, condotta da e di proprietà di ), una Controparte_4 Controparte_3
RE LI (targa CH701KG, condotta da ) e un'Audi A1 (targa ES320TY, Parte_6 condotta da ). Parte_5
Secondo le annotazioni delle forze dell'ordine la Fiat TO, proveniente da Nole e diretta verso
Caselle Torinese, percorreva regolarmente il Corso Generale dalla Chiesa sulla corsia di sorpasso.
In senso opposto, la Volkswagen Golf procedeva verso Nole. In prossimità del chilometro 22.1, si verificava l'impatto principale.
Nella dinamica venivano coinvolte anche le altre due vetture: la RE LI, che seguiva la Fiat
TO, veniva urtata dalla Golf, mentre l'Audi A1, che seguiva la Golf, veniva urtata dalla Fiat
TO. Sul luogo intervenivano i Carabinieri di RI, che redigevano verbale di sinistro, raccogliendo le dichiarazioni dei conducenti e dei passeggeri, effettuando rilievi foto-planimetrici e accertando le condizioni psicofisiche dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni dei conducenti risultano in parte divergenti:
- (conducente della Fiat TO) riferisce di essere stato urtato da un veicolo proveniente Pt_3 dal senso opposto che avrebbe invaso la sua corsia.
- (Volkswagen Golf) afferma invece che la Fiat TO avrebbe invaso la sua carreggiata, CP_4 causando l'impatto.
- (Audi A1) e (passeggera Golf) confermano la perdita di controllo della Fiat Pt_5 CP_3
TO e l'urto sulla corsia della Golf.
- (RE LI) dichiara di aver visto un veicolo provenire di traverso dal senso Parte_4 opposto, senza poter evitare l'urto, ma attribuisce la causa alla vettura che precedeva l'Audi.
I rilievi dei Carabinieri evidenziano come entrambi i veicoli principali viaggiassero sulla corsia di sorpasso delle rispettive carreggiate e l'impatto sia avvenuto nella parte fronte-laterale sinistra di entrambi. Non sono state rilevate tracce di frenata, ma solo di scarrocciamento. Il conducente della
Fiat TO, , è risultato positivo all'alcoltest (tasso tra 0,8 e 1,5 g/l), mentre il conducente Pt_3 della RE LI è risultato positivo al test per cannabinoidi. Gli altri conducenti sono risultati negativi ai controlli.
Ciò posto venendo alle gravate responsabilità, occorre chiarire che in materia di responsabilità per danni conseguenti alla circolazione di autoveicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario e opera solo qualora, all'esito dell'istruttoria, iuxta alligata et probata, non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti o l'incidenza delle singole condotte colpose, in concreto accertate, nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n.
195/2007; Cass. 2327/2011; ord. n. 1144/2012). Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, qualora sia acclarata la colpa di uno dei due conducenti, il giudice non può per ciò solo ritenere superata la presunzione di corresponsabilità, dovendo accertare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme sulla circolazione e di comune prudenza, e se, dunque, non possa essergli addebitato alcun rimprovero in merito alla causazione dell'evento. Il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass. n.
10031/2006; Cass. n. 15822/2005; Cass. n. 21056/2004; Cass. n. 15434/2004). L'infrazione, pur grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice da verificare anche il comportamento dell'altro, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 4754/2004;
Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 477/2003).
Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente valorizzato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti – tra cui le dichiarazioni raccolte, i rilievi delle autorità intervenute, lo stato di ebbrezza del conducente della Fiat Grande TO, le risultanze della scatola nera acquisite dal
CTU – che consentono di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente della Fiat
Grande TO, il sig. . Parte_3
La sentenza di primo grado ha evidenziato, con motivazione coerente e immune da vizi logici, come: CP_
- i punti d'urto tra i veicoli facessero ritenere che la punto avesse urtato per prima la invadendo l'opposta carreggiata;
CP_10
- le dichiarazioni rese dai “testimoni” del sinistro fossero, nella maggior parte, coerenti nell'indicare una perdita di controllo della Fiat (particolarmente apprezzabile è la dichiarazione resa da
[...]
, conducente della Audi, veicolo che seguiva la e aveva un'ampia visuale sulla Testimone_4 CP_11 carreggiata, la quale ha confermato la ricostruzione del sinistro come riportata dagli altri soggetti trasportati e conducenti);
- la dichiarazione resa del sig. agli agenti verbalizzanti, pur divergente, è stata ritenuta Parte_4 confusa e non attendibile tenuto conto, peraltro, che lo stesso era sotto l'effetto di sostanza psicotropa con possibile alterazione dei ricordi;
- il probabile punto d'urto, secondo i rilievi e le deduzioni tecniche, sarebbe stato collocato nella corsia di percorrenza della , implicando quindi l'invasione di carreggiata da parte della CP_10
Fiat punto.
- le misurazioni della scatola nera, pur con i limiti evidenziati dal CTU, hanno confermato la dinamica ricostruita;
Vi è poi ulteriormente da evidenziare come anche le Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dell'occorso abbiano scattato delle fotografie dalle quali è possibile evincere come le tracce di “scoracciamento” (tracce di pneumatici e sostanza oleosa) provengano dalla corsia di sorpasso della Golf, proseguano nella corsia di sorpasso della Fiat punto e terminino nella corsia di sorpasso della Golf ove la FIAT punto ha, poi, trovato in suo punto di quiete;
elemento questo che ulteriormente depone per ritenere come il veicolo condotto dal sig. Pt_3 abbia perso il controllo andando per primo ad invadere l'altrui carreggiata (cfr. rilievi eseguiti come testimoniano le linee oleose ritratte nei fotogrammi dagli agenti verbalizzanti, cfr. fotografie 3 e 4 come schiarite nella ricostruzione offerta dalla Consulenza di parte convenuta- fascicolo di parte di primo grado).
Tali elementi, valutati complessivamente, superano la presunzione di corresponsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. e giustificano la decisione impugnata, fondata su un ragionamento logico, coerente e conforme ai principi giurisprudenziali in materia.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche in punto spese di lite e CTU.
Atteso il principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellate delle spese del presente giudizio di gravame.
E' principio di diritto ormai acquisito che il giudice può far luogo alla compensazione delle spese di lite allorquando via sia oggettiva controvertibilità della questione o reciproca soccombenza ovvero sussistono “gravi ed eccezionali ragioni”.
Nei termini vedasi :“L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.” Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del
11/03/2022 (Rv. 664429 - 01).
Nel caso di specie, non si ravvisa né parziale soccombenza, né incertezze interpretative ovvero orientamenti giurisprudenziali difformi, dacché non vi è ragione per compensare le spese di lite, le quali devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente, con coeva conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum ai sensi dei parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 (s.m.i.), tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 1576/2024;
RIGETTA l'appello proposto da Cf. e, per l'effetto, Parte_1 C.F._1 conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 765/2023 emessa l'11/7/2023 dal Giudice di
Pace di Ivrea e pubblicata il 22/11/2023, R.G. 1401/2020
CONDANNA l'appellante Cf. al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 di lite nei riguardi di parte appellata (P. VA , che liquida in Controparte_1 P.IVA_1
Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA;
CONDANNA l'appellante Cf. al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 di lite nei riguardi di parte appellata e Controparte_3 C.F._3 CP_4
C.F. che liquida unitariamente in Euro 2.000,00 oltre spese
[...] C.F._4 forfettarie IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre
2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
Così deciso in Ivrea 03.11.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)