Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2869/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Ballabio
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. CP_2 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Ballabio
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Seregno, in data 1/6/2002 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seregno
(anno 2002, atto n. 49, parte II, serie A), con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- nato il [...]; Persona_2
- nato il [...] Parte_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e ai sensi Parte_1 Parte_4 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2. Ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
4. Al fine di favorire la bigenitorialità, i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai Per_2 Pt_3 genitori e collocati prevalentemente dalla madre presso la casa coniugale sita in Cabiate (CO), Via Monte
Lungo, 28, anche ai fini della residenza anagrafica. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, nonché delle linee educative sino ad oggi seguite. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore che avrà presso di sé i minori. Dare altresì atto che i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati di tutto ciò che riguarda la vita, la salute e l'educazione dei figli, avendo cura di comunicarsi reciprocamente tutti gli eventi scolastici, extrascolastici e sanitari relativi alla stessa;
5. La casa coniugale sita in Cabiate (CO), Via Monte Lungo, 28, di proprietà dei ricorrenti al 50% pro indiviso ciascuno, viene assegnata, unitamente a quanto l'arreda, alla Sig.ra Il Sig. ha già lasciato la Pt_1 Per_2 casa coniugale ed asporterà tutti i suoi beni personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
6. Il Sig. , considerata l'età dei figli ( tra pochi mesi compirà 18 anni e mentre ha 14 Per_2 Per_2 Pt_3 anni), concorderà direttamente con gli stessi, e con la madre, i tempi e le modalità di visita e di frequentazione;
7. A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro Per_2 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 320,00 per ciascun figlio, automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Ciascun genitore si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Como, che si produce (doc. 5) e che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto ad ogni fine. I coniugi concordano sin da ora che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà di esclusiva pertinenza della
Sig.ra Pt_1
8. I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente Pt_1 Per_2 al reciproco mantenimento e dichiarano, altresì, che con l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso hanno definito ogni questione economica inerente al loro matrimonio e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione a tale vincolo, dichiarando sin d'ora di rinunciare congiuntamente e reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51, 3° comma c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale, ad eccezione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascuno (docc. da 6 a 11);
9. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio da parte delle Autorità Amministrative dei documenti validi per l'espatrio, per loro e per i figli minori.
10. Posto che le parti hanno già raggiunto l'intesa sui contenuti delle condizioni di separazione le stesse prestano vicendevolmente il consenso ad attuare le predette condizioni sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_5 hanno in data 1.6.2002, in Seregno (atto trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_6 del Comune di Seregno, anno 2002, atto n. 49, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) RIMETTE, con separata ordinanza emessa in data odierna, la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in relazione alla pronuncia divorzile.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché al Comune di Cabiate, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso, in Como, il 20.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao