CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27701 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI KO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, TOMASO EPIDEN DIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 gennaio 2024 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della condanna pronunciata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica nei confronti di EL KO, ha riqualificato la ipotesi di reato di cui agli artt.110, 648 cod. pen. -come in origine contestata- nella diversa ipotesi di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato in concorso con altri per la ricettazione di una serie di beni sottratti a TR ER. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27701 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/05/2024 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio di correlazione tra accusa e sentenza. In particolare, la difesa lamenta che la Corte territoriale, nel qualificare diversamente i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen., non ha permesso una interlocuzione sul punto, violando l'art.521 comma secondo cod. proc. pen. Nel caso di specie la condotta di furto in abitazione ritenuta in sentenza risulta profondamente diversa da quella di ricettazione del materiale come originariamente formulata con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché formulasse una nuova imputazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata riqualificazione. Non è condivisibile la qualificazione operata dalla Corte territoriale di furto aggravato in abitazione di cui all'art.624 bis cod. pen. Il furto è stato perpetrato all'interno di un prefabbricato in lamiera in un fondo recintato, in una stradina adiacente l'asse viario. Si tratta di un box in lamiera collocato in aperta campagna e lontano dalle civili abitazioni, accessibile a tutti e utilizzato occasionalmente dai proprietari come deposito di vecchi attrezzi, in quanto tale non qualificabile quale pertinenza destinata in modo durevole ad un bene principale. Né nel caso di specie si ravvisano nel luogo in cui è stato consumato il furto le caratteristiche individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte per definire il concetto di "privata dimora" secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (S.U. n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). La diversa qualificazione in furto semplice comporterebbe una sentenza di proscioglimento per difetto di procedibilità in assenza di valida denunzia querela. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. La Corte territoriale, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ha sufficientemente valorizzato il comportamento processuale dell'imputato che ha confessato, consentendo in tal modo alle forze di polizia di risalire al luogo di commissione del furto e al recupero della refurtiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2 1.11 primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte e con il contenuto della sentenza impugnata. Secondo questa Corte in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 che ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte). Analogamente a quanto descritto nella pronunzia di questa Corte richiamata, la lettura del capo d'imputazione, anche nel caso di specie, consente di individuare con precisione la data del furto, il luogo in cui è stato commesso e l'oggetto della refurtiva. Va inoltre evidenziato che con l'atto di appello proprio la difesa aveva con il primo motivo sollecitato in via subordinata una riqualificazione del fatto nel reato di furto, sia pure ai sensi degli artt. 624, 625 cod. pen. 2. Infondato risulta il secondo motivo. 2.1. Le sentenze di merito ed in particolare la sentenza impugnata hanno descritto il luogo in cui è avvenuto il furto quale civile abitazione. In particolare, la sentenza impugnata, dopo avere indicato che il furto era avvenuto in abitazione, richiama la descrizione che del luogo aveva fatto la persona offesa in denunzia e il teste di Polizia giudiziaria nel corso della escussione dibattimentale. Lo stesso ricorrente, richiamando il verbale di sequestro e la deposizione testimoniale del teste di polizia giudiziaria, riferisce di un furto avvenuto in un prefabbricato in lamiera ubicato in un fondo recintato in una stradina adiacente l'asse viario in una stradina sterrata, introducendo il tema della "pertinenza di un luogo destinato a privata dimora". 2.2. Questa Corte con pronunzia a Sezioni Unite, richiamata dallo stesso ricorrente, ha chiarito che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso privata del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (S.U. n.31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). 3 Quanto poi alla nozione di pertinenza questa Corte ha ulteriormente specificato che in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470, in relazione ad un box-casetta insistente su un fondo recintato). 2.3. Nel caso di specie, dalla descrizione ed ubicazione dell'immobile come risultante dagli atti richiamati nel provvedimento impugnato nonché dalla descrizione del materiale all'interno di esso contenuto risultante dal capo di imputazione (ad esempio: attrezzi da lavoro, attrezzature da sport, borsoni, servizio di posate, confezione di mascherine) risulta evidente che il luogo in cui è avvenuto il furto non solo fosse da considerare una pertinenza dell'abitazione, non aperto al pubblico, né accessibile a terzi, ma all'interno all'interno dello stesso erano custoditi beni destinati alla vita privata del proprietario. Né l'imputato ha dedotto elementi o circostanze ulteriori dalle quali poter ricavare una diversa qualificazione dell'immobile. Corretta, dunque, la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art.624 bis cod. pen. 3. Il terzo motivo risulta generico. A fronte di una motivazione immune da vizi logici l'imputato contesta la mancata valorizzazione del suo comportamento collaborativo, non considerando che la sentenza impugnata ha congruamente motivato sul punto evidenziando in senso ostativo i gravosissimi e plurimi precedenti, la concreta offensività della condotta, l'intensità del dolo e la scaltrezza dell'imputato con giudizio di merito immune da vizi e insindacabile nella presente sede. 4. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, TOMASO EPIDEN DIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 gennaio 2024 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della condanna pronunciata in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica nei confronti di EL KO, ha riqualificato la ipotesi di reato di cui agli artt.110, 648 cod. pen. -come in origine contestata- nella diversa ipotesi di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato in concorso con altri per la ricettazione di una serie di beni sottratti a TR ER. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27701 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/05/2024 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio di correlazione tra accusa e sentenza. In particolare, la difesa lamenta che la Corte territoriale, nel qualificare diversamente i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen., non ha permesso una interlocuzione sul punto, violando l'art.521 comma secondo cod. proc. pen. Nel caso di specie la condotta di furto in abitazione ritenuta in sentenza risulta profondamente diversa da quella di ricettazione del materiale come originariamente formulata con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché formulasse una nuova imputazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata riqualificazione. Non è condivisibile la qualificazione operata dalla Corte territoriale di furto aggravato in abitazione di cui all'art.624 bis cod. pen. Il furto è stato perpetrato all'interno di un prefabbricato in lamiera in un fondo recintato, in una stradina adiacente l'asse viario. Si tratta di un box in lamiera collocato in aperta campagna e lontano dalle civili abitazioni, accessibile a tutti e utilizzato occasionalmente dai proprietari come deposito di vecchi attrezzi, in quanto tale non qualificabile quale pertinenza destinata in modo durevole ad un bene principale. Né nel caso di specie si ravvisano nel luogo in cui è stato consumato il furto le caratteristiche individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte per definire il concetto di "privata dimora" secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (S.U. n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). La diversa qualificazione in furto semplice comporterebbe una sentenza di proscioglimento per difetto di procedibilità in assenza di valida denunzia querela. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. La Corte territoriale, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ha sufficientemente valorizzato il comportamento processuale dell'imputato che ha confessato, consentendo in tal modo alle forze di polizia di risalire al luogo di commissione del furto e al recupero della refurtiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2 1.11 primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte e con il contenuto della sentenza impugnata. Secondo questa Corte in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 che ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte). Analogamente a quanto descritto nella pronunzia di questa Corte richiamata, la lettura del capo d'imputazione, anche nel caso di specie, consente di individuare con precisione la data del furto, il luogo in cui è stato commesso e l'oggetto della refurtiva. Va inoltre evidenziato che con l'atto di appello proprio la difesa aveva con il primo motivo sollecitato in via subordinata una riqualificazione del fatto nel reato di furto, sia pure ai sensi degli artt. 624, 625 cod. pen. 2. Infondato risulta il secondo motivo. 2.1. Le sentenze di merito ed in particolare la sentenza impugnata hanno descritto il luogo in cui è avvenuto il furto quale civile abitazione. In particolare, la sentenza impugnata, dopo avere indicato che il furto era avvenuto in abitazione, richiama la descrizione che del luogo aveva fatto la persona offesa in denunzia e il teste di Polizia giudiziaria nel corso della escussione dibattimentale. Lo stesso ricorrente, richiamando il verbale di sequestro e la deposizione testimoniale del teste di polizia giudiziaria, riferisce di un furto avvenuto in un prefabbricato in lamiera ubicato in un fondo recintato in una stradina adiacente l'asse viario in una stradina sterrata, introducendo il tema della "pertinenza di un luogo destinato a privata dimora". 2.2. Questa Corte con pronunzia a Sezioni Unite, richiamata dallo stesso ricorrente, ha chiarito che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso privata del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (S.U. n.31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). 3 Quanto poi alla nozione di pertinenza questa Corte ha ulteriormente specificato che in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470, in relazione ad un box-casetta insistente su un fondo recintato). 2.3. Nel caso di specie, dalla descrizione ed ubicazione dell'immobile come risultante dagli atti richiamati nel provvedimento impugnato nonché dalla descrizione del materiale all'interno di esso contenuto risultante dal capo di imputazione (ad esempio: attrezzi da lavoro, attrezzature da sport, borsoni, servizio di posate, confezione di mascherine) risulta evidente che il luogo in cui è avvenuto il furto non solo fosse da considerare una pertinenza dell'abitazione, non aperto al pubblico, né accessibile a terzi, ma all'interno all'interno dello stesso erano custoditi beni destinati alla vita privata del proprietario. Né l'imputato ha dedotto elementi o circostanze ulteriori dalle quali poter ricavare una diversa qualificazione dell'immobile. Corretta, dunque, la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art.624 bis cod. pen. 3. Il terzo motivo risulta generico. A fronte di una motivazione immune da vizi logici l'imputato contesta la mancata valorizzazione del suo comportamento collaborativo, non considerando che la sentenza impugnata ha congruamente motivato sul punto evidenziando in senso ostativo i gravosissimi e plurimi precedenti, la concreta offensività della condotta, l'intensità del dolo e la scaltrezza dell'imputato con giudizio di merito immune da vizi e insindacabile nella presente sede. 4. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il